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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 22/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 166 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cagliari, nella Via Alagon n. 49, presso lo studio dell'Avv. Manuela Carcangiu, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti attrice contro
NATO A SADALI IL 1.1.1900, NATO A SADALI CP_1 Controparte_2
IL 1.1.1900, NATO A SADALI IL 1.1.1900, Controparte_3 CP_4
NATO A SADALI IL 1.1.1900, NATO A SADALI IL
[...] Controparte_5
1.1.1900, FU , FU , Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1
FU FU , Controparte_5 Per_2 CP_1 Per_3 [...]
FU , , , , CP_2 Per_3 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , , , CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
, , CP_13 CP_14 CP_15
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare che la IG.ra ha posseduto per oltre venti anni, in modo pieno, pacifico, Parte_1 pubblico, esclusivo ed ininterrotto, l'immobile sito in Sadali nella Piazza Eleonora d'Arborea n. 2/A, confinante a Nord-Est-Ovest con la proprietà , a Sud con la Piazza Eleonora CP_14
d'Arborea, e distinti al catasto fabbricati al foglio F. 19 p. 1418 (ex f. 19 p. 314) e particella 1421
(ex f. 19 p. 313);
Per l'effetto, dichiarare proprietaria degli immobili de quo per intervenuta Parte_1
usucapione ventennale;
Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite in caso di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 2.4.2020, notificato nelle forme e nei termini di legge ai convenuti indicati in epigrafe e ai loro eventuali eredi per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Tribunale di Lanusei concessa con decreto del 20.2.2020, vista la somma obiettiva difficoltà della notificazione dell'atto introduttivo secondo le regole ordinarie nei confronti dei soli intestatari catastali o i loro eventuali eredi non identificati e non identificabili, dovuta all'assenza di dati anagrafici esaustivi, validi all'identificazione, disponendo la notificazione dei soggetti per i quali sono noti i dati anagrafici nelle forme ordinarie, l'attrice ha Parte_1 intrapreso il presente giudizio, domandando all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la medesima proprietaria per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile sito in Sadali nella
Piazza Eleonora d'Arborea n. 2/A distinto in Catasto Fabbricati al F. 19 particella 1418 (ex F. 19 p.
314) e F. 19 particella 1421 (ex F. 19 p. 313).
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che in data 16.12.2005 acquistava l'immobile, all'epoca distinto al F. 19 p. 313 e 314, dai signori e , per mezzo di CP_15 CP_14
scrittura privata, che questi ultimi, a loro volta, acquistarono il bene dal signor , in Persona_4
Pers data 13.6.1999. Mentre il signor acquistò dai signori e nell'anno CP_16 CP_17
1994. Entrambi questi ultimi due acquisti furono eseguiti per mezzo di scrittura privata.
CP_ Ha allegato che l'immobile in parola, quando era nel possesso dei signori e , veniva CP_15 utilizzato come “lolla” per il deposito di materiale utilizzato da nell'esecuzione dei CP_14
Pers propri lavori artigianali;
mentre il invece, aveva utilizzato il terreno nel quale insisteva una
“lolla” in luogo dell'attuale fabbricato, come deposito e nella superficie attigua vi aveva realizzato un orto.
Ancora, l'attrice ha dedotto che, successivamente all'acquisto, effettuò importanti lavori sull'edificio. Tanto è vero che in data 15.1.2006, il Comune di Sadali con concessione edilizia recante numero di protocollo 7651, autorizzò la stessa al recupero primario dell'abitazione. Essa, dunque, procedeva con l'attività di ristrutturazione, curando in prima persona il progetto, (essendo lei un Architetto) e commissionando i lavori all'impresa edile , lavori che iniziarono Parte_2 in data 1.12.2006 e terminavano il 12.10.2009. Successivamente, e precisamente nell'anno 2009,
Pag. 2 di 8 Pt_ prima della fine lavori, venivano montati gli infissi e la signora provvedeva ad arredare l'immobile, realizzando lo studio professionale con annessa abitazione. Attualmente il fabbricato di mq 54 è costituito da due vani, piano terra e mansarda e l'odierna attrice, inoltre, vi andava ad abitare stabilendovi la propria residenza principale.
L'attrice ha precisato che nel corso degli anni, ha anche chiesto ed ottenuto dei contributi regionali partecipando al bando “BIDDAS 2008” (Legge Regionale 29/98) realizzato per il recupero dei centri storici, risultando aggiudicataria della somma pari ad euro 4.527,80.
