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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
dott.ssa Stefania FROJO Giudice
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1969/2024RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da
( ) nata in [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Chivasso (TO) Via
Italia n. 1, presso lo studio e la persona degli Avv.ti Tiziana Donato, Marco Servente e
Carlo Bosi che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti
- r i c o r r e n t e -
contro nato a [...] il [...] ( ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in C.so Galileo Ferraris n. 84
- r e s i s t e n t e c o n t u m a c e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
“- disporre l'affidamento condiviso di in capo ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione della minore presso la madre.
-Disporre, che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana Controparte_1
alternati dalle ore 16 del venerdì alle ore 21,00 della domenica e durante la settimana tutti i giorni
Pers dalle ore 17.00 alle ore 18.30 con possibilità per il padre di cenare con almeno una sera a
settimana.
- Disporre, che il resistente possa trascorrere le vacanze estive con la figlia (almeno per quindici
giorni anche non consecutivi, (in caso di disaccordo le prime 2 settimane di agosto ad anni
alterni), la metà delle vacanze invernali (secondo la consueta alternanza dal 23 al 31 dicembre e
dal 31 dicembre al 06 gennaio) e sempre alternativamente le festività infrasettimanali, i ponti, i
compleanni, la festa del papà e quella della mamma.
-Disporre, che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia, versando un Controparte_1
importo mensile non inferiore ad Euro 200,00 (indicizzato annualmente in base alle variazioni
Istat) oltre naturalmente al 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal
Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Ivrea e l'intero assegno Unico (come da
dichiarazione di disponibilità del padre).
In ogni caso col favore delle spese.”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 15.7.2024, evocava in giudizio Parte_1
premettendo che dall'unione sentimentale tra le parti (oramai Controparte_1
Pers cessata) era nata la figlia (il 24.11.2019); la ricorrente ha quindi chiesto disporsi l'affido condiviso con collocazione prevalente della minore presso la madre e previsione di un calendario di incontri padre/figlia, a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia di € 250,00, oltre al 50% spese extra assegno.
Il convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti, avvenuta a mani proprie il
3.9.2024, non si è costituito formalmente in giudizio. Il padre è però personalmente pagina 2 di 5 comparso all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 1 aprile 2025, ed ha espressamente dichiarato: “ho chiesto al mio datore di lavoro di mantenermi dei turni al
mattino ma adesso per noi il lavoro si è spostato solo al pomeriggio;
al momento faccio turni
alternati anche 9/17.30 e poi 2 settimane turno pomeriggio dalle 12.30 alle 21 circa;
quindi, per 1
settimana potrei andare a recuperare la bambina alle 18 e tenerla fino a dopo cena per poi
riaccompagnarla dalla madre alle 21. se il mio datore mi desse la possibilità ovviamente io sarei
ben contento di tenere la bambina dalle 17 alle 21 anche perché potrei andare a prenderla all'asilo.
per il resto per me va bene affido collocazione e visite come indicato dalla madre. di recente mi sono
arrivati dei pignoramenti e per questo ho ridotto la somma che le verso per la bambina. adesso ho
anche rischiato lo sfratto. Non ce la faccio ad arrivare a fine mese perchè mi pignorano circa € 400
e poi pago di affitto adesso circa € 380 perché, pagato il debito, devo chiedere la variazione al
ribasso. Ad oggi non posso dare più di € 100,00. rinuncio alla mia quota di assegno unico. ho
anche un finanziamento presso la Posta di € 252 mensili. nel fine settimana se riesco porto la
bambina a mangiare da mio fratello perché non ho più i genitori”.
All'esito, la ricorrente - ritenuto che non vi fosse istruttoria ulteriore da svolgere e previa rinuncia alle istanze istruttorie formulate – ha chiesto di poter discutere la causa, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti nonchè ai termini per gli scritti finali.
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo comunque dei genitori sull'affidamento della prole.
Il padre ha dichiarato di concordare circa l'affido condiviso della minore ai genitori con collocazione prevalente presso la madre nonchè sostanzialmente al calendario di incontri con il padre indicato dalla ricorrente. Non si ravvedono dunque ragioni per derogare al regime legale di affido condiviso della minore ai genitori, peraltro essendo i genitori d'accordo su tale punto. Analogamente, avendo il padre dichiarato di nulla opporre alla pagina 3 di 5 collocazione ed al calendario di incontri richiesto dalla madre, va disposta la collocazione prevalente della figlia presso la madre e le visite come richieste dalla stessa.
I genitori invece non hanno trovato l'accordo circa l'aspetto patrimoniale, avendo il padre lamentato di non riuscire a versare in favore della madre l'importo dalla stessa richiesto (avendo contratto vari debiti e finanziamenti), ma dichiarando la disponibilità a consentire alla madre di continuare a percepire integralmente l'assegno unico per la figlia
(di € 220,00).
Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del giorno 1.4.2025 è emerso che la madre percepisce retribuzione mensile pari a € 1.400,00 e per il 2022 ha dichiarato un imponibile di € 22.330,61 (doc. 4); vive in casa condotta in locazione con i genitori, con un canone di € 400,00 mensili (doc. 6). Il
padre ha invece dichiarato di percepire una retribuzione mensile media di circa Euro
1.500,00, ma di essere gravato di vari finanziamenti.
Tanto premesso, tenuto conto della capacità professionale e di reddito delle parti, tenuto altresì conto che sulla madre collocataria prevalente della minore gravano in misura comunque maggiore gli oneri di cura e accudimento della figlia (di sicura valenza economica), ritiene congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento della minore di € 140,00. L'assegno unico, del riferito ammontare di € 220,00, sarà interamente percepito dalla madre come da dichiarata disponibilità del padre. I genitori concorreranno inoltre nella misura del 50% alle spese extra assegno, facendo riferimento in caso di disaccordo al Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di
Ivrea il 24.6.2024.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (che ha visto non interamente accolte le richieste economiche della ricorrente) nonché della mancata opposizione del convenuto (che è anzi comparso dichiarando di non concordare solo per le questioni economiche non riuscendo a sostenere l'importo richiesto dalla madre ma nel contempo rinunciando alla sua quota di assegno unico per la minore), sussistono gravi ragioni per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso della minore in capo ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione della minore presso la madre.
Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati Controparte_1
dalle ore 16 del venerdì alle ore 21,00 della domenica e durante la settimana tutti i giorni
Pers dalle ore 17.00 alle ore 18.30 con possibilità per il padre di cenare con almeno una sera a settimana.
Il padre potrà trascorrere le vacanze estive con la figlia (almeno per quindici giorni anche non consecutivi, (in caso di disaccordo le prime 2 settimane di agosto ad anni alterni), la metà delle vacanze invernali (secondo la consueta alternanza dal 23 al 31 dicembre e dal
31 dicembre al 06 gennaio) e sempre alternativamente le festività infrasettimanali, i ponti,
i compleanni, la festa del papà e quella della mamma.
2. Dispone, che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia, Controparte_1
versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese un importo mensile di Euro 140,00
(indicizzato annualmente in base alle variazioni Istat) oltre naturalmente al 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Ivrea;
l'assegno Unico per la minore sarà percepito interamente dalla madre.
3. Dichiara irripetibili le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
dott.ssa Stefania FROJO Giudice
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1969/2024RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da
( ) nata in [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Chivasso (TO) Via
Italia n. 1, presso lo studio e la persona degli Avv.ti Tiziana Donato, Marco Servente e
Carlo Bosi che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti
- r i c o r r e n t e -
contro nato a [...] il [...] ( ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in C.so Galileo Ferraris n. 84
- r e s i s t e n t e c o n t u m a c e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
“- disporre l'affidamento condiviso di in capo ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione della minore presso la madre.
-Disporre, che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana Controparte_1
alternati dalle ore 16 del venerdì alle ore 21,00 della domenica e durante la settimana tutti i giorni
Pers dalle ore 17.00 alle ore 18.30 con possibilità per il padre di cenare con almeno una sera a
settimana.
- Disporre, che il resistente possa trascorrere le vacanze estive con la figlia (almeno per quindici
giorni anche non consecutivi, (in caso di disaccordo le prime 2 settimane di agosto ad anni
alterni), la metà delle vacanze invernali (secondo la consueta alternanza dal 23 al 31 dicembre e
dal 31 dicembre al 06 gennaio) e sempre alternativamente le festività infrasettimanali, i ponti, i
compleanni, la festa del papà e quella della mamma.
-Disporre, che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia, versando un Controparte_1
importo mensile non inferiore ad Euro 200,00 (indicizzato annualmente in base alle variazioni
Istat) oltre naturalmente al 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal
Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Ivrea e l'intero assegno Unico (come da
dichiarazione di disponibilità del padre).
In ogni caso col favore delle spese.”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 15.7.2024, evocava in giudizio Parte_1
premettendo che dall'unione sentimentale tra le parti (oramai Controparte_1
Pers cessata) era nata la figlia (il 24.11.2019); la ricorrente ha quindi chiesto disporsi l'affido condiviso con collocazione prevalente della minore presso la madre e previsione di un calendario di incontri padre/figlia, a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia di € 250,00, oltre al 50% spese extra assegno.
