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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 26/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt 429 e 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
, n. a GENOVA (GE) il 14/11/1982, elettivamente dom. presso l'Avv. FA- Parte_1
che la rappresenta e difende per procura in atti, Ricorrente Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 alla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio Resistente OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro la ricorrente ha dedotto: di essere dipendente del convenuto come docente non di ruolo, di aver insegnato CP_1 per gli anni scolastici_da 2020/21 a 2024/25 senza ottenere il riconoscimento della carta do- centi, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima la sua esclusione dai desti- natari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettroni- ca per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al rilascio in suo favore della Carta elettro- CP_1 nica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, nonché al pagamento della complessiva somma corrispondente al valore della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici nel corso dei quali ha lavorato alle dipen- denze del convenuto in qualità di docente con contratti a tempo determinato;
non- CP_1 ché di aver diritto per gli aa.ss 21/22, 22/23, 23/24 al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie per 75 gg di ferie non godute pari a euro € 4.570,63, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato inte- Controparte_2 gralmente il ricorso, in quanto infondato, e ne ha chiesto il rigetto. La causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione
* La domanda attorea appare fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono. In primo luogo, si osserva come, nella specie, risulti documentato e non contestato che parte ricorrente negli anni scolastici indicati in ricorso abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente;
incontestato inoltre è che i periodi in cui il servizio è sta- CP_1 to prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività di- dattiche, siano quelli indicati in ricorso e documentati. E pertanto 1.quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della carta docenti, si osserva che non è contestato inoltre che parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determi-
1 nato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua. Né v'è dubbio sul fatto che parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Do- cente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e ser- vizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente di ruolo e, “per l'anno 2023”, anche ai docenti con CP_1 contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ex DL 69/2023. Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovra- nazionale che regola la fattispecie. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elet- tronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_4
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'impor- to da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di for- mazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali rappresenta- Controparte_4
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indetermina- to presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con con- tratto a tempo determinato. Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distac- co, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la quale CP_1 al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nomi- nale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo inde- terminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
2 Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fon- damentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscen- ze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come appro- fondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le rifor- me e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionali- tà”. Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo deter- minato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di an- zianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura disposi- zioni appena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destina- zione vincolata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente e che la formazione si connota qua- le elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa pro- spettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attua- zione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indetermi- nato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei do- centi assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, conside- rata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati in- clusi nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo par- ziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché do- centi in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal benefi- cio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale,
3 con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contem- plavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, preve- dendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strut- turale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun soste- gno economico. A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costi- tuzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazio- ne a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno stru- mento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispet- to agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: ed invero, un sistema che favorisce la formazio- ne del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe decente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, secondo il Collegio amministrativo, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a ca- rico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Secondo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, se la P.A. si serve di personale do- cente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo cura- re la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento for- nito agli studenti. Se pertanto il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruo- lo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere ri- chiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a dop- pio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Un ulteriore elemento utile a sostegno della illegittimità del sistema, in evidente contrasto ri- spetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., a parere del Consiglio di Stato, sta nel fatto che se la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time, il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato, e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico. L'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, senza nulla modificare il precedente in relazione alla Carta del Docente), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, in base a tale previsione, vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero della Carta elettronica pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamen- to e la loro formazione professionale. La normativa nazionale disciplinante la Carta elettronica del Docente è stata poi recentemen- te oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferi-
4 mento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronun- cia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condi- zioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole ri- spetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni ogget- tive;
per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rien- trante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavorato- re/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione c a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo. La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del Mini- stero dell'Istruzione, ai quali la Carta è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di con- tratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura tempo- ranea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La CGUE ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale do- cente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digita- le, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hard- ware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle compe- tenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profi- lo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle man- sioni svolte dal personale docente assunto dal con con- Controparte_2 tratti a termine e da quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha affermato “…
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sen- tenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non di- scriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di do- vere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rap- porto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclu- tamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la
