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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7799/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7799/2024
tra
Parte_1
[...]
[...]
e
CP_1
OPPOSTO
Oggi 4 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per e per l'avv. Parte_2 Parte_1
MENEGAZZI GLORIA, collegata da remoto.
Per l'avv. CARDELLI NI CE oggi sostituito dall'avv. Simone CP_1
Sarri in presenza
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7799/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
MENEGAZZI GLORIA elettivamente domiciliato in VIA STAURENGHI 37 21100 VARESE, presso il difensore avv. MENEGAZZI GLORIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENEGAZZI Parte_1 C.F._1
GLORIA elettivamente domiciliato in VIA STAURENGHI 37 21100 VARESE, presso il difensore avv. MENEGAZZI GLORIA
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDELLI NI CP_1 P.IVA_2
CE, elettivamente domiciliato in VIA CALLEGHERIE 27 IMOLA presso il difensore avv.
CARDELLI NI CE
OPPOSTA
Oggetto della causa: in punto a opposizione a decreto ingiuntivo n. 4566/2023 emesso dal Tribunale di
Bologna in data 7 novembre 2023.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 5 Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona Parte_2
della legale rappresentante pro tempore quest'ultima anche personalmente in qualità di Parte_2
socia accomandataria della hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_2
4566/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 7 novembre 2023 e pubblicato in pari data, con il quale era loro ingiunto il pagamento in solido tra loro in favore di il pagamento di € CP_1
53.804,35 oltre interessi in forza del mancato pagamento della somministrazione di cui alle fatture come indicate in atti.
Concludevano chiedendo accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria da parte
[...]
ai sensi dell'art 1, commi da 4 a 10, L 205/2017, relativamente al complessivo importo di € CP_2
10.305,82.- e di cui alle fatture nn. 412108438372, 4121109449465, 412110486557, 412111724946 e
412200124834 e quindi accertato come non dovuto l'importo di € 41.842,34 - per costi di interruzione per morosità – servizio energia elettrica, chiedevano revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in subordine, per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare l'importo eventualmente dovuto a a seguito della espletanda fase istruttoria. Controparte_1
Si costituiva eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'opposizione, Controparte_1
proposta dalla società oltre il termine di legge.
Assumeva in particolare che il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato in data 15/12/2023, a mezzo di posta elettronica alla società che Parte_2
avrebbe, quindi, dovuto proporre l'opposizione entro il 24/1/2024, nel merito contestava ogni fondatezza della spiegata opposizione di cui chiedeva pertanto l'integrale rigetto, in subordine chiedeva accertare e dichiarare il credito della società , per Euro 53.804,35 a titolo di Controparte_1
capitale, oppure nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture allegate all'effettivo saldo, ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare Parte_2
n solido con al pagamento in favore di della stessa somma
[...] Parte_2 Controparte_1
ingiunta oggetto della domanda monitoria.
pagina 3 di 5 La causa è stata immediatamente posta in decisione all'odierna udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla dedotta eccezione di tardività dell'opposizione.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
È infatti documentato, oltre che non contestato, che la società opponente abbia ricevuto una prima notifica via PEC in data 15/12/2023 che avrebbe quindi dovuto proporre l'opposizione entro il
24/1/2024.
La presente opposizione è stata al contrario notificata il 21/5/2024, unitamente a quella del socio accomandatario, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto è ormai definitivo nei confronti della società Parte_2
Tale tardività non può essere emendata dalla successiva notificazione del medesimo decreto ingiuntivo a mani di quale socia accomandataria, a mezzo UNEP in data 11 aprile 2024, atteso Parte_2
l'accoglimento del 13 febbraio 2024 dell'istanza di remissione in termini allegata al medesimo, quando comunque era già integralmente decorso il termine nei confronti della società per proporre opposizione.
Né, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., rileva l'eventuale vincolo di solidarietà fra la società di persone ingiunta ed i soci illimitatamente responsabili, attuali, parimenti ingiunti.
