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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea
Rippa ha pronunciato, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'articolo 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 5272/2024 del R.G.
Tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Maria Coppola;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, presentava Persona_1 dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui
è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento delle prestazioni assistenziali previste in favore dei ciechi parziali a far data dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, esponendo quanto segue: “CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Il signor ha presentato domanda tesa ad ottenere i benefici previsti per i Parte_1 ciechi civili. Convocato a visita in data 06.07.2023, i sanitari della preposta commissione non ravvidero gli estremi per attribuire la prestazione prevista in favore dei ciechi ventesimisti;
per questi motivi
adiva le vie legali.
In merito alla domanda per il riconoscimento dei benefici assistenziali per ciechi civili, va detto che, in base alla legge 66/62 e 382/70 si considerano ciechi civili coloro che siano
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stati riconosciuti affetti da cecità totale o che abbiano un residuo visivo non superiore ad
1/20 in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.
I ciechi civili possono distinguersi in due categorie: ciechi assoluti e ciechi parziali.
I ciechi assoluti sono coloro che hanno un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Per cecità assoluta ai sensi dell'art. 11 della l. 26/05/1970, n 382 si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce.
Il signor ha un residuo visivo di 7/10 bilateralmente è assai superiore al limite Pt_1 previsto (1/20 in 00) per attribuire la prestazione in favore dei ciechi ventesimisti.
Per questi motivi
l'interessato non è in possesso del requisito sanitario utile al riconoscimento della prestazione di cui al ricorso introduttivo.
LE CONCLUSIONI
Il signor è affetto da: retinite pigmentosa 00 con visus residuo corretto di Parte_1
7/10 bilateralmente.
Questo complesso menomativo non permette il riconoscimento della prestazione prevista in favore dei ciechi ventesimisti”.
Il consulente, convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “Il
22.11.2023 fui incaricato dal dottor Giovanni Andrea Rippa, Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, di espletare consulenza tecnica d'ufficio nella causa promossa da contro l' . Parte_1 CP_1
Eseguii le operazioni fu fissato il giorno 11.01.2024 e conclusi l'elaborato negando il presupposto sanitario utile al riconoscimento della prestazione di cui alla legge 382/70.
È stato redatto ricorso in dissenso, accolto, ragion per cui l'Ill.mo Giudice mi invitava con provvedimento del 24-1-2025 a redigere ulteriori adempimenti sulla scorta della documentazione medica depositata successivamente e sulla scorta del ricorso in opposizione.
LA DOCUMENTAZIONE MEDICA INTEGRATIVA
Si riportano, in estrema sintesi, i dati essenziali della documentazione medica consultata ai fini del parere valutativo, già allegata al fascicolo di causa.
• 25-3-2024, visita oculistica con perimetria computerizzata eseguita presso l'A.O.U. “L. Vanvitelli” di Napoli: “…campo visivo binoculare residuo è del 1,5% … per un danno calcolato del 98,5%”
LA DIAGNOSI
Il signor è affetto dalle seguenti minorazioni: Parte_1
• retinite pigmentosa 00 con visus residuo corretto di 7/10 bilateralmente. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Nella documentazione medica aggiuntiva viene riportato il campo visivo, esame la cui valutazione non è contemplata dalla legge 382/70.
2 3
Questa legge prevede in modo netto la valutazione del residuo visivo, non conteplando valutazioni riguardanti il campo visivo.
Orbene se il residuo visivo resta tutt'ora di 7/10 bilateralmente è inconciliabile con il riconoscimento della pensione per ciechi parziali.
Giova ribadire che essa si può riconoscere solo se il residuo inferiore è =< ad 1/20 in entrambi gli occhi….Ciò detto si conferma integralmente il giudizio di cui all'accertamento tecnico preventivo”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da separato decreto, Persona_1 sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , Persona_1 liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea
Rippa ha pronunciato, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'articolo 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 5272/2024 del R.G.
Tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Maria Coppola;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, presentava Persona_1 dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui
è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento delle prestazioni assistenziali previste in favore dei ciechi parziali a far data dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, esponendo quanto segue: “CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Il signor ha presentato domanda tesa ad ottenere i benefici previsti per i Parte_1 ciechi civili. Convocato a visita in data 06.07.2023, i sanitari della preposta commissione non ravvidero gli estremi per attribuire la prestazione prevista in favore dei ciechi ventesimisti;
per questi motivi
adiva le vie legali.
In merito alla domanda per il riconoscimento dei benefici assistenziali per ciechi civili, va detto che, in base alla legge 66/62 e 382/70 si considerano ciechi civili coloro che siano
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stati riconosciuti affetti da cecità totale o che abbiano un residuo visivo non superiore ad
1/20 in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.
I ciechi civili possono distinguersi in due categorie: ciechi assoluti e ciechi parziali.
I ciechi assoluti sono coloro che hanno un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Per cecità assoluta ai sensi dell'art. 11 della l. 26/05/1970, n 382 si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce.
Il signor ha un residuo visivo di 7/10 bilateralmente è assai superiore al limite Pt_1 previsto (1/20 in 00) per attribuire la prestazione in favore dei ciechi ventesimisti.
Per questi motivi
l'interessato non è in possesso del requisito sanitario utile al riconoscimento della prestazione di cui al ricorso introduttivo.
LE CONCLUSIONI
Il signor è affetto da: retinite pigmentosa 00 con visus residuo corretto di Parte_1
7/10 bilateralmente.
Questo complesso menomativo non permette il riconoscimento della prestazione prevista in favore dei ciechi ventesimisti”.
Il consulente, convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “Il
22.11.2023 fui incaricato dal dottor Giovanni Andrea Rippa, Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, di espletare consulenza tecnica d'ufficio nella causa promossa da contro l' . Parte_1 CP_1
Eseguii le operazioni fu fissato il giorno 11.01.2024 e conclusi l'elaborato negando il presupposto sanitario utile al riconoscimento della prestazione di cui alla legge 382/70.
È stato redatto ricorso in dissenso, accolto, ragion per cui l'Ill.mo Giudice mi invitava con provvedimento del 24-1-2025 a redigere ulteriori adempimenti sulla scorta della documentazione medica depositata successivamente e sulla scorta del ricorso in opposizione.
LA DOCUMENTAZIONE MEDICA INTEGRATIVA
Si riportano, in estrema sintesi, i dati essenziali della documentazione medica consultata ai fini del parere valutativo, già allegata al fascicolo di causa.
• 25-3-2024, visita oculistica con perimetria computerizzata eseguita presso l'A.O.U. “L. Vanvitelli” di Napoli: “…campo visivo binoculare residuo è del 1,5% … per un danno calcolato del 98,5%”
LA DIAGNOSI
Il signor è affetto dalle seguenti minorazioni: Parte_1
• retinite pigmentosa 00 con visus residuo corretto di 7/10 bilateralmente. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Nella documentazione medica aggiuntiva viene riportato il campo visivo, esame la cui valutazione non è contemplata dalla legge 382/70.
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Questa legge prevede in modo netto la valutazione del residuo visivo, non conteplando valutazioni riguardanti il campo visivo.
Orbene se il residuo visivo resta tutt'ora di 7/10 bilateralmente è inconciliabile con il riconoscimento della pensione per ciechi parziali.
Giova ribadire che essa si può riconoscere solo se il residuo inferiore è =< ad 1/20 in entrambi gli occhi….Ciò detto si conferma integralmente il giudizio di cui all'accertamento tecnico preventivo”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da separato decreto, Persona_1 sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , Persona_1 liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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