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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, OR
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 55/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 9811_2025_1871 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.06.2022 l'Agenzia delle Entrate di Parma notificava alla società Ricorrente_1 srl un avviso di pagamento ex art. 54-bis DPR 633/72 avente ad oggetto una somma pari ad € 14.073,70 oltre sanzioni e interessi a titolo di IVA per il terzo trimestre 2021. Il suddetto avviso traeva origine dagli omessi versamenti delle liquidazioni periodiche Iva. La società, infatti, effettuava per la prima volta il pagamento dell'imposta citata in sede di liquidazione annuale, versando in sette rate, dal 16.03.2022 al 16.09.2022, una cifra pari ad € 14.339,00 oltre interessi dell'1 %, compensando l'Iva a debito con l'Iva a credito in riferimento all'intero anno d'imposta 2021. La Ricorrente_1, ritenendo comunque adempiuta l'obbligazione tributaria, presentava all'Ufficio due istanze di autotutela che, però, venivano entrambe rigettate. Pertanto, in data 24.07.2023 l'odierna ricorrente riceveva la notifica della cartella di pagamento n. 078 2023
00066492 49, la quale diveniva definitiva per mancata impugnazione. In data 23.01.2025 la Ricorrente_1, per mezzo del professionista delegato, presentava una terza istanza di autotutela, ribadendo che le somme riprese a tassazione risultavano non dovute, in quanto già versate, ricevendo, però, un nuovo diniego che veniva impugnato in data 24.02.2025 per i seguenti motivi: • inesistenza sostanziale del debito tributario verso l'erario; • applicabilità dell'istituto dell'autotutela obbligatoria;
• assenza di normativa a supporto del rigetto dell'Ufficio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Parma replicando punto per punto alle argomentazioni di parte ricorrente, e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di giudizio. L'ufficio ha depositato memorie con le quali comunica che la contribuente ha avanzato due proposte di conciliazione, entrambe rifiutate dall'Ente impositore il quale insiste per l'inammissibilità e o il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONE
La corte esaminati gli atti di casa ritiene il ricorso inammissibile. Parte ricorrente, impugnando il diniego motivato di autotutela, afferma che la fattispecie concreta rientra tra le casistiche per le quali è prevista l'applicazione dell'istituto dell'autotutela obbligatoria, disciplinato dall'art. 10 quater Legge 212/2000. Ai sensi della sopra citata disposizione, l'Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, quando si verifica uno dei casi tassativamente elencati dalla norma. Bisogna evidenziare che, anche qualora la fattispecie fosse rientrata in uno dei casi per i quali è previsto l'esercizio dell'autotutela obbligatoria, nessun obbligo poteva essere considerato gravante sull'Amministrazione nel caso concreto. Il legislatore, tramite il comma 2 dell'art. 10 quater, ha precisato che l'obbligo di procedere in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, non sussiste in due casi: - in presenza di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria;
- decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. Orbene, l'atto dal quale deriva la pretesa tributaria risulta essere la cartella di pagamento n. 078 2023 00066492 49, notificata in data 24.07.2023, mai oggetto di impugnazione e, di conseguenza, divenuta definitiva da oltre un anno.