Dalla dedotta tardività consegue l'inammissibilità dell'opposizione e la irrevocabilità del decreto ingiuntivo (Trib. Torino, 16.3.2017, n. 1938; Trib. Bari, 19.3.2014, n. 1437; Trib. Milano, 25.6.2009, n.
8280; Cass. nn. 2707/1990 e 1375/1980).
L'irrevocabilità del provvedimento monitorio copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo sul quale credito e rapporto si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del rapporto e del credito anteriori al ricorso per ingiunzione e non dedotti nell'opposizione (Cass., n. 11360/2010).
Accertata la predetta tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione della società di persone ingiunta, nei confronti della quale il decreto ingiuntivo opposto è così divenuto irrevocabile, va del pari affermata irrevocabilità della medesima ingiunzione anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabile, parimenti ingiunta nonostante la relativa tempestività della loro opposizione rispetto alla notificazione del provvedimento monitorio.
pagina 4 di 5 In effetti, quest'ultimo, allor quando i soci illimitatamente responsabili, attuali ed ingiunti hanno proposto opposizione, risultava essere divenuto già irrevocabile in quanto non tempestivamente opposto dalla società di persone.
Ciò proprio per effetto della solidarietà che consegue dalla loro responsabilità illimitata e della imperfetta personalità giuridica della società di persone, in piena coerenza con quanto previsto dall'art. 477 c.p.c. secondo cui “la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società
ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile,
in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato” (Cass. n.
30441/2017; Cass., n. 1040/2009; Cass., n. 613/2003).
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al parametri minimi di legge relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria in considerazione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_2
e nei confronti di avverso il
[...] Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 4566/2023 e per l'effetto
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 4566/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 7 novembre 2023;
- condanna a pagare a Parte_2 Parte_1
e spese processuali liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per Controparte_1
rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
BOLOGNA, 4 febbraio 2025
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7799/2024
tra
Parte_1
[...]
[...]
e
CP_1
OPPOSTO
Oggi 4 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per e per l'avv. Parte_2 Parte_1
MENEGAZZI GLORIA, collegata da remoto.
Per l'avv. CARDELLI NI CE oggi sostituito dall'avv. Simone CP_1
Sarri in presenza
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7799/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
MENEGAZZI GLORIA elettivamente domiciliato in VIA STAURENGHI 37 21100 VARESE, presso il difensore avv. MENEGAZZI GLORIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENEGAZZI Parte_1 C.F._1
GLORIA elettivamente domiciliato in VIA STAURENGHI 37 21100 VARESE, presso il difensore avv. MENEGAZZI GLORIA
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDELLI NI CP_1 P.IVA_2
CE, elettivamente domiciliato in VIA CALLEGHERIE 27 IMOLA presso il difensore avv.
CARDELLI NI CE
OPPOSTA
Oggetto della causa: in punto a opposizione a decreto ingiuntivo n. 4566/2023 emesso dal Tribunale di
Bologna in data 7 novembre 2023.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 5 Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in persona Parte_2
della legale rappresentante pro tempore quest'ultima anche personalmente in qualità di Parte_2
socia accomandataria della hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_2
4566/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 7 novembre 2023 e pubblicato in pari data, con il quale era loro ingiunto il pagamento in solido tra loro in favore di il pagamento di € CP_1
53.804,35 oltre interessi in forza del mancato pagamento della somministrazione di cui alle fatture come indicate in atti.
Concludevano chiedendo accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria da parte
[...]
ai sensi dell'art 1, commi da 4 a 10, L 205/2017, relativamente al complessivo importo di € CP_2
10.305,82.- e di cui alle fatture nn. 412108438372, 4121109449465, 412110486557, 412111724946 e
412200124834 e quindi accertato come non dovuto l'importo di € 41.842,34 - per costi di interruzione per morosità – servizio energia elettrica, chiedevano revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in subordine, per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare l'importo eventualmente dovuto a a seguito della espletanda fase istruttoria. Controparte_1
Si costituiva eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'opposizione, Controparte_1
proposta dalla società oltre il termine di legge.
