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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 79/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024
da
Parte_1
rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Benedetto Ronchi, presso il cui studio in Trani alla via S. Gervasio, 61 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
in persona del Ministro in Controparte_1 carica,
, in persona del Controparte_2
Direttore pro tempore
, in persona del Controparte_3
Direttore pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, tutti difesi ex art. 417-bis c.p.c., giuste deleghe in atti, dalla dr.ssa Regina Santamaria, funzionario in servizio presso l Controparte_4
e dal dr. Enzo Dell'Olio, funzionario in servizio presso l'
[...] [...]
, ed elettivamente domiciliati presso l Controparte_5 [...]
in Bari, Via Castromediano n. 123. Controparte_2 convenuti
OGGETTO: pubblico impiego Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto il 31 dicembre 2024 la Prof.ssa si è rivolta Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., DISPORRE la IMMEDIATA SOSPENSIONE e DISAPPLICAZIONE del provvedimento del rot. AOODGPER 127624 del CP_6 21 agosto 2024 (DOC. N. 8) ed il decreto direttoriale n.3270 del 31/10/24 dell' CP_7
(doc.n. 11) di assegnazione della ricorrente ai ruoli dell , con contestuale Controparte_8 individuazione della sede della ricorrente per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a decorrere dall'11.11.2024, CP_3 presso la IC. - MILANO, nonché infine di ogni altro atto o determinazione CP_9 conseguenti e/o correlati, delle altre disposizioni di settore, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto.
CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, DISPORRE per l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE del ricorrente, anche in VIA PROVVISORIA, presso un Istituto libero o dato in reggenza a Martina Franca e/o nella stessa Provincia di TARANTO o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nelle province vicine alla provincia di TARANTO, tra quelle dichiarate disponibili dal per CP_6
l'immissione in ruolo dei dirigenti vincitori di concorso a decorrere dal 1 settembre 2024, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita a Martina Franca o nella provincia di TARANTO, risultante priva di dirigente scolastico titolare. IN SUBORDINE, ove non sia possibile l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE della ricorrente, presso un
Istituto libero o dato in reggenza a Martina Franca e/o nella stessa Provincia di TARANTO o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nelle province della , ACCANTONARE, per CP_2 l'anno scolastico 2025/2026, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc.13– Elenco Reggenze). ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente”
A tal fine deduceva:
-di aver partecipato al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, bandito con D.M. n. 107 dell'8.06.2023 (doc. n. 5);
-che, risultata utilmente collocata nella graduatoria, aveva provveduto a stilare l'ordine delle preferenze tra le 10 Regioni disponibili, tramite sistema POLIS – Istanze on line, indicando la Regione come prima scelta per l'assegnazione ai ruoli CP_3 regionali poiché la , e le regioni vicine, non erano esprimibili (doc. n.33); CP_2
-che in quella sede, non era stato consentito far valere diritti di precedenza nella scelta di sede ex artt. 21 e 33 L. 104/92 e questo perché la procedura informatizzata (tramite sistema POLIS – Istanze on line) non contemplava alcuna campitura/maschera all'uopo dedicata, né tanto meno la possibilità di inoltrare telematicamente allegati di alcun tipo (es. autodichiarazioni, certificati ecc.); -di essere referente unico per l'assistenza della madre, , persona Persona_1 affetta handicap in situazione di gravità (doc. nn.7,10 e 35) e residente a[...] (nell'abitazione della ricorrente - doc. n. 16);
-di non aver avuto altra possibilità che accettare l'incarico di dirigente scolastico della IC. “Confalonieri” - MILANO (doc. nn. 11 e 12);
-che l'avvicinamento alla madre consentirà una presenza più assidua e continua.
Si è costituito il convenuto e gli CP_1 Controparte_10
e della chiedendo il rigetto del ricorso. CP_11
Quanto al fumus, hanno rilevato l'inesistenza di posti vacanti e disponibili in CP_2 da assegnare ai vincitori del concorso al quale aveva partecipato la ricorrente;
che i posti assegnati in reggenza ai dirigenti non sono annoverabili tra i posti vacanti e disponibili;
che i posti riservati all'ultimo concorso indetto non sono già disponibili, ma lo saranno durante i tempi di espletamento del concorso.
