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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 21.2.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 472 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Falletta presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Arce n. 30;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito previdenziale per omessa dichiarazione redditi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.1.2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' impugnando il provvedimento del 15.3.2023 con cui l'ufficio della sede CP_1
di Battipaglia le comunicava che per il periodo 1.1.2015-31.12.2015 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione AS n° 04802863 per un importo complessivo di € 8.298,29, essendo state corrisposti ratei di prestazione in misura superiore a quella spettante;
impugnava, altresì, tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali.
Nel ricorso esponeva di non aver mai percepito somme in eccesso rispetto a quanto dovuto in relazione al trattamento pensionistico, essendo l'importo richiesto pari all'ammontare spettante per l'intero anno 2015 a titolo di assegno sociale e di non percepire alcun altro reddito. Sosteneva, altresì, l'irripetibilità
della prestazione previdenziale per il legittimo affidamento serbato sulla spettanza delle somme.
Per questi motivi
, domandava la declaratoria di invalidità del provvedimento,
l'irripetibilità delle somme versate, nonché l'impignorabilità dell'assegno sociale mensile di invalidità percepito dal ricorrente, sua unica fonte di reddito,
in quanto inferiore al minimo per la sopravvivenza. Chiedeva, altresì, accertarsi l'abuso di diritto perpetrato dall' con condanna al risarcimento dei danni;
CP_1
di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell di CP_1
Battipaglia, la violazione dell'art. 47 del d.P.R. 639/70 e la violazione del diritto di difesa e di accertare la mancanza di elementi costitutivi della pretesa con vittoria di spese al procuratore antistatario. Domandava, altresì, la sospensione del provvedimento impugnato.
Si costituiva tempestivamente l , che, eccepita l'infondatezza della CP_1
pretesa per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte ricorrente sulla spettanza delle somme, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso stante la legittimità del provvedimento, adottato a seguito di revoca della pensione sociale per l'anno 2015 dovuta alla mancata comunicazione della ricorrente sui propri redditi per l'anno 2014, come richiesto dall'art. 13 comma 6 lett. c) della l. 122/2010.
Sulla ripetibilità delle somme, l' evidenziava come la violazione del CP_1
predetto obbligo di comunicazione rendesse legittima la richiesta di restituzione dell'indebito.
In merito alla contestata impignorabilità delle somme, parte resistente specificava che la vicenda in oggetto non consisteva in un pignoramento, bensì
nella restituzione di importi derivanti dalla rideterminazione del quantum
debeatur mediante una forma di cd. compensazione impropria, operante oltre i limiti di cui all'art. 1246, n. 3 del c.c., che esclude la compensazione per i crediti impignorabili. Non vi era, dunque, la necessità di rispettare il limite del quinto di cui all'art. 69 della l. 153/1969. Infine, deduceva che tutte le altre contestazioni formulate in ricorso fossero del tutto generiche e prive di ogni fondamento e prova. Per tali ragioni, l domandava che il ricorso venisse CP_1
dichiarato inammissibile o comunque rigettato, con vittoria di spese. La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a illustrare.
Preliminarmente, sono destituiti di fondamento i motivi di ricorso con cui la ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione attiva dell e la violazione CP_1
delle norme sull'impignorabilità della pensione, nonché le violazioni della l.
241/1990 per mancanza dell'indicazione dei mezzi di ricorso esperibili.
Tutte le contestazioni muovono, difatti, dall'erroneo presupposto che la comunicazione del 15.03.2023 sia assimilabile ad un provvedimento amministrativo atto ad avviare l'esecuzione forzata. Invero, l'impugnato provvedimento viene espressamente qualificato dall come messa in CP_1
mora e ne riveste i caratteri fondamentali, limitandosi a comunicare alla resistente che, stante il mancato pagamento spontaneo dell'importo pari ad €
8.298,29, il recupero avrebbe avuto avvio mediante trattenuta di € 60,00 a partire dalla prima rata utile, informandola, inoltre, della facoltà di compensare il debito e di chiedere eventuali chiarimenti. In caso di persistenza della situazione di mancato pagamento, avrebbe avuto inizio il procedimento di recupero coattivo della somma. Se ne inferisce che l'impugnato atto si colloca a valle di un procedimento amministrativo già conclusosi, come attestato anche dalla produzione documentale versata in atti, che consta di una serie di atti, emanati a partire dal 2016, da cui emerge la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali di cui alla l. 122/2010, nonché la revoca delle prestazioni collegate al reddito e la rideterminazione dell'assegno AS n. 04802863.