Assumeva in particolare che il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato in data 15/12/2023, a mezzo di posta elettronica alla società che Parte_2
avrebbe, quindi, dovuto proporre l'opposizione entro il 24/1/2024, nel merito contestava ogni fondatezza della spiegata opposizione di cui chiedeva pertanto l'integrale rigetto, in subordine chiedeva accertare e dichiarare il credito della società , per Euro 53.804,35 a titolo di Controparte_1
capitale, oppure nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture allegate all'effettivo saldo, ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare Parte_2
n solido con al pagamento in favore di della stessa somma
[...] Parte_2 Controparte_1
ingiunta oggetto della domanda monitoria.
pagina 3 di 5 La causa è stata immediatamente posta in decisione all'odierna udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla dedotta eccezione di tardività dell'opposizione.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
È infatti documentato, oltre che non contestato, che la società opponente abbia ricevuto una prima notifica via PEC in data 15/12/2023 che avrebbe quindi dovuto proporre l'opposizione entro il
24/1/2024.
La presente opposizione è stata al contrario notificata il 21/5/2024, unitamente a quella del socio accomandatario, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto è ormai definitivo nei confronti della società Parte_2
Tale tardività non può essere emendata dalla successiva notificazione del medesimo decreto ingiuntivo a mani di quale socia accomandataria, a mezzo UNEP in data 11 aprile 2024, atteso Parte_2
l'accoglimento del 13 febbraio 2024 dell'istanza di remissione in termini allegata al medesimo, quando comunque era già integralmente decorso il termine nei confronti della società per proporre opposizione.
Né, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., rileva l'eventuale vincolo di solidarietà fra la società di persone ingiunta ed i soci illimitatamente responsabili, attuali, parimenti ingiunti.
Dalla dedotta tardività consegue l'inammissibilità dell'opposizione e la irrevocabilità del decreto ingiuntivo (Trib. Torino, 16.3.2017, n. 1938; Trib. Bari, 19.3.2014, n. 1437; Trib. Milano, 25.6.2009, n.
8280; Cass. nn. 2707/1990 e 1375/1980).
L'irrevocabilità del provvedimento monitorio copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo sul quale credito e rapporto si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del rapporto e del credito anteriori al ricorso per ingiunzione e non dedotti nell'opposizione (Cass., n. 11360/2010).
Accertata la predetta tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione della società di persone ingiunta, nei confronti della quale il decreto ingiuntivo opposto è così divenuto irrevocabile, va del pari affermata irrevocabilità della medesima ingiunzione anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabile, parimenti ingiunta nonostante la relativa tempestività della loro opposizione rispetto alla notificazione del provvedimento monitorio.
pagina 4 di 5 In effetti, quest'ultimo, allor quando i soci illimitatamente responsabili, attuali ed ingiunti hanno proposto opposizione, risultava essere divenuto già irrevocabile in quanto non tempestivamente opposto dalla società di persone.
Ciò proprio per effetto della solidarietà che consegue dalla loro responsabilità illimitata e della imperfetta personalità giuridica della società di persone, in piena coerenza con quanto previsto dall'art. 477 c.p.c. secondo cui “la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società
ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile,
in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato” (Cass. n.
30441/2017; Cass., n. 1040/2009; Cass., n. 613/2003).
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al parametri minimi di legge relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria in considerazione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_2
e nei confronti di avverso il
[...] Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 4566/2023 e per l'effetto
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 4566/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 7 novembre 2023;
- condanna a pagare a Parte_2 Parte_1
e spese processuali liquidate in euro 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per Controparte_1
rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
BOLOGNA, 4 febbraio 2025
pagina 5 di 5