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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1567/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Giuseppe Izzo, a seguito dello scadere del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. del 28/04/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1567/2015 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Valentina Riccio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Guidonia di Mon- tecelio (RM) alla Via Francia n. 15M;
PARTI OPPONENTI
E
(P. IVA: ), con sede sociale in Roma alla via Ales- Controparte_1 P.IVA_1
sandro Specchi n. 16, e, per essa, in qualità di mandataria, già CP_2 [...]
), in persona del l.r.p.t., giusta pro- Controparte_3 cura in atti, dall'avv. Dario M. Tepedino ed elettivamente domiciliate in Salerno alla
Via Luigi Cacciatore n. 21 presso lo studio dell'avv. Girolamo Barbato;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nelle Parte_1 Parte_2
rispettive qualità di debitore principale e di fideiussore, proponevano opposizione av- verso il decreto ingiuntivo n. 292/2015 (R.G. n. 932/2015), emesso dal Tribunale di La-
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gonegro in data 20.07.2015 e notificato in data 11.09.2015, con il quale veniva loro in- giunto il pagamento, in solido tra loro e nei limiti della fideiussione per il garante, della somma complessiva di € 52.421,15, oltre interessi legali e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti premettevano la piena legittimazione di
[...]
ex art. 1945 c.c. ad eccepire, nei confronti della creditrice-opposta, le Controparte_4 medesime eccezioni di insussistenza ed infondatezza dell'obbligazione principale spet- tanti al debitore principale ( e ad ottenere l'accertamento dell'esatto Parte_1
rapporto di dare-avere tra questi e la relativamente a tutti i rapporti bancari per i CP_5
quali è stata prestata fideiussione ed evidenziavano preliminarmente che la funzione di garanzia delle fideiussioni azionate presuppone la effettiva esistenza di un debito garan- tito.
Nel merito, deducevano la mancata prova del credito azionato, osservando che la man- cata allegazione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto e delle certifi- cazioni di cui all'art. 50 TUB impedisce di individuare con certezza le somme erogate a titolo di finanziamento e di anticipo e quelle dovute anche per interessi e commissioni, nonché di ricostruire l'andamento del rapporto di conto corrente e precisando di non aver preso visione né ricevuto copia degli estratti conto in violazione dell'art. 119
T.U.B.
Contestavano la legittimità tanto del credito di € 35.803,33, preteso a titolo di scoperto del conto corrente, lamentando l'applicazione di interessi ultralegali ed usurari, com- missioni di massimo scoperto, anatocismo, spese e valute antergate e postergate in vio- lazione della normativa di settore e, in specie, degli artt. 1283 c.c. e 6 della delibera
CRC del 9.2.2000; quanto del credito di € 16.268,19, preteso a titolo di insoluto in rela- zione al contratto di mutuo chirografario del 09.05.2007 e, in particolare, disconosceva- no la valenza ed efficacia del contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria
(doc. 3), anche per l'assenza della traditio del denaro e del c.d. piano di ammortamento quale parte integrante dello stesso, e ne eccepivano la nullità ex art. 1418 c.c. per difetto di causa rilevando che il contratto di mutuo è stato utilizzato non già per concedere un finanziamento ma per ripianare preesistenti debiti chirografari e sostituirli con debiti as- sistiti da garanzie reali e personali.
Contestavano altresì la certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui alla fideiussio- ne prestata da evidenziando che il documento del 24.02.2005 e Parte_2
l'integrazione del 09.05.2007 non riportano la sottoscrizione del garante né lo indivi- duano e lamentando, inoltre, la inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c. per mancanza
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della doppia sottoscrizione, con conseguente decadenza per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c.
Da ultimo, deducevano che la cambiale prodotta dalla è in bianco, non accompa- CP_5 gnata dall'accordo di riempimento e, siccome priva di data di scadenza, emessa a vista ex art. 38 R.D. 1669/1993 e, infine, eccepivano la prescrizione del credito in ragione dell'assenza di atti interruttivi.
Pertanto, concludevano formulando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE - accertata e dichiarata la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1bis, Dlgs
28/2010, concedere termine onde consentire di effettuare la succitata e rappresentata mediazione;
- respingersi per i titoli dedotti, l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. IN VIA PRINCIPALE - accertata
e dichiarata l'assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato ovvero il difetto di prova dello stesso dichiarare la nullità, inesistenza e/o inef- ficacia ovvero annullare il decreto ingiuntivo n 292/2015 RG 932/2015 emesso dal Tri- bunale di Lagonegro ad istanza della nei confronti dei Sigg.ri Controparte_1 Pt_1
e ; - accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in dirit-
[...] Parte_2
to della domanda di controparte per i titoli dedotti, dichiarare che nulla è dovuto dagli attori opponenti alla convenuta opposta e conseguentemente revocare il decreto ingiun- tivo n 292/2015 RG 932/2015 emesso dal Tribunale di Lagonegro ad istanza della
[...]
nei confronti dei Sigg.ri e;
- condan- CP_3 Parte_1 Parte_2 nare parte opposta al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.03.2016, si costituiva in giudizio la nella qualità spiegata in atti, instando per il rigetto CP_2 dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta premetteva che, con atto pubblico del 20.10.2008 (rep n.
47912 Racc. n. 13013) a rogito del Notaio Persona_1 Controparte_6
Banco di Sicilia spa, e sono state fuse
[...] Controparte_7 Controparte_6
per incorporazione nella la quale ha conferito, in pari data, tutte le si- Controparte_1
tuazioni soggettive sostanziali inerenti ai rapporti (anche pregressi/estinti) qualificati
“retail” già appartenuti alle società incorporate alla Controparte_8
(poi denominata ), la quale, tra le altre, è stata poi fusa Controparte_6
per incorporazione con atto del 19.10.2010 a rogito del Notaio (rep. n. Persona_2
19430 racc. 12674) nella che, con atto del 30.10.2015 a rogito CP_1 [...]
(rep. n. 12541 racc. n. 6530), ha poi conferito a (oggi Persona_3 Controparte_9
3
, la procura per la gestione, anche stragiudiziale, delle posizioni debito- CP_2
rie.
In ordine al quantum debeatur, precisava che la somma di € 35.803,33 (oltre € 240,79 per interessi dall'1.1.2014) deriva dallo scoperto di conto corrente n. 400184861 (già c/c n. 2275.36), stipulato il 17.09.2004 e sul quale, in data 24.02.2005, risulta concessa una apertura di credito a tempo indeterminato, e la somma di € 16.268,19, di cui € 14.605,42 per sorte capitale residua (oltre € 108,84 per interessi dall'1.1.2014), è dovuta a titolo di insoluto in relazione al contratto di mutuo chirografario del 9.5.2007, concesso per spe- se per acquisto scorte per la somma di € 20.000,00, da restituire in diciotto mesi in tre rate trimestrali, con tasso fisso del 9,353% ed ISC pari al 9,643%.