Infine, ha sostenuto che si trova nel possesso dell'immobile dall'anno 2006, quando le Parte_1
fu venduto dal e da , i quali, a loro volta, erano nel possesso del bene CP_14 CP_15 dall'anno 1999. Per conseguenza, si è concretizzata l'accessione nel possesso ex art. 1146, II comma, c.c., poiché sommando al proprio possesso quello del suo dante causa, risulta nel possesso
CP_ dell'immobile da venti anni. Sommando poi il possesso del precedente dante causa di e ossia il signor , il possesso è datato al 1994. CP_15 Persona_4
Poiché l'immobile in esame risulta catastalmente intestato ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, sussiste l'interesse dell'attrice ad ottenere il riconoscimento giudiziale per intervenuta usucapione dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà del suindicato immobile, anche al fine di poter procedere alla voltura e trascrizione del proprio titolo nei pubblici registri.
Il contraddittorio è stato instaurato mediante l'individuazione degli intestatari catastali degli immobili in esame e/o dei loro eredi, i quali, come sopra detto, sono stati citati in giudizio mediante la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e nelle forme ordinarie.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, prodotte per gli immobili catastalmente identificati anche nei passaggi intermedi e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, non è emersa l'esistenza nei registri immobiliari di titolari di diritti reali sugli immobili né la trascrizione di domande giudiziali non perente, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni in esame.
Pertanto, si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, dopo la verifica dell'espletamento delle rituali formalità notificatorie, all'esito dell'udienza virtuale del 12.10.2021 e di quella del
26.7.2022, sono stati dichiarati contumaci.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza in presenza del 21.3.2023, parte attrice insisteva nell'ammissione della prova per testi.
Espletato il mezzo istruttorio, la causa, precisate le conclusioni con le note depositate per l'udienza del 20.12.2023, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle
Pag. 3 di 8 quali parte attrice ha precisato le conclusioni, in data 20.1.2025 è stata trattenuta in decisione senza ulteriore dilazione avendo parte attrice rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibihabendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena riportata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega
Pag. 4 di 8 espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II,
27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attrice ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali articolati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.
Esaminati all'udienza del 14.9.2023, i testi e - dell'attendibilità dei quali Tes_1 Tes_2 non v'è motivo in atti di dubitare, compaesani dell'attrice e dei suoi danti causa e, pertanto, abituali frequentatori della zona da svariati decenni - hanno confermato il contenuto dei capitoli di prova, riferendo con precisione l'ubicazione, l'estensione/consistenza ed i confini dell'immobile per cui è causa, che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie allegate agli atti ed esibite loro nel corso dell'esame, così dando prova di aver avuto una cognizione personale e diretta degli stessi.
Nello specifico i suindicati testi, hanno riferito che i beni oggetto del presente giudizio sono stati posseduti sino agli anni Novanta da , che utilizzava il fabbricato come deposito Persona_4
attrezzi ed il terreno circostante mettendo a dimora un orto.
Dall'istruttoria è emerso che dal 2000 sino al 2004/2005, i danti causa dell'attrice, e CP_14
, hanno utilizzavano l'immobile in esame come ricovero attrezzi e materiale di CP_15
vario genere, oltre che come legnaia;
inoltre, i testi hanno riferito che nel detto immobili CP_14
era solito svolgere attività hobbistica (riparava carretti in legno).
[...]
Entrambi i testi hanno riferito che dal 2004/2005, è l'attrice ad utilizzare l'immobile, Parte_1
per averlo acquistato da e , ricordando che, successivamente CP_14 CP_15 all'immissione nel possesso, ha provveduto a ristrutturalo, per poi adibirlo a casa di civile abitazione e studio professionale.
I testi hanno ricordato che nel 2005, ha eseguito delle importanti modifiche strutturali, Parte_1 abbattendo il vecchio rudere e costruendo l'attuale abitazione, dando l'incarico ai muratori Parte_2
e la teste ha ricordato di averli visti lavorare nel detto immobile
[...] Testimone_3 Pt_2
Pag. 5 di 8 quando andava a trovare, quasi tutti i giorni, la zia materna che abitava a fianco. In particolare, la
Pt_ ha realizzato i tramezzi, messo i pavimenti, ha predisposto gli impianti elettrici ed idraulici, posizionato gli infissi, redigendo personalmente il progetto in quanto è architetto.
