Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto in persona dei Magistrati
1)- Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2)- Dr. Michele Campanale Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 180/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2712/2022, pubblicata il 7 novembre 2022 dal Tribunale di Taranto, riservata per la decisione all'udienza del 4 aprile 2025 tra
(già e Parte_1 Parte_2 Parte_2
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Monica Fazio ed Ivano Fazio
APPELLANTE
e
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella Trisolini
APPELLATA
Conclusioni della parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 2712/22 pubblicata il 7/11/22 dal Tribunale di Taranto, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella causa civile iscritta al n.2439/2020, condannare la (C.F.. ), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Conclusioni della parte appellata: “Voglia la Ecc.mo Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare: 1) Rigettare l'appello siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui alla narrativa, con la conferma della gravata sentenza del Tribunale di Taranto n. 2712-2022 rg. n. 7451 - 2020; 2) Condannare l'appellante alle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18 dicembre 2020, Parte_2
(già , premetteva di essere cessionaria dei crediti vantati
[...] Parte_2 dalle Società ed Hera Comm S.p.A. nei confronti della Controparte_2 P_
per fornitura di energia elettrica, allegando le seguenti ragioni di credito: • € P_
13,22 a titolo di sorte capitale in virtù di n. 2 fatture cedute da • € Controparte_2
69.390,38 a titolo di sorte capitale in virtù di n. 98 fatture cedute da Hera Comm S.p.A.;
• € 5.301,90 per interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.; • € 6.813,77 per il mancato pagamento delle NDI;
• € 26.800,00 (€ 40,00 per n. 670 fatture) ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dei suddetti importi, vinte in ogni caso le spese di lite.
Con atto del 14 giugno 2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando genericamente la pretesa attorea e riservando di meglio controdedurre nelle memorie istruttorie che, tuttavia, non depositava. Pertanto, il Tribunale, evidenziando la genericità della difesa svolta dalla convenuta – ritenuta inidonea a contestare i fatti costitutivi del credito -, con ordinanza dell'8 febbraio 2022, rigettava le richieste istruttorie formulate dalla Società attrice (prova orale e ordine di esibizione) e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito del deposito degli scritti conclusionali, con sentenza n. 2712 del 7 novembre 2022 la domanda attrice veniva parzialmente accolta mediante il riconoscimento delle seguenti somme: A) € 69.403,60 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; A1) da maggiorarsi di interessi moratori, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo;
A2) nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
B) € 6.813,77, per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 7 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8; B1) da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12; C) € 40,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02”.
In particolare, il Tribunale, con riferimento al risarcimento di cui al secondo comma dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., deduceva di non condividere la pretesa attorea tesa ad ottenere il pagamento della somma di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno per ogni fattura oggetto della domanda, ritenendo che tale interpretazione, da una parte, avrebbe luogo a liquidazioni di somme sproporzionate e, dall'altra, avrebbe finito col contrastare con la natura risarcitoria di tale importo (espressamente definito
“forfettario” nel predetto articolo), tenuto conto, altresì, della possibilità di provare il maggior danno subìto (anch'esso espressamente previsto nella norma in esame). Tali considerazioni conducevano il primo giudice a riconoscere la sola ed unica somma di euro 40,00.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la (già Parte_1 Pt_2
e affidandolo ad un unico motivo di Parte_2 Parte_2 doglianza, con il quale lamenta la violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002, novellato dal d.lgs n. 192/2012.
Ha osservato l'appellante come il Tribunale non abbia dato corretta applicazione della suddetta norma;
che va interpretata ed applicata, riconoscendo in modo automatico, a fronte del ritardo del pagamento imputabile al debitore, l'importo forfettario dei euor 40,00 per ogni singola transazione commerciale, documentata in un fattura, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 20 ottobre 2022 (causa C-585/20), e con la successiva sentenza del 1° dicembre 2022 (causa C-370/21)-
Si è ritualmente costituita la per evidenziare la correttezza Controparte_1 della pronuncia impugnata, deducendo che, con la normativa in esame, il legislatore ha perseguito l'intento di predeterminare legalmente l'ammontare minimo del danno, in via forfettaria.
