Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 1500/2020
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:31
Il giorno 15/04/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Eliana Licata in sostituzione dell'avv. Alfonso Neri per l'opponente e l'avv. Mauro Pieri per la convenuta opposta.
L'avv. Licata precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto e argomentato nei propri scritti difensivi nei quali insite ai fini dell'accoglimento e si oppone alle deduzioni difensive di parte opposta.
L'avv. Pieri precisa le conclusioni come da note difensive contenenti le conclusioni.
I procuratori delle parti dopo breve discussione chiedono che la causa venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato alle ore
19:45
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 1500 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2020 promossa
DA
( , titolare dell'omonima ditta Parte_1 CodiceFiscale_1 individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Neri e Salvatore
Pennica in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c. all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Agrigento nella via Imera
n. 189
Attore opponente
CONTRO
(c.f. e p.i. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Pieri giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata in Agrigento in P.zza Vittorio
Emanuele, presso lo studio dell'Avv. Patti Maria Pia
Convenuta opposta
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale proponeva opposizione al d.i. n. 275/2020, emesso dal Tribunale di Agrigento in data 16.03.2020 nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 251/2020 con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 12.683,70 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore dell'opposta.
Il d.i. n. 751/2021 traeva origine dalle seguenti fatture accompagnatorie emesse dalla società Gesco Soc. Coop Agricola per la vendita di prodotti avicunicoli nel mese di maggio 2019: fattura acc. 19042262 del 2.05.2019;
4) fattura acc. 19043012 del 3.05.2019; 5) fattura diff. 19000271 del
7.05.2019; 6) Fattura acc. 19044718 dell'8.05.2019; 7) fattura acc.
19044719 dell'8.05.2019; 8) fattura acc. 19046098 del 13.05.2019; 9) fattura acc. 19046099 del 13.05.2019; 10) fattura acc. 19047125 del
15.05.2019; 11) fattura acc. 19047136 del 15.05.2019; 12) fattura acc.
19047137 del 15.05.2019; 13) fattura acc. 19048581 del 20.05.2019; 14) fattura acc. 19048582 del 20.05.2019; 15) fattura acc. 19049226 del
22.05.2019; 16) fattura acc. 19049227 del 22.05.2019; 17) fattura acc.
19050470 del 24.05.2019; 18) fattura acc. 19050471 del 24.05.2019; 19) fattura acc. 19050472 del 24.05.2019; 20) fattura acc. 19050473 del
24.05.2019, tutte regolarmente annotate nei libri contabili della società cooperativa.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, l'infondatezza Parte_1 della pretesa creditoria, deducendo l'inidoneità della fattura a fornire la prova del rapporto commerciale, nonché l'inesistenza della fornitura, non avendo l'opposta allegato alcuna prova della consegna della merce, ha inoltre dedotto l'impossibilità oggettiva di pagamento del credito per impossibilità sopravventa della prestazione ai sensi degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., ha infine contestato gli interessi di mora come richiesti e ottenuti nel d.i. opposto.
3 Chiedeva al Tribunale di “ Nel merito, in via principale, accogliere la presente citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto dedotto sub in fatto e I, II e III della citazione in opposizione. - Per l'effetto, ritenere
e dichiarare illegittima la pretesa economica di cui al Decreto Ingiuntivo N.
275/2020, richiesto da (C.F. Parte_2
), a mezzo dell'Avv. Mauro Pieri, del foro di Forlì-Cesena, in P.IVA_1 danno dell'attore opponente. - Revocare, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo
N. 275/2020 emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Agrigento, in danno dell'attore opponente. - Ritenere e dichiarare, comunque, non dovuti, gli interessi, per come richiesti, per quanto indicato sub III della citazione in opposizione. - Emettere ogni più opportuno e consequenziale provvedimento. Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA”.
Si costituiva in giudizio la con deposito di Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, contestava le avverse difese, evidenziava come la firma apposta sulle fatture accompagnatorie non veniva disconosciuta dal ricorrente, producendo pregresse fatture al fine di comparare le sottoscrizioni riferibili a quest'ultimo, evidenziava, infatti, che tra le parti vi erano rapporti di somministrazione periodica di prodotti avicunicoli, che il pagamento delle precedenti forniture veniva onorato e che le contestazioni mosse in queste sede erano direttamente correlate alle difficoltà economiche connesse all'evento dannoso che lo aveva coinvolto, rappresentava che la merce descritta nelle fatture di vendite fosse stata regolarmente consegnata.
Instava dunque per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via preliminare - CONCEDERE, giusto il disposto dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo telematico n. 275/2020 (n.
251/2020 R.G. di questo Tribunale), non essendo la spiegata opposizione suffragata da alcuna prova scritta;
nel merito - RESPINGERE, per le ragioni già dedotte in narrativa, l'opposizione ex adverso proposta contro il decreto ingiuntivo n. 275/2020 del Tribunale di Agrigento, depositato in
Cancelleria in data 17/04/2020, e ritualmente notificato in data
4 12/05/2020, e, per l'effetto, - CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 275/2020 del Tribunale di Agrigento, depositato in
Cancelleria in data 17/04/2020 e ritualmente notificato in data 12/05/2020
e comunque condannare il Sig. al pagamento della Parte_1 somma di € 12.683,70, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e maggior danno dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese anche generali e compensi, oltre accessori di legge.”
