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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/09/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3208/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Specializzata in materia d'Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Alessandra ARCERI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3208/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Via On.le F. Napolitano n. 9, Nola (NA) presso lo studio dell'Avv. Francesca Maria D'Avino che li rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTI
contro
CP_1
P. IVA P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Piazza Piedigrotta n. 9, Napoli presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria De Simone che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Sentenza del Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Impresa n. 6302/2023 pubblicata in data 20/7/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 9
per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi esposti, così provvedere:
1. in via principale, riformare la sentenza impugnata e per lo effetto accogliere le conclusioni così come avanzate nel primo grado di giudizio, e per lo effetto:
“a) in via principale, conservate le clausole del contratto non viziate, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 per contrarietà alle norme bancarie uniformi e per violazione della L. 287/90, con conseguente loro disapplicazione;
b) per lo effetto, nell'ipotesi di declaratoria di nullità dell'art. 8 dell'atto fideiussorio e conseguente sua disapplicazione, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori per decorso del termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. per le causali di cui in narrativa;
c) sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto degli istanti al risarcimento del danno subito pari a euro 1.476.660,82 in favore della sig.ra e di euro Parte_3
100.000,00 cadauno per i sigg.ri e o la somma Parte_2 Parte_1 maggiore o minore che l'adita Corte riterrà di giustizia, con conseguente condanna della banca convenuta al versamento di tale danno in favore degli istanti, per quanto di ragione, oltre interessi dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria”;
2. in ogni caso, condannare il convenuto istituto al pagamento delle Controparte_1 spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre alle spese generali e contributo unificato, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
per parte appellata: “L'esponente come sopra rappresentata e Controparte_1 difesa, nel riportarsi alle difese in atti, insiste per il rigetto della proposta impugnazione e di ogni domanda e pretesa con la stessa formulata, in quanto del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della impugnata sentenza;
il tutto con vittoria di spese, secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori, come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3/3/2006 , ed sottoscrivevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 distinte fideiussioni omnibus con , a garanzia delle obbligazioni assunte nei CP_1 confronti di tale istituto di credito da parte della società Eurobox srl1. La garanzia veniva assunta da ogni fideiussore sino alla concorrenza dell'importo di € 4.500.000,00. 1 La è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 22/2014. CP_2 pagina 2 di 9 I fideiussori hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano CP_1
Sezione Specializzata delle Imprese, con atto notificato in data 17/1/2020, al fine di ottenere la declaratoria di nullità totale – ovvero, in via alternativa, parziale - dei contratti di fideiussione sottoscritti per violazione della normativa antitrust, nonché allo scopo di accertare la loro liberazione ai sensi dell'art. 1956 cod. civ. Il procedimento è stato iscritto al n. 4838/2020 R.G. Tribunale delle Imprese – Sezione Specializzata Impresa A. Con l'atto introduttivo gli attori hanno chiesto, nel caso di declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni limitatamente alle clausole n. 2, 6 e 8, l'accertamento dell'intervenuta decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, stante il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 cod. civ.. Hanno concluso, inoltre, per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno subito, che hanno quantificato in € 1.476.660,82 in favore di e di € 100.000,00 Parte_3 ciascuno per e . Parte_2 Parte_1
Il pregiudizio subito da e è stato ricondotto dagli Parte_2 Parte_1 attori allo “stress processuale di un procedimento giudiziale”, avendo dovuto agire in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1632/2010, emesso dal Tribunale di Nola su richiesta della banca (procedimento iscritto al R.G. 7722/2010 Tribunale di Nola). Con riguardo alla posizione di hanno allegato che il danno patrimoniale Parte_3 subito dalla stessa era da ricollegarsi al diverso giudizio promosso da CP_1 avanti al Tribunale di Nola e volto ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita degli immobili, in atti meglio indicati, stipulato dalla garante con parte acquirente MRG Immobiliare. Il giudizio ex art. 2901 cod. civ., iscritto al n. 6232/2010 R.G. Tribunale di Nola, è stato definito con sentenza n. 1990/2015 di accoglimento della domanda dell'istituto di credito. Decisione confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza in data 1/12/2022 (procedimento iscritto al n. 556/2016 R.G. Appello).