Evidenziava che le commissioni, le spese e i tassi di interesse (attivi e passivi) applicati sono tutti espressamente ed analiticamente indicati nei contratti, nel rispetto del disposto di cui all'art.117 T.U.B. e, quanto al contratto di mutuo, che lo stesso è stato concesso per l'acquisto di scorte, che la somma è stata erogata coma da quietanza per ricevuta
(valuta operazione 9.5.2007 per € 19.992,20, spese di istruttoria € 7,10) e che è stata pa- gata solo la prima delle tre rate.
Quanto alla posizione del fideiussore, evidenziava che ha rilasciato Parte_2
una fideiussione omnibus in data 24.02.2005 e confermato il riconoscimento di debito in data 8.2.2008 e che tutti gli atti sono regolarmente firmati, anche con doppia sottoscri- zione, precisando inoltre che, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, il garante è tenuto a pagare il debito e non può sollevare alcuna eccezione concernente il rapporto principale.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non essendo fondata la opposizione su prova scritta né di pronta soluzione, - rigettare l'avversa opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 292/2015 – rg 932/2015, emesso dal Giudice del Tribunale di
Lagonegro con il quale gli odierni opponenti erano stati condannati al pagamento, in solido tra loro e nei limiti della fideiussione prestata per il garante, della somma di
€.52.421,15 oltre interessi legali e spese di procedura monitoria;
- in via subordinata, accertare comunque il credito della banca opposta nella misura indicata nel decreto impugnato o, comunque, in quella che emergerà in corso di causa, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento, in favore della opposta della somma così co- me risultante;
- condannare, in ogni caso, gli opponenti al pagamento di spese, diritti ed onorario del presente giudizio.”
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Con provvedimento del 12.04.2016 veniva rigettata l'istanza di concessione della prov- visoria esecuzione del decreto opposto e disposto l'esperimento della mediazione.
Depositato il verbale negativo di mediazione e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 186 comma 6 c.p.c., con la memoria del 02.10.2017 la parte op- ponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per l'assenza di riscon- tro documentale circa gli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e 58 D. Lgs. 385/1993 e ribadiva i motivi di opposizione e le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio, a fronte del disconoscimento dell'opponente e della richiesta di verificazione dell'opposta dell'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili a apposte sul contratto di mutuo del 9.5.2007, veniva disposta perizia Parte_1
grafologica con incarico conferito al C.T.U. dott. il quale, conclusa Persona_4
l'attività, depositava la relazione peritale in data 04.04.2019 (cfr. verbale d'udienza del
20.11.2018 e ordinanze del 12.04.2018 e del 3.12.2018).
Di poi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione del- le conclusioni e infine, subentrato frattanto lo scrivente nella gestione del ruolo, per di- scussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
28/04/2025.
Spirato il termine perentorio fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 28/04/2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
L'opposizione si presenta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione attiva in capo alla odierna parte opposta, avendo la stessa depositato i contratti (di apertura di credito del
24.02.2005, di conto corrente del 17.09.2004, di finanziamento chirografario del
09.05.2007) sottoscritti da e stipulati con l'allora Parte_1 Controparte_6 filiale di Sala Consilina;
l'atto notarile n. 12674- rep. n. 19430 del 19.10.2010 di fusione per incorporazione nella , con efficacia dal 1.11.2010; nonché la procura CP_1
per la gestione dei crediti rilasciata dalla alla Unicredit Credit Manage- CP_1
ment Bank spa con atto notarile n. 77776- rep. n. 356676 del 22.01.2008 (cfr. allegati alla memoria di costituzione dell'opposta).
Inoltre, vale rilevare che vi è perfetta coincidenza tra la parte che ha instaurato il proce- dimento monitorio e l'odierna parte opposta, ossia e per essa la sua procu- CP_1
ratrice (già , con conseguente in- CP_2 Controparte_10
fondatezza anche delle doglianze in punto di legittimazione attiva della CP_2
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mosse dalla parte opponente, da ultimo, nelle note conclusionali depositate in data
27.04.2025.
Sempre in via preliminare, in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dagli oppo- nenti, giova rammentare che, in caso di finanziamento, il termine prescrizionale appli- cabile è quello decennale e che esso decorre non già dalla scadenza di ogni singola rata, ma dalla scadenza dell'ultima rata o, dalla risoluzione anticipata del rapporto a seguito dell'inadempimento del mutuatario. Ciò in quanto trattasi di un unico obbligo restituto- rio, dilazionato nel tempo, ma che non comporta il sorgere di singole autonome obbli- gazioni. Precisato tale aspetto, occorre vieppiù ribadire che spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripe- tibili (cfr. ex multiis Trib. Napoli sentenza n. 1694 del 16 febbraio 2023). Tali precisa- zioni non sono state fatte dagli opponenti, i quali non hanno indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione. Affinché l'eccezione di prescrizione possa concretamente essere presa in considerazione, occorre infatti che colui che la eccepisce indichi il dies a quo e il dies ad quem, nonché le somme che non possono più essere oggetto di domanda da parte della banca;
in mancanza, l'eccezione di prescrizione resta irrilevante dal punto di vista processuale, in quanto deficitaria dei presupposti per la valutazione della sua fondatez- za.
Venendo al merito della controversia, giova ricordare, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedi- mento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle di- fese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), en- trando nel merito del diritto sostanziale in controversia. Invero, qualora la somma ri- chiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condan- nare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per effetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può
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limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria
(cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n.
7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (cfr.
Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (cfr.
Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contesta- zione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto in- vocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fonda- mento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr.
Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (cfr. Cass., 17 novembre 2003, n.
17371).
Ciò posto in termini generali, nel caso di specie gli opponenti agiscono per la revoca del decreto ingiuntivo n. 292/2015 (R.G. n. 932/2015), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 20.07.2015 per la somma complessiva di € 52.421,15 (oltre interessi e spese di procedura) a titolo di scoperto del conto corrente n. 227536 (€ 35.803,33 più € 240,79 per interessi dal 01.01.2014) e di residuo del contratto di mutuo chirografario del
09.05.2007 (€ 16.268,19, di cui € 14.605,42 per sorte capitale residua, più € 108,84 per interessi dal 01.01.2014), eccependo la carenza di prova in merito all'effettiva esistenza del credito azionato in via monitoria e la non debenza dello stesso in quanto asserita- mente “illegittimo” per violazione della normativa inderogabile di settore e per il man- cato perfezionamento e/o la nullità del contratto di mutuo.
Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che la Banca opposta ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giudizio e nel giudizio monitorio, mentre la parte opponente non è riuscita a dimostrare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi idonei a paralizzare la pretesa azionata col decreto ingiuntivo.