Considerato che
il caso di specie, per i motivi sopra esposti, non verte in alcuna delle ipotesi tassative dell'art. 10 quater, ma rientra nell'ambito applicativo della disciplina dell'istituto dell'autotutela facoltativa, il ricorso è da ritenere inammissibile, in quanto l'Ufficio ha rigettato con atto motivato l'istanza di autotutela. Tale tipologia di atto non rientra tra quelli suscettibili di impugnazione, avendo il legislatore previsto tale possibilità solamente nei confronti del rifiuto espresso dell'esercizio di autotutela. L'eventuale potere di impugnare anche il rigetto motivato andrebbe a collidere con la tassatività dei termini di impugnazione e si darebbe al contribuente la possibilità di criticare sine die un atto impositivo ormai divenuto definitivo. Tuttavia occorre specificare, come già illustrato nel rigetto dell'istanza di autotutela dall'ufficio, che per casistiche come quella odierna,
è stato introdotto nella dichiarazione Iva annuale il quadro VQ, tramite il quale il contribuente può esporre nella dichiarazione relativa all'anno di pagamento, i crediti che si formano a seguito di versamenti di imposta dovuta e non versata in periodi d'imposta precedenti che hanno comportato la presenza di un credito potenziale nel quadro VL della relativa dichiarazione Iva annuale che non è stato riportato nel quadro VX. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, OR
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 55/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 9811_2025_1871 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.06.2022 l'Agenzia delle Entrate di Parma notificava alla società Ricorrente_1 srl un avviso di pagamento ex art. 54-bis DPR 633/72 avente ad oggetto una somma pari ad € 14.073,70 oltre sanzioni e interessi a titolo di IVA per il terzo trimestre 2021. Il suddetto avviso traeva origine dagli omessi versamenti delle liquidazioni periodiche Iva. La società, infatti, effettuava per la prima volta il pagamento dell'imposta citata in sede di liquidazione annuale, versando in sette rate, dal 16.03.2022 al 16.09.2022, una cifra pari ad € 14.339,00 oltre interessi dell'1 %, compensando l'Iva a debito con l'Iva a credito in riferimento all'intero anno d'imposta 2021. La Ricorrente_1, ritenendo comunque adempiuta l'obbligazione tributaria, presentava all'Ufficio due istanze di autotutela che, però, venivano entrambe rigettate. Pertanto, in data 24.07.2023 l'odierna ricorrente riceveva la notifica della cartella di pagamento n. 078 2023
00066492 49, la quale diveniva definitiva per mancata impugnazione. In data 23.01.2025 la Ricorrente_1, per mezzo del professionista delegato, presentava una terza istanza di autotutela, ribadendo che le somme riprese a tassazione risultavano non dovute, in quanto già versate, ricevendo, però, un nuovo diniego che veniva impugnato in data 24.02.2025 per i seguenti motivi: • inesistenza sostanziale del debito tributario verso l'erario; • applicabilità dell'istituto dell'autotutela obbligatoria;
• assenza di normativa a supporto del rigetto dell'Ufficio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Parma replicando punto per punto alle argomentazioni di parte ricorrente, e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di giudizio. L'ufficio ha depositato memorie con le quali comunica che la contribuente ha avanzato due proposte di conciliazione, entrambe rifiutate dall'Ente impositore il quale insiste per l'inammissibilità e o il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONE
La corte esaminati gli atti di casa ritiene il ricorso inammissibile. Parte ricorrente, impugnando il diniego motivato di autotutela, afferma che la fattispecie concreta rientra tra le casistiche per le quali è prevista l'applicazione dell'istituto dell'autotutela obbligatoria, disciplinato dall'art. 10 quater Legge 212/2000. Ai sensi della sopra citata disposizione, l'Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, quando si verifica uno dei casi tassativamente elencati dalla norma. Bisogna evidenziare che, anche qualora la fattispecie fosse rientrata in uno dei casi per i quali è previsto l'esercizio dell'autotutela obbligatoria, nessun obbligo poteva essere considerato gravante sull'Amministrazione nel caso concreto. Il legislatore, tramite il comma 2 dell'art. 10 quater, ha precisato che l'obbligo di procedere in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, non sussiste in due casi: - in presenza di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria;
- decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. Orbene, l'atto dal quale deriva la pretesa tributaria risulta essere la cartella di pagamento n. 078 2023 00066492 49, notificata in data 24.07.2023, mai oggetto di impugnazione e, di conseguenza, divenuta definitiva da oltre un anno.
Considerato che
il caso di specie, per i motivi sopra esposti, non verte in alcuna delle ipotesi tassative dell'art. 10 quater, ma rientra nell'ambito applicativo della disciplina dell'istituto dell'autotutela facoltativa, il ricorso è da ritenere inammissibile, in quanto l'Ufficio ha rigettato con atto motivato l'istanza di autotutela. Tale tipologia di atto non rientra tra quelli suscettibili di impugnazione, avendo il legislatore previsto tale possibilità solamente nei confronti del rifiuto espresso dell'esercizio di autotutela. L'eventuale potere di impugnare anche il rigetto motivato andrebbe a collidere con la tassatività dei termini di impugnazione e si darebbe al contribuente la possibilità di criticare sine die un atto impositivo ormai divenuto definitivo. Tuttavia occorre specificare, come già illustrato nel rigetto dell'istanza di autotutela dall'ufficio, che per casistiche come quella odierna,
è stato introdotto nella dichiarazione Iva annuale il quadro VQ, tramite il quale il contribuente può esporre nella dichiarazione relativa all'anno di pagamento, i crediti che si formano a seguito di versamenti di imposta dovuta e non versata in periodi d'imposta precedenti che hanno comportato la presenza di un credito potenziale nel quadro VL della relativa dichiarazione Iva annuale che non è stato riportato nel quadro VX. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.