si è costituita avanti al Tribunale di Milano Sezione Specializzata Impresa CP_1
A eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem e per divieto di frazionamento della tutela giudiziaria. Nel merito, ha concluso per il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. L'istituto di credito, con l'eccezione preliminare, ha rappresentato che le contestazioni in ordine all'asserita illegittimità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Nola, sopra menzionato (procedimento iscritto al R.G. 7722/2010 Tribunale di Nola), e ancora interessato da un provvedimento di sospensione, emesso dal Giudice dell'opposizione, su richiesta degli stessi fideiussori, in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di pagina 3 di 9 Salerno e promosso dalla debitrice principale (R.G. n. 11883/2007 CP_2
Tribunale di Salerno) nei confronti di CP_3
Per una miglior comprensione dell'ampio contenzioso intercorso fra le parti, la Corte dà atto che l'istituto di credito ha prodotto (doc. n. 2) nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Milano Sezione Specializzata Impresa A l'atto ex art. 645 cpc, introduttivo del procedimento iscritto al R.G. 7722/2010 Tribunale di Nola, e da cui si evince che i fideiussori, in quel giudizio, avevano proposto quali motivi di opposizione:
- l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà a norme imperative, l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione degli artt. 1375 cod. civ. e art. 1175 cod. civ., l'eccezione di nullità per causa illecita;
la domanda di annullamento delle fideiussioni perché viziate da dolo o errore e la domanda di liberazione del fideiussore per fatto del creditore ex art. 1956 cod. civ.; l'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e del tasso di interesse ultralegale (punto A);
- la nullità e/o annullabilità derivata delle fideiussioni per nullità dei contratti di conto corrente ordinario n. 4291917 e dei conti anticipi su fatture/import, con richiesta di sospensione necessaria ex art. 295 cpc (punto B). Sulla base di tale premesse , avanti al Tribunale di Milano Sezione CP_1
Specializzata Impresa A, ha contestato:
- la natura pretestuosa e dilatoria della nuova azione di nullità per violazione della normativa antitrust;
- l'inammissibilità e fondatezza delle domande di risarcimento del danno, in tesi, formulate in violazione del divieto di frazionamento della tutela giudiziaria e in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede.
, a completamento della propria tesi difensiva, ha documentato la CP_1 sussistenza di un ulteriore, e ormai definito, giudizio iscritto al n. 6177/2013 R.G. del Tribunale di Nocera Inferiore. Il procedimento era stato incardinato da , e Parte_4 Persona_1 [...] innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti della banca, al fine di Per_2 sentir accertare “il comportamento contra jus assunto dalla convenuta” e, conseguentemente, ottenere la condanna di al risarcimento dei danni patiti CP_1 dalla società “in relazione al causato stato di crisi e/o di insolvenza”. CP_2
Al procedimento aveva preso parte anche la Curatela del Fallimento della società
previa autorizzazione del G.D. in data 6/5/2014. CP_2
Il giudizio è stato definito con sentenza n. 2056/2017 di inammissibilità della richiesta di risarcimento danni proposta dai fideiussori e con contestuale ordinanza, nel rapporto tra e la Curatela del Fallimento della società di accertamento CP_1 CP_2 della litispendenza del giudizio, rispetto a pregressi giudizi, promossi dalla società in bonis avanti al Tribunale di Salerno e indicati, in motivazione, come introdotti con atti di citazione notificati alla banca rispettivamente in data 27/11/2007 e 10/11/2011. La decisione del Tribunale di Nocera Inferiore è stata confermata dalla Corte d'Appello di Salerno con sentenza n. 136/2022.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa A, con la sentenza impugnata ha rigettato le domande degli attori. Il Giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione preliminare sollevata dalla banca convenuta di violazione del principio del ne bis in idem, osservando che nel differente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (procedimento iscritto al R.G. 7722/2010 Tribunale di Nola) non era stata eccepita la nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust. Del pari, non ha accolto l'eccezione di incompetenza funzionale/territoriale del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese sollevata dalla banca. Nel merito, il Giudice di primo grado ha affermato che le garanzie prestate erano state sottoscritte (il 3/3/2006) in un periodo diverso e successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia e che tale provvedimento, di per sé solo, non poteva costituire prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle garanzie in contestazione 4. Inquadrata l'azione di parte attrice quale azione stand alone, il Giudice di primo grado ha ritenuto ininfluenti le istanze istruttorie formulate dai fideiussori e irrilevante la documentazione prodotta, poiché riguardante modelli di fideiussione omnibus relativi ad anni diversi da quelli oggetto del contendere e non essendo il loro numero tale da consentire di ritenere provata l'intesa restrittiva.