Nel dettaglio, la parte opposta ha prodotto in giudizio i contratti, debitamente sottoscrit- ti, di conto corrente di corrispondenza del 17.09.2004, di apertura di credito in conto
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corrente del 24.02.2005 e di finanziamento chirografario del 09.05.2007 per l'importo di € 20.000,00, con relativo documento di sintesi e foglio informativo;
le lettere di fi- deiussione del 24.02.2005 e 09.05.2007 per l'importo di € 39.000,00; gli estratti conto trimestrali analitici e scalari del conto corrente dal 30.09.2007 al 30.11.2008 e le certifi- cazioni ex art. 50 TUB (cfr. allegati n. 3 e “duplicato informatico” alla comparsa del
14.03.2016 in atti).
Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali agli atti, debitamente sottoscritti da
[...]
dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali in controversia e il conte- Parte_3
nuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, la copia degli estratti conto anali- tici e scalari del conto corrente, l'”estratto conto mutuo” e le certificazioni ex art. 50
TUB forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del credito per cui è cau- sa.
A tale ultimo riguardo, vale rilevare che la doglianza mossa dagli opponenti circa la mancata allegazione degli estratti conto e della certificazione di cui all'art. 50 TUB si rivela infondata in quanto smentita dalla produzione documentale versata in atti e sopra richiamata.
Allo stesso modo, non vale a fondare l'eccepito difetto di prova scritta il lamentato mancato invio degli estratti conto: si tratta, infatti, di una contestazione generica e tale da non consentire l'esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa della banca stessa, giacché una siffatta allegazione, avente ad oggetto un preteso inadempimento, implicherebbe il gravoso onere per la banca di dimostrare l'invio di tutti gli estratti con- to dall'inizio del rapporto e considerato, peraltro, che, di regola, gli Istituti di credito non sono tenuti a predisporre e conservare ricevute postali attestanti la consegna delle comunicazioni inviate ai clienti, limitandosi l'art. 119 TUB a prescrivere che le stesse debbano essere effettuate per iscritto o mediante supporto durevole destinato al cliente.
Inoltre, si osserva che, in considerazione dell'oggetto della domanda (somme dovute a titolo di scoperto di conto corrente e di rate insolute di mutuo), la banca non era tenuta al deposito (né in fase monitoria né a seguito dell'opposizione) del contratto di conto corrente o degli estratti integrali, documenti indispensabili solo ove la domanda avesse riguardato il pagamento del saldo passivo del conto corrente.
Conseguentemente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta del credito ingiunto.
Parimenti non meritevoli di accoglimento sono poi gli ulteriori motivi di opposizione.
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Invero, assolutamente generiche e del tutto sfornite di allegazione e prova appaiono le contestazioni sollevate con riferimento tanto al credito di € 35.803,33 e, in particolare, alla inosservanza della normativa inderogabile di settore, alla capitalizzazione trimestra- le degli interessi con violazione dell'art. 1283 c.c. ed all'applicazione di interessi supe- riori al tasso soglia;
quanto al credito di € 16.268,19 ed alla validità del relativo contrat- to di mutuo.
Parte opponente si è difatti limitata ad affermare che i contratti de quibus sono “pale- semente e pesantemente inquinati da interessi debitori ultralegali e usurari, commissio- ni di massimo scoperto, anatocismo, spese, valute antergate e postergate tutte effettuate nell'inosservanza della normativa inderogabile del settore”, che la lettura degli stessi
“denota la violazione dell'art. 1283 c.c.” e che “risulta, in prima facie, l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia sia sul piano oggettivo che soggettivo”.
Per converso, parte opposta, già nella fase monitoria, ha prodotto il contratto di apertura di credito riportante i tassi di interesse creditore (0,01%) e debitore (8,25%), la commis- sione di massimo scoperto (0,500), il tasso di mora (2%) e tutte le altre condizioni eco- nomiche, risultando, in particolare, sottoscritta, per quanto di rilevanza, la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale degli interessi (cfr. contratto di apertura di credito in atti).
Con particolare riferimento poi alla asserita natura usuraria degli interessi applicati,
l'omessa allegazione e specifica indicazione dei modi, tempi e della misura del supera- mento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento, nonché dei singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati e l'omessa produzione dei decreti ministeriali determinativi dei tassi soglia ostano a qualsiasi positiva disamina della relativa doglianza (cfr. Cass. n. 19597/2020: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli in- teressi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modi- ficativi o estintivi dell'altrui diritto”).
Passando all'esame delle doglianze attinenti al contratto di mutuo, va anzitutto eviden- ziata l'assoluta genericità del disconoscimento operato dagli opponenti, i quali si sono limitati a dedurre l'irrilevanza della documentazione prodotta dalla banca ai fini della
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prova del credito reclamato, “atteso che nessuna efficacia probatoria può assumere tale documentazione sulla quale comunque insiste il disconoscimento”. Ed invero, occorre in proposito richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte, la quale ha da ul- timo ribadito con sentenza n. 17313/2021, che “Il disconoscimento della propria sotto- scrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco es- sendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammi- sta ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di es- so che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da
contro
- parte.” Ne consegue che, in mancanza di elementi che consentano di circoscrivere i do- cumenti oggetto di disconoscimento oltre agli specifici profili di contestazione, non vi sarebbe stata alcuna necessità di procedere a verificazione, non essendo tale tipologia di disconoscimento valevole ad infirmare la validità della documentazione offerta nel caso di specie dalla Banca opposta. In ogni caso, per quel che rileva, gli esiti della perizia grafologica espletata nel corso del giudizio dal CTU incaricato, dott. , Persona_4 hanno comunque confermato l'autenticità delle sottoscrizioni riferibili al sig. Pt_1
apposte su tutte le pagine del contratto di mutuo del 9.5.2007.
[...]
A tal riguardo, deve precisarsi che, alla luce del complessivo compendio probatorio rac- colto in istruttoria, le censure dell'opponente circa l'attendibilità della perizia grafologi- ca effettuata dal CTU, benché in parte fondate, non sono idonee a fondare l'accoglimento dei relativi motivi di opposizione.
Ed invero, pur condividendosi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt.
215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di proba- bilità, al reale autore della sottoscrizione” (cfr. Cass. nn. 2777/2025; 3603/2024;
711/2018; 16551/2015; 7267/2014; 1903/2009; 6022/2007; 9202/2004; 9869/2000;
1831/2000; 11739/1999; 2911/1997; 10469/1993; 5738/1992), occorre evidenziare che nel caso di specie, soltanto alcune pagine del contratto de quo risultano in copia fotosta- tica (in particolare i fogli da 54 a 67) e che in ogni caso le sottoscrizioni risultano appo- ste su tutte le pagine, ivi comprese quelle prodotte in originale.
