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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1522/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente e Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8646/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione – Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4765/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07137202400000600000 IMU 2015
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n.4765/8/24 pronunciata dalla CGT di Salerno il 25 ottobre e depositata il successivo 30 ottobre 2024 con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa presentato avverso l'avviso di presa in carico, notificato in data 22/1/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione ad un avviso di accertamento emesso dal Comune di Scafati, notificato in data 28/12/2020 dell'importo di euro 925,26, relativo a IMU anno 2015. La ricorrente aveva sostenuto con l'atto introduttivo del giudizio «di non avere ricevuto alcuna notifica del suddetto avviso di accertamento» (ricorso pag. 1).
Nel giudizio di 1° grado si era costituito il Comune di Scafati che produceva il Modello 23 L di Poste Italiane per provare la notifica alla ricorrente, a mezzo raccomandata postale in data 28.12.2020, dell'avviso di accertamento emesso dallo stesso Comune. La contribuente aveva replicato con memorie illustrative depositate in data 10 ottobre 2024 con le quali aveva insistito «nel dichiarare di non avere avuta notifica alcuna dell'avviso di accertamento
Imu anno 2015, né quale erede del padre Nominativo_1, né in proprio»
Così la decisione espone i motivi del rigetto: «Invero il Comune di Scafati ha prodotto la prova della valida notifica in data 28/12/2020 dell'avviso di accertamento in relazione al quale l'ADER aveva notificato alla contribuente l'avviso di presa in carico per la riscossione.
Essendo l'avviso di accertamento da considerare legalmente conosciuto in ogni sua parte dalla contribuente, stante la pregressa valida notifica ad essa in persona, l'avviso di presa in carico risulta legittimamente emesso e sufficientemente motivato con il richiamo al contenuto dell'avviso di accertamento».
Al rigetto seguiva la condanna della contribuente al pagamento in favore del Comune di
Scafati delle spese di giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Contro questa decisione la contribuente ha proposto appello e come primo motivo di censura si è riportata alle argomentazioni già dedotte nel ricorso di prima istanza e nelle note aggiuntive, quindi deducendo la nullità/inesistenza ex art 160 c.p.c. della notifica
Nominativo_1dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 a carico di , genitore defunto dell'appellante.
Quindi così sul punto prosegue l'atto di appello: «[…] la qualità del consegnatario è del tutto assente preso atto che manca la relata di notifica ed il solo Modello 23 L di Poste Italiane, prodotto in giudizio dal Comune di Scafati e posto a fondamento della decisione del Giudice di prime cure, deve ritenersi, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione sopra evidenziato, assolutamente inidoneo a dimostrare la validità della notifica dell'avviso di accertamento alla ricorrente atteso che: - Infatti nel settore
(riquadro)“AVVENUTA CONSEGNA”, esso non riporta né la firma del destinatario né di altra persona delegata che avrebbe ricevuto l'avviso di accertamento del Comune di Scafati in data 28.12.2020 - né la prova dell'assenza del destinatario;
- manca qualsivoglia annotazioni relativamente al soggetto consegnatario da parte dell'agente postale (perché non è barrata alcuna casella); - nel settore (riquadro)“ AVVENUTA CONSEGNA”, è apposto un timbro del tutto illeggibile dal quale nulla può ricavarsi in merito all'identità del soggetto ricevente il plico;
- l'unica firma presente è quella del soggetto notificante (addetto al servizio); - e si ripete, manca in ogni caso la relata di notifica di consegna del plico contenente l'avviso di accertamento imu 2015 del Comune di Scafati».
Con secondo motivo di appello la contribuente si duole del fatto che il giudice di prime cure aveva completamente omesso di considerare le censure e le argomentazioni addotte dalla ricorrente in sede di nota aggiuntiva, così omettendo qualsiasi motivazione sul punto, così incorrendo nella mancata pronuncia ex art. 112 c.p.c. L'atto di appello ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di diritti, spese, ed onorari di causa.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in data 20 gennaio 2025 e ha sostenuto:
Ricorrente_1«La sig.ra ha impugnato la sentenza n. 4765/2/2024 depositata il 01.10.2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Salerno aveva rigettato il ricorso, dichiarando la non impugnabilità dell'atto di presa in carica n. 07137202400000600000. L'appellante nel proprio atto ha eccepito l'irregolare notifica dell'atto prodromico della presa in carica e alcune presunte violazioni di legge. Tanto premesso, si costituisce, tramite il sottoscritto proc.re, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugna tutto quanto richiesto e dedotto ex adverso poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Appare non degno di accoglimento il motivo di gravame in relazione alla irregolare notifica dell'atto prodromico, in quanto si insiste sulla impossibilità di impugnare l'atto di presa in carica n.