, e con un unico atto difensivo, hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto appello e affidato l'impugnazione a due motivi. Con il primo, lamentano che erroneamente il primo Giudice non ha ritenuto assolto l'onere della prova in ordine al perdurare dell'intesa anticoncorrenziale anche per le condotte tenute dalla banca nel 2006, allorché le fideiussioni erano state sottoscritte. Con il secondo, lamentano il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni patiti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione, poiché infondata in fatto ed in diritto. 4 Pag. 10 della sentenza impugnata. pagina 5 di 9 Alla prima udienza, la causa è stata rinviata ex art. 352 cpc per la rimessione in decisione. Le parti, nei termini previsti da tale disposizione, hanno depositato le note con la precisazione delle conclusioni e gli atti conclusionali. La Corte, nella composizione in epigrafe riportata, nell'odierna Camera di Consiglio ha assunto la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni di logica giuridica impongono l'esame preliminare dell'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, sollevata in primo grado dalla banca, a ciò non ostando il fatto che non abbia riproposto, nel presente grado di CP_1 appello, la relativa eccezione di divieto di frazionamento della domanda, stante il rilievo officioso della questione5. La Corte, discostandosi da quanto affermato dal Giudice di primo grado, ritiene la questione fondata. La proposizione della domanda di accertamento di nullità delle fideiussioni prestate dagli appellanti, per contrarietà alla normativa antitrust, si sostanzia effettivamente in una violazione dell'invocato principio e in un abuso del processo.
Risulta in atti che , e hanno impugnato, Parte_1 Parte_2 Parte_3 con atto di citazione del 15/11/2010, il decreto ingiuntivo n. 1632/2010 che CP_1 aveva ottenuto dal Tribunale di Nola.
[...]
Con il provvedimento monitorio era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento di € 2.619.022,03, oltre interessi e spese della procedura monitoria, sulla base della posizione creditoria vantata da (già IT ) e derivante da una pluralità CP_1 CP_4 di rapporti bancari intrattenuti con la società debitrice principale garantita CP_2 dai e dalla sulla base delle medesime fideiussioni che interessano il Pt_1 Pt_3 presente contenzioso. Quanto all'ambito del contenzioso, delineato dai motivi di opposizione proposti dai fideiussori, la Corte rinvia a quanto riportato in premessa. Con i motivi proposti, gli opponenti avevano contestato la validità delle fideiussioni omnibus sottoscritte, eccependone la nullità, pur con riferimento alla violazione di disposizioni diverse da quelle che interessano il presente contenzioso. Chiedevano, inoltre, la loro liberazione dalle garanzie prestate ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., domanda, quest'ultima, formulata anche nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa, ma non riproposta in appello. 5 Cass. ss.uu. civ. n. 7299/2025. pagina 6 di 9 Il Giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione preliminare sollevata dalla banca, così affermando: “Il Collegio ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte proprio con riferimento a tale ipotesi di nullità dei contratti a valle delle fideiussioni omnibus, che, non potendosi maturare preclusioni o giudicati impliciti in materia di nullità rilevabili d'ufficio, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza spetta al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, sempre che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tale validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. 4175/2020; Cass. S.U. 7294/2017; Cass. 8841/2007; Cass. 19251/2018). Nel caso di specie, infatti, è circostanza pacifica che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non sia stata sollevata una eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust e non è mai stata valutata la questione relativa alla nullità dei contratti di fideiussione omnibus a valle o delle singole clausole, attuativi di una intesa posta in essere tra imprese per ledere la libera concorrenza. In difetto di ciò, è dunque, possibile per la parte, che si ritiene lesa, agire in un separato giudizio proponendo una domanda di nullità del contratto o delle singole clausole, potendo sollevare tale eccezione, peraltro rilevabile anche di ufficio, anche in un giudizio d'appello, ex art. 345, comma 2, c.p.c., laddove è stato previsto che “Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”, nonché, potenzialmente, anche nel giudizio davanti alla Suprema Corte (cfr. Cass. 4175/2020)”.