Il convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti, avvenuta a mani proprie il
3.9.2024, non si è costituito formalmente in giudizio. Il padre è però personalmente pagina 2 di 5 comparso all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 1 aprile 2025, ed ha espressamente dichiarato: “ho chiesto al mio datore di lavoro di mantenermi dei turni al
mattino ma adesso per noi il lavoro si è spostato solo al pomeriggio;
al momento faccio turni
alternati anche 9/17.30 e poi 2 settimane turno pomeriggio dalle 12.30 alle 21 circa;
quindi, per 1
settimana potrei andare a recuperare la bambina alle 18 e tenerla fino a dopo cena per poi
riaccompagnarla dalla madre alle 21. se il mio datore mi desse la possibilità ovviamente io sarei
ben contento di tenere la bambina dalle 17 alle 21 anche perché potrei andare a prenderla all'asilo.
per il resto per me va bene affido collocazione e visite come indicato dalla madre. di recente mi sono
arrivati dei pignoramenti e per questo ho ridotto la somma che le verso per la bambina. adesso ho
anche rischiato lo sfratto. Non ce la faccio ad arrivare a fine mese perchè mi pignorano circa € 400
e poi pago di affitto adesso circa € 380 perché, pagato il debito, devo chiedere la variazione al
ribasso. Ad oggi non posso dare più di € 100,00. rinuncio alla mia quota di assegno unico. ho
anche un finanziamento presso la Posta di € 252 mensili. nel fine settimana se riesco porto la
bambina a mangiare da mio fratello perché non ho più i genitori”.
All'esito, la ricorrente - ritenuto che non vi fosse istruttoria ulteriore da svolgere e previa rinuncia alle istanze istruttorie formulate – ha chiesto di poter discutere la causa, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti nonchè ai termini per gli scritti finali.
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo comunque dei genitori sull'affidamento della prole.
Il padre ha dichiarato di concordare circa l'affido condiviso della minore ai genitori con collocazione prevalente presso la madre nonchè sostanzialmente al calendario di incontri con il padre indicato dalla ricorrente. Non si ravvedono dunque ragioni per derogare al regime legale di affido condiviso della minore ai genitori, peraltro essendo i genitori d'accordo su tale punto. Analogamente, avendo il padre dichiarato di nulla opporre alla pagina 3 di 5 collocazione ed al calendario di incontri richiesto dalla madre, va disposta la collocazione prevalente della figlia presso la madre e le visite come richieste dalla stessa.
I genitori invece non hanno trovato l'accordo circa l'aspetto patrimoniale, avendo il padre lamentato di non riuscire a versare in favore della madre l'importo dalla stessa richiesto (avendo contratto vari debiti e finanziamenti), ma dichiarando la disponibilità a consentire alla madre di continuare a percepire integralmente l'assegno unico per la figlia
(di € 220,00).
Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del giorno 1.4.2025 è emerso che la madre percepisce retribuzione mensile pari a € 1.400,00 e per il 2022 ha dichiarato un imponibile di € 22.330,61 (doc. 4); vive in casa condotta in locazione con i genitori, con un canone di € 400,00 mensili (doc. 6). Il
padre ha invece dichiarato di percepire una retribuzione mensile media di circa Euro
1.500,00, ma di essere gravato di vari finanziamenti.
Tanto premesso, tenuto conto della capacità professionale e di reddito delle parti, tenuto altresì conto che sulla madre collocataria prevalente della minore gravano in misura comunque maggiore gli oneri di cura e accudimento della figlia (di sicura valenza economica), ritiene congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento della minore di € 140,00. L'assegno unico, del riferito ammontare di € 220,00, sarà interamente percepito dalla madre come da dichiarata disponibilità del padre. I genitori concorreranno inoltre nella misura del 50% alle spese extra assegno, facendo riferimento in caso di disaccordo al Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di
Ivrea il 24.6.2024.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (che ha visto non interamente accolte le richieste economiche della ricorrente) nonché della mancata opposizione del convenuto (che è anzi comparso dichiarando di non concordare solo per le questioni economiche non riuscendo a sostenere l'importo richiesto dalla madre ma nel contempo rinunciando alla sua quota di assegno unico per la minore), sussistono gravi ragioni per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
pagina 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso della minore in capo ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione della minore presso la madre.
Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati Controparte_1
dalle ore 16 del venerdì alle ore 21,00 della domenica e durante la settimana tutti i giorni
Pers dalle ore 17.00 alle ore 18.30 con possibilità per il padre di cenare con almeno una sera a settimana.
Il padre potrà trascorrere le vacanze estive con la figlia (almeno per quindici giorni anche non consecutivi, (in caso di disaccordo le prime 2 settimane di agosto ad anni alterni), la metà delle vacanze invernali (secondo la consueta alternanza dal 23 al 31 dicembre e dal
31 dicembre al 06 gennaio) e sempre alternativamente le festività infrasettimanali, i ponti,
i compleanni, la festa del papà e quella della mamma.
2. Dispone, che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia, Controparte_1
versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese un importo mensile di Euro 140,00
(indicizzato annualmente in base alle variazioni Istat) oltre naturalmente al 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Ivrea;
l'assegno Unico per la minore sarà percepito interamente dalla madre.
3. Dichiara irripetibili le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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