Pt_ È risultato dalla prova testimoniale che la dal momento in cui ha iniziato ad utilizzare l'immobile, metà degli anni duemila, ha provveduto a ristrutturalo, utilizzandolo ancora oggi come abitazione dove trascorre prevalentemente il tempo libero.
Dette affermazioni hanno trovato un riscontro anche nella testimonianza del teste - che ha Pt_2 riferito sui lavori di ristrutturazione, riferendo che intorno agli anni 2011/2012 l'attrice ha arredato l'immobile, specificando che “confermo che la casa è arredata, forse era il 2011/2012, conosco la circostanza perché recentemente sono stata sua ospite”.
Tutti i testi hanno riferito che dall'arco temporale in esame l'immobile oggetto di domanda è nel possesso dell'odierna attrice che, lavorando a Budoni, vi soggiorna quando, libera dal lavoro.
All'uopo si osserva che la Suprema Corte ha affermato che il possesso ininterrotto e pacifico su un bene, utile (dopo il decorso degli anni) a far maturare l'usucapione non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda in un'altra località, sempre che ciò non impedisca la relazione materiale tra lui e la cosa (Cass. Civ. n. 10204/2015).
Entrambi i testi, con dovizie di particolari, hanno descritto la disposizione degli ambienti, riferendo che l'appartamento è dislocato su due piani, composto da cucina-soggiorno, mentre al piano primo cìè una camera da letto, il bagno, inoltre la pili è riuscita a ricavare anche uno spazio da adibire a studio professionale, confermando la planimetria in atti.
Infine, hanno riferito, che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili per i quali è causa da parte di , e prima e Persona_4 CP_14 CP_15
successivamente da parte di e di aver sempre visto solo loro utilizzarli dalla metà degli Parte_1
anni Novanta e comportarsi come i veri proprietari, tanto che anche i testi li hanno ritenuti tali.
I documenti offerti in comunicazione dall'attrice, ed in particolare le suindicate scritture private datate rispettivamente12.11.1994 (tra , e , 13.6.1999 (tra CP_17 CP_16 Persona_4
e e ) e 16.12.2005 (tra e ), ne Persona_4 CP_15 CP_14 CP_14 Parte_1
confortano gli assunti.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Le dichiarazioni dei testi e i documenti prodotti in giudizio da parte attrice dimostrano, inoltre, che almeno a far data dal 1995 fino al giorno della prova fu l'attrice ad occuparsi sotto ogni profilo dell'immobile sostenendone i relativi oneri: pagò le utenze domestiche (docc. 42-58 memorie n. 2),
Pag. 6 di 8 tra cui quelle relative all'energia elettrica e al servizio idrico, ottenne dal Comune di Sadali la concessione edilizia n. 20/06 Pratica edilizia n. 3492/06 per eseguire i lavori di intervento di recupero primario di unità immobiliare in centro storico sita in Sadali in Piazza Eleonora
D'Arborea, distinto al catasto terreni al F. 19/A mappale 314, l'atto di liquidazione contributo
(annualità 2008-2010) tutela e valorizzazione dei centri storici (docc. 26/27/28/29 Persona_5 prodotto con l'atto di citazione).
Pertanto, risulta provato, da un lato, che l'attrice a far data dal 2005– possiede l'immobile per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietaria, per averlo ricevuto da , in CP_14
virtù di contratto di contratto di compravendita datato 16.12.2005, ritualmente versato in atti, e che quest'ultimo e la coniuge lo avevano acquistato da con atto del CP_15 Persona_4
13.6.1999; dall'altro, che da oltre vent'anni, precisamente dalla metà degli anni novanta sino al
2005, i danti causa hanno esercitato il possesso sul fabbricato oggetto di causa, con la conseguenza che - per effetto ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1146, comma II, c.c. - è decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata fornita la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre vent'anni, sull'immobile oggetto del presente giudizio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attrice la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per cui è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt.
1158, 1146, II comma, e 1140 c.c.