La Corte, sulla base dei più recenti arresti6 della Suprema Corte, tutti rivolti ad applicare con ampiezza il principio del ne bis in idem, ritiene non condivisibili siffatte conclusioni. L'operatività del principio non è stata limitata alle sole ipotesi in cui sia già stata emessa una pronuncia o, se emessa, sia passata in giudicato. E' stata ampliata a tutte le ipotesi in cui una domanda sia già stata proposta in un diverso giudizio sulla base delle medesime allegazioni. Non rileva che le domande siano perfettamente coincidenti e che i giudizi rispondano a differenti finalità. L'ampia operatività del citato principio è coerente con l'ulteriore principio dell'economicità del giudizio, che, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, deve essere letto alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata. 6 Cass. sez. III civ. ord. n. 1877/2025 in ipotesi di riunione delle cause;
Cass. sez. III civ. ord. n. n. 8220/2023 nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, con cui si è affermato che possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo. pagina 7 di 9 L'avvenuta costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. impone che l'autorità giudiziaria non possa essere chiamata più volte a pronunciarsi sulla medesima questione, onde evitare possibili contrasti nei giudicati e garantire una celerità nella definizione dei giudizi. La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che, pur non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, la possibilità per la parte munita di titolo esecutivo di procurarsene un altro è consentita, purché sussista l'interesse ad agire ex art. 100 cpc e non vi sia abuso del diritto o del processo7. L'abuso del processo, sul piano oggettivo, si configura quando lo strumento processuale è usato non per tutelare i propri diritti, ma per nuocere alla controparte con intenti emulativi, mentre, sul piano soggettivo, è riscontrabile quando la condotta è posta in essere in violazione del generale dovere di correttezza ex art. 1175 cod. civ. e buona fede ex art. 1375 cod. civ.. Pertanto, l'abuso del processo è configurabile ogniqualvolta l'iniziativa processuale sia intesa a conseguire un ingiusto vantaggio, distorcendo i fini naturali del processo civile8.
Esaminando le condotte degli appellanti, la Corte ritiene che risulti con chiarezza che i fideiussori abbiano perpetrato un abuso del processo. Fra le questioni deducibili nel giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Nola vi era, sicuramente, quella di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust. Le questioni di nullità delle garanzie sollevate in quel giudizio e in quello avanti al Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Impresa A, seppur con connotazioni diverse, hanno riguardato la stessa vicenda sostanziale, il medesimo rapporto tra le stesse parti, si sono fondate sul medesimo fatto costitutivo e sono riconducibili allo stesso ambito oggettivo di un possibile giudicato. I fideiussori non hanno allegato alcuna ragione o interesse, oggettivamente valutabile, a giustificazione della richiesta di una siffatta tutela processuale tardiva e separata. La condotta processuale assunta, a parere della Corte, si sostanzia in una violazione sia del principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia del citato principio costituzionale del giusto processo9.
In tali conclusioni risultano assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dagli appellanti con i motivi di appello proposti. All'esito del giudizio segue il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, seppure con motivazione differente, nei termini esplicitati.
Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 cpc, sono liquidate a favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indeterminabile – complessità media), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata per tutte le fase, con esclusione di quella istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1 [...]
e nei confronti di avverso la sentenza n. Pt_2 Parte_3 CP_1
6302/2023 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa A, pubblicata in data 20/7/2023, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna , e a rifondere, in solido fra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, in favore di , le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_1
8.470,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 29/01/2025.
Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Tale ultimo giudizio era volto a ottenere, in principalità, l'accertamento della nullità dei contratti swap per violazione delle norme imperative, con richiesta di restituzione delle somme investite. 3 Rispettivamente nella qualità di amministratore unico della società ( ) e di soci ( CP_2 Parte_4 [...] e . Pt_3 Persona_1 pagina 4 di 9 7 da ultimo, Cass. sez. III civ. ord. n. 13612/2025. 8 Cass. sez. III civ. n. 7409/2021. 9 Cass. ss.uu. n. 23726/2007. pagina 8 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Specializzata in materia d'Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Alessandra ARCERI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3208/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Via On.le F. Napolitano n. 9, Nola (NA) presso lo studio dell'Avv. Francesca Maria D'Avino che li rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTI
contro
CP_1
P. IVA P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Piazza Piedigrotta n. 9, Napoli presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria De Simone che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Sentenza del Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Impresa n. 6302/2023 pubblicata in data 20/7/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 9
per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi esposti, così provvedere:
1. in via principale, riformare la sentenza impugnata e per lo effetto accogliere le conclusioni così come avanzate nel primo grado di giudizio, e per lo effetto:
“a) in via principale, conservate le clausole del contratto non viziate, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 per contrarietà alle norme bancarie uniformi e per violazione della L. 287/90, con conseguente loro disapplicazione;
b) per lo effetto, nell'ipotesi di declaratoria di nullità dell'art. 8 dell'atto fideiussorio e conseguente sua disapplicazione, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori per decorso del termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. per le causali di cui in narrativa;
c) sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto degli istanti al risarcimento del danno subito pari a euro 1.476.660,82 in favore della sig.ra e di euro Parte_3
100.000,00 cadauno per i sigg.ri e o la somma Parte_2 Parte_1 maggiore o minore che l'adita Corte riterrà di giustizia, con conseguente condanna della banca convenuta al versamento di tale danno in favore degli istanti, per quanto di ragione, oltre interessi dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria”;
2. in ogni caso, condannare il convenuto istituto al pagamento delle Controparte_1 spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre alle spese generali e contributo unificato, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
per parte appellata: “L'esponente come sopra rappresentata e Controparte_1 difesa, nel riportarsi alle difese in atti, insiste per il rigetto della proposta impugnazione e di ogni domanda e pretesa con la stessa formulata, in quanto del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della impugnata sentenza;
il tutto con vittoria di spese, secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori, come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3/3/2006 , ed sottoscrivevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 distinte fideiussioni omnibus con , a garanzia delle obbligazioni assunte nei CP_1 confronti di tale istituto di credito da parte della società Eurobox srl1. La garanzia veniva assunta da ogni fideiussore sino alla concorrenza dell'importo di € 4.500.000,00. 1 La è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 22/2014. CP_2 pagina 2 di 9 I fideiussori hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano CP_1
Sezione Specializzata delle Imprese, con atto notificato in data 17/1/2020, al fine di ottenere la declaratoria di nullità totale – ovvero, in via alternativa, parziale - dei contratti di fideiussione sottoscritti per violazione della normativa antitrust, nonché allo scopo di accertare la loro liberazione ai sensi dell'art. 1956 cod. civ. Il procedimento è stato iscritto al n. 4838/2020 R.G. Tribunale delle Imprese – Sezione Specializzata Impresa A. Con l'atto introduttivo gli attori hanno chiesto, nel caso di declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni limitatamente alle clausole n. 2, 6 e 8, l'accertamento dell'intervenuta decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, stante il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 cod. civ.. Hanno concluso, inoltre, per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno subito, che hanno quantificato in € 1.476.660,82 in favore di e di € 100.000,00 Parte_3 ciascuno per e . Parte_2 Parte_1
Il pregiudizio subito da e è stato ricondotto dagli Parte_2 Parte_1 attori allo “stress processuale di un procedimento giudiziale”, avendo dovuto agire in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1632/2010, emesso dal Tribunale di Nola su richiesta della banca (procedimento iscritto al R.G. 7722/2010 Tribunale di Nola). Con riguardo alla posizione di hanno allegato che il danno patrimoniale Parte_3 subito dalla stessa era da ricollegarsi al diverso giudizio promosso da CP_1 avanti al Tribunale di Nola e volto ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita degli immobili, in atti meglio indicati, stipulato dalla garante con parte acquirente MRG Immobiliare. Il giudizio ex art. 2901 cod. civ., iscritto al n. 6232/2010 R.G. Tribunale di Nola, è stato definito con sentenza n. 1990/2015 di accoglimento della domanda dell'istituto di credito. Decisione confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza in data 1/12/2022 (procedimento iscritto al n. 556/2016 R.G. Appello).
