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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1273/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
FILIPPINI STEFANO, Giudice
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 887/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435296 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435296 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435296 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435296 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435296 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435296 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 718/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.887/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 , Difensore_3 o e LDifensore_2 , ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401435296 per omessa dichiarazione della tassa rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018-2023, dell'importo di €.45.374,00=, notificato da Roma Capitale il 17/10/2024, chiedendone l'annullamento. A motivi deduce la mancata notificazione degli atti presupposti: prescrizione e decadenza, in quanto l'atto è affetto da nullità insanabile poiché si fonda su atti mai notificati al ricorrente. Eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione e decadenza poiché non vi è prova della notificazione degli atti presupposti e risultando trascorso il termine massimo previsto dalla legge. Il contribuente non ha mai ricevuto alcun avviso di pagamento relativo alla tassa sui rifiuti con riferimento all'immobile sito a Roma in Indirizzo_1 oggetto dell'accertamento. Eccepisce inoltre la illegittimita' dell'avviso di accertamento: inesistenza e nullita' - carenza legittimita' passiva – inapplicabilita' imposta tari e tefa. Il Legislatore riconduce l'applicazione del tributo Tari
e Tefa alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione degli stessi. Rimangono, tuttavia, esclusi dalla TARI (nonché per l'effetto anche dalla TEFA) per esplicita previsione normativa, contenuta sempre art. 1, comma 641, L. n. 137/2013, locali e aree non suscettibili di produrre rifiuti: · per natura ovvero per l'esistenza di condizioni obiettive derivanti dalla natura o dall'assetto stesso delle superfici (come, ad esempio, luoghi impraticabili o interclusi, in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti); · per l'uso delle superfici a cui sono destinati (locali non presidiati, locali con sporadica presenza dell'uomo, locali con produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali alla rinfusa o in disuso, o di cumuli di materia alla rinfusa, sempreché secondo la comune esperienza non comportano la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile ecc.); · per le obiettive condizioni di non utilizzabilità immediata (locali privi di arredo, privi di allacci alle utenze, o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo); · · aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassati;
aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del
Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (tetti, scale, portici, cortili, alloggio del portiere se non occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.) 4 In sostanza, la tassa smaltimento rifiuti solidi ed urbani non si applica ai locali e alle aree che non possono produrre rifiuti. Nel caso di specie il locale-magazzino (categoria catastale C2) è privo di qualsivoglia arredo, non è utilizzato e non produce in sostanza alcun rifiuto. Infatti, il ricorrente Sig. Ricorrente_1, noto con il nome de: “Il nominativo_1 (il mago italiano più famoso e conosciuto nel mondo - onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica conferita dal Presidente Sergio Mattarella), custodisce e mantiene all'interno del suo magazzino alcune attrezzature ormai in disuso ovvero in uso straordinario che sono state adoperate per la sua attività di prestigiatore illusionista. Il Sig. Ricorrente_1 accede nel suo locale sporadicamente, al massimo una o due volte l'anno per verificarne lo stato e la condizione;
i pochi strumenti ed apparecchi “magici” ivi depositati nel locale catastalmente identificato C02, fermo restando il loro valore intrinseco e comunque inestimabile per l'artista, non possono certamente ed oggettivamente produrre rifiuti! L'impossibilità di produrre rifiuti dipende da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. Vi è di più, il locale sito in Indirizzo_1 è privo di utenze di acqua e di gas, ed è inutilizzato;
il consumo di elettricità è pari a 0 kw e tutto ciò dimostra che l'immobile de quo non viene affatto “utilizzato”.
Eccepisce inoltre la illegittimita' dell'avviso: accertamento presuntivo - erroneita' dell'applicazione delle tariffe - mancanza di motivazione;
evidenzia infine che catastalmente l'immobile risulta di mq 268, mentre il conteggio elaborato dall'Ufficio è relativo a mq 283. Roma Capitale, a cui è stato regolarmente notificato il ricorso, non si è costituita.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni mosse dal ricorrente, oltre ad essere fondate e convincenti, sono adeguatamente convalidate dalla documentazione prodotta.
