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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1469/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Spoleto
Il Tribunale di Spoleto in composizione monocratica nella persona del giudice Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1469/2024 RG
tra
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Fabrizio Langella ed elettivamente domiciliato in Napoli al Vico Vetriera 12 presso il suo studio;
RICORRENTE
e
, Partita IVA: TE
e Codice Fiscale: , con sede legale In Trevi (Pg), Alla Via Orvieto 13, in P.IVA_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 10 D. Lgs. N. 150/2011
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
1. ha proposto ricorso ex art. 10 D. Lgs. N. 150/2011 all'intestato Tribunale per Parte_1
sentire condannata la società convenuta a prestare riscontro alla richiesta di informazioni rispetto al trattamento di dati personali del ricorrente.
In particolare, ha dedotto che:
• In data 17/08/2024 il ricorrente sottoscriveva e trasmetteva alla società commerciale
[...]
istanza ai sensi dell'art. 15 TE
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), volta ad avere conferma da parte della società richiesta del fatto se fosse in corso trattamento dei dati personali del ricorrente stesso e, in caso affermativo, chiedendo l'accesso agli stessi;
• L'istanza veniva trasmessa alla pec della convenuta, senza tuttavia avere riscontro nel termine di un mese di cui all'art. 12 GDPR;
• tale istanza veniva presentata perché il ricorrente, nei giorni immediatamente antecedenti l'invio della stessa, riceveva alcune telefonate da un operatore telefonico, il quale riferiva di agire per conto della odierna resistente società commerciale, per il recupero stragiudiziale di un asserito credito legato ad un finanziamento.
Ha dunque concluso come segue: “I. accertare e dichiarare la violazione della resistente società
, Partita IVA: e TE P.IVA_1
Codice Fiscale: con sede legale In Trevi (Pg), Alla Via Orvieto 13, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, degli art. 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), per non aver fornito risconto all'istanza di accesso del 17/08/2024 indicata in premessa del ricorrente (doc.1),
e quindi per non aver consentivo allo stesso l'accesso ai proprio dati in violazione dell' art. 12 e dell'
15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.);
II. accertare l'obbligo della società resistente TE
, Partita IVA: e Codice Fiscale: con sede legale In Trevi
[...] P.IVA_1 P.IVA_1
(Pg), Alla Via Orvieto 13, con sede legale in Verona al Corso Porta Nuova 127, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere in ordine alla menzionata istanza dell'avv.
[...]
di accesso del 17/08/2024 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 Parte_1
(G.D.P.R.).
III. ordinare alla società resistente TE
, Partita IVA: e Codice Fiscale: con sede legale In Trevi
[...] P.IVA_1 P.IVA_1
pagina 2 di 4 (Pg), Alla Via Orvieto 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire il riscontro all'istanza del 17/08/2024 del ricorrente, sopra indicata (doc.1) dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv. , e quindi se sia o meno in corso un Parte_1 trattamento dei dati personali del ricorrente, permettendo, in caso affermativo, l'accesso al ricorrente
l'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), e fornire al ricorrente tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali dello stesso sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata.
IV. in ogni caso. condannare ex art. 91 c.p.c. la società TE
, Partita IVA: e Codice Fiscale: , con sede
[...] P.IVA_1 P.IVA_1
legale In Trevi (Pg), Alla Via Orvieto 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali e dei compensi professionali del giudizio, determinati ai sensi del D.M.
55/2014 e s.m.e i (valore della causa indeterminabile), da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato
Fabrizio Langella che dichiara essere antistatario, non avendo ricevuto compensi e rimborsi spese dal ricorrente, con ogni consequenziale statuizione di legge.”.
