CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/11/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25 del ruolo 2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 722/2024 del Tribunale di Trieste pubblicata in data 11.12.2024; causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Francesco Silvestri per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ex art. 83, comma 3, c.p.c., dimesso in allegato alla memoria di costituzione dd. 24 ottobre 2025
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Lodovico Banchieri per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ex art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA * * *
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Nel merito, in principalità, accertati i fatti tutti esposti in parte narrativa: confermarsi il decreto ingiuntivo n. 32/2022 del 25/01/2022, di data
17/01/2022, emesso dal Tribunale di Pordenone, notificato, a mezzo PEC, in data
25/01/2022; condannando la società a pagare alla società CP_1 [...]
l'importo in linea capitale di euro 54.430,00 oltre interessi, nella Parte_1
misura prevista ex d.lgs. n. 231/2002, dal dovuto – Compravendita di data 19/07/2013
(rogito dott. notaio in Pordenone) al saldo effettivo, alle spese e Persona_1
competenze di procedura, alle successive per legge ed alle competenze di fase monitoria. Dichiararsi inammissibili e/o pronunciarsi l'inammissibilità e/o comunque respingersi le domande tutte avversarie, siccome infondate in fatto e diritto. Con
refusione di spese e competenze professionali di causa. Nel merito, in subordine, in qui denegata e sinceramente non creduto ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo n. 32/2022 del 25/01/2022, di data 17/01/2022, emesso dal Tribunale di
Pordenone, accertarsi la minor somma a credito della società in Parte_1
relazione alla compravendita di data 19/07/2013 operandosi ogni compensazione,
condannandosi la società a pagare l'importo dovuto, accertando in CP_1
corso di causa, oltre agli interessi, nella misura prevista ex d.lgs. n. 231/2002, dal dovuto – compravendita di data 19/07/2013 – al saldo effettivo. Con refusione di spese e competenze professionali di causa.”
Per l'appellata: “1) Per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti voglia l'ill.ma Corte
di Appello di Trieste respingersi tutte le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e diritto e confermare in ogni sua statuizione la sentenza emessa dal Tribunale
2 di Pordenone in data 11 dicembre 2024 n. 722/2024 pubblicata in pari data cron. n.
8125/2024 inerente al procedimento n. R.G. 427/2022. 2) Condannare parte opponente a tutte spese legali anche del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone CP_1 Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2022 dd. 17/25
[...]
gennaio 2022, notificato il 25 gennaio 2022, col quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 54.430,00 oltre interessi e spese del procedimento a titolo di residuo prezzo della compravendita immobiliare intercorsa in data 19 luglio 2013, avendo l'opposta allegato, a fondamento della domanda monitoria, di non aver potuto mettere all'incasso parte degli assegni bancari consegnati da a saldo del corrispettivo per mancanza di fondi. CP_1
L'opponente aveva contestato il fondamento del ricorso monitorio deducendo che era intervenuta una remissione del debito, non essendo gli assegni mai stati presentati in banca, essendole stati volontariamente restituiti - ed essendovi stata apposta, al momento della restituzione, la dicitura “annullato” - e in via riconvenzionale aveva chiesto la condanna dell'opposta alla restituzione della somma di euro 100.000,00
nelle more corrisposta in forza degli accordi intercorsi, maggiorata di interessi e rivalutazione, rappresentando che le parti, stanti i gravi difetti riscontrati nel complesso immobiliare oggetto di causa e l'evoluzione del mercato immobiliare,
avevano in seguito convenuto di non procedere più alla stipula della compravendita.
si era costituita resistendo all'opposizione e chiedendo la Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo.
Radicatosi il contraddittorio, era stata respinta l'istanza di concessione della
3 provvisoria esecuzione;
con ordinanza dd. 23 giugno 2023 era inoltre stato autorizzato,
su istanza di il sequestro conservativo di tutti i beni mobili o immobili CP_1
della convenuta opposta o delle somme e cose ad essa dovute sino alla concorrenza di euro 200.000,00 per capitale, interessi e spese;
successivamente la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 11.12.2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede: 1) in accoglimento delle domande proposte dall'attrice opponente, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato e condanna la convenuta opposta a versare alla medesima attrice opponente euro
100.000,00 oltre accessori come specificato in motivazione;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice opponente, che liquida, quanto al presente procedimento, in euro 14.103,00 per compenso ed euro
406,50 per anticipazioni e, quanto al sub-procedimento per sequestro conservativo, in euro 8.059,00 per compenso ed € 406,50 per anticipazioni, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, c.n.a. ed iva come per legge.”
Con tale decisione era stato osservato che risultava provata sia la volontaria restituzione degli assegni a favore dell'opponente e la conseguente remissione del debito, sia la fondatezza della domanda riconvenzionale, risultando bonificata il 22
marzo 2011 la somma di euro 100.000,00 da imputarsi ad una futura ed ulteriore vendita che tuttavia pacificamente non era più stata conclusa.
Tale decisione era stata gravata da con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 13 gennaio 2025; si era costituita resistendo all'impugnazione; CP_1
radicatosi il contraddittorio, il difensore dell'appellante aveva segnalato che le parti
4 aveva raggiunto un accordo e successivamente nessuno era comparso all'udienza collegiale del 5 novembre 2025, né a quella immediatamente successiva del 12
novembre 2025; pertanto, il Collegio aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, riservando al presente provvedimento la pronuncia di estinzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, va a questo punto ricordato, quanto ai profili attinenti alla rilevabilità
dell'estinzione, che l'art. 307, quarto comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 46,
comma 15, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, dispone che l'estinzione
“opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.”
Attualmente, pertanto, l'estinzione del processo è rilevabile d'ufficio, nonché in ogni stato e grado del processo al semplice maturarsi della fattispecie estintiva,
essendo venuta meno la necessità, derivante dalla previgente disciplina,
dell'eccezione di parte, da proporsi prima di ogni altra difesa.
Va altresì rilevato, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione per ricorrenza della fattispecie prevista dagli artt. 181, primo comma e
309 c.p.c., che l'art. 350 c.p.c., come modificato a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 introdotte con decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 attualmente prevede che l'estinzione del processo “è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma”, ovvero, nel caso dei processi di appello con trattazione collegiale, “ai sensi dell'articolo 308, secondo comma”, dunque con sentenza in camera di consiglio.
Premesse tali considerazioni e preso, altresì, atto della mancata comparizione delle
5 parti a due udienze consecutive, deve a questo punto ritenersi effettivamente maturata la fattispecie estintiva prevista dagli artt. 309 e 181, primo comma, c.p.c.
(ai sensi del quale “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”).
Ferma la cancellazione della causa dal ruolo, già disposta dal collegio con ordinanza, dovrà essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo;
avuto riguardo al disinteresse manifestato dalle parti alla prosecuzione del giudizio,
si stima che le spese processuali del presente grado debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25 del ruolo 2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 722/2024 del Tribunale di Trieste pubblicata in data 11.12.2024; causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Francesco Silvestri per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ex art. 83, comma 3, c.p.c., dimesso in allegato alla memoria di costituzione dd. 24 ottobre 2025
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Lodovico Banchieri per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ex art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA * * *
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Nel merito, in principalità, accertati i fatti tutti esposti in parte narrativa: confermarsi il decreto ingiuntivo n. 32/2022 del 25/01/2022, di data
17/01/2022, emesso dal Tribunale di Pordenone, notificato, a mezzo PEC, in data
25/01/2022; condannando la società a pagare alla società CP_1 [...]
l'importo in linea capitale di euro 54.430,00 oltre interessi, nella Parte_1
misura prevista ex d.lgs. n. 231/2002, dal dovuto – Compravendita di data 19/07/2013
(rogito dott. notaio in Pordenone) al saldo effettivo, alle spese e Persona_1
competenze di procedura, alle successive per legge ed alle competenze di fase monitoria. Dichiararsi inammissibili e/o pronunciarsi l'inammissibilità e/o comunque respingersi le domande tutte avversarie, siccome infondate in fatto e diritto. Con
refusione di spese e competenze professionali di causa. Nel merito, in subordine, in qui denegata e sinceramente non creduto ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo n. 32/2022 del 25/01/2022, di data 17/01/2022, emesso dal Tribunale di
Pordenone, accertarsi la minor somma a credito della società in Parte_1
relazione alla compravendita di data 19/07/2013 operandosi ogni compensazione,
condannandosi la società a pagare l'importo dovuto, accertando in CP_1
corso di causa, oltre agli interessi, nella misura prevista ex d.lgs. n. 231/2002, dal dovuto – compravendita di data 19/07/2013 – al saldo effettivo. Con refusione di spese e competenze professionali di causa.”
Per l'appellata: “1) Per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti voglia l'ill.ma Corte
di Appello di Trieste respingersi tutte le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e diritto e confermare in ogni sua statuizione la sentenza emessa dal Tribunale
2 di Pordenone in data 11 dicembre 2024 n. 722/2024 pubblicata in pari data cron. n.
8125/2024 inerente al procedimento n. R.G. 427/2022. 2) Condannare parte opponente a tutte spese legali anche del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone CP_1 Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2022 dd. 17/25
[...]
gennaio 2022, notificato il 25 gennaio 2022, col quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 54.430,00 oltre interessi e spese del procedimento a titolo di residuo prezzo della compravendita immobiliare intercorsa in data 19 luglio 2013, avendo l'opposta allegato, a fondamento della domanda monitoria, di non aver potuto mettere all'incasso parte degli assegni bancari consegnati da a saldo del corrispettivo per mancanza di fondi. CP_1
L'opponente aveva contestato il fondamento del ricorso monitorio deducendo che era intervenuta una remissione del debito, non essendo gli assegni mai stati presentati in banca, essendole stati volontariamente restituiti - ed essendovi stata apposta, al momento della restituzione, la dicitura “annullato” - e in via riconvenzionale aveva chiesto la condanna dell'opposta alla restituzione della somma di euro 100.000,00
nelle more corrisposta in forza degli accordi intercorsi, maggiorata di interessi e rivalutazione, rappresentando che le parti, stanti i gravi difetti riscontrati nel complesso immobiliare oggetto di causa e l'evoluzione del mercato immobiliare,
avevano in seguito convenuto di non procedere più alla stipula della compravendita.
si era costituita resistendo all'opposizione e chiedendo la Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo.
Radicatosi il contraddittorio, era stata respinta l'istanza di concessione della
3 provvisoria esecuzione;
con ordinanza dd. 23 giugno 2023 era inoltre stato autorizzato,
su istanza di il sequestro conservativo di tutti i beni mobili o immobili CP_1
della convenuta opposta o delle somme e cose ad essa dovute sino alla concorrenza di euro 200.000,00 per capitale, interessi e spese;
successivamente la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 11.12.2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede: 1) in accoglimento delle domande proposte dall'attrice opponente, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato e condanna la convenuta opposta a versare alla medesima attrice opponente euro
100.000,00 oltre accessori come specificato in motivazione;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice opponente, che liquida, quanto al presente procedimento, in euro 14.103,00 per compenso ed euro
406,50 per anticipazioni e, quanto al sub-procedimento per sequestro conservativo, in euro 8.059,00 per compenso ed € 406,50 per anticipazioni, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, c.n.a. ed iva come per legge.”
Con tale decisione era stato osservato che risultava provata sia la volontaria restituzione degli assegni a favore dell'opponente e la conseguente remissione del debito, sia la fondatezza della domanda riconvenzionale, risultando bonificata il 22
marzo 2011 la somma di euro 100.000,00 da imputarsi ad una futura ed ulteriore vendita che tuttavia pacificamente non era più stata conclusa.
Tale decisione era stata gravata da con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 13 gennaio 2025; si era costituita resistendo all'impugnazione; CP_1
radicatosi il contraddittorio, il difensore dell'appellante aveva segnalato che le parti
4 aveva raggiunto un accordo e successivamente nessuno era comparso all'udienza collegiale del 5 novembre 2025, né a quella immediatamente successiva del 12
novembre 2025; pertanto, il Collegio aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, riservando al presente provvedimento la pronuncia di estinzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, va a questo punto ricordato, quanto ai profili attinenti alla rilevabilità
dell'estinzione, che l'art. 307, quarto comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 46,
comma 15, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, dispone che l'estinzione
“opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.”
Attualmente, pertanto, l'estinzione del processo è rilevabile d'ufficio, nonché in ogni stato e grado del processo al semplice maturarsi della fattispecie estintiva,
essendo venuta meno la necessità, derivante dalla previgente disciplina,
dell'eccezione di parte, da proporsi prima di ogni altra difesa.
Va altresì rilevato, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione per ricorrenza della fattispecie prevista dagli artt. 181, primo comma e
309 c.p.c., che l'art. 350 c.p.c., come modificato a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 introdotte con decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 attualmente prevede che l'estinzione del processo “è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma”, ovvero, nel caso dei processi di appello con trattazione collegiale, “ai sensi dell'articolo 308, secondo comma”, dunque con sentenza in camera di consiglio.
Premesse tali considerazioni e preso, altresì, atto della mancata comparizione delle
5 parti a due udienze consecutive, deve a questo punto ritenersi effettivamente maturata la fattispecie estintiva prevista dagli artt. 309 e 181, primo comma, c.p.c.
(ai sensi del quale “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”).
Ferma la cancellazione della causa dal ruolo, già disposta dal collegio con ordinanza, dovrà essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo;
avuto riguardo al disinteresse manifestato dalle parti alla prosecuzione del giudizio,
si stima che le spese processuali del presente grado debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
6