si è costituita avanti al Tribunale di Milano Sezione Specializzata Impresa CP_1
A eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem e per divieto di frazionamento della tutela giudiziaria. Nel merito, ha concluso per il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. L'istituto di credito, con l'eccezione preliminare, ha rappresentato che le contestazioni in ordine all'asserita illegittimità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Nola, sopra menzionato (procedimento iscritto al R.G. 7722/2010 Tribunale di Nola), e ancora interessato da un provvedimento di sospensione, emesso dal Giudice dell'opposizione, su richiesta degli stessi fideiussori, in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di pagina 3 di 9 Salerno e promosso dalla debitrice principale (R.G. n. 11883/2007 CP_2
Tribunale di Salerno) nei confronti di CP_3
Per una miglior comprensione dell'ampio contenzioso intercorso fra le parti, la Corte dà atto che l'istituto di credito ha prodotto (doc. n. 2) nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Milano Sezione Specializzata Impresa A l'atto ex art. 645 cpc, introduttivo del procedimento iscritto al R.G. 7722/2010 Tribunale di Nola, e da cui si evince che i fideiussori, in quel giudizio, avevano proposto quali motivi di opposizione:
- l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà a norme imperative, l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione degli artt. 1375 cod. civ. e art. 1175 cod. civ., l'eccezione di nullità per causa illecita;
la domanda di annullamento delle fideiussioni perché viziate da dolo o errore e la domanda di liberazione del fideiussore per fatto del creditore ex art. 1956 cod. civ.; l'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e del tasso di interesse ultralegale (punto A);
- la nullità e/o annullabilità derivata delle fideiussioni per nullità dei contratti di conto corrente ordinario n. 4291917 e dei conti anticipi su fatture/import, con richiesta di sospensione necessaria ex art. 295 cpc (punto B). Sulla base di tale premesse , avanti al Tribunale di Milano Sezione CP_1
Specializzata Impresa A, ha contestato:
- la natura pretestuosa e dilatoria della nuova azione di nullità per violazione della normativa antitrust;
- l'inammissibilità e fondatezza delle domande di risarcimento del danno, in tesi, formulate in violazione del divieto di frazionamento della tutela giudiziaria e in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede.
, a completamento della propria tesi difensiva, ha documentato la CP_1 sussistenza di un ulteriore, e ormai definito, giudizio iscritto al n. 6177/2013 R.G. del Tribunale di Nocera Inferiore. Il procedimento era stato incardinato da , e Parte_4 Persona_1 [...] innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti della banca, al fine di Per_2 sentir accertare “il comportamento contra jus assunto dalla convenuta” e, conseguentemente, ottenere la condanna di al risarcimento dei danni patiti CP_1 dalla società “in relazione al causato stato di crisi e/o di insolvenza”. CP_2
Al procedimento aveva preso parte anche la Curatela del Fallimento della società
previa autorizzazione del G.D. in data 6/5/2014. CP_2
Il giudizio è stato definito con sentenza n. 2056/2017 di inammissibilità della richiesta di risarcimento danni proposta dai fideiussori e con contestuale ordinanza, nel rapporto tra e la Curatela del Fallimento della società di accertamento CP_1 CP_2 della litispendenza del giudizio, rispetto a pregressi giudizi, promossi dalla società in bonis avanti al Tribunale di Salerno e indicati, in motivazione, come introdotti con atti di citazione notificati alla banca rispettivamente in data 27/11/2007 e 10/11/2011. La decisione del Tribunale di Nocera Inferiore è stata confermata dalla Corte d'Appello di Salerno con sentenza n. 136/2022.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa A, con la sentenza impugnata ha rigettato le domande degli attori. Il Giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione preliminare sollevata dalla banca convenuta di violazione del principio del ne bis in idem, osservando che nel differente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (procedimento iscritto al R.G. 7722/2010 Tribunale di Nola) non era stata eccepita la nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust. Del pari, non ha accolto l'eccezione di incompetenza funzionale/territoriale del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese sollevata dalla banca. Nel merito, il Giudice di primo grado ha affermato che le garanzie prestate erano state sottoscritte (il 3/3/2006) in un periodo diverso e successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia e che tale provvedimento, di per sé solo, non poteva costituire prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle garanzie in contestazione 4. Inquadrata l'azione di parte attrice quale azione stand alone, il Giudice di primo grado ha ritenuto ininfluenti le istanze istruttorie formulate dai fideiussori e irrilevante la documentazione prodotta, poiché riguardante modelli di fideiussione omnibus relativi ad anni diversi da quelli oggetto del contendere e non essendo il loro numero tale da consentire di ritenere provata l'intesa restrittiva.