Rigettata l'istanza cautelare per assenza del periculum in mora, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 20 febbraio 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio affronta il merito della pretesa avanzata dalla prof.ssa , Pt_1 pretesa già esaminata in relazione alle esigenze cautelari. In base all'art. 33, comma 5, della legge 104 del 1992, il lavoratore di cui al comma 3 (che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” Come più volte condivisibilmente illustrato dai giudici di legittimità, la disposizione citata va interpretata nel senso che il diritto del lavoratore può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, sia al momento dell'assunzione (e quindi , nella presente fattispecie, al momento della scelta della sede), sia successivamente e cioè nel corso del rapporto di lavoro (e cioè, sempre stando alla presente fattispecie, tramite partecipazione alle procedure di mobilità), deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione sempreché il posto risulti esistente e vacante (Cass. civ. 47/2024; Cass. 6150/19) Inoltre, preme parimenti evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato come “La Corte costituzionale, con ripetute pronunce, ha affermato che la L. n. 104 del 1992, mira a garantire diritti umani fondamentali, ha chiarito che l'istituto disciplinato dall'art. 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata" (C.Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997) ed ha precisato che la possibilità di applicazione della disposizione contenuta nella L. n. 104 del 1992, art. 43, comma 5, può essere legittimamente preclusa da principi e da disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002). 10. I principi innanzi richiamati hanno ispirato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che è giunta agli approdi interpretativi così sintetizzabili: il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio da assistere non è assoluto e privo di condizione in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nella L. n. 104 del 1992, art. 43, comma 5, postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. SSUU 6917/2015, 7945/2008; Cass. 585/2016, 1396/2 006, 829/2001, 12692/2002); nell'ambito del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi il diritto di scegliere la sede di lavoro ovvero di essere trasferito alla sede più vicina al proprio domicilio postula che il posto sia esistente e vacante (Cass. 16298/2015, 18030/2014); nell'ambito del lavoro alle dipendenze della P.A. è necessario non solo che il posto al quale il pubblico dipendente aspira ad essere assegnato sia vacante ma che esso sia anche disponibile (Cass. 1396/2006) in quanto il presupposto della vacanza, peculiare nelle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd "piante organiche", esprime una mera potenzialità che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che assume a presupposto indubbiamente la vacanza di organico, ma che deve esprimere l'interesse concreto ed attuale del l'Amministrazione di procedere alla sua copertura, rendendo per tal via disponibili eventuale vacanze nell'organico, pena la compressione delle esigenze organizzative della P. A. (Cass. SSUU 14529/2003; Cass. 1396/2006, 3252/2003); grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore (Cass. SSUU 7945/2008; Cass. 23857/2017), tenuto però conto del fatto che, nel pubblico impiego, l'organizzazione, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione dell'efficienza dell'amministrazione, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e della migliore utilizzazione delle risorse umane, in conformità ai principi espressi dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 6, restando affidata alla discrezionalità della P.A. la determinazione e revisione della pianta organica (Cass. 18191/2016). Fermi i principi di cui sopra, è fatto pacifico che la ricorrente abbia partecipato al concorso riservato di cui al D .M. 107/2023 appunto indetto ai sensi dell'art. 5, commi da 11 quinquies a 11 novies, del d.l. 198/2022. A seguito della pubblicazione della graduatoria del concorso riservato di cui al D.M.
107/2023 cui ha preso parte la ricorrente, il convenuto ha reso disponibili CP_1 per la scelta da parte dei vincitori n. 519 posti vacanti in n. 10 regioni, tra le quali non vi era la . CP_2 Il concorso al quale ha partecipato parte ricorrente ha previsto la proroga fino all'anno scolastico 2025/2026 della validità della graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del n. Controparte_12
1259 del 23 novembre 2017, proroga disposta con la precipua finalità di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico con l'indizione di un corso intensivo di formazione riservato ai partecipanti al concorso del 2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta, abbiano proposto ricorso giurisdizionale nei termini, abbiano pendente un giudizio per mancato superamento della prova scritta o di quella orale ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato. Al comma 11 septies dello stesso art. 5 cit. è stata prevista la formazione di una graduatoria di merito all'esito della prova finale del corso intensivo di formazione ed è stato disposto un ordine temporale delle immissioni in ruolo. I vincitori del concorso riservato vanno immessi in ruolo solo successivamente all'immissione in ruolo degli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti, secondo le quote così stabilite: almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11 quinquies fino al suo esaurimento. Nella stessa disposizione è stato previsto espressamente che il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del e del merito Controparte_13 contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Pertanto, la parte ricorrente, avendo partecipato al concorso riservato di cui si è appena detto non poteva che essere immessa in ruolo solo dopo gli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti, tra l'altro nei limiti della quota del 40% dei posti annualmente assegnabili secondo quanto stabilito su base regionale con decreto del
[...]