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In specie, nell'elaborato peritale in atti si legge quanto segue: “Oggetto della presente indagine è la verifica della autenticità o meno delle firme a nome ap- Parte_1
poste sul documento allegato al n. 3 della produzione del procedimento monitorio di parte opposta, composto da n. 22 fogli in formato A4 (210 mm x 297 mm) contraddistin- ti da numerazione progressiva dal n. 46 al n. 67. Relativamente a tale documento sui fogli contraddistinti dai numeri da 46 a 53 risultano apposte firme a nome Tes_1
in originale (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 e V9), mentre i fogli contraddistinti
[...]
dai numeri da 54 a 67 sono copie fotostatiche. Tale precisazione, si ribadisce, è oppor- tuna atteso che sulla copia fotostatica non è possibile esperire tutti quegli accertamenti preliminari, con caratteristiche prettamente grafoscopiche, propedeutici all'analisi ve- ra e propria delle sottoscrizioni, quali ispezioni per trasparenza, a luce radente, all'ultravioletto, all'infrarosso, né è possibile indagare il rapporto tra carta ed inchio- stro, o analizzare l'erogazione pressoria. In ogni caso, la buona qualità dei documenti in copia ha comunque consentito di svolgere la presente analisi anche su di essi.
L'indagine è stata condotta secondo la metodologia grafologica morettina, analizzando da principio le dinamiche scritturali e gli elementi peculiari delle firme/sigla oggetto di verifica, esaminate sia negli aspetti formali, sia nella dimensione dinamica. La medesi- ma metodologia di indagine è stata successivamente applicata alle sottoscrizioni auto- grafe del sig. , che hanno rappresentano l'indispensabile termine di Parte_1
paragone per poter svolgere i necessari confronti con le firme in verifica. La detta ana- lisi eseguita con i criteri di protocollarità in premessa esposti, ha consentito di rilevare gli elementi da porre a confronto nella successiva fase di indagine. L'analisi confron- tuale ha evidenziato a fronte di alcune differenze in parte dovute al normale ambito di variabilità del grafismo di ciascuna persona, ed in parte dovute al particolare stato emotivo caratterizzante alcune sottoscrizioni vergate durante il saggio grafico, concor- danze tra elementi costitutivi e modalità esecutive, concordanze ideomotorie, nel modo di ideare e realizzare la aspetti prettamente formali che negli aspetti dinamici. Tutte tali similarità citate e documentate in sede di confronto tra oggetto di verifica e le fir- me/sigla autografe di comparazione, riscontrate anche nei loro indici componenti e nel- le modalità formative, possono ritenersi altamente significative per motivare un giudi- zio conclusivo di riconducibilità delle firme/sigla in verifica alla mano del sig. Pt_1
(cfr. pagg. da 124 a 126 della consulenza in atti).
[...]
Ciò chiarito, va poi ricordato che, come precisato in giurisprudenza, la tradito rei, ne- cessaria per il perfezionamento di un contratto reale come il mutuo, ben può essere rea-
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lizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (cfr. anche
Cass. n. 1945/99, rv. 523924 e n. 23149/22, rv. 665427). Nel contratto di mutuo, in- somma, la datio rei ben può essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente può bastare a tal fine (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 23149 del 25/07/2022; Cass. ord. n. 37654 del 30/11/2021; Cass. sent. n. 1945 del
08/03/1999).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti risulta che la somma mutua- ta, pari ad € 20.000,00, sia stata erogata all'opponente mediante l'accredito in conto cor- rente in data 09.05.2007, peraltro non contestato (cfr. lista movimento mutuo in produ- zione di parte opposta).
Pertanto, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche innanzi richiamate, le doglianze in punto di mancato perfezionamento del contratto di mutuo vanno respinte.
Privi di pregio appaiono anche i rilievi circa l'assenza del piano di ammortamento e la conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto, atteso che l'omissione del pia- no di ammortamento potrebbe al più valere come inadempimento di un obbligo accesso- rio della banca, ma di certo non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo, né la sua redazione può considerarsi indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate e, più in generale, per la validità del finan- ziamento, specie ove i tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati risultino sufficien- temente specificati (cfr. sul punto Cass. n. 12922/2020; Tribunale di Trapani, sent. n.
616/2022). Al riguardo, vale osservare che l'art. 4 del contratto di finanziamento in atti, rubricato “rimborso del finanziamento, imputazione dei pagamenti”, prevede espressa- mente l'impegno del mutuatario a restituire la somma mutuata nel termine massimo di
18 mesi, mediante addebito sul c/c, di n. 3 rate trimestrali comprensive di capitale ed in- teressi, la prima con scadenza il 08.11.2007 e l'ultima il 08.11.2008.
Parimenti prive di fondamento risultano le doglianze mosse in ordine alla validità del contratto di mutuo.
Secondo la prospettazione della parte opponente, il mutuo sarebbe affetto da nullità ex art. 1418 c.c. per difetto della causa tipica di finanziamento poiché utilizzato, non per concedere un finanziamento, ma per costituire un'ipoteca a garanzia di un debito preesi- stente.
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Sul punto, valga ricordare il consolidato e più recente orientamento giurisprudenziale che ha escluso la nullità tout court del mutuo c.d. solutorio, stipulato, cioè, per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, in quanto “il ripia- namento delle passività costituisce una possibile modalità di impiego dell'importo mu- tuato” (cfr. Cass. n. 37654 del 2021), così superando il precedente orientamento di se- gno opposto che ravvisava nel mutuo solutorio un contratto simulato oppure illecito. Più nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il mutuo è contratto di natura rea- le che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso
l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, per- ché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso (Cass.
Sez. 3 – Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021). Ne consegue che il cosiddetto “mutuo so- lutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico -
e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del de- bito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa man- canza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (cfr. Cass. n. 23149 del 2022).
Vale altresì rilevare che il concetto di finanziamento (che, come noto, integra la causa del contratto di mutuo) comprende non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile.
In altri termini, la tipologia contrattuale in esame ben può essere utilizzata per il conse- guimento delle finalità più varie, come quella del ripianamento di una passività pregres- sa.
Anche ammettendo che il mutuo abbia avuto l'unico fine di risanare la debitoria pre- gressa, non può configurarsi alcuna nullità; infatti, l'erogazione di un mutuo non desti- nato a [...] un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rappor- to obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie
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della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chiro- grafario con un debito garantito), potendo anche integrare una fattispecie di "procedi- mento negoziale indiretto", nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente.
In sostanza, il contratto di mutuo quand'anche stipulato allo scopo di estinguere un pre- cedente debito scaduto del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito, salvo che il debito preesistente sia a sua volta inesistente perché illecito (perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative, ecc.).
Nel caso di specie, dall'esame del contratto in atti si evince che il finanziamento di €
20.000,00 è destinato a “Spese per acquisto scorte” (cfr. art. 1 del contratto in atti), di- fettando dunque anche idonei riscontri in ordine alla asserita causa concreta di garanzia.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, deve escludersi la nullità del contratto di mutuo per le ragioni dedotte dalla parte opponente.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale va dichiarata la definitiva esecutività.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022 in ragione del valore della causa
(compresa nello scaglione tra € 52.001,00 e € 260.000,00), in applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido tra loro, in quanto parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da a e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_4
, in solido tra loro.
[...]
