Art. 6.
La concessione di importazione temporanea prevista dalla legge 24 novembre 1949, n. 921 , relativa ai films da introdurre, a condizione di reciprocita', per essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza scopo di lucro, viene estesa, alle stesse condizioni, ai films documentari per essere proiettati a scopo reclamistico.
La concessione di importazione temporanea prevista dalla legge 24 novembre 1949, n. 921 , relativa ai films da introdurre, a condizione di reciprocita', per essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza scopo di lucro, viene estesa, alle stesse condizioni, ai films documentari per essere proiettati a scopo reclamistico.