Non trattandosi, dunque, di un provvedimento di avvio dell'esecuzione coattiva,
l'oggetto della presente controversia va limitato alle sole contestazioni di merito. Pertanto, esorbita dalla competenza di questo Tribunale pronunciarsi sui limiti di pignorabilità della pensione del ricorrente ex art. 545 c.p.c., potendo tale eccezione essere mossa al giudice dell'esecuzione. In ogni caso, pur volendo intendere la domanda del ricorrente alla stregua di un accertamento futuro, difetta l'interesse ex art. 100 c.p.c. per mancanza del requisito dell'attualità.
È, parimenti, inconferente il motivo di ricorso relativo al difetto di legittimazione attiva dell di Battipaglia per l'assorbente ragione che il procedimento di CP_1
riscossione non è ancora iniziato.
Destituita di fondamento è, inoltre, la doglianza relativa alla violazione di legge e del diritto di difesa per mancata indicazione dei termini e dei rimedi esperibili avverso l'atto impugnato, poiché esso è espressione di un potere di matrice privatistica dell'Ente previdenziale, avendo valenza di messa in mora e di atto interruttivo della prescrizione, insuscettibile di applicazione delle previsioni di cui alla l. 241/1990 e dell'art. 47 del d.P.R. 639/70. Gli atti rispetto ai quali la ricorrente avrebbe, invero, potuto far valere la predetta doglianza sono quelli posti a monte del procedimento di rideterminazione delle somme, adottati il
23.10.2017, che, per completezza espositiva, rispettano le previsioni normative in ordine all'indicazione degli strumenti di tutela.
Nel merito, il ricorso è infondato, poiché nel caso di specie non ha pregio la contestazione relativa alla irripetibilità delle somme ricevute dal ricorrente ai sensi dell'art. 52 della l. 88/1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni.
Il presupposto della restituzione delle somme, infatti, nel caso di specie non concerne un errore dell'Ente tale da ingenerare un affidamento incolpevole del percipiente, scaturendo, invece, dalla revoca della prestazione prevista dalla legge come sanzione per la mancata comunicazione dei propri redditi per l'anno 2014 nei termini di legge, ossia fino al 2017. In questo caso, dunque,
l'indebito previdenziale non deriva dal rilievo del superamento del limite reddituale, ma consegue anche ad un meccanismo sanzionatorio,
rendendo più efficace e rapido il sistema previdenziale, ed impone un onere di collaborazione ai pensionati percettori delle prestazioni, che viene assolto o con la dichiarazione dei redditi ovvero, in sua assenza, con la comunicazione dei redditi stessi all . E' poi irrilevante, rispetto a tale sistema, sia lo stato CP_1
soggettivo di buona o mala fede del percettore sia la tempistica di cui all'art. 13
comma 2 legge 412/1991, che riguarda la distinta ipotesi in cui sia accertata - con la collaborazione del pensionato, qualora questi non sia tenuto a dichiarare i redditi al fisco - la variazione (il superamento) dei limiti reddituali e ne derivi l'onere per l'istituto previdenziale di attivarsi per la ripetizione entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è avuta la conoscibilità dei redditi (Corte appello Palermo sez. lav. n. 405 del 2020).
Ebbene, il recupero delle somme, tanto per adempimento spontaneo del percettore quanto con recupero coattivo, per l è attività prescritta CP_1
chiaramente dall'art. 35 D.L. 412/1991, che al comma 10-bis, introdotto dall'art. 13 l. 122/2010, prevede espressamente che “i titolari di prestazioni collegate
al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la
situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad
effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che
erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle
modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni
collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni
dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede
alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero
di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione
dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei
redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in
corso”. La funzione sanzionatoria del recupero per violazione dell'obbligo di dichiarazione reddituale, dunque, osta a che possa trovare applicazione analogica il sottosistema dell'irripetibilità delle prestazioni previdenziali.
Sussistono, dunque, i presupposti giustificativi della pretesa restitutoria dell'Ente, che, legittimamente esercitata, non integra il contestato abuso da parte ricorrente con conseguente rigetto della domanda di risarcimento danni.