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dall'attrice debbono restare a suo carico. L'attrice, d'altra parte, ha subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 166/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
I. accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, accoglie la domanda e dichiara nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Sadali identificato al catasto fabbricati del medesimo
Comune al F. 19 particella 1418 e particella 1421;
II. nulla sulle spese.
Cagliari-Lanusei, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Iride Mura
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 166 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cagliari, nella Via Alagon n. 49, presso lo studio dell'Avv. Manuela Carcangiu, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti attrice contro
NATO A SADALI IL 1.1.1900, NATO A SADALI CP_1 Controparte_2
IL 1.1.1900, NATO A SADALI IL 1.1.1900, Controparte_3 CP_4
NATO A SADALI IL 1.1.1900, NATO A SADALI IL
[...] Controparte_5
1.1.1900, FU , FU , Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1
FU FU , Controparte_5 Per_2 CP_1 Per_3 [...]
FU , , , , CP_2 Per_3 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , , , CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
, , CP_13 CP_14 CP_15
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare che la IG.ra ha posseduto per oltre venti anni, in modo pieno, pacifico, Parte_1 pubblico, esclusivo ed ininterrotto, l'immobile sito in Sadali nella Piazza Eleonora d'Arborea n. 2/A, confinante a Nord-Est-Ovest con la proprietà , a Sud con la Piazza Eleonora CP_14
d'Arborea, e distinti al catasto fabbricati al foglio F. 19 p. 1418 (ex f. 19 p. 314) e particella 1421
(ex f. 19 p. 313);
Per l'effetto, dichiarare proprietaria degli immobili de quo per intervenuta Parte_1
usucapione ventennale;
Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite in caso di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 2.4.2020, notificato nelle forme e nei termini di legge ai convenuti indicati in epigrafe e ai loro eventuali eredi per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Tribunale di Lanusei concessa con decreto del 20.2.2020, vista la somma obiettiva difficoltà della notificazione dell'atto introduttivo secondo le regole ordinarie nei confronti dei soli intestatari catastali o i loro eventuali eredi non identificati e non identificabili, dovuta all'assenza di dati anagrafici esaustivi, validi all'identificazione, disponendo la notificazione dei soggetti per i quali sono noti i dati anagrafici nelle forme ordinarie, l'attrice ha Parte_1 intrapreso il presente giudizio, domandando all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la medesima proprietaria per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile sito in Sadali nella
Piazza Eleonora d'Arborea n. 2/A distinto in Catasto Fabbricati al F. 19 particella 1418 (ex F. 19 p.
314) e F. 19 particella 1421 (ex F. 19 p. 313).
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che in data 16.12.2005 acquistava l'immobile, all'epoca distinto al F. 19 p. 313 e 314, dai signori e , per mezzo di CP_15 CP_14
scrittura privata, che questi ultimi, a loro volta, acquistarono il bene dal signor , in Persona_4
Pers data 13.6.1999. Mentre il signor acquistò dai signori e nell'anno CP_16 CP_17
1994. Entrambi questi ultimi due acquisti furono eseguiti per mezzo di scrittura privata.
CP_ Ha allegato che l'immobile in parola, quando era nel possesso dei signori e , veniva CP_15 utilizzato come “lolla” per il deposito di materiale utilizzato da nell'esecuzione dei CP_14
Pers propri lavori artigianali;
mentre il invece, aveva utilizzato il terreno nel quale insisteva una
“lolla” in luogo dell'attuale fabbricato, come deposito e nella superficie attigua vi aveva realizzato un orto.
Ancora, l'attrice ha dedotto che, successivamente all'acquisto, effettuò importanti lavori sull'edificio. Tanto è vero che in data 15.1.2006, il Comune di Sadali con concessione edilizia recante numero di protocollo 7651, autorizzò la stessa al recupero primario dell'abitazione. Essa, dunque, procedeva con l'attività di ristrutturazione, curando in prima persona il progetto, (essendo lei un Architetto) e commissionando i lavori all'impresa edile , lavori che iniziarono Parte_2 in data 1.12.2006 e terminavano il 12.10.2009. Successivamente, e precisamente nell'anno 2009,
Pag. 2 di 8 Pt_ prima della fine lavori, venivano montati gli infissi e la signora provvedeva ad arredare l'immobile, realizzando lo studio professionale con annessa abitazione. Attualmente il fabbricato di mq 54 è costituito da due vani, piano terra e mansarda e l'odierna attrice, inoltre, vi andava ad abitare stabilendovi la propria residenza principale.
L'attrice ha precisato che nel corso degli anni, ha anche chiesto ed ottenuto dei contributi regionali partecipando al bando “BIDDAS 2008” (Legge Regionale 29/98) realizzato per il recupero dei centri storici, risultando aggiudicataria della somma pari ad euro 4.527,80.
