Articolo 1 della Legge 24 novembre 1967, n. 1115
Versione
21 dicembre 1967
Art. 1. Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e' sostituito dal seguente:
"I vice brigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiori al quinto e con la osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e successive disposizioni modificatorie.
A tal fine lo stipendio o paga fruiti dal detto personale viene assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all' articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modifiche".

Entrata in vigore il 21 dicembre 1967