Nulla sulle spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 472 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te Parte_1 CP_1
p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' . CP_1
Salerno, 21.2.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
Sentenza redatta con la collaborazione del ott.ssa Federica Lavanga. CP_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 21.2.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 472 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Falletta presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Arce n. 30;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito previdenziale per omessa dichiarazione redditi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.1.2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' impugnando il provvedimento del 15.3.2023 con cui l'ufficio della sede CP_1
di Battipaglia le comunicava che per il periodo 1.1.2015-31.12.2015 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione AS n° 04802863 per un importo complessivo di € 8.298,29, essendo state corrisposti ratei di prestazione in misura superiore a quella spettante;
impugnava, altresì, tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali.
Nel ricorso esponeva di non aver mai percepito somme in eccesso rispetto a quanto dovuto in relazione al trattamento pensionistico, essendo l'importo richiesto pari all'ammontare spettante per l'intero anno 2015 a titolo di assegno sociale e di non percepire alcun altro reddito. Sosteneva, altresì, l'irripetibilità
della prestazione previdenziale per il legittimo affidamento serbato sulla spettanza delle somme.
Per questi motivi
, domandava la declaratoria di invalidità del provvedimento,
l'irripetibilità delle somme versate, nonché l'impignorabilità dell'assegno sociale mensile di invalidità percepito dal ricorrente, sua unica fonte di reddito,
in quanto inferiore al minimo per la sopravvivenza. Chiedeva, altresì, accertarsi l'abuso di diritto perpetrato dall' con condanna al risarcimento dei danni;
CP_1
di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell di CP_1
Battipaglia, la violazione dell'art. 47 del d.P.R. 639/70 e la violazione del diritto di difesa e di accertare la mancanza di elementi costitutivi della pretesa con vittoria di spese al procuratore antistatario. Domandava, altresì, la sospensione del provvedimento impugnato.
Si costituiva tempestivamente l , che, eccepita l'infondatezza della CP_1
pretesa per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte ricorrente sulla spettanza delle somme, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso stante la legittimità del provvedimento, adottato a seguito di revoca della pensione sociale per l'anno 2015 dovuta alla mancata comunicazione della ricorrente sui propri redditi per l'anno 2014, come richiesto dall'art. 13 comma 6 lett. c) della l. 122/2010.
Sulla ripetibilità delle somme, l' evidenziava come la violazione del CP_1
predetto obbligo di comunicazione rendesse legittima la richiesta di restituzione dell'indebito.
In merito alla contestata impignorabilità delle somme, parte resistente specificava che la vicenda in oggetto non consisteva in un pignoramento, bensì
nella restituzione di importi derivanti dalla rideterminazione del quantum
debeatur mediante una forma di cd. compensazione impropria, operante oltre i limiti di cui all'art. 1246, n. 3 del c.c., che esclude la compensazione per i crediti impignorabili. Non vi era, dunque, la necessità di rispettare il limite del quinto di cui all'art. 69 della l. 153/1969. Infine, deduceva che tutte le altre contestazioni formulate in ricorso fossero del tutto generiche e prive di ogni fondamento e prova. Per tali ragioni, l domandava che il ricorso venisse CP_1
dichiarato inammissibile o comunque rigettato, con vittoria di spese. La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a illustrare.
Preliminarmente, sono destituiti di fondamento i motivi di ricorso con cui la ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione attiva dell e la violazione CP_1
delle norme sull'impignorabilità della pensione, nonché le violazioni della l.
241/1990 per mancanza dell'indicazione dei mezzi di ricorso esperibili.
Tutte le contestazioni muovono, difatti, dall'erroneo presupposto che la comunicazione del 15.03.2023 sia assimilabile ad un provvedimento amministrativo atto ad avviare l'esecuzione forzata. Invero, l'impugnato provvedimento viene espressamente qualificato dall come messa in CP_1
mora e ne riveste i caratteri fondamentali, limitandosi a comunicare alla resistente che, stante il mancato pagamento spontaneo dell'importo pari ad €
8.298,29, il recupero avrebbe avuto avvio mediante trattenuta di € 60,00 a partire dalla prima rata utile, informandola, inoltre, della facoltà di compensare il debito e di chiedere eventuali chiarimenti. In caso di persistenza della situazione di mancato pagamento, avrebbe avuto inizio il procedimento di recupero coattivo della somma. Se ne inferisce che l'impugnato atto si colloca a valle di un procedimento amministrativo già conclusosi, come attestato anche dalla produzione documentale versata in atti, che consta di una serie di atti, emanati a partire dal 2016, da cui emerge la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali di cui alla l. 122/2010, nonché la revoca delle prestazioni collegate al reddito e la rideterminazione dell'assegno AS n. 04802863.