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Così deciso in Lagonegro, il 02/05/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Giuseppe Izzo, a seguito dello scadere del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. del 28/04/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1567/2015 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Valentina Riccio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Guidonia di Mon- tecelio (RM) alla Via Francia n. 15M;
PARTI OPPONENTI
E
(P. IVA: ), con sede sociale in Roma alla via Ales- Controparte_1 P.IVA_1
sandro Specchi n. 16, e, per essa, in qualità di mandataria, già CP_2 [...]
), in persona del l.r.p.t., giusta pro- Controparte_3 cura in atti, dall'avv. Dario M. Tepedino ed elettivamente domiciliate in Salerno alla
Via Luigi Cacciatore n. 21 presso lo studio dell'avv. Girolamo Barbato;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nelle Parte_1 Parte_2
rispettive qualità di debitore principale e di fideiussore, proponevano opposizione av- verso il decreto ingiuntivo n. 292/2015 (R.G. n. 932/2015), emesso dal Tribunale di La-
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gonegro in data 20.07.2015 e notificato in data 11.09.2015, con il quale veniva loro in- giunto il pagamento, in solido tra loro e nei limiti della fideiussione per il garante, della somma complessiva di € 52.421,15, oltre interessi legali e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti premettevano la piena legittimazione di
[...]
ex art. 1945 c.c. ad eccepire, nei confronti della creditrice-opposta, le Controparte_4 medesime eccezioni di insussistenza ed infondatezza dell'obbligazione principale spet- tanti al debitore principale ( e ad ottenere l'accertamento dell'esatto Parte_1
rapporto di dare-avere tra questi e la relativamente a tutti i rapporti bancari per i CP_5
quali è stata prestata fideiussione ed evidenziavano preliminarmente che la funzione di garanzia delle fideiussioni azionate presuppone la effettiva esistenza di un debito garan- tito.
Nel merito, deducevano la mancata prova del credito azionato, osservando che la man- cata allegazione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto e delle certifi- cazioni di cui all'art. 50 TUB impedisce di individuare con certezza le somme erogate a titolo di finanziamento e di anticipo e quelle dovute anche per interessi e commissioni, nonché di ricostruire l'andamento del rapporto di conto corrente e precisando di non aver preso visione né ricevuto copia degli estratti conto in violazione dell'art. 119
T.U.B.
Contestavano la legittimità tanto del credito di € 35.803,33, preteso a titolo di scoperto del conto corrente, lamentando l'applicazione di interessi ultralegali ed usurari, com- missioni di massimo scoperto, anatocismo, spese e valute antergate e postergate in vio- lazione della normativa di settore e, in specie, degli artt. 1283 c.c. e 6 della delibera
CRC del 9.2.2000; quanto del credito di € 16.268,19, preteso a titolo di insoluto in rela- zione al contratto di mutuo chirografario del 09.05.2007 e, in particolare, disconosceva- no la valenza ed efficacia del contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria
(doc. 3), anche per l'assenza della traditio del denaro e del c.d. piano di ammortamento quale parte integrante dello stesso, e ne eccepivano la nullità ex art. 1418 c.c. per difetto di causa rilevando che il contratto di mutuo è stato utilizzato non già per concedere un finanziamento ma per ripianare preesistenti debiti chirografari e sostituirli con debiti as- sistiti da garanzie reali e personali.
Contestavano altresì la certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui alla fideiussio- ne prestata da evidenziando che il documento del 24.02.2005 e Parte_2
l'integrazione del 09.05.2007 non riportano la sottoscrizione del garante né lo indivi- duano e lamentando, inoltre, la inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c. per mancanza
2
della doppia sottoscrizione, con conseguente decadenza per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c.
Da ultimo, deducevano che la cambiale prodotta dalla è in bianco, non accompa- CP_5 gnata dall'accordo di riempimento e, siccome priva di data di scadenza, emessa a vista ex art. 38 R.D. 1669/1993 e, infine, eccepivano la prescrizione del credito in ragione dell'assenza di atti interruttivi.
Pertanto, concludevano formulando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE - accertata e dichiarata la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1bis, Dlgs
28/2010, concedere termine onde consentire di effettuare la succitata e rappresentata mediazione;
- respingersi per i titoli dedotti, l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. IN VIA PRINCIPALE - accertata
e dichiarata l'assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato ovvero il difetto di prova dello stesso dichiarare la nullità, inesistenza e/o inef- ficacia ovvero annullare il decreto ingiuntivo n 292/2015 RG 932/2015 emesso dal Tri- bunale di Lagonegro ad istanza della nei confronti dei Sigg.ri Controparte_1 Pt_1
e ; - accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in dirit-
[...] Parte_2
to della domanda di controparte per i titoli dedotti, dichiarare che nulla è dovuto dagli attori opponenti alla convenuta opposta e conseguentemente revocare il decreto ingiun- tivo n 292/2015 RG 932/2015 emesso dal Tribunale di Lagonegro ad istanza della
[...]
nei confronti dei Sigg.ri e;
- condan- CP_3 Parte_1 Parte_2 nare parte opposta al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.03.2016, si costituiva in giudizio la nella qualità spiegata in atti, instando per il rigetto CP_2 dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta premetteva che, con atto pubblico del 20.10.2008 (rep n.
47912 Racc. n. 13013) a rogito del Notaio Persona_1 Controparte_6
Banco di Sicilia spa, e sono state fuse
[...] Controparte_7 Controparte_6
per incorporazione nella la quale ha conferito, in pari data, tutte le si- Controparte_1
tuazioni soggettive sostanziali inerenti ai rapporti (anche pregressi/estinti) qualificati
“retail” già appartenuti alle società incorporate alla Controparte_8
(poi denominata ), la quale, tra le altre, è stata poi fusa Controparte_6
per incorporazione con atto del 19.10.2010 a rogito del Notaio (rep. n. Persona_2
19430 racc. 12674) nella che, con atto del 30.10.2015 a rogito CP_1 [...]
(rep. n. 12541 racc. n. 6530), ha poi conferito a (oggi Persona_3 Controparte_9
3
, la procura per la gestione, anche stragiudiziale, delle posizioni debito- CP_2
rie.
In ordine al quantum debeatur, precisava che la somma di € 35.803,33 (oltre € 240,79 per interessi dall'1.1.2014) deriva dallo scoperto di conto corrente n. 400184861 (già c/c n. 2275.36), stipulato il 17.09.2004 e sul quale, in data 24.02.2005, risulta concessa una apertura di credito a tempo indeterminato, e la somma di € 16.268,19, di cui € 14.605,42 per sorte capitale residua (oltre € 108,84 per interessi dall'1.1.2014), è dovuta a titolo di insoluto in relazione al contratto di mutuo chirografario del 9.5.2007, concesso per spe- se per acquisto scorte per la somma di € 20.000,00, da restituire in diciotto mesi in tre rate trimestrali, con tasso fisso del 9,353% ed ISC pari al 9,643%.