, e con un unico atto difensivo, hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto appello e affidato l'impugnazione a due motivi. Con il primo, lamentano che erroneamente il primo Giudice non ha ritenuto assolto l'onere della prova in ordine al perdurare dell'intesa anticoncorrenziale anche per le condotte tenute dalla banca nel 2006, allorché le fideiussioni erano state sottoscritte. Con il secondo, lamentano il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni patiti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione, poiché infondata in fatto ed in diritto. 4 Pag. 10 della sentenza impugnata. pagina 5 di 9 Alla prima udienza, la causa è stata rinviata ex art. 352 cpc per la rimessione in decisione. Le parti, nei termini previsti da tale disposizione, hanno depositato le note con la precisazione delle conclusioni e gli atti conclusionali. La Corte, nella composizione in epigrafe riportata, nell'odierna Camera di Consiglio ha assunto la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni di logica giuridica impongono l'esame preliminare dell'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, sollevata in primo grado dalla banca, a ciò non ostando il fatto che non abbia riproposto, nel presente grado di CP_1 appello, la relativa eccezione di divieto di frazionamento della domanda, stante il rilievo officioso della questione5. La Corte, discostandosi da quanto affermato dal Giudice di primo grado, ritiene la questione fondata. La proposizione della domanda di accertamento di nullità delle fideiussioni prestate dagli appellanti, per contrarietà alla normativa antitrust, si sostanzia effettivamente in una violazione dell'invocato principio e in un abuso del processo.
Risulta in atti che , e hanno impugnato, Parte_1 Parte_2 Parte_3 con atto di citazione del 15/11/2010, il decreto ingiuntivo n. 1632/2010 che CP_1 aveva ottenuto dal Tribunale di Nola.
[...]
Con il provvedimento monitorio era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento di € 2.619.022,03, oltre interessi e spese della procedura monitoria, sulla base della posizione creditoria vantata da (già IT ) e derivante da una pluralità CP_1 CP_4 di rapporti bancari intrattenuti con la società debitrice principale garantita CP_2 dai e dalla sulla base delle medesime fideiussioni che interessano il Pt_1 Pt_3 presente contenzioso. Quanto all'ambito del contenzioso, delineato dai motivi di opposizione proposti dai fideiussori, la Corte rinvia a quanto riportato in premessa. Con i motivi proposti, gli opponenti avevano contestato la validità delle fideiussioni omnibus sottoscritte, eccependone la nullità, pur con riferimento alla violazione di disposizioni diverse da quelle che interessano il presente contenzioso. Chiedevano, inoltre, la loro liberazione dalle garanzie prestate ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., domanda, quest'ultima, formulata anche nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa, ma non riproposta in appello. 5 Cass. ss.uu. civ. n. 7299/2025. pagina 6 di 9 Il Giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione preliminare sollevata dalla banca, così affermando: “Il Collegio ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte proprio con riferimento a tale ipotesi di nullità dei contratti a valle delle fideiussioni omnibus, che, non potendosi maturare preclusioni o giudicati impliciti in materia di nullità rilevabili d'ufficio, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza spetta al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, sempre che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tale validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (cfr. Cass. 4175/2020; Cass. S.U. 7294/2017; Cass. 8841/2007; Cass. 19251/2018). Nel caso di specie, infatti, è circostanza pacifica che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non sia stata sollevata una eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust e non è mai stata valutata la questione relativa alla nullità dei contratti di fideiussione omnibus a valle o delle singole clausole, attuativi di una intesa posta in essere tra imprese per ledere la libera concorrenza. In difetto di ciò, è dunque, possibile per la parte, che si ritiene lesa, agire in un separato giudizio proponendo una domanda di nullità del contratto o delle singole clausole, potendo sollevare tale eccezione, peraltro rilevabile anche di ufficio, anche in un giudizio d'appello, ex art. 345, comma 2, c.p.c., laddove è stato previsto che “Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”, nonché, potenzialmente, anche nel giudizio davanti alla Suprema Corte (cfr. Cass. 4175/2020)”.
