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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5960/2022 depositato il 10/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso domicilio
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1410/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 01/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X01289/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X01289/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X01289/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore,
contro
Resistente_1 S.r.l., non costituita in giudizio, avverso la sentenza n. 1410/01/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata il 01/04/2022.
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
L'Ufficio accertava in capo alla società contribuente, per l'anno d'imposta 2014, ai fini IRES maggiori ricavi per € 62.170,00 e un reddito d'impresa di € 58.812,00; ai fini IRAP il valore della produzione lorda di
€ 72.729,00, ai fini IVA, a seguito delle indagini finanziarie e del riscontro di operazioni attive, un maggior
Volume d'Affari, omesso e non dichiarato, di € 44.290,00, la cui iva all'aliquota del 22% ammonta ad
€ 9.744,00.
La ricorrente ha impugnato l'atto citato per i seguenti motivi:
1. Atto non rispondente allo schema legale ex art. 29 del D.L. 78/2010 (atto impoesattivo);
2. Difetto di sottoscrizione;
3. Mancata indicazione del responsabile del procedimento:
4. Mancata indicazione degli importi dovuti in caso di inadempimento;
5. Carenza di motivazione:
6. Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
7. Errata applicazione art. 32 D.P.R. n. 600/1973;
8. Carenza di motivazione e illegittimità dell'avviso di accertamento nella parte concernente le sanzioni.
Con la sentenza in oggetto la CTP di Siracusa accoglieva il ricorso di parte, condannando, altresì, l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.450,00 più € 2.200,00 per responsabilità aggravata ex art.96 c.3 c.p.c. non avendo provato l'esistenza della delega di firma.
Con atto di appello ritualmente notificato, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore, ha impugnato la sentenza di primo grado n. 1410/01/22 della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata il 01/04/2022 che aveva annullato l'avviso di accertamento n. TY7031X01289 relativo all'anno d'imposta 2014, ritenendolo privo di valida sottoscrizione. Produce atto dispositivo prot. n. 2600/RAI/2019 del 03/06/2019 (delega di firma)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dalla documentazione prodotta in questa sede risulta che l'avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto da funzionario munito di delega di firma conferita con atto dispositivo prot. n. 2600/RAI/2019 del
03/06/2019, conforme alle disposizioni normative e regolamentari.
Pertanto, la sentenza impugnata, che ha ritenuto illegittimo l'atto per difetto di sottoscrizione, deve essere riformata, con conseguente conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
Nulla ha opposto l'appellata, resasi contumace.
Si compensano le spese del doppio grado di giudizio - anche con riferimento a quelle irrogate per responsabilità aggravata ec art. 96 3° comma c.p.c. a carico dell'Ufficio - attesa la circostanza che solo in appello l'Ufficio ha prodotto la documentazione non allegata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento n. TY7031X01289 per l'anno d'imposta 2014;
Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Palermo 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5960/2022 depositato il 10/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso domicilio
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1410/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 01/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X01289/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X01289/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031X01289/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore,
contro
Resistente_1 S.r.l., non costituita in giudizio, avverso la sentenza n. 1410/01/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata il 01/04/2022.
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
L'Ufficio accertava in capo alla società contribuente, per l'anno d'imposta 2014, ai fini IRES maggiori ricavi per € 62.170,00 e un reddito d'impresa di € 58.812,00; ai fini IRAP il valore della produzione lorda di
€ 72.729,00, ai fini IVA, a seguito delle indagini finanziarie e del riscontro di operazioni attive, un maggior
Volume d'Affari, omesso e non dichiarato, di € 44.290,00, la cui iva all'aliquota del 22% ammonta ad
€ 9.744,00.
La ricorrente ha impugnato l'atto citato per i seguenti motivi:
1. Atto non rispondente allo schema legale ex art. 29 del D.L. 78/2010 (atto impoesattivo);
2. Difetto di sottoscrizione;
3. Mancata indicazione del responsabile del procedimento:
4. Mancata indicazione degli importi dovuti in caso di inadempimento;
5. Carenza di motivazione:
6. Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
7. Errata applicazione art. 32 D.P.R. n. 600/1973;
8. Carenza di motivazione e illegittimità dell'avviso di accertamento nella parte concernente le sanzioni.
Con la sentenza in oggetto la CTP di Siracusa accoglieva il ricorso di parte, condannando, altresì, l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.450,00 più € 2.200,00 per responsabilità aggravata ex art.96 c.3 c.p.c. non avendo provato l'esistenza della delega di firma.
Con atto di appello ritualmente notificato, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore, ha impugnato la sentenza di primo grado n. 1410/01/22 della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata il 01/04/2022 che aveva annullato l'avviso di accertamento n. TY7031X01289 relativo all'anno d'imposta 2014, ritenendolo privo di valida sottoscrizione. Produce atto dispositivo prot. n. 2600/RAI/2019 del 03/06/2019 (delega di firma)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dalla documentazione prodotta in questa sede risulta che l'avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto da funzionario munito di delega di firma conferita con atto dispositivo prot. n. 2600/RAI/2019 del
03/06/2019, conforme alle disposizioni normative e regolamentari.
Pertanto, la sentenza impugnata, che ha ritenuto illegittimo l'atto per difetto di sottoscrizione, deve essere riformata, con conseguente conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
Nulla ha opposto l'appellata, resasi contumace.
Si compensano le spese del doppio grado di giudizio - anche con riferimento a quelle irrogate per responsabilità aggravata ec art. 96 3° comma c.p.c. a carico dell'Ufficio - attesa la circostanza che solo in appello l'Ufficio ha prodotto la documentazione non allegata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento n. TY7031X01289 per l'anno d'imposta 2014;
Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Palermo 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE