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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 312 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312 /2025 promossa da:
appresentata e difesa dall'Avv. BOLOGNINI DONATELLA ed Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. BALDI ARIANNA CP_1
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte private congiuntamente: come da rispettive note ex art. 127 -ter c.p.c. depositate il 18.03.2025 in sostituzione dell'udienza di trattazione scritta del 26.03.2025, nelle quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo. pagina 1 di 5 Pubblico Ministero: Visto in data 19.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 12.03.2025 i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto chiedendo al Tribunale adito di pronunciarsi sull'affidamento della minore nata in data [...] dall'unione delle Parti, Per_1
le quali sono state sentimentalmente legate dall'anno 2015 all'anno 2024.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Sull'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore il Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni Per_1 concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della bambina, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
A) omologa l'accordo delle parti relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni che di seguito si trascrivono:
1) La casa familiare posta in Prato, Via Pietro Mascagni 27, peraltro di proprietà della madre della sig.ra viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare con la figlia Parte_1 Parte_1
la quale avrà residenza anagrafica presso la madre;
il sig. ha già lasciato la residenza Per_1 CP_1 familiare e si è già trasferito presso l'abitazione dei propri genitori in Prato Via Adolfo Sironi n. 16;
pagina 2 di 5 2) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con coabitazione prevalente presso la Per_1
residenza della sig.ra Parte_1
3) La potestà genitoriale, dunque, sarà esercitata dai medesimi congiuntamente e le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni di residenza che dovessero in futuro intervenire;
5) In considerazione dei turni lavorativi svolti dal sig. che lo impegnano spesso anche CP_1
durante il fine settimana, i genitori concordemente stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia indicativamente secondo le seguenti modalità: durante la settimana il lunedì e il Per_1 mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 dopo cena, senza pernottamento, già stabilendo le parti che ove il Signor abbia un rientro a lavoro in uno di questi giorni verrà concordemente CP_1
individuato un altro giorno della medesima settimana da trascorrere con con le medesime Per_1
modalità; Inoltre il padre potrà tenere la figlia a settimane alterne durante il weekend dal venerdì dall'uscita di scuola con pernottamento, fino alla domenica sera dopo cena ore 21,00, curando il padre di riaccompagnarla a casa;
resta bene inteso che, ove lo richiedano le esigenze lavorative e/o personali di entrambi, i genitori, previo accordo, potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza della figlia presso di loro, anche per quanto concerne i pernottamenti, avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse della minore nonché agli impegni scolastici, extrascolastici e/o ludico-ricreativi della medesima.
6) Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, la figlia potrà trascorrere le feste comandate con entrambi i genitori ad anni alterni e per la precisione un anno trascorrerà con un genitore la Pasqua
e Pasquetta nonché' la vigilia del 24 dicembre con pernottamento fino alla colazione della mattina di
Natale sempre con lo stesso genitore, mentre con l'altro genitore trascorrerà sempre nello stesso anno la restante giornata di Natale con pernottamento e il giorno di Santo Stefano fino alle 21,00 di detto ultimo giorno. Inoltre trascorrerà il 31 dicembre dalle ore 11.00 fino al 1 gennaio alle 21.00 con Per_1
lo stesso genitore con cui ha trascorso il Natale e il Santo Stefano, con pernottamento. Questa regolamentazione delle festività pasquali e natalizie verrà naturalmente ad anni alterni. Per gli altri giorni durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori seguiranno la regolamentazione stabilita e di cui al punto precedente. Le parti stabiliscono che per l'anno 2025 la minore trascorrerà con la madre la Pasqua e Pasquetta e la viglia del 24 Dicembre, mentre trascorrerà con il padre il giorno del 25 e 26
pagina 3 di 5 dicembre e il 31 dicembre fino alla sera del 01 gennaio 2026, seguendo l'osservanza degli orari come sopra indicati.
