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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 23/10/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3061/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. LE MI Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da C.F. Parte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...], e C.F._1
C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Cossato (BI), Via Martiri della Libertà n°377, entrambi rapp.ti e difesi dall'Avv. Sergio Gronda
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note difensive scritte dep. in data 5.9.2025
per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Biella in data 11.1.1992. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Biella atto n. 1 –
Parte II – Serie A - Anno 1992.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 1.6.1992, ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_2
Con ricorso dep. in data 25.7.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente provvedimento di separazione1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970
(come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le ulteriori conclusioni concordemente raggiunte dalle parti.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , celebrato in Biella in data 11.1.1992; Parte_2
- dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del Comune di Biella al fine di procedere alle incombenze di legge (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 1, parte II, serie A, anno 1992); - omologa/prende atto delle condizioni di cui al ricorso e per l'effetto dispone che:
1) dispone che il padre concorrerà alle spese di mantenimento, vestizione, educazione ed istruzione del figlio maggiorenne , attualmente studente universitario, versandogli, entro il Persona_3
giorno 27-ventisette- di ogni mese, l'importo pari ad Euro =500,00= (cinquecento/00);
2) prende atto che le parti dichiarano di essere autosufficienti avendo un lavoro a tempo pieno e di rinunciare reciprocamente ad assegno di mantenimento e/o alimentare;
3) prende atto che le parti dichiarano con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale dichiarando di nulla avere reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione;
4) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e dei documenti necessari e validi per l'espatrio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22.10.2025
Il Presidente rel. est.
LE MI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza del Tribunale di Biella n. 95/2024, passata in giudicato in data 4.6.2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. LE MI Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da C.F. Parte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...], e C.F._1
C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Cossato (BI), Via Martiri della Libertà n°377, entrambi rapp.ti e difesi dall'Avv. Sergio Gronda
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note difensive scritte dep. in data 5.9.2025
per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Biella in data 11.1.1992. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Biella atto n. 1 –
Parte II – Serie A - Anno 1992.
Dal matrimonio sono nati i figli in data 1.6.1992, ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_2
Con ricorso dep. in data 25.7.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente provvedimento di separazione1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970
(come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le ulteriori conclusioni concordemente raggiunte dalle parti.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , celebrato in Biella in data 11.1.1992; Parte_2
- dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del Comune di Biella al fine di procedere alle incombenze di legge (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 1, parte II, serie A, anno 1992); - omologa/prende atto delle condizioni di cui al ricorso e per l'effetto dispone che:
1) dispone che il padre concorrerà alle spese di mantenimento, vestizione, educazione ed istruzione del figlio maggiorenne , attualmente studente universitario, versandogli, entro il Persona_3
giorno 27-ventisette- di ogni mese, l'importo pari ad Euro =500,00= (cinquecento/00);
2) prende atto che le parti dichiarano di essere autosufficienti avendo un lavoro a tempo pieno e di rinunciare reciprocamente ad assegno di mantenimento e/o alimentare;
3) prende atto che le parti dichiarano con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale dichiarando di nulla avere reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione;
4) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e dei documenti necessari e validi per l'espatrio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22.10.2025
Il Presidente rel. est.
LE MI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza del Tribunale di Biella n. 95/2024, passata in giudicato in data 4.6.2025.