All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 4 aprile 2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti, surrichiamate. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita un parziale accoglimento.
Il Giudice di primo grado ha, a parere della corte, erroneamente interpretato l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, riguardante il risarcimento del danno subito dal creditore per i costi sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del creditore, nelle transazioni commerciali. Nello specifico, tale norma ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7, il quale prevede che: “Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di € 40,00”.
Sulla questione in esame, è intervenuta la Corte di Giustizia Europea: la Terza Sezione della Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 20 ottobre 2022, causa C- 585/20, ha stabilito testualmente che “L'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di € 40,00, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”; tale orientamento è stato successivamente confermato dalla VIII Sezione della Corte di Giustizia, con sentenza del 1° dicembre 2022, causa C-370/21, nella quale è stato ribadito che “L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di € 40,00 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento”.
Da ultimo, sempre la VIII Sezione della Corte di Giustizia, con sentenza del 4 maggio 2023, causa C-78/22, ha, altresì, precisato che: “L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con il paragrafo 3 di tale articolo e con l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale non conceda o riduca l'importo forfettario previsto dalla prima di tali disposizioni, sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand'anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell'ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, anche se inferiori a tale importo forfettario”.
Ciò stante, non può essere condiviso quanto statuito dal giudice di prime cure, non potendo il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi, per il cui pagamento sono emesse periodicamente plurime fatture, avere l'effetto di ridurre ad un'unica somma (quella di 40 euro) l'importo forfettario minimo, dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe a privare di effetto utile l'art. 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo è, in primis, quello di disincentivare i ritardi di pagamento, in secundis, è quello di indennizzare mediante detti importi i costi di recupero sostenuti dal creditore. Inoltre, la riduzione operata dal Tribunale comporta di fatto la concessione in favore del debitore di una deroga al diritto del creditore a vedersi riconosciuto l'importo stabilito dell'art. 6 della direttiva 2011/7, senza tuttavia che tale deroga trovi giustificazione in alcun “motivo oggettivo” stabilito dall'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della medesima direttiva.
Tenuto conto del sistema vigente delle fonti, e della necessità non solo di recepire il diritto comunitario con norme nazionali (come nella fattispecie in esame, in cui l'art. 6 della Direttiva 2011/7 è stato recepito con il d.l.vo n. 192/2012 che ha novellato il comma 2 dell'art. 6 del d.l.vo n. 231/2002), ma anche della necessità di interpretare il diritto nazionale alla luce del diritto sovranazionale, anche tenuto conto dell'interpretazione allo stesso data dalla Corte di Giustizia Europea (ed anche a costo di disapplicare il diritto interno), si ritiene di interpretare ed applicare l'art. 6, comma 2 del d.l.vo 231/02, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia e addotto dall'appellante, e quindi di riconoscere che l'importo forfettario di € 40,00 debba essere automaticamente conteggiato con riferimento a ciascun debito non correttamente adempiuto e, quindi, a ciascuna fattura per la quale viene accertato un credito, senza che sia necessaria la costituzione in mora e fatto salvo il diritto del creditore (facoltà non esercitata dal creditore nel caso in esame) di ottenere un ulteriore risarcimento, a titolo di maggior danno, rispetto a quello automaticamente liquidato, per i costi di recupero del credito, ed anche di assistenza per il recupero (E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, così l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2002).
L'importo forfettario de quo, essendo volto a ristorare i costi affrontati dal creditore per il recupero del credito, in conseguenza del ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione, è una voce di danno, diversa ed ulteriore rispetto al danno risarcito dalla liquidazione degli interessi di mora e degli interessi anatocistici.