7) Per le vacanze estive, i genitori potranno stare con la figlia due settimane anche non consecutive nei mesi di giugno, luglio o agosto da concordare entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
resta inteso altresì che ciascun genitore, previo accordo con l'altro, potrà trascorrere una ulteriore settimana di vacanza con la figlia anche in un periodo dell'anno diverso dal periodo estivo;
8) A titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia il Sig. corrisponderà Per_1 CP_1
direttamente alla Sig.ra a mezzo di bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, una somma Parte_1 mensile complessiva di € 350,00 (trecentocinquanta//00) rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat; le parti stabiliscono che il versamento del suddetto assegno decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente atto;
9) Il sig. acconsente affinché sia la sig.ra a percepire in via esclusiva l'assegno CP_1 Parte_1 unico e universale per la figlia a carico;
a tal fine, autorizza sin d'ora e si impegna a sottoscrivere quanto necessario all'incombente, affinché la sig.ra provveda a richiedere e trattenere Parte_1
interamente le somme a titolo di assegno unico che verranno riconosciute in favore della figlia Per_1
10) Il padre si obbliga altresì al pagamento nella misura- del 50% delle spese straordinarie in genere da sostenersi nell'interesse della figlia che dovranno essere previamente concordate tra i genitori, a mezzo tempestiva comunicazione scritta, fatta eccezione per quelle di natura medica, straordinarie ed urgenti. Per la regolamentazione delle spese straordinarie, le parti dichiarano in ogni caso di riportarsi integralmente a quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Prato in materia di cause di famiglia, che dichiarano di aver letto e compreso;
11) Quanto alle spese di cui al punto precedente, i ricorrenti provvederanno al pagamento immediato delle stesse pro quota, subito dopo l'avvenuta prestazione e /o esborso ovvero il genitore che avrà anticipato per motivi di urgenza l'intero importo, lo richiederà all'altro che provvederà immediatamente al rimborso, previa presentazione e consegna di documentazione giustificativa
(fatture, scontrini fiscali, ricevute di pagamento attestazione di pagamento su c/c postale ricevute di bonifici e quant'altro), al fine di consentire all'ex coniuge di detrarre la quota parte della spesa sostenuta;
B) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla condizione che di seguito si trascrive:
12) I sigg.ri e si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del loro Parte_1 CP_1 passaporto o di altro documento valido anche per l'espatrio, anche in favore della figlia Per_1
Nulla sulle spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, su relazione della dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312 /2025 promossa da:
appresentata e difesa dall'Avv. BOLOGNINI DONATELLA ed Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. BALDI ARIANNA CP_1
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte private congiuntamente: come da rispettive note ex art. 127 -ter c.p.c. depositate il 18.03.2025 in sostituzione dell'udienza di trattazione scritta del 26.03.2025, nelle quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo. pagina 1 di 5 Pubblico Ministero: Visto in data 19.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 12.03.2025 i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto chiedendo al Tribunale adito di pronunciarsi sull'affidamento della minore nata in data [...] dall'unione delle Parti, Per_1
le quali sono state sentimentalmente legate dall'anno 2015 all'anno 2024.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
Sull'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore il Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni Per_1 concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della bambina, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, le spese del giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
A) omologa l'accordo delle parti relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni che di seguito si trascrivono:
1) La casa familiare posta in Prato, Via Pietro Mascagni 27, peraltro di proprietà della madre della sig.ra viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare con la figlia Parte_1 Parte_1
la quale avrà residenza anagrafica presso la madre;
il sig. ha già lasciato la residenza Per_1 CP_1 familiare e si è già trasferito presso l'abitazione dei propri genitori in Prato Via Adolfo Sironi n. 16;
pagina 2 di 5 2) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con coabitazione prevalente presso la Per_1
residenza della sig.ra Parte_1
3) La potestà genitoriale, dunque, sarà esercitata dai medesimi congiuntamente e le decisioni di maggior interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni di residenza che dovessero in futuro intervenire;
5) In considerazione dei turni lavorativi svolti dal sig. che lo impegnano spesso anche CP_1
durante il fine settimana, i genitori concordemente stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia indicativamente secondo le seguenti modalità: durante la settimana il lunedì e il Per_1 mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 dopo cena, senza pernottamento, già stabilendo le parti che ove il Signor abbia un rientro a lavoro in uno di questi giorni verrà concordemente CP_1
individuato un altro giorno della medesima settimana da trascorrere con con le medesime Per_1
modalità; Inoltre il padre potrà tenere la figlia a settimane alterne durante il weekend dal venerdì dall'uscita di scuola con pernottamento, fino alla domenica sera dopo cena ore 21,00, curando il padre di riaccompagnarla a casa;
resta bene inteso che, ove lo richiedano le esigenze lavorative e/o personali di entrambi, i genitori, previo accordo, potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza della figlia presso di loro, anche per quanto concerne i pernottamenti, avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse della minore nonché agli impegni scolastici, extrascolastici e/o ludico-ricreativi della medesima.
6) Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, la figlia potrà trascorrere le feste comandate con entrambi i genitori ad anni alterni e per la precisione un anno trascorrerà con un genitore la Pasqua
e Pasquetta nonché' la vigilia del 24 dicembre con pernottamento fino alla colazione della mattina di
Natale sempre con lo stesso genitore, mentre con l'altro genitore trascorrerà sempre nello stesso anno la restante giornata di Natale con pernottamento e il giorno di Santo Stefano fino alle 21,00 di detto ultimo giorno. Inoltre trascorrerà il 31 dicembre dalle ore 11.00 fino al 1 gennaio alle 21.00 con Per_1
lo stesso genitore con cui ha trascorso il Natale e il Santo Stefano, con pernottamento. Questa regolamentazione delle festività pasquali e natalizie verrà naturalmente ad anni alterni. Per gli altri giorni durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori seguiranno la regolamentazione stabilita e di cui al punto precedente. Le parti stabiliscono che per l'anno 2025 la minore trascorrerà con la madre la Pasqua e Pasquetta e la viglia del 24 Dicembre, mentre trascorrerà con il padre il giorno del 25 e 26
pagina 3 di 5 dicembre e il 31 dicembre fino alla sera del 01 gennaio 2026, seguendo l'osservanza degli orari come sopra indicati.
7) Per le vacanze estive, i genitori potranno stare con la figlia due settimane anche non consecutive nei mesi di giugno, luglio o agosto da concordare entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
resta inteso altresì che ciascun genitore, previo accordo con l'altro, potrà trascorrere una ulteriore settimana di vacanza con la figlia anche in un periodo dell'anno diverso dal periodo estivo;
8) A titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia il Sig. corrisponderà Per_1 CP_1
direttamente alla Sig.ra a mezzo di bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, una somma Parte_1 mensile complessiva di € 350,00 (trecentocinquanta//00) rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat; le parti stabiliscono che il versamento del suddetto assegno decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente atto;
9) Il sig. acconsente affinché sia la sig.ra a percepire in via esclusiva l'assegno CP_1 Parte_1 unico e universale per la figlia a carico;
a tal fine, autorizza sin d'ora e si impegna a sottoscrivere quanto necessario all'incombente, affinché la sig.ra provveda a richiedere e trattenere Parte_1
interamente le somme a titolo di assegno unico che verranno riconosciute in favore della figlia Per_1
10) Il padre si obbliga altresì al pagamento nella misura- del 50% delle spese straordinarie in genere da sostenersi nell'interesse della figlia che dovranno essere previamente concordate tra i genitori, a mezzo tempestiva comunicazione scritta, fatta eccezione per quelle di natura medica, straordinarie ed urgenti. Per la regolamentazione delle spese straordinarie, le parti dichiarano in ogni caso di riportarsi integralmente a quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Prato in materia di cause di famiglia, che dichiarano di aver letto e compreso;
11) Quanto alle spese di cui al punto precedente, i ricorrenti provvederanno al pagamento immediato delle stesse pro quota, subito dopo l'avvenuta prestazione e /o esborso ovvero il genitore che avrà anticipato per motivi di urgenza l'intero importo, lo richiederà all'altro che provvederà immediatamente al rimborso, previa presentazione e consegna di documentazione giustificativa
(fatture, scontrini fiscali, ricevute di pagamento attestazione di pagamento su c/c postale ricevute di bonifici e quant'altro), al fine di consentire all'ex coniuge di detrarre la quota parte della spesa sostenuta;
B) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla condizione che di seguito si trascrive:
12) I sigg.ri e si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del loro Parte_1 CP_1 passaporto o di altro documento valido anche per l'espatrio, anche in favore della figlia Per_1
Nulla sulle spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, su relazione della dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
dott. Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5