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa veniva istruita con interrogatorio formale dell'opponente ed escussione di prova per testi, veniva formulata dal giudice proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c non accettata dall'opponente.
Dunque, all'esito dell'istruttoria espletata, la causa veniva inviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art 281 sexies c.p.c
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati si osserva preliminarmente che l'opposizione non è fondata per i motivi che si vanno a rappresentare.
Si premette che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri alligatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente
5 azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di denaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
Ebbene, nella fattispecie in esame risulta incontestato il rapporto di fornitura intercorrente tra le parti;
il ricorrente non ha neanche formalmente disconosciuto la firma apposta sulle fatture accompagnatorie poste a base del decreto ingiuntivo;
La ha dunque provato il CP_1 titolo negoziale su cui si basa la pretesa di pagamento, quest'ultima ha infatti prodotto a sostegno del proprio credito n. 20 fatture di trasporto con asserita sottoscrizione per ricevuta del destinatario della merce, oltre l'estratto notarile del Registro Iva Vendite, con attestazione di conformità agli originali e della regolare tenuta delle scritture contabili di riferimento.
E' evidente che la parte che richiede il d.i. deve provare il fatto costitutivo del credito, nella specie la compravendita, ed avendo l'opponente contestato la consegna della merce deve anche provare il proprio adempimento e, dunque, di aver consegnato la merce.
Sembra, inoltre, opportuno precisare che l'opponente mai prima del ricorso monitorio ha contestato il credito di cui alle fatture allegate, né la pec di costituzione in mora inviata dal difensore nell'interesse dell'opposta.
Dal dibattito processuale è emersa altresì la prova dell'avvenuta consegna della merce.
La testimonianza resa dal legale rappresentante della società vettore deve reputarsi attendibile. Controparte_2
Quest'ultimo sentito all'udienza del 3.12.2024 ha infatti dichiarato di aver provveduto alla consegna dei prodotti avicoli da parte della
[...]
[...
[...] [...]
, di cui alle fatture commerciali di vendita che mi vengono CP_3 mostrate ( doc.
3-20 di parte convenuta opposta), e che la consegna dei prodotti di cui alle fatture che mi sono state mostrate è stata effettuata da un mio autista, presso il deposito/magazzino ubicato a CP_4
Grotte (AG) Via Ingrao 87 “.
Sotto il profilo delle dichiarazioni testimoniali rileva notare che il teste
, agente di commercio della società opposta, riferiva “ vero Testimone_1
è che i prodotti alimentari di cui alle fatture commerciali di vendita che si rammostrano (all. B – docc. 3 – 20) sono stati ordinati dallo stesso sig.
perché gli ordini li prendevo io” ed ancora “ sono a Parte_1 conoscenza che il deposito ove il custodiva i prodotti che Pt_1 ordinava alla si trova in Grotte, non ricordo la via, perché ci sono CP_1 stato quando è iniziata la nostra collaborazione lavorativa”.
Dalla visura camerale prodotta in atti dalla convenuta opposta è agevole evincere che in via Ingrao 87 in Grotte veniva fissata la sede della ditta individuale.
In conclusione, se è vero che la fattura, che costituisce idonea prova scritta nel giudizio monitorio, perde la sua efficacia probatoria nel successivo giudizio di opposizione, costituendo “al più, un mero indizio” e anche vero che il Giudice può trarre “dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari idonei a concretare, in concorso con altre risultanze […] una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio” ( cfr. Cass. n.
9968/2016).
Conseguentemente, dal raffronto tra gli elementi emersi in sede di istruttoria testimoniale e quelli emergenti dalla documentazione prodotta, si può ritenere provata l'esistenza del credito vantato dall'opposta per l'importo di euro 12.683,70.
Invero, le fatture accompagnatorie per cui è causa contengono i dati della parte venditrice e dell'acquirente; del vettore;
la data di consegna;
la descrizione e la quantità dei prodotti;
il peso;
i prezzi unitari;
l'aliquota IVA
7 applicata e il totale del documento, nonché la firma del destinatario della consegna.
Né può assumere rilievo il disconoscimento, da parte dell'opponente, delle firme apposte sulle fatture accompagnatorie effettuato in sede di interpello in quanto tardivo e comunque generico.
Destituita di fondamento è pure l'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta dal ricorrente.
L'impossibilità assoluta della prestazione ex art. 1256 c.c. non è configurabile per le obbligazioni pecuniarie: ciò in quanto l'impossibilità che, ex art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento. Al contrario, alla stregua del principio secondo cui genus numquam perit,
l'impossibilità può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro.
Dovuti sono gli interessi di mora ai sensi del d.lgs 231/02.
Tale decreto legislativo emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal D.lgs. n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose norme che derogano alla tradizionale disciplina del Codice civile, con la finalità di contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti.
Esso si applica infatti a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell'ambito di contratti tra imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Attesa, dunque, l'infondatezza dei motivi di merito posti a fondamento dell'opposizione, quest'ultima va integralmente rigettata e confermato il d.i. n. 275/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM
55/2014 in base all'attività effettivamente esercitata, come in dispositivo
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.1500/2020
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il d.i. n. 275/2020, emesso dall'intestato Tribunale in data 16.03.2020, e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna titolare dell'omonima ditta individuale al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. che liquida nella complessiva somma di €
[...]
3700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa di legge.
Così deciso in Agrigento in data 15.04.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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