Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 28/11/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03869/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2024, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Il Campetto , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Cota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palestro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Scheda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'atto di risoluzione della convenzione del 05.09.2019 e revoca della inerente concessione –comunicazione di conclusione del procedimento ex art. 241/90 prot. n. 183 del 29.01.2024 della Città di Palestro (PV) a firma del responsabile U.T.C. geom. Giovanni Friscia e del Sindaco Giuseppe Cirronis e di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché ignoto. In particolare, del provvedimento del 21.09.2023 prot. 1688 a firma del responsabile U.T.C. geom. Giovanni Friscia di avvio del procedimento di risoluzione della convenzione e di revoca della concessione ex art. 7 L. n. 241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palestro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa CE NT; nessuno è comparso per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 15/03/2024 l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Si è costituito il Comune di Palestro, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 12/04/2024, n. 368, la V Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione formulata in via incidentale.
In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha istato per la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, a spese compensate.
Il Comune di Palestro ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata il 22.09.2025 dall’ASD Tennis Club Il Campetto , dichiarando di non volersi opporre né alla declaratoria di improcedibilità del giudizio né alla compensazione delle spese.
All’udienza pubblica del 25/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr., in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553; TAR Lombardia, Milano, V, 12-02-2024, n. 355).
Ne consegue che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, depositata in atti in data 22-09-2025 da parte ricorrente, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alle ragioni della decisione, alla richiesta in tal senso proveniente dalle parti in causa e alla natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
CE NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE NT | AN LL |
IL SEGRETARIO