Fatta tale premessa, la domanda, sui cui l'appellante ha insistito, di pagamento della somma di € 26.760,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, pari ad euro 40,00 per n. 670 fatture azionate (99 fatture per sorte capitale, non pagate e 571 fatture, pagate in ritardo dal debitore e per le quali sono state emesse 3 fatture, costituenti Note di Debito di Interessi di mora), non può essere accolta nella sua interezza. La Società attrice ha agito in giudizio per il pagamento delle fatture emesse per sorte capitale da e da Hera Comm S.p.A. “e descritte nell'elenco che si Controparte_2 produce sub doc. 3” (cfr pag. 2 dell'atto di citazione) nei confronti della di P_
, precisamente, n. 1 fattura ceduta da n. 98 fatture cedute P_ Controparte_2 da Hera Comm S.p.A., nonché per il pagamento di 3 fatture di Note di Debito di Interessi (NDI) emesse dalla medesima nei confronti della , in Controparte_1 relazione a 571 fatture emesse da Lake Securitation s.p.a, Hera Controparte_2
Comm S.p.A ed la cui sorte capitale risulta già corrisposta dalla Controparte_4
, ma in ritardo, ed in relazione alle quali la ha emesso tre Controparte_1 distinte fatture, per azionare il proprio credito al pagamento degli interessi moratori, maturati, in relazione alla sorte capitale già pagata, dal momento della scadenza di ogni singola fattura emessa per sorte capitale sino alla data del suo effettivo (e ritardato) incasso.
Pertanto la ha il diritto al pagamento dell'importo forfettario in relazione alle tre fatture di debito emesse e non pagate dalla provincia, ma non al pagamento dell'importo forfettario per ognuna delle fatture per sorte capitale pagate in ritardo, perché i crediti per sorte capitale, portati da queste fatture sono già stati pagati, e quindi recuperati, a differenza del credito relativo agli interessi moratori che viene richiesto per la prima volta alla Provincia di con le tre fatture NDI surrichiamate ed azionate P_ con il presente giudizio.
Pertanto, il risarcimento spetta esclusivamente per le 99 fatture emesse da
[...]
e da Hera Comm S.p.A. a titolo di sorte capitale, azionate in questo CP_2 giudizio, e per le 3 fatture NDI, sempre azionate in questo giudizio, a titolo di interessi moratori maturati per il ritardo nel pagamento di 571 fatture già pagate per sorte capitale.
Tale impostazione, e non quella proposta dalla parte appellante, appare veramente coerente all'interpretazione fornita dal giudice sovranazionale della normativa in esame, e per la quale l'importo di € 40,00 “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”, dovendosi escludere in tal modo le fatture per sorte capitale, i cui importi risultano essere stati recuperati.
Né, d'altro canto, i costi per l'attività di recupero del credito portato dalle n. 571 fatture per sorte capitale, risultano inseriti negli atti di cessione dei crediti, che sono stati depositati dalla Società attrice in primo grado nell'all. 9, contenente gli atti di cessione, relativi ai crediti, cui si riferiscono gli interessi di mora oggi richiesti. Pertanto, detti costi non possono considerarsi, in difetto di esplicita menzione, oggetto delle rispettive cessioni. Dunque, la richiesta di pagamento dell'importo forfettario di € 40,00 ex art. 6 d.lgs. 231/2002 non può essere accolta in relazione alle n. 571 fatture già azionate e recuperate, dovendo invece tale somma essere riconosciuta per le n. 3 fatture NDI, appositamente emesse per il pagamento di (soli) interessi moratori riferibili a tali fatture e per le n. 99 fatture cedute da e da Hera Comm S.p.A. Controparte_2
In conclusione, alla parte appellante spetta la complessiva somma di euro 4.080,00 (pari ad € 40,00 moltiplicato per n. 102 fatture).
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la condanna della parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 174,00 per spese ed euro 1923,00 per compenso, tenuto conto della misura in cui la domanda è stata accolta, dell'attività processuale svolta e della media complessità della lite, oltre accessori di legge e di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da (già Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 2712/2022 del Tribunale di Parte_3
Taranto, nel contraddittorio con la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'appello, ed in riforma del capo C) del dispositivo della sentenza impugnata:
1) CONDANNA la , in persona del Presidente p.t., al Controparte_1 pagamento della s sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2002.
2) CONFERMA nel resto la sentenza appellata.
3)CONDANNA la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese processuali, liquidate in euro 174,00 per spese ed euro 1923,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Taranto il 21.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra