Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Daniela Ammendola all'udienza del 3.06.2025
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette e note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al n. R.G. 2132/2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Galluccio Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.4.2022 il ricorrente in epigrafe premetteva di essere dipendente dell' convenuta, in servizio presso l'Ospedale di Nola, con la qualifica sanitaria di Controparte_2 cui al ricorso e di essere tenuta, come tutto il personale sanitario, ad indossare la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni nonché scarpe o zoccoli) fornita dall' e custodita nei locali CP_2 aziendali per ragioni principalmente igieniche;
deduceva che, in base a disposizioni aziendali, era
che la mancanza di tale adempimento veniva considerata violazione degli obblighi e doveva essere giustificata;
che per assolvere a tale dovere erano tenuti ad accedere in azienda alcuni minuti prima dell'inizio del turno lavorativo per cambiarsi d'abito e raggiungere il reparto con indosso la divisa e, parimenti, dopo la fine del turno, prima di uscire dall'Azienda, doveva allontanarsi dal posto di lavoro al fine di poter indossare nuovamente i propri indumenti;
che il tempo del cambio degli abiti in entrambi i casi non era retribuito nonostante fosse legato all'espletamento dell'attività lavorativa ed effettuato sotto le rigide direttive ed il controllo del datore di lavoro;
che, pertanto, per le operazioni di vestizione e svestizione, avevano diritto alla retribuzione per 10 minuti di straordinario come “plus orario” svolto nel compimento di operazioni strettamente connesse alla prestazione lavorativa, in virtù di quanto disposto dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario;
il “plus orario” doveva essere calcolato secondo i parametri di cui all'art. 34 del CCNL ed all'art. 39 del CCNL integrativo del 20.09.2001.
Ciò premesso, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, il ricorrente chiedeva di accertare che, nel periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2017, il tempo impiegato per svestirsi ed indossare la divisa sul posto di lavoro, nonché il tempo necessario a compiere l'operazione inversa prima di lasciare l'azienda, fosse qualificato come orario di lavoro e quindi adeguatamente retribuito, nonché di condannare l' alla corresponsione delle somme analiticamente indicate in Parte_2 ricorso, con vittoria delle spese del giudizio ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo non si costituiva l' , ne va, Parte_2 pertanto, dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. per l'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, sulla scorta degli atti di causa, disposta l'acquisizione di verbali di causa relativi all'assunzione della prova testimoniale in analogo giudizio, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente considerare che in altri giudizi vertenti sul medesimo thema decidendum e relativi allo stesso Ospedale di Nola in cui è in servizio la parte ricorrente, i testi escussi hanno affermato che i dipendenti hanno l'obbligo di indossare prima la divisa e poi di marcare il cartellino e che, in caso di ritardo rispetto all'inizio del turno c'è l'obbligo di recuperare il tempo in uscita (cfr.
i verbali di causa allegati agli atti di parte ricorrente, in particolare nel giudizio n. 2781/2014 e
3205/2014 ). Analoghe risultanze probatorie sono state acquisite nel giudizio connesso recante RG.
2043/2022 (Giudice Francesca Fucci), i cui verbali sono stati acquisiti dal Giudicante in corso di causa nell'esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., nel quale i testi escussi, dipendenti del presidio , hanno dichiarato che i dipendenti indossano la Parte_3 divisa e successivamente registrano la loro presenza, così come, a fine turno, registrano mediante badge la fine del turno e successivamente si recano a togliere la divisa negli spogliatoi siti al piano -
1 dell'edificio e che, in ogni caso, ciò non potrebbe che avvenire dopo la fine del turno di lavoro.
Ritiene il giudicante che tali dichiarazioni, pur non rientrando nell'ambito del presente giudizio, debbano essere liberamente valutate in quanto formano oggetto di motivazione in procedimenti del tutto identici.
Deve quindi ritenersi accertato, anche applicando norme di comune esperienza, che i ricorrenti fossero obbligati ad indossare la divisa all'interno della struttura lavorativa, fornita in dotazione Con dall' e composta da vari indumenti, prima di entrare nel reparto;
costituisce, altresì, fatto notorio che tale divisa, custodita nei locali aziendali per ragioni igieniche, non possa essere indossata a casa prima di recarsi sul luogo di lavoro;
ed ancora, l'inosservanza di tale obbligo è sanzionabile e, comunque, ogni violazione debba essere giustificata. Risulta, altresì dagli atti di causa, non avendo la convenuta fornita alcuna prova contraria, che, per effettuare le operazioni di vestizione e vestizione, necessariamente prima di accedere al reparto e quindi prima di iniziare il Con turno di lavoro, il ricorre impieghi del tempo (diversi minuti) non retribuito dall' in quanto è considerato dall'Azienda convenuta adempimento preparatorio, come tale estraneo alla vera e propria attività lavorativa.
E' evidente che per rispettare l'orario di lavoro collegato ad ogni turno, il dipendente debba accedere un pò prima presso la struttura ospedaliera, indossare la divisa e poi timbrare il c.d. badge e parimenti anche in uscita, prima marcare il badge e poi rivestirsi.
Risulta accertato, poi, che i dipendenti devono essere in reparto all'orario di inizio turno indossando la divisa (camice, pantalone e scarpe bianche) ed alla fine del turno occorre timbrare il cartellino e poi rivestirsi per andare a casa.
In merito alla questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale, deve osservarsi che la stessa è stata ripetutamente affrontata in sede di legittimità, al punto che si è ormai formato un orientamento sufficientemente consolidato da poter essere brevemente richiamato.
La Suprema Corte, nella sentenza del 22.07.2008 n.20199, ha stabilito che “rientra nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la rivestizione della divisa aziendale, quando luogo e tempo dell'operazione siano imposti dal datore di lavoro”.
Nella sentenza 2 luglio 2009 n. 15492 (ma vedi altresì la conforme Cass. 14919 del 25.6.2009) la
Suprema Corte ha poi osservato in motivazione che: “nell'interpretare il R.D.L. 5 marzo 1923, n.
692, art. 3, a norma del quale "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un
'occupazione assidua e continuativa", la Suprema Corte ha affermato che tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che esso debba essere pertanto retribuito ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr.: Cass 14 aprile 1998 n.
3763; Cass. 21 ottobre 2003 n. 15734; Cass. 8 settembre 2006 n. 19273).
Nè può ritenersi che i principi poc'anzi enunciati possano essere superati - e resi più elastici - dalle norme che sono successivamente intervenute a disciplinare l'orario di lavoro. Non consente una siffatta conclusione la L. n. 196 del 1997, art. 13, che nello stabilire al primo comma che "l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali", non reca alcun contributo alla soluzione del problema, dovendosi pur sempre stabilire, in casi simili a quello in esame, se le attività preparatorie rientrino o meno nell'orario "normale". Ed altrettanto è da dirsi, in realtà, anche in relazione al D.lgs.
8 aprile 2003, n. 66 (di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma
2, definisce orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"; e nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere eccessivamente generico della definizione testè riportata. Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. eur., 9 settembre
2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Secondo il Supremo Collegio, dunque, la eterodirezione appare elemento qualificante, unitamente alla circostanza che si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. N° 1817\2012; Cass. N°
20714\2013, ecc.) ha confermato tale orientamento ribadendo che la computabilità del tempo necessario ad indossare la divisa deve essere retribuito nel caso in cui le relative operazioni siano eterodirette dal datore di lavoro che abbia cura di specificarne il tempo e il luogo dell'esecuzione
(richiamando il principio già affermato in Cass. 8 settembre 2006, n. 19273).
Nel caso di specie, appare incontestabile che gli indumenti che i lavoratori devono indossare prima di iniziare l'attività lavorativa vera e propria, siano destinati a garantire il rispetto di norme igieniche e di decoro imposte dalle esigenze di lavoro e dunque lato sensu datoriali, compresa la necessità di immediata identificazione del personale sanitario all'interno di strutture spesso sovraffollate.
Tale obbligo è appunto quello imposto dalle esigenze lavorative ed è dunque riferibile all'interesse aziendale e non certo a velleità o scelta discrezionale del lavoratore. Quest'ultimo è tenuto a indossare la divisa nei locali aziendali prima di entrare nel reparto, entro la sfera di vigilanza e controllo del datore di lavoro, per cui può senz'altro parlarsi di “eterodirezione” intesa come assoggettamento al potere direttivo e disciplinare il quale, nel caso in esame, si esplica attraverso disposizioni di servizio impartite in via generale dai responsabili della struttura.
Sempre in chiave interpretativa, non va dimenticato che la Giunta Regionale della Campania ha di recente emesso una direttiva, in data 8-10-2010, inviata ai Direttori Generali ed ai Commissari Con Straordinari delle nella quale si richiama un proprio decreto (N° 21 del 24-3-2010) ove si prevede la fissazione del tempo necessario e sufficiente per consentire il passaggio di consegne tra il personale di comparto turnista in 10 minuti ritenendo che in tali procedure “vada ricompreso il tempo occorrente per la vestizione–svestizione divisa, che va retribuito”.
Deve quindi accogliersi la domanda di accertamento proposta dai ricorrenti, dichiarando il loro diritto, dal 2011 e fino al 31-12-2017, a vedere computato nell'orario di lavoro da retribuire il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa.
Con riguardo alla quantificazione di tale diritto, i ricorrenti hanno computato tale tempo di vestizione e svestizione in complessivi 10 minuti giornalieri (5 minuti all'inizio + altri 5 alla fine turno); tale tempo aggiuntivo rispetto all'orario normale appare del tutto congruo e ragionevole, anche in base alle nozioni di comune esperienza in considerazione delle attività da svolgere e deve ritenersi conforme alla citata direttiva del 8-10-2010 (mai attuata) nella quale la Controparte_3 Con ha invitato i direttori generali ed i commissari delle a fissare proprio nella misura di 10 minuti il tempo da retribuire occorrente per le operazioni di vestizione e svestizione.
Tale tempo deve essere, come si è visto in precedenza, computato come lavoro straordinario in quanto è stato svolto necessariamente oltre l'orario normale contrattualmente previsto.
Quanto ai conteggi prodotti in giudizio dai ricorrenti, si osserva che gli stessi hanno allegato un
Con prospetto delle presenze, peraltro rilasciato dalla stessa convenuta, relativo al periodo oggetto del giudizio ed ha sviluppato i conteggi tenendo conto del periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2017.
Con E' evidente che qualora l' avesse riscontrato anomalie rispetto alle indicazioni fornite dagli attestati (peraltro emessi dallo stesso datore di lavoro) avrebbe potuto costituirsi in giudizio e formulare specifiche eccezioni al riguardo, fornendo prova dell'effettivo minor svolgimento dell'orario di lavoro da parte dei propri dipendenti.
Da ciò deriva l'accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti sulla base dei conteggi all'uopo predisposti, formulati secondo criteri chiari e lineari sulla base del CCNL vigente per la parte relativa al computo del lavoro straordinario.
Le spese del giudizio, tenuto conto anche della serialità del contenzioso, vanno compensate per un terzo. Il residuo segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a veder computato, per il periodo indicato in ricorso nell'orario di lavoro da retribuire, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di euro 3419,38 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
Con 2) compensa per un terzo le spese del giudizio, ponendo la residua parte a carico dell' convenuta, liquidandole in complessivi € 950,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Nola, lì 3.06.2025
IL GL Dott.ssa Daniela Ammendola