Non trattandosi, dunque, di un provvedimento di avvio dell'esecuzione coattiva,
l'oggetto della presente controversia va limitato alle sole contestazioni di merito. Pertanto, esorbita dalla competenza di questo Tribunale pronunciarsi sui limiti di pignorabilità della pensione del ricorrente ex art. 545 c.p.c., potendo tale eccezione essere mossa al giudice dell'esecuzione. In ogni caso, pur volendo intendere la domanda del ricorrente alla stregua di un accertamento futuro, difetta l'interesse ex art. 100 c.p.c. per mancanza del requisito dell'attualità.
È, parimenti, inconferente il motivo di ricorso relativo al difetto di legittimazione attiva dell di Battipaglia per l'assorbente ragione che il procedimento di CP_1
riscossione non è ancora iniziato.
Destituita di fondamento è, inoltre, la doglianza relativa alla violazione di legge e del diritto di difesa per mancata indicazione dei termini e dei rimedi esperibili avverso l'atto impugnato, poiché esso è espressione di un potere di matrice privatistica dell'Ente previdenziale, avendo valenza di messa in mora e di atto interruttivo della prescrizione, insuscettibile di applicazione delle previsioni di cui alla l. 241/1990 e dell'art. 47 del d.P.R. 639/70. Gli atti rispetto ai quali la ricorrente avrebbe, invero, potuto far valere la predetta doglianza sono quelli posti a monte del procedimento di rideterminazione delle somme, adottati il
23.10.2017, che, per completezza espositiva, rispettano le previsioni normative in ordine all'indicazione degli strumenti di tutela.
Nel merito, il ricorso è infondato, poiché nel caso di specie non ha pregio la contestazione relativa alla irripetibilità delle somme ricevute dal ricorrente ai sensi dell'art. 52 della l. 88/1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni.
Il presupposto della restituzione delle somme, infatti, nel caso di specie non concerne un errore dell'Ente tale da ingenerare un affidamento incolpevole del percipiente, scaturendo, invece, dalla revoca della prestazione prevista dalla legge come sanzione per la mancata comunicazione dei propri redditi per l'anno 2014 nei termini di legge, ossia fino al 2017. In questo caso, dunque,
l'indebito previdenziale non deriva dal rilievo del superamento del limite reddituale, ma consegue anche ad un meccanismo sanzionatorio,
rendendo più efficace e rapido il sistema previdenziale, ed impone un onere di collaborazione ai pensionati percettori delle prestazioni, che viene assolto o con la dichiarazione dei redditi ovvero, in sua assenza, con la comunicazione dei redditi stessi all . E' poi irrilevante, rispetto a tale sistema, sia lo stato CP_1
soggettivo di buona o mala fede del percettore sia la tempistica di cui all'art. 13
comma 2 legge 412/1991, che riguarda la distinta ipotesi in cui sia accertata - con la collaborazione del pensionato, qualora questi non sia tenuto a dichiarare i redditi al fisco - la variazione (il superamento) dei limiti reddituali e ne derivi l'onere per l'istituto previdenziale di attivarsi per la ripetizione entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è avuta la conoscibilità dei redditi (Corte appello Palermo sez. lav. n. 405 del 2020).
Ebbene, il recupero delle somme, tanto per adempimento spontaneo del percettore quanto con recupero coattivo, per l è attività prescritta CP_1
chiaramente dall'art. 35 D.L. 412/1991, che al comma 10-bis, introdotto dall'art. 13 l. 122/2010, prevede espressamente che “i titolari di prestazioni collegate
al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la
situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad
effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che
erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle
modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni
collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni
dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede
alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero
di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione
dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei
redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in
corso”. La funzione sanzionatoria del recupero per violazione dell'obbligo di dichiarazione reddituale, dunque, osta a che possa trovare applicazione analogica il sottosistema dell'irripetibilità delle prestazioni previdenziali.
Sussistono, dunque, i presupposti giustificativi della pretesa restitutoria dell'Ente, che, legittimamente esercitata, non integra il contestato abuso da parte ricorrente con conseguente rigetto della domanda di risarcimento danni.
Nulla sulle spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 472 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te Parte_1 CP_1
p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' . CP_1
Salerno, 21.2.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
Sentenza redatta con la collaborazione del ott.ssa Federica Lavanga. CP_2