Evidenziava che le commissioni, le spese e i tassi di interesse (attivi e passivi) applicati sono tutti espressamente ed analiticamente indicati nei contratti, nel rispetto del disposto di cui all'art.117 T.U.B. e, quanto al contratto di mutuo, che lo stesso è stato concesso per l'acquisto di scorte, che la somma è stata erogata coma da quietanza per ricevuta
(valuta operazione 9.5.2007 per € 19.992,20, spese di istruttoria € 7,10) e che è stata pa- gata solo la prima delle tre rate.
Quanto alla posizione del fideiussore, evidenziava che ha rilasciato Parte_2
una fideiussione omnibus in data 24.02.2005 e confermato il riconoscimento di debito in data 8.2.2008 e che tutti gli atti sono regolarmente firmati, anche con doppia sottoscri- zione, precisando inoltre che, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, il garante è tenuto a pagare il debito e non può sollevare alcuna eccezione concernente il rapporto principale.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non essendo fondata la opposizione su prova scritta né di pronta soluzione, - rigettare l'avversa opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 292/2015 – rg 932/2015, emesso dal Giudice del Tribunale di
Lagonegro con il quale gli odierni opponenti erano stati condannati al pagamento, in solido tra loro e nei limiti della fideiussione prestata per il garante, della somma di
€.52.421,15 oltre interessi legali e spese di procedura monitoria;
- in via subordinata, accertare comunque il credito della banca opposta nella misura indicata nel decreto impugnato o, comunque, in quella che emergerà in corso di causa, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento, in favore della opposta della somma così co- me risultante;
- condannare, in ogni caso, gli opponenti al pagamento di spese, diritti ed onorario del presente giudizio.”
4
Con provvedimento del 12.04.2016 veniva rigettata l'istanza di concessione della prov- visoria esecuzione del decreto opposto e disposto l'esperimento della mediazione.
Depositato il verbale negativo di mediazione e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 186 comma 6 c.p.c., con la memoria del 02.10.2017 la parte op- ponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per l'assenza di riscon- tro documentale circa gli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e 58 D. Lgs. 385/1993 e ribadiva i motivi di opposizione e le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio, a fronte del disconoscimento dell'opponente e della richiesta di verificazione dell'opposta dell'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili a apposte sul contratto di mutuo del 9.5.2007, veniva disposta perizia Parte_1
grafologica con incarico conferito al C.T.U. dott. il quale, conclusa Persona_4
l'attività, depositava la relazione peritale in data 04.04.2019 (cfr. verbale d'udienza del
20.11.2018 e ordinanze del 12.04.2018 e del 3.12.2018).
Di poi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione del- le conclusioni e infine, subentrato frattanto lo scrivente nella gestione del ruolo, per di- scussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
28/04/2025.
Spirato il termine perentorio fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 28/04/2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
L'opposizione si presenta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione attiva in capo alla odierna parte opposta, avendo la stessa depositato i contratti (di apertura di credito del
24.02.2005, di conto corrente del 17.09.2004, di finanziamento chirografario del
09.05.2007) sottoscritti da e stipulati con l'allora Parte_1 Controparte_6 filiale di Sala Consilina;
l'atto notarile n. 12674- rep. n. 19430 del 19.10.2010 di fusione per incorporazione nella , con efficacia dal 1.11.2010; nonché la procura CP_1
per la gestione dei crediti rilasciata dalla alla Unicredit Credit Manage- CP_1
ment Bank spa con atto notarile n. 77776- rep. n. 356676 del 22.01.2008 (cfr. allegati alla memoria di costituzione dell'opposta).
Inoltre, vale rilevare che vi è perfetta coincidenza tra la parte che ha instaurato il proce- dimento monitorio e l'odierna parte opposta, ossia e per essa la sua procu- CP_1
ratrice (già , con conseguente in- CP_2 Controparte_10
fondatezza anche delle doglianze in punto di legittimazione attiva della CP_2
5
mosse dalla parte opponente, da ultimo, nelle note conclusionali depositate in data
27.04.2025.
Sempre in via preliminare, in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dagli oppo- nenti, giova rammentare che, in caso di finanziamento, il termine prescrizionale appli- cabile è quello decennale e che esso decorre non già dalla scadenza di ogni singola rata, ma dalla scadenza dell'ultima rata o, dalla risoluzione anticipata del rapporto a seguito dell'inadempimento del mutuatario. Ciò in quanto trattasi di un unico obbligo restituto- rio, dilazionato nel tempo, ma che non comporta il sorgere di singole autonome obbli- gazioni. Precisato tale aspetto, occorre vieppiù ribadire che spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripe- tibili (cfr. ex multiis Trib. Napoli sentenza n. 1694 del 16 febbraio 2023). Tali precisa- zioni non sono state fatte dagli opponenti, i quali non hanno indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione. Affinché l'eccezione di prescrizione possa concretamente essere presa in considerazione, occorre infatti che colui che la eccepisce indichi il dies a quo e il dies ad quem, nonché le somme che non possono più essere oggetto di domanda da parte della banca;
in mancanza, l'eccezione di prescrizione resta irrilevante dal punto di vista processuale, in quanto deficitaria dei presupposti per la valutazione della sua fondatez- za.
Venendo al merito della controversia, giova ricordare, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedi- mento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle di- fese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), en- trando nel merito del diritto sostanziale in controversia. Invero, qualora la somma ri- chiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condan- nare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per effetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può
6
limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria
(cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n.
7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (cfr.
Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (cfr.
Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contesta- zione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto in- vocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fonda- mento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr.
Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (cfr. Cass., 17 novembre 2003, n.
17371).
Ciò posto in termini generali, nel caso di specie gli opponenti agiscono per la revoca del decreto ingiuntivo n. 292/2015 (R.G. n. 932/2015), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 20.07.2015 per la somma complessiva di € 52.421,15 (oltre interessi e spese di procedura) a titolo di scoperto del conto corrente n. 227536 (€ 35.803,33 più € 240,79 per interessi dal 01.01.2014) e di residuo del contratto di mutuo chirografario del
09.05.2007 (€ 16.268,19, di cui € 14.605,42 per sorte capitale residua, più € 108,84 per interessi dal 01.01.2014), eccependo la carenza di prova in merito all'effettiva esistenza del credito azionato in via monitoria e la non debenza dello stesso in quanto asserita- mente “illegittimo” per violazione della normativa inderogabile di settore e per il man- cato perfezionamento e/o la nullità del contratto di mutuo.
Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che la Banca opposta ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giudizio e nel giudizio monitorio, mentre la parte opponente non è riuscita a dimostrare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi idonei a paralizzare la pretesa azionata col decreto ingiuntivo.
