TRIB
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c.,lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 18854 /2022 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.ROSSI DANIELE presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti MARESCA MICHELE elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
, P. Iva con sede legale in Roma alla Controparte_2 P.IVA_1
Via G. Grezar 4, in persona del Procuratore del Contenzioso dott. CP_3 CP_4 [...]
, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale –giusto atto notarile– repertorio nr 177893 CP_5 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano De Rosa del Foro di
Napoli, cod. fisc. , C.F._1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avvocato proponeva opposizione a cartella di pagamento deducendo Parte_1 la decadenza dall'iscrizione a ruolo delle quote iscritte nel ruolo 2021, la mancata preventiva contestazione delle stesse secondo quanto previsto dalla l. n. 689/1981 nonché la prescrizione del credito della CP_1
Conclusioni di parte ricorrente: parte ricorrente, nell'eccepire diversi pretesi profili di illegittimità del procedimento di riscossione tra lui la mancanza di atti prodromici nonché, nel merito, la decadenza della pretesa creditoria per tardiva iscrizione a ruolo delle somme ingiunte e la prescrizione dei crediti stessi ai sensi della L. n.
335/95 ha chiesto l'emissione dei provvedimenti di Giustizia che di seguito integralmente si riportano:
1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato con il presente ricorso, stante la documentata fondatezza dello stesso, in particolare, considerato il “fumus bonis juris” così come desumibile da quanto dedotto con i capi A), B) e C) del presente atto ed il “periculum in mora” derivante dal fondato timore che l'Agente per la
Riscossione azioni il titolo esecutivamente, il tutto a danno del ricorrente;
2) nel merito, accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità e/o comunque l'infondatezza della cartella d pagamento n. 071202200185715 35 000, per le causali esposte con il capo A) degli elementi in diritto del presente atto, ovvero, per non avere “ notificato alcunchè all'odierno ricorrente ed a titolo di diffida e/o CP_1 contestazione in relazione alla cartella opposta e, per l'effetto, annullare la cartella n. 071202200185715 35 000;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del precedente capo 2), accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità e/o comunque l'infondatezza della cartella di pagamento n.
071202200185715 35 000, per le causali esposte con il capo B) degli elementi in diritto del presente atto, ovvero, per
l'intervenuta decadenza dall'iscrizione delle somme a ruolo e, per l'effetto, annullare la cartella n. 071202200185715 35
000;
4) in via gradata, in ogni caso, accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità e/o comunque
l'infondatezza della cartella di pagamento n. 071202200185715 35 000, per le causali esposte con il capo C) degli elementi in diritto del presente atto, ovvero, per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato con la presente cartella e, per l'effetto, annullare la cartella n. 071202200185715 35 000;
5) in ogni caso, condannare, “ , in solido con “ , o tra gli CP_1 Controparte_2 stessi chi di dovere, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario…”
Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda
La formulava domanda riconvenzionale. CP_1
L'art. 19 della legge 576 del 1980 prevede che “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_1 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
Di contro, i commi 9 e 10 dell'art. 3, l. 8/8/1995 n. 335 statuiscono per le contribuzioni successive alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione quinquennale (in luogo di quella precedente decennale), prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti […] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”
(così art. 3, co. 10, cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 3 l. 335/1995 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge – 17 agosto 1995 - la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal
1° gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (cf in tal senso Cass. Sez. Lav. 7/1/2004, n. 46, Est. La
Terza; Cass. Sez. Lav. 9/08/2005 n. 16759 Est. La Terza)”.
La Suprema Corte nella sentenza n. 18698 del 2007, dopo aver richiamato alcune precedenti pronunce in argomento, si è espressa nel senso della durata quinquennale del termine di prescrizione anche in tema di contributi dovuti alla CP_1
Invero, già a partire da alcune pronunce del 2006, la Corte di Cassazione ha ritenuto che
“l'abbreviazione del termine di prescrizione si applica anche ai contributi dovuti alla stante CP_1 Controparte_1 la espressa previsione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lettera a), che fa riferimento a «la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie». La previsione ha quindi un carattere assolutamente generale: per «tutte» le gestioni pensionistiche obbligatorie la prescrizione dei relativi contributi è ridotta da dieci a cinque anni” (così Cass Sez. L. sent n. 5622 del 15/03/2006 est. La Terza, ma cfr. anche Cass Sez. L. sent n. 26621 del 13/12/2006 est. Monaci, ove si legge che la L. 335/1995 “ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali”).
Deve, poi, rilevarsi che l'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), in vigore dal 2.2.2013, ha riproposto nuovamente il tema della prescrizione nel sistema contributivo forense, disponendo che l'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla . Parte_2
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 6729/2013, ha “rilevato, infatti, che nella norma non e' reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche' la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonche' alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente …”.
Quanto, poi, al diverso aspetto della decorrenza della prescrizione, il citato art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto Parte_2 regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (cfr. Cass. 9113/2007 e 6259 del 16/03/2011). Per Cass. S.U. n. 20219 del 19/11/2012: “In tema di illecito disciplinare per omesso invio alla
[...] delle comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali e dei volumi di affari realizzati, Parte_2 previsto dall'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, il termine di prescrizione dell'azione inizia a decorrere solo dalla data in cui l'avvocato inoltra le comunicazioni prescritte, poiché la fattispecie ha natura di illecito permanente, essendo la "ratio" finale del precisato obbligo di comunicazione quella di consentire alla di riscuotere i contributi CP_1 obbligatori, con la conseguenza che coloro i quali sono tenuti a tale adempimento possono provvedervi sempre”.
Diversamente, quanto alla contribuzione minima, la prescrizione decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27218/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, per un verso, è documentato (vedi cartella esattoriale) che i contributi oggetto della cartella opposta sono contributivi integrativi e non contributi minimi e, per altro verso, non è stato provato che il ricorrente abbia inviato alla il modello 5 attestante il CP_1 reddito ed il volume d'affari prodotti per l'anno 2009 e per l'anno 2010.
In applicazione dei principi sopra espressi, pertanto, trattandosi di contributi integrativi e di omesso invio della dichiarazione, deve ritenersi che il termine di prescrizione non sia iniziato a decorrere.
L'eccezione di prescrizione è dunque infondata.
Va poi esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente.
Al riguardo va premesso che la S.C. ha chiarito che l'eccezione in parola, attenendo alla regolarità della cartella opposta, configura un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. Sez.
Lav n. 6512/2013; n. 7402/2013).
E' noto, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qualora si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, è necessario proporre l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nei venti giorni dalla notifica della cartella (ex art. 617, comma 1, modificato dall'art.2, comma 3, lett.e) n. 41) del DL
14.3.2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella L. 14.5.2005, n.80), e non il ricorso ex art. 24 D.lgs
46/1999 (da ultimo Cass. 6119/2004; 21864/2004).
Tale termine, nel caso di specie, è stato rispettato, in quanto l'opposizione è stata depositata nel termine di venti giorni rispetto alla notifica della cartella esattoriale (vedi date sopra riportate).
Nel merito tuttavia l'eccezione è infondata.
L'art. 25 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, rubricato “termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”, dispone espressamente che i contributi “dovuti agli enti pubblici previdenziali” sono iscritti, a pena di decadenza: a) per i contributi non versati, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Dalla lettura del testo della rubrica della norma e anche dalla lettura della stessa disposizione normativa emerge che l'art. 25 del D. Lgs. n. 46/99 si riferisce e, dunque, risulta applicabile, solamente ai crediti degli enti pubblici previdenziali, mentre la trasformata in è un ente CP_1 CP_6 di diritto privato.
La giurisprudenza di merito si è orientata infatti, per l'inapplicabilità della disposizione in questione alla Il Tribunale di Milano, tra gli altri, con sentenza del 2 ottobre 2015, n. CP_1
2345, ha affermato che “l'art. 25 D. Lgs. 46/1999 si riferisce esplicitamente agli enti pubblici previdenziali tra i Contr quali non rientra (la Cassa Forense, n.d.r.) che è invece un ente di diritto privato (rif. Trib. Genova
25/09/2013; Trib. Roma, 10914/2013; Trib. Milano 8814/2013)”.
Ritiene il giudicante, nella fattispecie, che la natura di ente di diritto privato della CP_1 non possa essere messa in dubbio, come è del pari innegabile la natura pubblica dell'attività svolta dall'ente. La riflessione poggia sulla circostanza che, tenuto conto che l'art. 25 in questione individua espressamente e testualmente i destinatari della specifica disciplina negli “enti pubblici previdenziali”, non si può prescindere dalla valutazione circa la natura privata o pubblica dell'ente, muovendo dalla tipologia di personalità giuridica formalmente attribuita dall'ordinamento e non rilevando la finalità sostanzialmente pubblica dell'attività espletata dall'ente e ciò anche perché si tratta di norma da interpretarsi in senso restrittivo, con esclusione di ogni applicazione analogica o estensiva, poiché si versa nell'ipotesi di una disposizione che configura una fattispecie decadenziale.
Infine, va disattesa anche l'eccezione di nullità della cartella per mancato invio degli atti presupposti non essendo prevista nessuna nullità per l'omissione in parola ed essendo il richiamo alla legge 689/81 inconferente trattandosi di legge relativa a sanzioni amministrative.
In conclusione, per tutte le considerazioni esposte l'opposizione va rigettata.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali alle controparti che liquida per il totale in euro 3200,00 oltre iva e cpa come per legge
Napoli, 31/05/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c.,lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 18854 /2022 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.ROSSI DANIELE presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti MARESCA MICHELE elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
, P. Iva con sede legale in Roma alla Controparte_2 P.IVA_1
Via G. Grezar 4, in persona del Procuratore del Contenzioso dott. CP_3 CP_4 [...]
, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale –giusto atto notarile– repertorio nr 177893 CP_5 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano De Rosa del Foro di
Napoli, cod. fisc. , C.F._1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avvocato proponeva opposizione a cartella di pagamento deducendo Parte_1 la decadenza dall'iscrizione a ruolo delle quote iscritte nel ruolo 2021, la mancata preventiva contestazione delle stesse secondo quanto previsto dalla l. n. 689/1981 nonché la prescrizione del credito della CP_1
Conclusioni di parte ricorrente: parte ricorrente, nell'eccepire diversi pretesi profili di illegittimità del procedimento di riscossione tra lui la mancanza di atti prodromici nonché, nel merito, la decadenza della pretesa creditoria per tardiva iscrizione a ruolo delle somme ingiunte e la prescrizione dei crediti stessi ai sensi della L. n.
335/95 ha chiesto l'emissione dei provvedimenti di Giustizia che di seguito integralmente si riportano:
1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato con il presente ricorso, stante la documentata fondatezza dello stesso, in particolare, considerato il “fumus bonis juris” così come desumibile da quanto dedotto con i capi A), B) e C) del presente atto ed il “periculum in mora” derivante dal fondato timore che l'Agente per la
Riscossione azioni il titolo esecutivamente, il tutto a danno del ricorrente;
2) nel merito, accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità e/o comunque l'infondatezza della cartella d pagamento n. 071202200185715 35 000, per le causali esposte con il capo A) degli elementi in diritto del presente atto, ovvero, per non avere “ notificato alcunchè all'odierno ricorrente ed a titolo di diffida e/o CP_1 contestazione in relazione alla cartella opposta e, per l'effetto, annullare la cartella n. 071202200185715 35 000;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del precedente capo 2), accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità e/o comunque l'infondatezza della cartella di pagamento n.
071202200185715 35 000, per le causali esposte con il capo B) degli elementi in diritto del presente atto, ovvero, per
l'intervenuta decadenza dall'iscrizione delle somme a ruolo e, per l'effetto, annullare la cartella n. 071202200185715 35
000;
4) in via gradata, in ogni caso, accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità e/o comunque
l'infondatezza della cartella di pagamento n. 071202200185715 35 000, per le causali esposte con il capo C) degli elementi in diritto del presente atto, ovvero, per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato con la presente cartella e, per l'effetto, annullare la cartella n. 071202200185715 35 000;
5) in ogni caso, condannare, “ , in solido con “ , o tra gli CP_1 Controparte_2 stessi chi di dovere, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario…”
Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda
La formulava domanda riconvenzionale. CP_1
L'art. 19 della legge 576 del 1980 prevede che “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_1 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
Di contro, i commi 9 e 10 dell'art. 3, l. 8/8/1995 n. 335 statuiscono per le contribuzioni successive alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione quinquennale (in luogo di quella precedente decennale), prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti […] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”
(così art. 3, co. 10, cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 3 l. 335/1995 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge – 17 agosto 1995 - la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal
1° gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (cf in tal senso Cass. Sez. Lav. 7/1/2004, n. 46, Est. La
Terza; Cass. Sez. Lav. 9/08/2005 n. 16759 Est. La Terza)”.
La Suprema Corte nella sentenza n. 18698 del 2007, dopo aver richiamato alcune precedenti pronunce in argomento, si è espressa nel senso della durata quinquennale del termine di prescrizione anche in tema di contributi dovuti alla CP_1
Invero, già a partire da alcune pronunce del 2006, la Corte di Cassazione ha ritenuto che
“l'abbreviazione del termine di prescrizione si applica anche ai contributi dovuti alla stante CP_1 Controparte_1 la espressa previsione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lettera a), che fa riferimento a «la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie». La previsione ha quindi un carattere assolutamente generale: per «tutte» le gestioni pensionistiche obbligatorie la prescrizione dei relativi contributi è ridotta da dieci a cinque anni” (così Cass Sez. L. sent n. 5622 del 15/03/2006 est. La Terza, ma cfr. anche Cass Sez. L. sent n. 26621 del 13/12/2006 est. Monaci, ove si legge che la L. 335/1995 “ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali”).
Deve, poi, rilevarsi che l'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), in vigore dal 2.2.2013, ha riproposto nuovamente il tema della prescrizione nel sistema contributivo forense, disponendo che l'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla . Parte_2
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 6729/2013, ha “rilevato, infatti, che nella norma non e' reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche' la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonche' alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente …”.
Quanto, poi, al diverso aspetto della decorrenza della prescrizione, il citato art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto Parte_2 regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (cfr. Cass. 9113/2007 e 6259 del 16/03/2011). Per Cass. S.U. n. 20219 del 19/11/2012: “In tema di illecito disciplinare per omesso invio alla
[...] delle comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali e dei volumi di affari realizzati, Parte_2 previsto dall'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, il termine di prescrizione dell'azione inizia a decorrere solo dalla data in cui l'avvocato inoltra le comunicazioni prescritte, poiché la fattispecie ha natura di illecito permanente, essendo la "ratio" finale del precisato obbligo di comunicazione quella di consentire alla di riscuotere i contributi CP_1 obbligatori, con la conseguenza che coloro i quali sono tenuti a tale adempimento possono provvedervi sempre”.
Diversamente, quanto alla contribuzione minima, la prescrizione decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27218/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, per un verso, è documentato (vedi cartella esattoriale) che i contributi oggetto della cartella opposta sono contributivi integrativi e non contributi minimi e, per altro verso, non è stato provato che il ricorrente abbia inviato alla il modello 5 attestante il CP_1 reddito ed il volume d'affari prodotti per l'anno 2009 e per l'anno 2010.
In applicazione dei principi sopra espressi, pertanto, trattandosi di contributi integrativi e di omesso invio della dichiarazione, deve ritenersi che il termine di prescrizione non sia iniziato a decorrere.
L'eccezione di prescrizione è dunque infondata.
Va poi esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente.
Al riguardo va premesso che la S.C. ha chiarito che l'eccezione in parola, attenendo alla regolarità della cartella opposta, configura un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. Sez.
Lav n. 6512/2013; n. 7402/2013).
E' noto, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qualora si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, è necessario proporre l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nei venti giorni dalla notifica della cartella (ex art. 617, comma 1, modificato dall'art.2, comma 3, lett.e) n. 41) del DL
14.3.2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella L. 14.5.2005, n.80), e non il ricorso ex art. 24 D.lgs
46/1999 (da ultimo Cass. 6119/2004; 21864/2004).
Tale termine, nel caso di specie, è stato rispettato, in quanto l'opposizione è stata depositata nel termine di venti giorni rispetto alla notifica della cartella esattoriale (vedi date sopra riportate).
Nel merito tuttavia l'eccezione è infondata.
L'art. 25 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, rubricato “termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”, dispone espressamente che i contributi “dovuti agli enti pubblici previdenziali” sono iscritti, a pena di decadenza: a) per i contributi non versati, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Dalla lettura del testo della rubrica della norma e anche dalla lettura della stessa disposizione normativa emerge che l'art. 25 del D. Lgs. n. 46/99 si riferisce e, dunque, risulta applicabile, solamente ai crediti degli enti pubblici previdenziali, mentre la trasformata in è un ente CP_1 CP_6 di diritto privato.
La giurisprudenza di merito si è orientata infatti, per l'inapplicabilità della disposizione in questione alla Il Tribunale di Milano, tra gli altri, con sentenza del 2 ottobre 2015, n. CP_1
2345, ha affermato che “l'art. 25 D. Lgs. 46/1999 si riferisce esplicitamente agli enti pubblici previdenziali tra i Contr quali non rientra (la Cassa Forense, n.d.r.) che è invece un ente di diritto privato (rif. Trib. Genova
25/09/2013; Trib. Roma, 10914/2013; Trib. Milano 8814/2013)”.
Ritiene il giudicante, nella fattispecie, che la natura di ente di diritto privato della CP_1 non possa essere messa in dubbio, come è del pari innegabile la natura pubblica dell'attività svolta dall'ente. La riflessione poggia sulla circostanza che, tenuto conto che l'art. 25 in questione individua espressamente e testualmente i destinatari della specifica disciplina negli “enti pubblici previdenziali”, non si può prescindere dalla valutazione circa la natura privata o pubblica dell'ente, muovendo dalla tipologia di personalità giuridica formalmente attribuita dall'ordinamento e non rilevando la finalità sostanzialmente pubblica dell'attività espletata dall'ente e ciò anche perché si tratta di norma da interpretarsi in senso restrittivo, con esclusione di ogni applicazione analogica o estensiva, poiché si versa nell'ipotesi di una disposizione che configura una fattispecie decadenziale.
Infine, va disattesa anche l'eccezione di nullità della cartella per mancato invio degli atti presupposti non essendo prevista nessuna nullità per l'omissione in parola ed essendo il richiamo alla legge 689/81 inconferente trattandosi di legge relativa a sanzioni amministrative.
In conclusione, per tutte le considerazioni esposte l'opposizione va rigettata.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali alle controparti che liquida per il totale in euro 3200,00 oltre iva e cpa come per legge
Napoli, 31/05/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)