La società convenuta, pur regolarmente oggetto di notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si è costituita ed è rimasta contumace.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Va evidenziato che le norme del GDPR in materia di accesso ai propri dati personali prevedono che la richiesta di accesso, a prescindere dal contenuto positivo o negativo, debba trovare espresso riscontro entro un mese dalla ricezione (artt. 12 e 15 GDPR). La richiesta di accesso non deve essere motivata. In mancanza di riscontro, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria (art. 12 GDPR) che, nell'ordinamento italiano, è fatta al giudice ordinario, nelle forme del rito del lavoro (art. 10 D. Lgs. N. 150/2011).
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha precisato che “In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell'istanza di accesso e non invece l'istante, dovendo il primo sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione” (Cass. civ., n. 9313 del 04/04/2023)
Ciò premesso, in fatto è pacifico che la trasmissione dell'istanza di accesso presso la pec risultante dai pubblici registri della società convenuta è stata documentalmente dimostrata dal ricorrente, mentre il pagina 3 di 4 dedotto mancato riscontro alla richiesta (che è fatto negativo e non può esser provato dal ricorrente) non è stato contestato dalla convenuta, che non si è costituita.
Pertanto, la società convenuta non ha adempiuto ai propri obblighi di riscontro dell'istanza di accesso del privato, neppure – a quanto sostenuto dal ricorrente – in via tardiva.
Pertanto, l'azione merita accoglimento, e deve dunque ordinarsi alla società convenuta di fornire espressa risposta alla istanza di accesso del ricorrente.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022 tenendo conto del valore e della semplicità della controversia, elementi questi che giustificano una liquidazione inferiore ai parametri medi previsti per tutte le fasi salvo quella istruttoria, che non si è tenuta.
Le spese debbono distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto,
ORDINA a , di fornire il TE riscontro all'istanza del 17/08/2024 del ricorrente dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv. , e quindi se sia o meno in corso un trattamento dei dati Parte_1 personali del ricorrente, permettendo, in caso affermativo, l'accesso al ricorrente l'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), e fornendo al ricorrente tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali dello stesso sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata;
CONDANNA la convenuta contumace al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano, per compensi, in euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Fabrizio Langella.
Spoleto, 5 marzo 2024
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Spoleto
Il Tribunale di Spoleto in composizione monocratica nella persona del giudice Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1469/2024 RG
tra
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Fabrizio Langella ed elettivamente domiciliato in Napoli al Vico Vetriera 12 presso il suo studio;
RICORRENTE
e
, Partita IVA: TE
e Codice Fiscale: , con sede legale In Trevi (Pg), Alla Via Orvieto 13, in P.IVA_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 10 D. Lgs. N. 150/2011
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
1. ha proposto ricorso ex art. 10 D. Lgs. N. 150/2011 all'intestato Tribunale per Parte_1
sentire condannata la società convenuta a prestare riscontro alla richiesta di informazioni rispetto al trattamento di dati personali del ricorrente.
In particolare, ha dedotto che:
• In data 17/08/2024 il ricorrente sottoscriveva e trasmetteva alla società commerciale
[...]
istanza ai sensi dell'art. 15 TE
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), volta ad avere conferma da parte della società richiesta del fatto se fosse in corso trattamento dei dati personali del ricorrente stesso e, in caso affermativo, chiedendo l'accesso agli stessi;
• L'istanza veniva trasmessa alla pec della convenuta, senza tuttavia avere riscontro nel termine di un mese di cui all'art. 12 GDPR;
• tale istanza veniva presentata perché il ricorrente, nei giorni immediatamente antecedenti l'invio della stessa, riceveva alcune telefonate da un operatore telefonico, il quale riferiva di agire per conto della odierna resistente società commerciale, per il recupero stragiudiziale di un asserito credito legato ad un finanziamento.