Il Collegio ritiene che l'atto impugnato sia carente di motivazione.
Come ben evidenziato in dottrina, l'atto di contestazione per essere valido deve contenere tra l'altro, l'esatta comunicazione al trasgressore degli estremi di fatto e di diritto della violazione commessa il cui scopo è quello di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto. In carenza di siffatto elemento essenziale viene a concretizzarsi uno sviamento della contestazione rispetto alle finalità che essa persegue, giacché il trasgressore non è posto in grado di comprendere né la natura dell'addebito mossogli, né dì esercitare con piena consapevolezza una adeguata ed idonea tutela dei propri diritti.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che una motivazione costituisce idoneo presupposto a base dell'accertamento quando, pur in maniera sommaria, contiene tutti gli elementi atti a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa impositiva.
La Suprema Corte ha affermato più volte che non basta che l'avviso, avendo carattere di provocatio ad opponendum, offra sufficienti elementi perché il contribuente possa svolgere efficacemente le proprie difese, secondo la Corte "questa è una visione riduttiva del ruolo della motivazione" che "finisce per legittimare un possibile, ma inammissibile, giudizio ex post della sufficienza della motivazione argomentata della difesa comunque svolta in concreto dal contribuente piuttosto che un giudizio ex ante argomento sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione e consentire ex se l'esercizio effettivo del diritto di difesa. In realtà,
l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo" persegue il fine di porre il contribuente in condizioni di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esprimere l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinazione ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto della difesa
(Cass., sez. 5, 8/11/2017, n.26431; Cass. n.15842/2006- Cass.n.25064/2006; Cass. 21564/2013).
La Suprema Corte ha statuito che la motivazione è un requisito intrinseco dell'atto, deve essere soddisfatto ab origine e non è ammessa una motivazione postuma (Cass. Civ. 25/01/2022 n.2032). Vi ostano, infatti l'art. 3 della l. 241/1990, il quale, facendo riferimento alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell'amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell'atto;
l'art. 18 del d.lgs. 546/1992, il quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi di impugnazione, presuppone che l'atto dia conto delle ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, “al buio”); gli artt. 23 e 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 che, consentendo all'amministrazione di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati nell'atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell'avviso.
Né rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum" (Cass., Sez. 5, 17/10/2014, n. 21997).
Infine, è appena il caso di precisare che siffatta invalidità per vizio di motivazione, con conseguente dovere del giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, non è superabile in sede giudiziaria, restando a detto giudice preclusa, dall'avvenuto rilievo del vizio stesso, ogni possibilità di indagine sul merito del debito di imposta, che implicherebbe una sua inammissibile sostituzione all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo (Cass.,
Sez. 1, 22/01/1991, n. 572; Cass., Sez. Trib., sentenza n. 2555 depositata il 30 gennaio 2019).
Nel caso di specie, la motivazione dell'accertamento è estremamente generica e carente degli elementi essenziali, essendo errata la relativa superficie, e non consente, quindi di ritenere che il ricorrente sia stato posto nella condizione di avere piena conoscenza degli addebiti contestati e di poter adeguatamente articolare la tutela dei propri diritti.
In buona sostanza la motivazione del recupero operato avrebbe dovuto costituire il presupposto stesso dell'Avviso di accertamento.
Va segnalato in merito che nei doveri di questa Commissione non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere dell'Ufficio dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
La Corte osserva inoltre che Roma Capitale, cui incombe l'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c. , non si è costituita in giudizio e quindi non ha fornito, come sarebbe stato doveroso per la tutela del pubblico interesse, alcun elemento probante, con la conseguenza che il Collegio non è stato posto in grado di valutare l'addebito mosso alla contribuente.
Le ulteriori eccezioni devono ritenersi assorbite.