07137202400000600000 in quanto lo stesso non rientra tra gli atti impugnabili previsti dall'Art.17bis D. Lgs 546/92». Quanto al merito della pretesa tributaria, all'eccepita prescrizione, mancata o tardiva notifica degli atti presupposti all'iscrizione a ruolo, AdER ha inteso con le proprie controdeduzioni sottolineare che titolare delle pretese creditorie non è
l'Agente della riscossione, bensì l'Ente impositore;
comunque a concluso chiedendo di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di legge.
Ha resistito all'impugnazione il Comune di Scafati e con le proprie controdeduzioni, ricostruiti i fatti di causa e sostenuto che l'avviso di presa in carico non è un atto autonomamente impugnabile, ha dedotto:
- “Inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi: violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 546/92”.
- “Inammissibilità dell'appello per difetto di procura”: il ricorso in appello della controparte risulta affetto da insanabile nullità per omessa allegazione della procura alle liti. Così sul punto l'Ente appellato: «Nel caso di specie, l'assenza della procura speciale nel ricorso in appello della controparte non può essere in alcun modo sanata, in quanto si tratta di un elemento costitutivo dell'atto processuale la cui mancanza determina che l'attività svolta dal difensore non produca alcun effetto nei confronti della parte rappresentata. Come chiarito dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 10802 del 22 aprile 2024, la validità della procura richiede una verifica puntuale e rigorosa dei requisiti formali e sostanziali, non potendosi ammettere sanatorie basate su mere presunzioni o interpretazioni estensive. La gravità del vizio è ulteriormente confermata dal fatto che, ai sensi dell'art. 157 del codice di procedura civile, applicabile anche al processo tributario, la nullità derivante dalla mancanza di procura incide direttamente sulla validità dell'intero procedimento, non potendosi configurare alcuna forma di sanatoria successiva. Tale principio trova conferma anche nell'art. 18 del D.Lgs. 546/1992, che disciplina i requisiti essenziali del ricorso tributario, tra i quali rientra necessariamente la valida sottoscrizione da parte del difensore munito di procura».
- “Inammissibilità di nuove domande ed eccezioni in appello”: in primo grado la contestazione verteva sull'asserita omessa notifica dell'atto impositivo, mentre l'appellante in tale sede introduce una diversa questione, sostenendo la nullità della notificazione stessa. Così sul punto l'appellato: «Tale mutamento della prospettazione difensiva si pone in aperto contrasto con i principi fondamentali che regolano il processo tributario. Il contenzioso tributario, come stabilito dal combinato disposto degli articoli 18 e 24 del D.Lgs. n. 546/1992,
è caratterizzato da un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni specificamente dedotte nel ricorso introduttivo. Questa impostazione trova ulteriore conferma nell'art. 57 del medesimo decreto, che vieta espressamente la proposizione di domande nuove in appello».
- “Insussistenza di vizi nella motivazione della sentenza di primo grado”: l'appellante lamenta genericamente l'erroneità della sentenza di primo grado, senza peraltro indicare quali sarebbero gli specifici errori di diritto o di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, nel mentre la pronuncia impugnata risulta pienamente conforme al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali consolidati ed ha correttamente concluso che l'avviso di accertamento opposto è stato validamente notificato alla contribuente in data 28/12/2020, come documentalmente provato dagli atti e che la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge ha determinato la definitività della pretesa impositiva.
Quindi ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello e la condanna della contribuente alla rifusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato. La Corte, prima di esaminare il merito della questione, ritiene di dover fornire una serie di precisazioni rese necessarie in conseguenza di affermazioni non corrette, ovvero non corrispondenti al vero, rese dalle parti intervenute nel giudizio.
L'avviso di presa in carico, diversamente da quanto affermato da AdER, che ne ha sostenuto l'assoluta non impugnabilità, è un atto informativo, non provvedimentale, nel senso chiarito dalla Suprema Corte che ha precisato che si può impugnare in termini intermedi (cfr. Cass. ordinanza 4 dicembre 2024, depositata il 12 marzo 2025). Dunque, i giudici di legittimità hanno proposto una c.d. soluzione basata su una “tesi intermedia”: l'atto è impugnabile non in sé, ma “solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri”.
Nel caso in narrativa, quindi, deve ritenersi ammissibile l'opposizione allo stesso in quanto fatta al solo fine di far valere l'omessa notifica dell'atto presupposto, cioè l'avviso di accertamento. Peraltro, non si comprende da dove si ricavi la sviante affermazione resa da
AdER in sede di appello, laddove ha affermato che “Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di
Salerno aveva rigettato il ricorso, dichiarando la non impugnabilità dell'atto di presa in carica”: difatti, il ricorso è stato deciso nel merito.
Il ricorso era stato notificato anche ad AdER ma nel giudizio di prime cure si era costituito il solo Comune di Scafati che aveva anche prodotto documentazione, per cui il contraddittorio è risultato pienamente integrato in relazione alla novellato art. 14, co. 6-bis d.lgs. 546/92.
L'appello contiene un sufficiente tasso di specificità e come tale deve essere delibato, rigettandosi l'eccezione sul punto: nel caso in narrativa, sia pur nella sinteticità dei motivi, risulti l'univoca manifestazione di volontà della contribuente di proporre il gravame per lo specifico motivo costituito dalla ritenuta irritualità della notifica dell'atto presupposto alla presa in carico impugnata. Del resto, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è stata sempre interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza di legittimità, in conformità all'articolo 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, ragion per cui si deve sempre consentire l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione e, quindi, una nuova valutazione di merito ogni qual volta nell'atto di appello sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado. Insussistente si profila anche l'ulteriore eccezione concernente il difetto di procura per il grado di appello in quanto esaminando la procura conferita al difensore nel giudizio di primo grado, emerge chiaramente la volontà di estendere la stessa “per tutti i gradi di giudizio”.
Passando al merito, come anticipato, l'appello è infondato e come tale va rigettato, dovendosi ribadire la legittimità della notifica in data 28/12/2020 dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Scafati, posto che va rilevata l'inconferenza dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla Corte di
Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo invero sintetico, ma chiaro e esaustivo, pervenendo ad una corretta conclusione avendo il giudice di prime cure valutato il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dalla ricorrente e, come detto, riproposte anche in appello.
Dunque, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado – volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici – non meritano di essere rettificate, intendendo questa
Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni del primo giudice, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme”.
E, invero, l'avviso di accertamento in contestazione reca chiaramente ed inequivocabilmente l'attestazione di avvenuta consegna redatta da parte dell'agente postale, mentre priva di ogni attestazione è la presunta “mancata consegna”; esso reca anche la sottoscrizione da parte della persona ricevente e, quindi, del tutto infondata è anche l'asserita non riferibilità della sottoscrizione alla destinataria dell'avviso di accertamento. In ogni caso, la contestazione, oltre a quanto si dirà in ordine alla necessaria applicazione alla fattispecie in narrativa del disposto dell'art. 24 d.lgs. 546/92, andava eventualmente proposta mediante querela di falso, rammentando che l'agente notificatore nel caso di notifica a mezzo del servizio postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, bensì soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma, restando peraltro irrilevante che la stessa non sia chiaramente leggibile in quanto ciò non rende automaticamente nulla la consegna ma, per l'appunto e come detto, legittima l'eventuale proposizione dell'azione specifica della querela di falso in quanto la notifica è un atto con efficacia fidefacente (cfr. anche Cass. ordinanza n. 14279/2024 del 22 maggio 2024). Ma v'è di più.
Ulteriore motivo di rigetto del ricorso, più correttamente di inammissibilità come sul punto ha correttamente evidenziato l'Ente impositore appellato, era dato da una circostanza che avrebbe dovuto assumere un dirimente rilievo già nel giudizio di primo grado, ove il Comune di Scafati, nel costituirsi, aveva depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento prodromico e che la contribuente, nell'atto introduttivo del giudizio aveva assunto di non aver ricevuto.
Difatti, in esso è dato leggere: “Nel mentre la ricorrente dichiara di non avere ricevuto alcuna notifica del suddetto avviso di accertamento” (ricorso pag. 1).
Ancora l'assunto è ribadito nelle memorie illustrative depositate in data 10 ottobre 2024 laddove viene affermato dalla contribuente “[…] nel mentre insiste nel dichiarare di non avere avuta notifica alcuna dell'avviso di accertamento Imu anno 2015, né quale erede del padre Nominativo_1, né in proprio”.
Orbene, se così è, a fronte dell'anzidetto deposito, operato in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente non ha provveduto a contestare gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, ma si è limitata a depositare memorie integrative ex art. 32 del medesimo decreto in data 10 ottobre 2024. Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass.
13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326).
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nel caso in esame il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in
C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5, Ordinanza n.
18877/2020).
Dunque, non avendo la ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria dell'atto prodromico a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione degli avvisi narrativa, comprovata dai documenti che controparte aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione della cartella di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito, addivenendo quindi al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso.
E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del Comune di Scafati, considerando il compenso tabellare relativo al valore della causa applicando il minimo e poi su di esso la riduzione del 20% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto. Si ritiene di compensarle con riguardo alla posizione di
AdER in ragione del nullo ed addirittura fuorviante apporto alla definizione del contenzioso.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la contribuente appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di Scafati, che liquida per il presente grado in euro 278,00, oltre spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta).
Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Salerno, 13 febbraio 2026 Il Presidente relatore
MA de CA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente e Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8646/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione – Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4765/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07137202400000600000 IMU 2015
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n.4765/8/24 pronunciata dalla CGT di Salerno il 25 ottobre e depositata il successivo 30 ottobre 2024 con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa presentato avverso l'avviso di presa in carico, notificato in data 22/1/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione ad un avviso di accertamento emesso dal Comune di Scafati, notificato in data 28/12/2020 dell'importo di euro 925,26, relativo a IMU anno 2015. La ricorrente aveva sostenuto con l'atto introduttivo del giudizio «di non avere ricevuto alcuna notifica del suddetto avviso di accertamento» (ricorso pag. 1).
Nel giudizio di 1° grado si era costituito il Comune di Scafati che produceva il Modello 23 L di Poste Italiane per provare la notifica alla ricorrente, a mezzo raccomandata postale in data 28.12.2020, dell'avviso di accertamento emesso dallo stesso Comune. La contribuente aveva replicato con memorie illustrative depositate in data 10 ottobre 2024 con le quali aveva insistito «nel dichiarare di non avere avuta notifica alcuna dell'avviso di accertamento
Imu anno 2015, né quale erede del padre Nominativo_1, né in proprio»
Così la decisione espone i motivi del rigetto: «Invero il Comune di Scafati ha prodotto la prova della valida notifica in data 28/12/2020 dell'avviso di accertamento in relazione al quale l'ADER aveva notificato alla contribuente l'avviso di presa in carico per la riscossione.
Essendo l'avviso di accertamento da considerare legalmente conosciuto in ogni sua parte dalla contribuente, stante la pregressa valida notifica ad essa in persona, l'avviso di presa in carico risulta legittimamente emesso e sufficientemente motivato con il richiamo al contenuto dell'avviso di accertamento».
Al rigetto seguiva la condanna della contribuente al pagamento in favore del Comune di
Scafati delle spese di giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Contro questa decisione la contribuente ha proposto appello e come primo motivo di censura si è riportata alle argomentazioni già dedotte nel ricorso di prima istanza e nelle note aggiuntive, quindi deducendo la nullità/inesistenza ex art 160 c.p.c. della notifica
Nominativo_1dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 a carico di , genitore defunto dell'appellante.
Quindi così sul punto prosegue l'atto di appello: «[…] la qualità del consegnatario è del tutto assente preso atto che manca la relata di notifica ed il solo Modello 23 L di Poste Italiane, prodotto in giudizio dal Comune di Scafati e posto a fondamento della decisione del Giudice di prime cure, deve ritenersi, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione sopra evidenziato, assolutamente inidoneo a dimostrare la validità della notifica dell'avviso di accertamento alla ricorrente atteso che: - Infatti nel settore
(riquadro)“AVVENUTA CONSEGNA”, esso non riporta né la firma del destinatario né di altra persona delegata che avrebbe ricevuto l'avviso di accertamento del Comune di Scafati in data 28.12.2020 - né la prova dell'assenza del destinatario;
- manca qualsivoglia annotazioni relativamente al soggetto consegnatario da parte dell'agente postale (perché non è barrata alcuna casella); - nel settore (riquadro)“ AVVENUTA CONSEGNA”, è apposto un timbro del tutto illeggibile dal quale nulla può ricavarsi in merito all'identità del soggetto ricevente il plico;
- l'unica firma presente è quella del soggetto notificante (addetto al servizio); - e si ripete, manca in ogni caso la relata di notifica di consegna del plico contenente l'avviso di accertamento imu 2015 del Comune di Scafati».
Con secondo motivo di appello la contribuente si duole del fatto che il giudice di prime cure aveva completamente omesso di considerare le censure e le argomentazioni addotte dalla ricorrente in sede di nota aggiuntiva, così omettendo qualsiasi motivazione sul punto, così incorrendo nella mancata pronuncia ex art. 112 c.p.c. L'atto di appello ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di diritti, spese, ed onorari di causa.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in data 20 gennaio 2025 e ha sostenuto:
Ricorrente_1«La sig.ra ha impugnato la sentenza n. 4765/2/2024 depositata il 01.10.2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Salerno aveva rigettato il ricorso, dichiarando la non impugnabilità dell'atto di presa in carica n. 07137202400000600000. L'appellante nel proprio atto ha eccepito l'irregolare notifica dell'atto prodromico della presa in carica e alcune presunte violazioni di legge. Tanto premesso, si costituisce, tramite il sottoscritto proc.re, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugna tutto quanto richiesto e dedotto ex adverso poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Appare non degno di accoglimento il motivo di gravame in relazione alla irregolare notifica dell'atto prodromico, in quanto si insiste sulla impossibilità di impugnare l'atto di presa in carica n.
07137202400000600000 in quanto lo stesso non rientra tra gli atti impugnabili previsti dall'Art.17bis D. Lgs 546/92». Quanto al merito della pretesa tributaria, all'eccepita prescrizione, mancata o tardiva notifica degli atti presupposti all'iscrizione a ruolo, AdER ha inteso con le proprie controdeduzioni sottolineare che titolare delle pretese creditorie non è
l'Agente della riscossione, bensì l'Ente impositore;
comunque a concluso chiedendo di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di legge.
Ha resistito all'impugnazione il Comune di Scafati e con le proprie controdeduzioni, ricostruiti i fatti di causa e sostenuto che l'avviso di presa in carico non è un atto autonomamente impugnabile, ha dedotto:
- “Inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi: violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 546/92”.
- “Inammissibilità dell'appello per difetto di procura”: il ricorso in appello della controparte risulta affetto da insanabile nullità per omessa allegazione della procura alle liti. Così sul punto l'Ente appellato: «Nel caso di specie, l'assenza della procura speciale nel ricorso in appello della controparte non può essere in alcun modo sanata, in quanto si tratta di un elemento costitutivo dell'atto processuale la cui mancanza determina che l'attività svolta dal difensore non produca alcun effetto nei confronti della parte rappresentata. Come chiarito dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 10802 del 22 aprile 2024, la validità della procura richiede una verifica puntuale e rigorosa dei requisiti formali e sostanziali, non potendosi ammettere sanatorie basate su mere presunzioni o interpretazioni estensive. La gravità del vizio è ulteriormente confermata dal fatto che, ai sensi dell'art. 157 del codice di procedura civile, applicabile anche al processo tributario, la nullità derivante dalla mancanza di procura incide direttamente sulla validità dell'intero procedimento, non potendosi configurare alcuna forma di sanatoria successiva. Tale principio trova conferma anche nell'art. 18 del D.Lgs. 546/1992, che disciplina i requisiti essenziali del ricorso tributario, tra i quali rientra necessariamente la valida sottoscrizione da parte del difensore munito di procura».
- “Inammissibilità di nuove domande ed eccezioni in appello”: in primo grado la contestazione verteva sull'asserita omessa notifica dell'atto impositivo, mentre l'appellante in tale sede introduce una diversa questione, sostenendo la nullità della notificazione stessa. Così sul punto l'appellato: «Tale mutamento della prospettazione difensiva si pone in aperto contrasto con i principi fondamentali che regolano il processo tributario. Il contenzioso tributario, come stabilito dal combinato disposto degli articoli 18 e 24 del D.Lgs. n. 546/1992,
è caratterizzato da un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni specificamente dedotte nel ricorso introduttivo. Questa impostazione trova ulteriore conferma nell'art. 57 del medesimo decreto, che vieta espressamente la proposizione di domande nuove in appello».
- “Insussistenza di vizi nella motivazione della sentenza di primo grado”: l'appellante lamenta genericamente l'erroneità della sentenza di primo grado, senza peraltro indicare quali sarebbero gli specifici errori di diritto o di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, nel mentre la pronuncia impugnata risulta pienamente conforme al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali consolidati ed ha correttamente concluso che l'avviso di accertamento opposto è stato validamente notificato alla contribuente in data 28/12/2020, come documentalmente provato dagli atti e che la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge ha determinato la definitività della pretesa impositiva.
Quindi ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello e la condanna della contribuente alla rifusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato. La Corte, prima di esaminare il merito della questione, ritiene di dover fornire una serie di precisazioni rese necessarie in conseguenza di affermazioni non corrette, ovvero non corrispondenti al vero, rese dalle parti intervenute nel giudizio.
L'avviso di presa in carico, diversamente da quanto affermato da AdER, che ne ha sostenuto l'assoluta non impugnabilità, è un atto informativo, non provvedimentale, nel senso chiarito dalla Suprema Corte che ha precisato che si può impugnare in termini intermedi (cfr. Cass. ordinanza 4 dicembre 2024, depositata il 12 marzo 2025). Dunque, i giudici di legittimità hanno proposto una c.d. soluzione basata su una “tesi intermedia”: l'atto è impugnabile non in sé, ma “solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri”.
Nel caso in narrativa, quindi, deve ritenersi ammissibile l'opposizione allo stesso in quanto fatta al solo fine di far valere l'omessa notifica dell'atto presupposto, cioè l'avviso di accertamento. Peraltro, non si comprende da dove si ricavi la sviante affermazione resa da
AdER in sede di appello, laddove ha affermato che “Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di
Salerno aveva rigettato il ricorso, dichiarando la non impugnabilità dell'atto di presa in carica”: difatti, il ricorso è stato deciso nel merito.
Il ricorso era stato notificato anche ad AdER ma nel giudizio di prime cure si era costituito il solo Comune di Scafati che aveva anche prodotto documentazione, per cui il contraddittorio è risultato pienamente integrato in relazione alla novellato art. 14, co. 6-bis d.lgs. 546/92.
L'appello contiene un sufficiente tasso di specificità e come tale deve essere delibato, rigettandosi l'eccezione sul punto: nel caso in narrativa, sia pur nella sinteticità dei motivi, risulti l'univoca manifestazione di volontà della contribuente di proporre il gravame per lo specifico motivo costituito dalla ritenuta irritualità della notifica dell'atto presupposto alla presa in carico impugnata. Del resto, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è stata sempre interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza di legittimità, in conformità all'articolo 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, ragion per cui si deve sempre consentire l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione e, quindi, una nuova valutazione di merito ogni qual volta nell'atto di appello sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado. Insussistente si profila anche l'ulteriore eccezione concernente il difetto di procura per il grado di appello in quanto esaminando la procura conferita al difensore nel giudizio di primo grado, emerge chiaramente la volontà di estendere la stessa “per tutti i gradi di giudizio”.
Passando al merito, come anticipato, l'appello è infondato e come tale va rigettato, dovendosi ribadire la legittimità della notifica in data 28/12/2020 dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Scafati, posto che va rilevata l'inconferenza dei motivi illustrati nell'atto di appello, rispetto ai quali deve osservarsi che la decisione assunta dalla Corte di
Giustizia di primo grado si è basata su un percorso argomentativo invero sintetico, ma chiaro e esaustivo, pervenendo ad una corretta conclusione avendo il giudice di prime cure valutato il merito della causa sia sotto il profilo logico-formale che della correttezza giuridica, rispondendo alle eccezioni sollevate dalla ricorrente e, come detto, riproposte anche in appello.
Dunque, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado – volutamente riportate integralmente nel capo dello svolgimento del processo in quanto pienamente condivise per essere scevre da vizi logico-giuridici – non meritano di essere rettificate, intendendo questa
Corte pervenire ad un giudizio di doppia conformità proprio riallacciandosi alle argomentazioni del primo giudice, sia pure con le ulteriori precisazioni e integrazioni motivazionali che seguono e che riaffermano quelle di primo grado, che cioè utilizzando gli stessi criteri e valutazioni delle prove, oltre altri elementi, portano a ritenere le due sentenze come un unico corpo decisionale, per l'appunto integrante una “doppia conforme”.
E, invero, l'avviso di accertamento in contestazione reca chiaramente ed inequivocabilmente l'attestazione di avvenuta consegna redatta da parte dell'agente postale, mentre priva di ogni attestazione è la presunta “mancata consegna”; esso reca anche la sottoscrizione da parte della persona ricevente e, quindi, del tutto infondata è anche l'asserita non riferibilità della sottoscrizione alla destinataria dell'avviso di accertamento. In ogni caso, la contestazione, oltre a quanto si dirà in ordine alla necessaria applicazione alla fattispecie in narrativa del disposto dell'art. 24 d.lgs. 546/92, andava eventualmente proposta mediante querela di falso, rammentando che l'agente notificatore nel caso di notifica a mezzo del servizio postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, bensì soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma, restando peraltro irrilevante che la stessa non sia chiaramente leggibile in quanto ciò non rende automaticamente nulla la consegna ma, per l'appunto e come detto, legittima l'eventuale proposizione dell'azione specifica della querela di falso in quanto la notifica è un atto con efficacia fidefacente (cfr. anche Cass. ordinanza n. 14279/2024 del 22 maggio 2024). Ma v'è di più.
Ulteriore motivo di rigetto del ricorso, più correttamente di inammissibilità come sul punto ha correttamente evidenziato l'Ente impositore appellato, era dato da una circostanza che avrebbe dovuto assumere un dirimente rilievo già nel giudizio di primo grado, ove il Comune di Scafati, nel costituirsi, aveva depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento prodromico e che la contribuente, nell'atto introduttivo del giudizio aveva assunto di non aver ricevuto.
Difatti, in esso è dato leggere: “Nel mentre la ricorrente dichiara di non avere ricevuto alcuna notifica del suddetto avviso di accertamento” (ricorso pag. 1).
Ancora l'assunto è ribadito nelle memorie illustrative depositate in data 10 ottobre 2024 laddove viene affermato dalla contribuente “[…] nel mentre insiste nel dichiarare di non avere avuta notifica alcuna dell'avviso di accertamento Imu anno 2015, né quale erede del padre Nominativo_1, né in proprio”.
Orbene, se così è, a fronte dell'anzidetto deposito, operato in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente non ha provveduto a contestare gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, ma si è limitata a depositare memorie integrative ex art. 32 del medesimo decreto in data 10 ottobre 2024. Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass.
13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326).
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nel caso in esame il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in
C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5, Ordinanza n.
18877/2020).
Dunque, non avendo la ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria dell'atto prodromico a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione degli avvisi narrativa, comprovata dai documenti che controparte aveva optimo iure depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione della cartella di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito, addivenendo quindi al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso.
E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del Comune di Scafati, considerando il compenso tabellare relativo al valore della causa applicando il minimo e poi su di esso la riduzione del 20% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto. Si ritiene di compensarle con riguardo alla posizione di
AdER in ragione del nullo ed addirittura fuorviante apporto alla definizione del contenzioso.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la contribuente appellante al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di Scafati, che liquida per il presente grado in euro 278,00, oltre spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta).
Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Salerno, 13 febbraio 2026 Il Presidente relatore
MA de CA