Infine, ha sostenuto che si trova nel possesso dell'immobile dall'anno 2006, quando le Parte_1
fu venduto dal e da , i quali, a loro volta, erano nel possesso del bene CP_14 CP_15 dall'anno 1999. Per conseguenza, si è concretizzata l'accessione nel possesso ex art. 1146, II comma, c.c., poiché sommando al proprio possesso quello del suo dante causa, risulta nel possesso
CP_ dell'immobile da venti anni. Sommando poi il possesso del precedente dante causa di e ossia il signor , il possesso è datato al 1994. CP_15 Persona_4
Poiché l'immobile in esame risulta catastalmente intestato ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, sussiste l'interesse dell'attrice ad ottenere il riconoscimento giudiziale per intervenuta usucapione dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà del suindicato immobile, anche al fine di poter procedere alla voltura e trascrizione del proprio titolo nei pubblici registri.
Il contraddittorio è stato instaurato mediante l'individuazione degli intestatari catastali degli immobili in esame e/o dei loro eredi, i quali, come sopra detto, sono stati citati in giudizio mediante la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e nelle forme ordinarie.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, prodotte per gli immobili catastalmente identificati anche nei passaggi intermedi e coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, non è emersa l'esistenza nei registri immobiliari di titolari di diritti reali sugli immobili né la trascrizione di domande giudiziali non perente, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni in esame.
Pertanto, si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, dopo la verifica dell'espletamento delle rituali formalità notificatorie, all'esito dell'udienza virtuale del 12.10.2021 e di quella del
26.7.2022, sono stati dichiarati contumaci.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza in presenza del 21.3.2023, parte attrice insisteva nell'ammissione della prova per testi.
Espletato il mezzo istruttorio, la causa, precisate le conclusioni con le note depositate per l'udienza del 20.12.2023, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle
Pag. 3 di 8 quali parte attrice ha precisato le conclusioni, in data 20.1.2025 è stata trattenuta in decisione senza ulteriore dilazione avendo parte attrice rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibihabendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena riportata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega
Pag. 4 di 8 espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II,
27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attrice ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova testimoniale sui capi e sulle circostanze fattuali articolati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.
Esaminati all'udienza del 14.9.2023, i testi e - dell'attendibilità dei quali Tes_1 Tes_2 non v'è motivo in atti di dubitare, compaesani dell'attrice e dei suoi danti causa e, pertanto, abituali frequentatori della zona da svariati decenni - hanno confermato il contenuto dei capitoli di prova, riferendo con precisione l'ubicazione, l'estensione/consistenza ed i confini dell'immobile per cui è causa, che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie allegate agli atti ed esibite loro nel corso dell'esame, così dando prova di aver avuto una cognizione personale e diretta degli stessi.
Nello specifico i suindicati testi, hanno riferito che i beni oggetto del presente giudizio sono stati posseduti sino agli anni Novanta da , che utilizzava il fabbricato come deposito Persona_4
attrezzi ed il terreno circostante mettendo a dimora un orto.
Dall'istruttoria è emerso che dal 2000 sino al 2004/2005, i danti causa dell'attrice, e CP_14
, hanno utilizzavano l'immobile in esame come ricovero attrezzi e materiale di CP_15
vario genere, oltre che come legnaia;
inoltre, i testi hanno riferito che nel detto immobili CP_14
era solito svolgere attività hobbistica (riparava carretti in legno).
[...]
Entrambi i testi hanno riferito che dal 2004/2005, è l'attrice ad utilizzare l'immobile, Parte_1
per averlo acquistato da e , ricordando che, successivamente CP_14 CP_15 all'immissione nel possesso, ha provveduto a ristrutturalo, per poi adibirlo a casa di civile abitazione e studio professionale.
I testi hanno ricordato che nel 2005, ha eseguito delle importanti modifiche strutturali, Parte_1 abbattendo il vecchio rudere e costruendo l'attuale abitazione, dando l'incarico ai muratori Parte_2
e la teste ha ricordato di averli visti lavorare nel detto immobile
[...] Testimone_3 Pt_2
Pag. 5 di 8 quando andava a trovare, quasi tutti i giorni, la zia materna che abitava a fianco. In particolare, la
Pt_ ha realizzato i tramezzi, messo i pavimenti, ha predisposto gli impianti elettrici ed idraulici, posizionato gli infissi, redigendo personalmente il progetto in quanto è architetto.