La Corte, sulla base dei più recenti arresti6 della Suprema Corte, tutti rivolti ad applicare con ampiezza il principio del ne bis in idem, ritiene non condivisibili siffatte conclusioni. L'operatività del principio non è stata limitata alle sole ipotesi in cui sia già stata emessa una pronuncia o, se emessa, sia passata in giudicato. E' stata ampliata a tutte le ipotesi in cui una domanda sia già stata proposta in un diverso giudizio sulla base delle medesime allegazioni. Non rileva che le domande siano perfettamente coincidenti e che i giudizi rispondano a differenti finalità. L'ampia operatività del citato principio è coerente con l'ulteriore principio dell'economicità del giudizio, che, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, deve essere letto alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata. 6 Cass. sez. III civ. ord. n. 1877/2025 in ipotesi di riunione delle cause;
Cass. sez. III civ. ord. n. n. 8220/2023 nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, con cui si è affermato che possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo. pagina 7 di 9 L'avvenuta costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. impone che l'autorità giudiziaria non possa essere chiamata più volte a pronunciarsi sulla medesima questione, onde evitare possibili contrasti nei giudicati e garantire una celerità nella definizione dei giudizi. La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che, pur non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, la possibilità per la parte munita di titolo esecutivo di procurarsene un altro è consentita, purché sussista l'interesse ad agire ex art. 100 cpc e non vi sia abuso del diritto o del processo7. L'abuso del processo, sul piano oggettivo, si configura quando lo strumento processuale è usato non per tutelare i propri diritti, ma per nuocere alla controparte con intenti emulativi, mentre, sul piano soggettivo, è riscontrabile quando la condotta è posta in essere in violazione del generale dovere di correttezza ex art. 1175 cod. civ. e buona fede ex art. 1375 cod. civ.. Pertanto, l'abuso del processo è configurabile ogniqualvolta l'iniziativa processuale sia intesa a conseguire un ingiusto vantaggio, distorcendo i fini naturali del processo civile8.
Esaminando le condotte degli appellanti, la Corte ritiene che risulti con chiarezza che i fideiussori abbiano perpetrato un abuso del processo. Fra le questioni deducibili nel giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Nola vi era, sicuramente, quella di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust. Le questioni di nullità delle garanzie sollevate in quel giudizio e in quello avanti al Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Impresa A, seppur con connotazioni diverse, hanno riguardato la stessa vicenda sostanziale, il medesimo rapporto tra le stesse parti, si sono fondate sul medesimo fatto costitutivo e sono riconducibili allo stesso ambito oggettivo di un possibile giudicato. I fideiussori non hanno allegato alcuna ragione o interesse, oggettivamente valutabile, a giustificazione della richiesta di una siffatta tutela processuale tardiva e separata. La condotta processuale assunta, a parere della Corte, si sostanzia in una violazione sia del principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia del citato principio costituzionale del giusto processo9.
In tali conclusioni risultano assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dagli appellanti con i motivi di appello proposti. All'esito del giudizio segue il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, seppure con motivazione differente, nei termini esplicitati.
Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 cpc, sono liquidate a favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indeterminabile – complessità media), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata per tutte le fase, con esclusione di quella istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1 [...]
e nei confronti di avverso la sentenza n. Pt_2 Parte_3 CP_1
6302/2023 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa A, pubblicata in data 20/7/2023, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna , e a rifondere, in solido fra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, in favore di , le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_1
8.470,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 29/01/2025.
Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Tale ultimo giudizio era volto a ottenere, in principalità, l'accertamento della nullità dei contratti swap per violazione delle norme imperative, con richiesta di restituzione delle somme investite. 3 Rispettivamente nella qualità di amministratore unico della società ( ) e di soci ( CP_2 Parte_4 [...] e . Pt_3 Persona_1 pagina 4 di 9 7 da ultimo, Cass. sez. III civ. ord. n. 13612/2025. 8 Cass. sez. III civ. n. 7409/2021. 9 Cass. ss.uu. n. 23726/2007. pagina 8 di 9