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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 520/2024 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc da
Parte_1 con avv.ti Federico Pampaloni e Marco Ferrero
- ricorrente -
contro
CP_1 con avv.to Giorgio Conte
- resistente - in punto: impugnazione duplice sanzione disciplinare (sospensione); decisa il 9.1.2025
FATTO
Il ricorrente in epigrafe indicato con ricorso ex art 414 cpc depositato l' 11.3.2024 ha agito in giudizio CP_ nei confronti dell' quale dipendente della stessa dal 25.9.1990 con mansione di “operatore di servizio” livello 183 del CCNL Autoferrotranvieri impugnando due sanzioni disciplinari per assenza arbitraria dal servizio comminate rispettivamente con lettere 4.10.2023 (1 giorno di sospensione) e
26.10.2023 (3 giorni di sospensione), relative alle seguenti contestazioni a seguire rispetto ad antecedente procedimento disciplinare per la medesima tipologia di illecito, aperto con contestazione disciplinare 23/05/2023 e archiviato:
1. contestazione disciplinare con lettera 19/09/2023 di assenza arbitraria nei giorni 16 – 17 settembre
2023 (contigui ai 15 giorni di ferie programmati ed effettuati dall'1 al 15 settembre) con scopertura di turni comprensivi di quello turno notturno L 111 dalle ore 21.07 alle 04.05 al Lido di Venezia, coperto dal funzionario responsabile chiedendo a due colleghi la disponibilità a sospendere la giornata di riposo;
2. contestazione disciplinare con lettera 10/10/2023 di assenza arbitraria nei giorni 5 - 6 - 7 ottobre
2023 (turno assegnato L 113 - turno notturno dalle ore 23.20 alle 5.08 e turno L 112 dalle ore 22.11 alle ore 4.43, sempre al Lido di Venezia) + recidiva . CP_ Impugna le due sanzioni lamentando il reiterato e generalizzato diniego di ferie da parte di con notevole numero di giorni accumulati a fronte di diritto al godimento “intrannuale” come da sentenza della Corte Costituzionale 543del 1990, e stigmatizzando la prassi aziendale di rispondere alle richieste solo il giorno antecedente, pur dovendo i lavoratori inserire la richiesta con un mese di anticipo attraverso uno specifico portale.
Chiede al Tribunale di :
1) Accertarsi l'illegittimità e infondatezza delle sanzioni disciplinari comminate da al sig. CP_1 [...] con lettere 4.10.2023 e 26.10.2023 e conseguentemente annullarle. Parte_1
2) Spese e compensi rifusi, oltre al rimborso forfettario di spese generali 15%, accessori come per legge, con aumento del 30% per il collegamento ipertestuale ex art. 4, co. 1 bis, D.M. n. 55/2014.
La società convenuta si è costituita contestando la pretesa
La causa è stata istruita documentalmente
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione all' esito di discussione in udienza da remoto via teams.
MOTIVI
Il ricorso va rigettato poiché le, pur articolate e per la pressochè totalità condivisibili, argomentazioni attoree sul diritto alle ferie sono inidonee a sminuire sussistenza e gravità degli illeciti sanzionati, in sé pacificamente sussistenti.
Gli stessi sono costituiti da :
- assenza arbitraria nei giorni 16 – 17 settembre 2023 (contigui ai 15 giorni di ferie programmati ed effettuati dall'1 al 15 settembre) con scopertura di turni comprensivi di quello turno notturno L
111 dalle ore 21.07 alle 04.05 al Lido di Venezia, coperto dal funzionario responsabile chiedendo a due colleghi la disponibilità a sospendere la giornata di riposo (prima sanzione di 1 giorno di sospensione con lettera 4.10.2023 );
- assenza arbitraria nei giorni 5 - 6 - 7 ottobre 2023 turno assegnato L 113 notturno dalle ore 23.20 alle 5.08 e turno L 112 dalle ore 22.11 alle ore 4.43, sempre al Lido di Venezia + recidiva ( seconda sanzione di tre giorni di sospensione con lettera 26/10/2023).
Si prende atto, risultante dagli atti introduttivi del giudizio, di un contrasto lavoratori/ azienda circa modalità e tempistiche di concessione delle ferie, ma lo strumento per far valere le relative rivendicazioni da parte del lavoratore non è certo l' arbitraria fruizione di ferie (pacificamente) non autorizzate. Tale condotta al contrario costituisce in ogni caso, anche se sorretta dal convincimento circa l' irregolare gestione dell' istituto da parte della datrice di lavoro, oggettivo illecito disciplinare, atto a creare disservizio all' organizzazione aziendale e direttamente a cascata in danno dei colleghi chiamati a CP_ sopperire alle assenze con turni aggiuntivi, come tale da legittimamente sanzionato.
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato (vd.ex multis Cass. n. 11028/1996, Cass 6 luglio
2018 n. 17885, Cass. n. 21918/2014) l' esatta determinazione del periodo feriale, ai sensi dell'art. 2109
c.c. spetta, infatti, unicamente al datore di lavoro, il quale – nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo dell'impresa – ha diritto di stabilire modi e tempi di godimento delle ferie, che deve essere preventivamente autorizzato e, in mancanza di autorizzazione, è idoneo a configurare un'assenza ingiustificata, se protratta per un certo numero di giorni stabiliti dalla contrattazione collettiva idoneo a configurare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Da ultimo Cass 14006/2024 secondo cui la fruizione delle ferie, a prescindere dalla loro maturazione,
è subordinata all'autorizzazione del datore, nella prospettiva del contemperamento con le esigenze di servizio.
In particolare, per quanto qui interessa, il godimento delle ferie deve essere sempre autorizzato dal datore di lavoro, anche dopo l'anno cui le stesse si riferiscono: Cass. 11028/2016 ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato nei confronti di dipendente assentatasi arbitrariamente dal posto di lavoro per fruire, dopo l'anno di riferimento, di ferie arretrate non autorizzate.
La giurisprudenza sia di legittimità sopra citata che di merito, oramai sedimentata e costante, ritiene infatti che, pur potendo presupporsi un adeguato contemperamento delle diverse esigenze in gioco, al lavoratore non può giammai riconoscersi, in assenza di una specifica autorizzazione in tal senso, un diritto all'arbitraria auto assegnazione del periodo di ferie desiderato ancorché espressamente comunicato alla parte datoriale.
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese compensate per peculiarità della questione trattata.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 9.1.2025
Il Giudice