5 comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succe- dutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quat- tro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019). Anche la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro Per_ (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_1 sias;
né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
né nella Per_3 circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astrat- ta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, Persona_4 infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). Ciò posto, poiché quindi i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale appare del tutto ingiustificato;
né può essere fondato, come sostenuto da parte convenuta, sul contrasto tra la natura di inve- stimento pubblico sull'accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa e il carattere temporaneo del rapporto a termine del docente precario, che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. Si aggiunga poi che, nella specie, il convenuto non ha dedotto alcuna concreta e CP_1 specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla par- te ricorrente, assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo in- determinato, di tal che deve ritenersi che parte ricorrente, in forza dei contratti a tempo de- terminato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali. In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determi- nato a [...] ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette man- sioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli in- segnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondata- mente ritenersi la spettanza della Carta elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine. Pertanto, avuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata – le cui sentenze in- terpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa in- terna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C- 430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella par- te in cui non riconosce la usufruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal persona- le docente assunto con contratto a tempo determinato. Ad ulteriore fondamento della presente decisione, giova menzionare la sentenza n. 29961 del 4/10/2023, con la quale la S.C., pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale
6 di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che rice- vano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per do- cenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma se- condo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.” Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova quindi il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeter- minato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico- temporale: secondo la S.C. infatti “
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educa- tiva che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risulta- no quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.” Infine e solo per completezza si osserva che lo Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 DL 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ri- conosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio eco- nomico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la forma- zione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le me- desime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto me- diante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per cia- scun anno di servizio prestato. Ed invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la correspon- sione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento re- tributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trat- tamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la neces- sità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CGUE, ex plurimis, Cass. n. 31149/2019, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente). Orbene, nella specie, è incontestato e documentato che il docente ha prestato servizio in forza di contratti a termine negli anni scolastici di cui a ricorso. Alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € _2.500,00__, oltre interessi lega-
7 li dalla scadenza al saldo, stante la inammissibilità del cumulo tra interessi legali e rivaluta- zione monetaria, il cui divieto è prescritto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per gli emolumenti dei dipendenti pubblici maturati con scadenza successiva al 1° gennaio 1995. Ne consegue la condanna del convenuto a provvedere in conformità. CP_1
2. quanto alla domanda di pagamento di indennità sostitutiva delle ferie non godute giova ripercorrere il quadro normativo Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12, che dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione del- le ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L.135/2012) stabili- sce poi “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipen- denti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligato- riamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nes- sun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzio- ne, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposi- zione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di respon- sabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivi- tà didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spet tanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Tanto premesso, deve considerarsi che tali norme vanno poi interpretate e quindi in confor- mità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secon- do cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della diretti- va 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'U- nione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Giova poi ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione sezione Lavoro (n 14268/5 Maggio 2022) e n. 16715 del 17,6.24) “il docente precario che non ha chie- sto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto alla indennità sostituiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sosti- tutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”
8 E' poi utile evidenziare quanto ritenuto in tempi recenti dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, aveva- no diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazio- nale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva an- che per le ferie non richieste. La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di de- cidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del lo- ro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informa- zione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a riceve- re il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste. Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo. Nel caso di specie, non è contestato (circostanza rilevante ai sensi dell'art. 115, co.1, c.p.c.) , che la docente non sia stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione limitatamente agli anni scolastici residui;
era invero onere del resi- stente provare che il docente a tempo determinato è stato invitato inutilmente dal datore di lavoro a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, prova, quest'ultima, che nel ca- so di specie non è stata fornita, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., dalla parte resi- stente. Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizza- zione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel ca- so di specie, solo al momento della cessazione del rapporto. In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve es- sere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pa- gamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. 21/22, 22/23, 23/24 in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività di- dattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resi- stente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità come da domanda, non Cont risultando sul punto nessuna specifica contestazione de
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
9 e dell'attività difensiva prestata, nei valori minimi considerata la ripetitività delle questioni trattate, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronuncian- do, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, co- sì dispone:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del persona- le docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici _da 2020/21 a 2024/25così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguente- mente condanna il alla corresponsione alla parte ricor- Controparte_2 rente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo al- la formazione professionale del docente;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non go- dute negli aa.ss 21/22, 22/23, 23/34 pari 75 gg e conseguentemente condanna il
[...]
merito al pagamento in favore della ricorrente, per tale titolo della somma lorda CP_2 di euro 4.570,63 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che liqui- Controparte_2 da in euro 20 tarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi an- tistatario.
Cuneo, 26/11/2025
Il giudice estensore Dott.ssa Natalia Fiorello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt 429 e 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
, n. a GENOVA (GE) il 14/11/1982, elettivamente dom. presso l'Avv. FA- Parte_1
che la rappresenta e difende per procura in atti, Ricorrente Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 alla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio Resistente OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro la ricorrente ha dedotto: di essere dipendente del convenuto come docente non di ruolo, di aver insegnato CP_1 per gli anni scolastici_da 2020/21 a 2024/25 senza ottenere il riconoscimento della carta do- centi, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima la sua esclusione dai desti- natari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettroni- ca per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al rilascio in suo favore della Carta elettro- CP_1 nica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, nonché al pagamento della complessiva somma corrispondente al valore della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici nel corso dei quali ha lavorato alle dipen- denze del convenuto in qualità di docente con contratti a tempo determinato;
non- CP_1 ché di aver diritto per gli aa.ss 21/22, 22/23, 23/24 al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie per 75 gg di ferie non godute pari a euro € 4.570,63, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato inte- Controparte_2 gralmente il ricorso, in quanto infondato, e ne ha chiesto il rigetto. La causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione
* La domanda attorea appare fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono. In primo luogo, si osserva come, nella specie, risulti documentato e non contestato che parte ricorrente negli anni scolastici indicati in ricorso abbia prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente;
incontestato inoltre è che i periodi in cui il servizio è sta- CP_1 to prestato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività di- dattiche, siano quelli indicati in ricorso e documentati. E pertanto 1.quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della carta docenti, si osserva che non è contestato inoltre che parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determi-
1 nato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua. Né v'è dubbio sul fatto che parte ricorrente non abbia percepito la Carta elettronica del Do- cente, vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta Carta la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e ser- vizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal soltanto al personale docente di ruolo e, “per l'anno 2023”, anche ai docenti con CP_1 contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ex DL 69/2023. Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovra- nazionale che regola la fattispecie. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elet- tronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_4
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'impor- to da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.” Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di for- mazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali rappresenta- Controparte_4
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indetermina- to presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con con- tratto a tempo determinato. Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distac- co, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” In tale quadro si inserisce poi la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la quale CP_1 al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nomi- nale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo inde- terminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
2 Va osservato inoltre che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fon- damentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscen- ze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come appro- fondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le rifor- me e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionali- tà”. Infine, va richiamata la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo deter- minato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di an- zianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura disposi- zioni appena richiamate, che la Carta del Docente, che è un beneficio economico con destina- zione vincolata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente e che la formazione si connota qua- le elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa pro- spettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attua- zione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indetermi- nato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei do- centi assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, conside- rata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati in- clusi nei destinatari della Carta del Docente anche docenti assunti con contratto a tempo par- ziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché do- centi in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal benefi- cio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale,
3 con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contem- plavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, preve- dendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strut- turale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun soste- gno economico. A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costi- tuzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazio- ne a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno stru- mento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispet- to agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: ed invero, un sistema che favorisce la formazio- ne del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe decente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, secondo il Collegio amministrativo, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a ca- rico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Secondo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, se la P.A. si serve di personale do- cente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo cura- re la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento for- nito agli studenti. Se pertanto il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso, non è corretto ritenere che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruo- lo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere ri- chiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a dop- pio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Un ulteriore elemento utile a sostegno della illegittimità del sistema, in evidente contrasto ri- spetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., a parere del Consiglio di Stato, sta nel fatto che se la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time, il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato, e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico. L'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, senza nulla modificare il precedente in relazione alla Carta del Docente), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, in base a tale previsione, vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero della Carta elettronica pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamen- to e la loro formazione professionale. La normativa nazionale disciplinante la Carta elettronica del Docente è stata poi recentemen- te oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferi-
4 mento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronun- cia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condi- zioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole ri- spetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni ogget- tive;
per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rien- trante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavorato- re/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione c a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo. La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del Mini- stero dell'Istruzione, ai quali la Carta è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di con- tratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura tempo- ranea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La CGUE ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale do- cente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digita- le, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hard- ware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle compe- tenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profi- lo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle man- sioni svolte dal personale docente assunto dal con con- Controparte_2 tratti a termine e da quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha affermato “…
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sen- tenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non di- scriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di do- vere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rap- porto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclu- tamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la