Per quanto esposto la Corte ritiene di accogliere il ricorso e di conseguenza procedere all'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, nei confronti del ricorrente, congruamente liquidate in €.2.000,00=, oltre oneri di legge se dovuti, ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
FILIPPINI STEFANO, Giudice
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 887/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435296 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435296 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435296 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435296 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435296 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435296 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 718/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.887/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 , Difensore_3 o e LDifensore_2 , ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401435296 per omessa dichiarazione della tassa rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018-2023, dell'importo di €.45.374,00=, notificato da Roma Capitale il 17/10/2024, chiedendone l'annullamento. A motivi deduce la mancata notificazione degli atti presupposti: prescrizione e decadenza, in quanto l'atto è affetto da nullità insanabile poiché si fonda su atti mai notificati al ricorrente. Eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione e decadenza poiché non vi è prova della notificazione degli atti presupposti e risultando trascorso il termine massimo previsto dalla legge. Il contribuente non ha mai ricevuto alcun avviso di pagamento relativo alla tassa sui rifiuti con riferimento all'immobile sito a Roma in Indirizzo_1 oggetto dell'accertamento. Eccepisce inoltre la illegittimita' dell'avviso di accertamento: inesistenza e nullita' - carenza legittimita' passiva – inapplicabilita' imposta tari e tefa. Il Legislatore riconduce l'applicazione del tributo Tari
e Tefa alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione degli stessi. Rimangono, tuttavia, esclusi dalla TARI (nonché per l'effetto anche dalla TEFA) per esplicita previsione normativa, contenuta sempre art. 1, comma 641, L. n. 137/2013, locali e aree non suscettibili di produrre rifiuti: · per natura ovvero per l'esistenza di condizioni obiettive derivanti dalla natura o dall'assetto stesso delle superfici (come, ad esempio, luoghi impraticabili o interclusi, in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti); · per l'uso delle superfici a cui sono destinati (locali non presidiati, locali con sporadica presenza dell'uomo, locali con produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali alla rinfusa o in disuso, o di cumuli di materia alla rinfusa, sempreché secondo la comune esperienza non comportano la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile ecc.); · per le obiettive condizioni di non utilizzabilità immediata (locali privi di arredo, privi di allacci alle utenze, o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo); · · aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassati;
aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del
Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (tetti, scale, portici, cortili, alloggio del portiere se non occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.) 4 In sostanza, la tassa smaltimento rifiuti solidi ed urbani non si applica ai locali e alle aree che non possono produrre rifiuti. Nel caso di specie il locale-magazzino (categoria catastale C2) è privo di qualsivoglia arredo, non è utilizzato e non produce in sostanza alcun rifiuto. Infatti, il ricorrente Sig. Ricorrente_1, noto con il nome de: “Il nominativo_1 (il mago italiano più famoso e conosciuto nel mondo - onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica conferita dal Presidente Sergio Mattarella), custodisce e mantiene all'interno del suo magazzino alcune attrezzature ormai in disuso ovvero in uso straordinario che sono state adoperate per la sua attività di prestigiatore illusionista. Il Sig. Ricorrente_1 accede nel suo locale sporadicamente, al massimo una o due volte l'anno per verificarne lo stato e la condizione;
i pochi strumenti ed apparecchi “magici” ivi depositati nel locale catastalmente identificato C02, fermo restando il loro valore intrinseco e comunque inestimabile per l'artista, non possono certamente ed oggettivamente produrre rifiuti! L'impossibilità di produrre rifiuti dipende da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. Vi è di più, il locale sito in Indirizzo_1 è privo di utenze di acqua e di gas, ed è inutilizzato;
il consumo di elettricità è pari a 0 kw e tutto ciò dimostra che l'immobile de quo non viene affatto “utilizzato”.
Eccepisce inoltre la illegittimita' dell'avviso: accertamento presuntivo - erroneita' dell'applicazione delle tariffe - mancanza di motivazione;
evidenzia infine che catastalmente l'immobile risulta di mq 268, mentre il conteggio elaborato dall'Ufficio è relativo a mq 283. Roma Capitale, a cui è stato regolarmente notificato il ricorso, non si è costituita.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni mosse dal ricorrente, oltre ad essere fondate e convincenti, sono adeguatamente convalidate dalla documentazione prodotta.