Pt_ È risultato dalla prova testimoniale che la dal momento in cui ha iniziato ad utilizzare l'immobile, metà degli anni duemila, ha provveduto a ristrutturalo, utilizzandolo ancora oggi come abitazione dove trascorre prevalentemente il tempo libero.
Dette affermazioni hanno trovato un riscontro anche nella testimonianza del teste - che ha Pt_2 riferito sui lavori di ristrutturazione, riferendo che intorno agli anni 2011/2012 l'attrice ha arredato l'immobile, specificando che “confermo che la casa è arredata, forse era il 2011/2012, conosco la circostanza perché recentemente sono stata sua ospite”.
Tutti i testi hanno riferito che dall'arco temporale in esame l'immobile oggetto di domanda è nel possesso dell'odierna attrice che, lavorando a Budoni, vi soggiorna quando, libera dal lavoro.
All'uopo si osserva che la Suprema Corte ha affermato che il possesso ininterrotto e pacifico su un bene, utile (dopo il decorso degli anni) a far maturare l'usucapione non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda in un'altra località, sempre che ciò non impedisca la relazione materiale tra lui e la cosa (Cass. Civ. n. 10204/2015).
Entrambi i testi, con dovizie di particolari, hanno descritto la disposizione degli ambienti, riferendo che l'appartamento è dislocato su due piani, composto da cucina-soggiorno, mentre al piano primo cìè una camera da letto, il bagno, inoltre la pili è riuscita a ricavare anche uno spazio da adibire a studio professionale, confermando la planimetria in atti.
Infine, hanno riferito, che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili per i quali è causa da parte di , e prima e Persona_4 CP_14 CP_15
successivamente da parte di e di aver sempre visto solo loro utilizzarli dalla metà degli Parte_1
anni Novanta e comportarsi come i veri proprietari, tanto che anche i testi li hanno ritenuti tali.
I documenti offerti in comunicazione dall'attrice, ed in particolare le suindicate scritture private datate rispettivamente12.11.1994 (tra , e , 13.6.1999 (tra CP_17 CP_16 Persona_4
e e ) e 16.12.2005 (tra e ), ne Persona_4 CP_15 CP_14 CP_14 Parte_1
confortano gli assunti.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Le dichiarazioni dei testi e i documenti prodotti in giudizio da parte attrice dimostrano, inoltre, che almeno a far data dal 1995 fino al giorno della prova fu l'attrice ad occuparsi sotto ogni profilo dell'immobile sostenendone i relativi oneri: pagò le utenze domestiche (docc. 42-58 memorie n. 2),
Pag. 6 di 8 tra cui quelle relative all'energia elettrica e al servizio idrico, ottenne dal Comune di Sadali la concessione edilizia n. 20/06 Pratica edilizia n. 3492/06 per eseguire i lavori di intervento di recupero primario di unità immobiliare in centro storico sita in Sadali in Piazza Eleonora
D'Arborea, distinto al catasto terreni al F. 19/A mappale 314, l'atto di liquidazione contributo
(annualità 2008-2010) tutela e valorizzazione dei centri storici (docc. 26/27/28/29 Persona_5 prodotto con l'atto di citazione).
Pertanto, risulta provato, da un lato, che l'attrice a far data dal 2005– possiede l'immobile per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietaria, per averlo ricevuto da , in CP_14
virtù di contratto di contratto di compravendita datato 16.12.2005, ritualmente versato in atti, e che quest'ultimo e la coniuge lo avevano acquistato da con atto del CP_15 Persona_4
13.6.1999; dall'altro, che da oltre vent'anni, precisamente dalla metà degli anni novanta sino al
2005, i danti causa hanno esercitato il possesso sul fabbricato oggetto di causa, con la conseguenza che - per effetto ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1146, comma II, c.c. - è decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata fornita la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre vent'anni, sull'immobile oggetto del presente giudizio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attrice la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per cui è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt.
1158, 1146, II comma, e 1140 c.c.
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dall'attrice debbono restare a suo carico. L'attrice, d'altra parte, ha subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 166/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
I. accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, accoglie la domanda e dichiara nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Sadali identificato al catasto fabbricati del medesimo
Comune al F. 19 particella 1418 e particella 1421;
II. nulla sulle spese.
Cagliari-Lanusei, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Iride Mura
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