Ha dunque concluso come segue: “I. accertare e dichiarare la violazione della resistente società
, Partita IVA: e TE P.IVA_1
Codice Fiscale: con sede legale In Trevi (Pg), Alla Via Orvieto 13, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, degli art. 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), per non aver fornito risconto all'istanza di accesso del 17/08/2024 indicata in premessa del ricorrente (doc.1),
e quindi per non aver consentivo allo stesso l'accesso ai proprio dati in violazione dell' art. 12 e dell'
15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.);
II. accertare l'obbligo della società resistente TE
, Partita IVA: e Codice Fiscale: con sede legale In Trevi
[...] P.IVA_1 P.IVA_1
(Pg), Alla Via Orvieto 13, con sede legale in Verona al Corso Porta Nuova 127, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere in ordine alla menzionata istanza dell'avv.
[...]
di accesso del 17/08/2024 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 Parte_1
(G.D.P.R.).
III. ordinare alla società resistente TE
, Partita IVA: e Codice Fiscale: con sede legale In Trevi
[...] P.IVA_1 P.IVA_1
pagina 2 di 4 (Pg), Alla Via Orvieto 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire il riscontro all'istanza del 17/08/2024 del ricorrente, sopra indicata (doc.1) dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv. , e quindi se sia o meno in corso un Parte_1 trattamento dei dati personali del ricorrente, permettendo, in caso affermativo, l'accesso al ricorrente
l'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), e fornire al ricorrente tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali dello stesso sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata.
IV. in ogni caso. condannare ex art. 91 c.p.c. la società TE
, Partita IVA: e Codice Fiscale: , con sede
[...] P.IVA_1 P.IVA_1
legale In Trevi (Pg), Alla Via Orvieto 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali e dei compensi professionali del giudizio, determinati ai sensi del D.M.
55/2014 e s.m.e i (valore della causa indeterminabile), da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato
Fabrizio Langella che dichiara essere antistatario, non avendo ricevuto compensi e rimborsi spese dal ricorrente, con ogni consequenziale statuizione di legge.”.
La società convenuta, pur regolarmente oggetto di notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si è costituita ed è rimasta contumace.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Va evidenziato che le norme del GDPR in materia di accesso ai propri dati personali prevedono che la richiesta di accesso, a prescindere dal contenuto positivo o negativo, debba trovare espresso riscontro entro un mese dalla ricezione (artt. 12 e 15 GDPR). La richiesta di accesso non deve essere motivata. In mancanza di riscontro, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria (art. 12 GDPR) che, nell'ordinamento italiano, è fatta al giudice ordinario, nelle forme del rito del lavoro (art. 10 D. Lgs. N. 150/2011).
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha precisato che “In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell'istanza di accesso e non invece l'istante, dovendo il primo sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione” (Cass. civ., n. 9313 del 04/04/2023)
Ciò premesso, in fatto è pacifico che la trasmissione dell'istanza di accesso presso la pec risultante dai pubblici registri della società convenuta è stata documentalmente dimostrata dal ricorrente, mentre il pagina 3 di 4 dedotto mancato riscontro alla richiesta (che è fatto negativo e non può esser provato dal ricorrente) non è stato contestato dalla convenuta, che non si è costituita.
Pertanto, la società convenuta non ha adempiuto ai propri obblighi di riscontro dell'istanza di accesso del privato, neppure – a quanto sostenuto dal ricorrente – in via tardiva.
Pertanto, l'azione merita accoglimento, e deve dunque ordinarsi alla società convenuta di fornire espressa risposta alla istanza di accesso del ricorrente.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022 tenendo conto del valore e della semplicità della controversia, elementi questi che giustificano una liquidazione inferiore ai parametri medi previsti per tutte le fasi salvo quella istruttoria, che non si è tenuta.
Le spese debbono distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto,
ORDINA a , di fornire il TE riscontro all'istanza del 17/08/2024 del ricorrente dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv. , e quindi se sia o meno in corso un trattamento dei dati Parte_1 personali del ricorrente, permettendo, in caso affermativo, l'accesso al ricorrente l'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), e fornendo al ricorrente tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali dello stesso sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata;
CONDANNA la convenuta contumace al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano, per compensi, in euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Fabrizio Langella.
Spoleto, 5 marzo 2024
Il giudice
Alberto Cappellini
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