Nel dettaglio, la parte opposta ha prodotto in giudizio i contratti, debitamente sottoscrit- ti, di conto corrente di corrispondenza del 17.09.2004, di apertura di credito in conto
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corrente del 24.02.2005 e di finanziamento chirografario del 09.05.2007 per l'importo di € 20.000,00, con relativo documento di sintesi e foglio informativo;
le lettere di fi- deiussione del 24.02.2005 e 09.05.2007 per l'importo di € 39.000,00; gli estratti conto trimestrali analitici e scalari del conto corrente dal 30.09.2007 al 30.11.2008 e le certifi- cazioni ex art. 50 TUB (cfr. allegati n. 3 e “duplicato informatico” alla comparsa del
14.03.2016 in atti).
Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali agli atti, debitamente sottoscritti da
[...]
dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali in controversia e il conte- Parte_3
nuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, la copia degli estratti conto anali- tici e scalari del conto corrente, l'”estratto conto mutuo” e le certificazioni ex art. 50
TUB forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del credito per cui è cau- sa.
A tale ultimo riguardo, vale rilevare che la doglianza mossa dagli opponenti circa la mancata allegazione degli estratti conto e della certificazione di cui all'art. 50 TUB si rivela infondata in quanto smentita dalla produzione documentale versata in atti e sopra richiamata.
Allo stesso modo, non vale a fondare l'eccepito difetto di prova scritta il lamentato mancato invio degli estratti conto: si tratta, infatti, di una contestazione generica e tale da non consentire l'esplicazione del contraddittorio e del diritto di difesa della banca stessa, giacché una siffatta allegazione, avente ad oggetto un preteso inadempimento, implicherebbe il gravoso onere per la banca di dimostrare l'invio di tutti gli estratti con- to dall'inizio del rapporto e considerato, peraltro, che, di regola, gli Istituti di credito non sono tenuti a predisporre e conservare ricevute postali attestanti la consegna delle comunicazioni inviate ai clienti, limitandosi l'art. 119 TUB a prescrivere che le stesse debbano essere effettuate per iscritto o mediante supporto durevole destinato al cliente.
Inoltre, si osserva che, in considerazione dell'oggetto della domanda (somme dovute a titolo di scoperto di conto corrente e di rate insolute di mutuo), la banca non era tenuta al deposito (né in fase monitoria né a seguito dell'opposizione) del contratto di conto corrente o degli estratti integrali, documenti indispensabili solo ove la domanda avesse riguardato il pagamento del saldo passivo del conto corrente.
Conseguentemente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta del credito ingiunto.
Parimenti non meritevoli di accoglimento sono poi gli ulteriori motivi di opposizione.
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Invero, assolutamente generiche e del tutto sfornite di allegazione e prova appaiono le contestazioni sollevate con riferimento tanto al credito di € 35.803,33 e, in particolare, alla inosservanza della normativa inderogabile di settore, alla capitalizzazione trimestra- le degli interessi con violazione dell'art. 1283 c.c. ed all'applicazione di interessi supe- riori al tasso soglia;
quanto al credito di € 16.268,19 ed alla validità del relativo contrat- to di mutuo.
Parte opponente si è difatti limitata ad affermare che i contratti de quibus sono “pale- semente e pesantemente inquinati da interessi debitori ultralegali e usurari, commissio- ni di massimo scoperto, anatocismo, spese, valute antergate e postergate tutte effettuate nell'inosservanza della normativa inderogabile del settore”, che la lettura degli stessi
“denota la violazione dell'art. 1283 c.c.” e che “risulta, in prima facie, l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia sia sul piano oggettivo che soggettivo”.
Per converso, parte opposta, già nella fase monitoria, ha prodotto il contratto di apertura di credito riportante i tassi di interesse creditore (0,01%) e debitore (8,25%), la commis- sione di massimo scoperto (0,500), il tasso di mora (2%) e tutte le altre condizioni eco- nomiche, risultando, in particolare, sottoscritta, per quanto di rilevanza, la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale degli interessi (cfr. contratto di apertura di credito in atti).
Con particolare riferimento poi alla asserita natura usuraria degli interessi applicati,
l'omessa allegazione e specifica indicazione dei modi, tempi e della misura del supera- mento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento, nonché dei singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati e l'omessa produzione dei decreti ministeriali determinativi dei tassi soglia ostano a qualsiasi positiva disamina della relativa doglianza (cfr. Cass. n. 19597/2020: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli in- teressi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modi- ficativi o estintivi dell'altrui diritto”).
Passando all'esame delle doglianze attinenti al contratto di mutuo, va anzitutto eviden- ziata l'assoluta genericità del disconoscimento operato dagli opponenti, i quali si sono limitati a dedurre l'irrilevanza della documentazione prodotta dalla banca ai fini della
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prova del credito reclamato, “atteso che nessuna efficacia probatoria può assumere tale documentazione sulla quale comunque insiste il disconoscimento”. Ed invero, occorre in proposito richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte, la quale ha da ul- timo ribadito con sentenza n. 17313/2021, che “Il disconoscimento della propria sotto- scrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco es- sendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammi- sta ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di es- so che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da
contro
- parte.” Ne consegue che, in mancanza di elementi che consentano di circoscrivere i do- cumenti oggetto di disconoscimento oltre agli specifici profili di contestazione, non vi sarebbe stata alcuna necessità di procedere a verificazione, non essendo tale tipologia di disconoscimento valevole ad infirmare la validità della documentazione offerta nel caso di specie dalla Banca opposta. In ogni caso, per quel che rileva, gli esiti della perizia grafologica espletata nel corso del giudizio dal CTU incaricato, dott. , Persona_4 hanno comunque confermato l'autenticità delle sottoscrizioni riferibili al sig. Pt_1
apposte su tutte le pagine del contratto di mutuo del 9.5.2007.
[...]
A tal riguardo, deve precisarsi che, alla luce del complessivo compendio probatorio rac- colto in istruttoria, le censure dell'opponente circa l'attendibilità della perizia grafologi- ca effettuata dal CTU, benché in parte fondate, non sono idonee a fondare l'accoglimento dei relativi motivi di opposizione.
Ed invero, pur condividendosi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt.
215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di proba- bilità, al reale autore della sottoscrizione” (cfr. Cass. nn. 2777/2025; 3603/2024;
711/2018; 16551/2015; 7267/2014; 1903/2009; 6022/2007; 9202/2004; 9869/2000;
1831/2000; 11739/1999; 2911/1997; 10469/1993; 5738/1992), occorre evidenziare che nel caso di specie, soltanto alcune pagine del contratto de quo risultano in copia fotosta- tica (in particolare i fogli da 54 a 67) e che in ogni caso le sottoscrizioni risultano appo- ste su tutte le pagine, ivi comprese quelle prodotte in originale.
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In specie, nell'elaborato peritale in atti si legge quanto segue: “Oggetto della presente indagine è la verifica della autenticità o meno delle firme a nome ap- Parte_1
poste sul documento allegato al n. 3 della produzione del procedimento monitorio di parte opposta, composto da n. 22 fogli in formato A4 (210 mm x 297 mm) contraddistin- ti da numerazione progressiva dal n. 46 al n. 67. Relativamente a tale documento sui fogli contraddistinti dai numeri da 46 a 53 risultano apposte firme a nome Tes_1
in originale (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 e V9), mentre i fogli contraddistinti
[...]
dai numeri da 54 a 67 sono copie fotostatiche. Tale precisazione, si ribadisce, è oppor- tuna atteso che sulla copia fotostatica non è possibile esperire tutti quegli accertamenti preliminari, con caratteristiche prettamente grafoscopiche, propedeutici all'analisi ve- ra e propria delle sottoscrizioni, quali ispezioni per trasparenza, a luce radente, all'ultravioletto, all'infrarosso, né è possibile indagare il rapporto tra carta ed inchio- stro, o analizzare l'erogazione pressoria. In ogni caso, la buona qualità dei documenti in copia ha comunque consentito di svolgere la presente analisi anche su di essi.
L'indagine è stata condotta secondo la metodologia grafologica morettina, analizzando da principio le dinamiche scritturali e gli elementi peculiari delle firme/sigla oggetto di verifica, esaminate sia negli aspetti formali, sia nella dimensione dinamica. La medesi- ma metodologia di indagine è stata successivamente applicata alle sottoscrizioni auto- grafe del sig. , che hanno rappresentano l'indispensabile termine di Parte_1
paragone per poter svolgere i necessari confronti con le firme in verifica. La detta ana- lisi eseguita con i criteri di protocollarità in premessa esposti, ha consentito di rilevare gli elementi da porre a confronto nella successiva fase di indagine. L'analisi confron- tuale ha evidenziato a fronte di alcune differenze in parte dovute al normale ambito di variabilità del grafismo di ciascuna persona, ed in parte dovute al particolare stato emotivo caratterizzante alcune sottoscrizioni vergate durante il saggio grafico, concor- danze tra elementi costitutivi e modalità esecutive, concordanze ideomotorie, nel modo di ideare e realizzare la aspetti prettamente formali che negli aspetti dinamici. Tutte tali similarità citate e documentate in sede di confronto tra oggetto di verifica e le fir- me/sigla autografe di comparazione, riscontrate anche nei loro indici componenti e nel- le modalità formative, possono ritenersi altamente significative per motivare un giudi- zio conclusivo di riconducibilità delle firme/sigla in verifica alla mano del sig. Pt_1
(cfr. pagg. da 124 a 126 della consulenza in atti).
[...]
Ciò chiarito, va poi ricordato che, come precisato in giurisprudenza, la tradito rei, ne- cessaria per il perfezionamento di un contratto reale come il mutuo, ben può essere rea-
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lizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (cfr. anche
Cass. n. 1945/99, rv. 523924 e n. 23149/22, rv. 665427). Nel contratto di mutuo, in- somma, la datio rei ben può essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente può bastare a tal fine (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 23149 del 25/07/2022; Cass. ord. n. 37654 del 30/11/2021; Cass. sent. n. 1945 del
08/03/1999).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti risulta che la somma mutua- ta, pari ad € 20.000,00, sia stata erogata all'opponente mediante l'accredito in conto cor- rente in data 09.05.2007, peraltro non contestato (cfr. lista movimento mutuo in produ- zione di parte opposta).
Pertanto, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche innanzi richiamate, le doglianze in punto di mancato perfezionamento del contratto di mutuo vanno respinte.
Privi di pregio appaiono anche i rilievi circa l'assenza del piano di ammortamento e la conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto, atteso che l'omissione del pia- no di ammortamento potrebbe al più valere come inadempimento di un obbligo accesso- rio della banca, ma di certo non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo, né la sua redazione può considerarsi indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate e, più in generale, per la validità del finan- ziamento, specie ove i tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati risultino sufficien- temente specificati (cfr. sul punto Cass. n. 12922/2020; Tribunale di Trapani, sent. n.
616/2022). Al riguardo, vale osservare che l'art. 4 del contratto di finanziamento in atti, rubricato “rimborso del finanziamento, imputazione dei pagamenti”, prevede espressa- mente l'impegno del mutuatario a restituire la somma mutuata nel termine massimo di
18 mesi, mediante addebito sul c/c, di n. 3 rate trimestrali comprensive di capitale ed in- teressi, la prima con scadenza il 08.11.2007 e l'ultima il 08.11.2008.
Parimenti prive di fondamento risultano le doglianze mosse in ordine alla validità del contratto di mutuo.
Secondo la prospettazione della parte opponente, il mutuo sarebbe affetto da nullità ex art. 1418 c.c. per difetto della causa tipica di finanziamento poiché utilizzato, non per concedere un finanziamento, ma per costituire un'ipoteca a garanzia di un debito preesi- stente.
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Sul punto, valga ricordare il consolidato e più recente orientamento giurisprudenziale che ha escluso la nullità tout court del mutuo c.d. solutorio, stipulato, cioè, per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, in quanto “il ripia- namento delle passività costituisce una possibile modalità di impiego dell'importo mu- tuato” (cfr. Cass. n. 37654 del 2021), così superando il precedente orientamento di se- gno opposto che ravvisava nel mutuo solutorio un contratto simulato oppure illecito. Più nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il mutuo è contratto di natura rea- le che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso
l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, per- ché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso (Cass.
Sez. 3 – Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021). Ne consegue che il cosiddetto “mutuo so- lutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico -
e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del de- bito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa man- canza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (cfr. Cass. n. 23149 del 2022).
Vale altresì rilevare che il concetto di finanziamento (che, come noto, integra la causa del contratto di mutuo) comprende non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile.
In altri termini, la tipologia contrattuale in esame ben può essere utilizzata per il conse- guimento delle finalità più varie, come quella del ripianamento di una passività pregres- sa.
Anche ammettendo che il mutuo abbia avuto l'unico fine di risanare la debitoria pre- gressa, non può configurarsi alcuna nullità; infatti, l'erogazione di un mutuo non desti- nato a [...] un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rappor- to obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie
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della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chiro- grafario con un debito garantito), potendo anche integrare una fattispecie di "procedi- mento negoziale indiretto", nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente.
In sostanza, il contratto di mutuo quand'anche stipulato allo scopo di estinguere un pre- cedente debito scaduto del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito, salvo che il debito preesistente sia a sua volta inesistente perché illecito (perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative, ecc.).
Nel caso di specie, dall'esame del contratto in atti si evince che il finanziamento di €
20.000,00 è destinato a “Spese per acquisto scorte” (cfr. art. 1 del contratto in atti), di- fettando dunque anche idonei riscontri in ordine alla asserita causa concreta di garanzia.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, deve escludersi la nullità del contratto di mutuo per le ragioni dedotte dalla parte opponente.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale va dichiarata la definitiva esecutività.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022 in ragione del valore della causa
(compresa nello scaglione tra € 52.001,00 e € 260.000,00), in applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico degli opponenti, in solido tra loro, in quanto parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da a e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_4
, in solido tra loro.
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Così deciso in Lagonegro, il 02/05/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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