5 comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succe- dutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quat- tro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019). Anche la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro Per_ (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_1 sias;
né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
né nella Per_3 circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astrat- ta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, Persona_4 infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). Ciò posto, poiché quindi i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale appare del tutto ingiustificato;
né può essere fondato, come sostenuto da parte convenuta, sul contrasto tra la natura di inve- stimento pubblico sull'accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa e il carattere temporaneo del rapporto a termine del docente precario, che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. Si aggiunga poi che, nella specie, il convenuto non ha dedotto alcuna concreta e CP_1 specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla par- te ricorrente, assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo in- determinato, di tal che deve ritenersi che parte ricorrente, in forza dei contratti a tempo de- terminato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali. In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determi- nato a [...] ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette man- sioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli in- segnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondata- mente ritenersi la spettanza della Carta elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine. Pertanto, avuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata – le cui sentenze in- terpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa in- terna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C- 430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella par- te in cui non riconosce la usufruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal persona- le docente assunto con contratto a tempo determinato. Ad ulteriore fondamento della presente decisione, giova menzionare la sentenza n. 29961 del 4/10/2023, con la quale la S.C., pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale
6 di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che rice- vano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per do- cenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma se- condo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.” Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova quindi il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeter- minato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico- temporale: secondo la S.C. infatti “
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educa- tiva che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risulta- no quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.” Infine e solo per completezza si osserva che lo Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 DL 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ri- conosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, tale disposizione rende evidente che il beneficio della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio eco- nomico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la forma- zione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le me- desime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto me- diante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per cia- scun anno di servizio prestato. Ed invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la correspon- sione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento re- tributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trat- tamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la neces- sità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CGUE, ex plurimis, Cass. n. 31149/2019, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente). Orbene, nella specie, è incontestato e documentato che il docente ha prestato servizio in forza di contratti a termine negli anni scolastici di cui a ricorso. Alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € _2.500,00__, oltre interessi lega-
7 li dalla scadenza al saldo, stante la inammissibilità del cumulo tra interessi legali e rivaluta- zione monetaria, il cui divieto è prescritto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per gli emolumenti dei dipendenti pubblici maturati con scadenza successiva al 1° gennaio 1995. Ne consegue la condanna del convenuto a provvedere in conformità. CP_1
2. quanto alla domanda di pagamento di indennità sostitutiva delle ferie non godute giova ripercorrere il quadro normativo Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12, che dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione del- le ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L.135/2012) stabili- sce poi “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipen- denti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligato- riamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nes- sun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzio- ne, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposi- zione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di respon- sabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivi- tà didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spet tanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Tanto premesso, deve considerarsi che tali norme vanno poi interpretate e quindi in confor- mità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secon- do cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della diretti- va 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'U- nione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Giova poi ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione sezione Lavoro (n 14268/5 Maggio 2022) e n. 16715 del 17,6.24) “il docente precario che non ha chie- sto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto alla indennità sostituiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sosti- tutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”
8 E' poi utile evidenziare quanto ritenuto in tempi recenti dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord. n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva. Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, aveva- no diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazio- nale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva an- che per le ferie non richieste. La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di de- cidere liberamente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del lo- ro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di informa- zione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a riceve- re il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste. Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo. Nel caso di specie, non è contestato (circostanza rilevante ai sensi dell'art. 115, co.1, c.p.c.) , che la docente non sia stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione limitatamente agli anni scolastici residui;
era invero onere del resi- stente provare che il docente a tempo determinato è stato invitato inutilmente dal datore di lavoro a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, prova, quest'ultima, che nel ca- so di specie non è stata fornita, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., dalla parte resi- stente. Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizza- zione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel ca- so di specie, solo al momento della cessazione del rapporto. In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve es- sere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pa- gamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. 21/22, 22/23, 23/24 in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività di- dattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resi- stente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità come da domanda, non Cont risultando sul punto nessuna specifica contestazione de
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
9 e dell'attività difensiva prestata, nei valori minimi considerata la ripetitività delle questioni trattate, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronuncian- do, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, co- sì dispone:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del persona- le docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici _da 2020/21 a 2024/25così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguente- mente condanna il alla corresponsione alla parte ricor- Controparte_2 rente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo al- la formazione professionale del docente;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non go- dute negli aa.ss 21/22, 22/23, 23/34 pari 75 gg e conseguentemente condanna il
[...]
merito al pagamento in favore della ricorrente, per tale titolo della somma lorda CP_2 di euro 4.570,63 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che liqui- Controparte_2 da in euro 20 tarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi an- tistatario.
Cuneo, 26/11/2025
Il giudice estensore Dott.ssa Natalia Fiorello
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