Il Collegio ritiene che l'atto impugnato sia carente di motivazione.
Come ben evidenziato in dottrina, l'atto di contestazione per essere valido deve contenere tra l'altro, l'esatta comunicazione al trasgressore degli estremi di fatto e di diritto della violazione commessa il cui scopo è quello di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto. In carenza di siffatto elemento essenziale viene a concretizzarsi uno sviamento della contestazione rispetto alle finalità che essa persegue, giacché il trasgressore non è posto in grado di comprendere né la natura dell'addebito mossogli, né dì esercitare con piena consapevolezza una adeguata ed idonea tutela dei propri diritti.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che una motivazione costituisce idoneo presupposto a base dell'accertamento quando, pur in maniera sommaria, contiene tutti gli elementi atti a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa impositiva.
La Suprema Corte ha affermato più volte che non basta che l'avviso, avendo carattere di provocatio ad opponendum, offra sufficienti elementi perché il contribuente possa svolgere efficacemente le proprie difese, secondo la Corte "questa è una visione riduttiva del ruolo della motivazione" che "finisce per legittimare un possibile, ma inammissibile, giudizio ex post della sufficienza della motivazione argomentata della difesa comunque svolta in concreto dal contribuente piuttosto che un giudizio ex ante argomento sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione e consentire ex se l'esercizio effettivo del diritto di difesa. In realtà,
l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo" persegue il fine di porre il contribuente in condizioni di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esprimere l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinazione ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto della difesa
(Cass., sez. 5, 8/11/2017, n.26431; Cass. n.15842/2006- Cass.n.25064/2006; Cass. 21564/2013).
La Suprema Corte ha statuito che la motivazione è un requisito intrinseco dell'atto, deve essere soddisfatto ab origine e non è ammessa una motivazione postuma (Cass. Civ. 25/01/2022 n.2032). Vi ostano, infatti l'art. 3 della l. 241/1990, il quale, facendo riferimento alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell'amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell'atto;
l'art. 18 del d.lgs. 546/1992, il quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi di impugnazione, presuppone che l'atto dia conto delle ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, “al buio”); gli artt. 23 e 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 che, consentendo all'amministrazione di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati nell'atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell'avviso.
Né rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum" (Cass., Sez. 5, 17/10/2014, n. 21997).
Infine, è appena il caso di precisare che siffatta invalidità per vizio di motivazione, con conseguente dovere del giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, non è superabile in sede giudiziaria, restando a detto giudice preclusa, dall'avvenuto rilievo del vizio stesso, ogni possibilità di indagine sul merito del debito di imposta, che implicherebbe una sua inammissibile sostituzione all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo (Cass.,
Sez. 1, 22/01/1991, n. 572; Cass., Sez. Trib., sentenza n. 2555 depositata il 30 gennaio 2019).
Nel caso di specie, la motivazione dell'accertamento è estremamente generica e carente degli elementi essenziali, essendo errata la relativa superficie, e non consente, quindi di ritenere che il ricorrente sia stato posto nella condizione di avere piena conoscenza degli addebiti contestati e di poter adeguatamente articolare la tutela dei propri diritti.
In buona sostanza la motivazione del recupero operato avrebbe dovuto costituire il presupposto stesso dell'Avviso di accertamento.
Va segnalato in merito che nei doveri di questa Commissione non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere dell'Ufficio dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
La Corte osserva inoltre che Roma Capitale, cui incombe l'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c. , non si è costituita in giudizio e quindi non ha fornito, come sarebbe stato doveroso per la tutela del pubblico interesse, alcun elemento probante, con la conseguenza che il Collegio non è stato posto in grado di valutare l'addebito mosso alla contribuente.
Le ulteriori eccezioni devono ritenersi assorbite.
Per quanto esposto la Corte ritiene di accogliere il ricorso e di conseguenza procedere all'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, nei confronti del ricorrente, congruamente liquidate in €.2.000,00=, oltre oneri di legge se dovuti, ed oltre al rimborso del contributo unificato.