e del merito contestualmente all'autorizzazione all'assunzione. CP_13
Ed ancora, ai sensi dell'art. 19 quater D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 25/2022, sulla mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, è stata prevista esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 la disponibilità del 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788. Controparte_1
In concreto, con la disciplina straordinaria in esame, per il solo anno scolastico 2024/2025, sono stati resi disponibili per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici tutti i posti vacanti in ogni regione, compresa la , fatta eccezione per CP_2 soli posti messi a concorso con D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023. Si tratta di una disponibilità di sedi disposta direttamente dalla legge straordinaria, vincolante per l'amministrazione. Appare, pertanto, del tutto coerente che per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici come la ricorrente per l'a.s. 2024/2025 non residuassero posti vacanti e disponibili nella regione , se si considera che il contingente della CP_2 CP_11 disponibile per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici era di 14 posti, ovvero di tutti i posti vacanti e disponibili per espressa previsione legislativa ad eccezione di quelli riservati al concorso ordinario di cui al D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023, e che in ugual numero (14) dirigenti scolastici hanno ottenuto la mobilità interregionale in ingresso verso la per l'a.s. 2024/2025, come provato dall'amministrazione CP_2 resistente tramite la produzione della nota dell del 22.07.20244. CP_14
Per tale ragione tra le scelte opzionabili dai vincitori del concorso riservato, compresa la parte ricorrente, non poteva comparire la , per insussistenza di posti CP_11 disponibili. Se ne deduce che nel momento in cui sono stati chiamati alla scelta delle sedi i vincitori del concorso riservato per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ex D.M. 107/2023, compresa la parte ricorrente, non vi erano posti effettivamente disponibili nella regione . CP_2
La P.A., nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutole, ha determinato il numero di posti rendendoli disponibili per la mobilità interregionale, nel rispetto della normativa di cui al DL 44/2023 che sancisce che “non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026”. In merito a tale dato, l'Amministrazione ha allegato di aver ricevuto 92 domande di mobilità interregionale in ingresso per la (dato non contestato dalla ricorrente). CP_2
Si è reso quindi necessario stilare una graduatoria basata su titoli di precedenza sulla scorta dei criteri di priorità preventivamente esplicitati nella circolare prot. n.
AOODRPU22572 del 21.06.2023, che ha riportato con apposita tabella contenente i nominativi degli 8 candidati e dei requisiti ex art. 21 L. 104/1992 (disabilità del richiedente in misura superiore ai 2/3) e ex art. 33 comma 3 L. 104/1992 (assistenza a familiari in condizioni di disabilità, graduando a seconda della relazione di parentela e del numero di familiari da assistere) di ciascuno. Sul punto, peraltro, la ricorrente non ha operato alcun raffronto tra i predetti candidati e la propria posizione, non contestando nemmeno l'invalidità dei canditati collocatisi nei primi posti della graduatoria, con conseguente difetto di allegazione e prova che la stessa avrebbe ottenuto il trasferimento in uno dei posti disponibili in luogo degli altri docenti che vantano il medesimo diritto di cui alla legge n. 104/1992. Ad ulteriore conferma della correttezza della scelta dell'Amministrazione vi è la circostanza che il , per la regione , non ha autorizzato alcuna nuova CP_1 CP_2 assunzione per l'anno 2023/2024, come da nota Ministeriale prot. n. AOODGPER48907 del 18/08/2023 (cfr. doc. 4 resistente). Né tali possono considerarsi le 32 sedi riservate alla con D.D.G. n. 2788 CP_11 CP_2 del 18.12.2023, trattandosi di posti riservati ai vincitori di quel concorso ordinario espressamente resi indisponibili dalla legge straordinaria per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025. Così come è irrilevante il conferimento dei n. 33 incarichi di reggenza di sedi che si sono rese vacanti nella regione . CP_2
Le sedi scolastiche attribuite in reggenza non possono essere computate de plano fra i posti vacanti e disponibili, poiché possono essere costituite: - da sedi sottodimensionate, che in quanto tali non possono avere un dirigente scolastico titolare;
- da sedi normo-dimensionate, presso le quali è preposto un dirigente scolastico in posizione di incarico nominale e la cui posizione è coperta in reggenza per varie ragioni che ne possono giustificare la non presenza in servizio (quali, a mero titolo esemplificativo, le assenze per maternità o per malattia). La reggenza, infatti, è un incarico che è attribuito a un dirigente scolastico contemporaneamente e in concomitanza all'incarico dirigenziale principale ed è remunerato con una indennità di reggenza e l'integrazione della retribuzione di risultato (art. 69 del C.C.N.L. SCUOLA del 4.8.95, richiamato dall'art. 43, c. 1 lett. i del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza scolastica del 11.4.06 e art.2, c. 2 del CIN relativo ai dirigenti scolastici del 22.2.07), con un netto risparmio di spesa per la p.a. rispetto all'attribuzione di un autonomo incarico ad altro dirigente.
La recente indizione del 18.12.2023 di un nuovo concorso per 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, con assegnazione di n. 32 posti alla regione , non rileva ai fini di dimostrare la disponibilità di ulteriori CP_2 posti per la mobilità interregionale, in quanto non presenta un requisito di “attualità” dei posti disponibili, “in quanto l'indizione di un concorso ben può essere finalizzata a coprire il fabbisogno previsto nell'orizzonte temporale successivo al tempo necessario per l'espletamento del concorso stesso, in ragione – quantomeno- delle future, ma certe, cessazioni dal servizio per ragioni anagrafiche”, così come correttamente argomentato nel decreto di rigetto in sede di reclamo. A tutto quanto argomentato, si aggiunga che la ricorrente non dà conto, in concreto, di quali sarebbero gli effetti del proprio trasferimento rispetto ai trasferimenti già disposti Contr dal , a fronte della pluralità di domande presentate da altri dirigenti scolastici (ben 90 domande di mobilità interregionale in ingresso nella ), ossia non ha CP_11 mai in concreto dedotto sulla base di quali presupposti si sarebbe collocata utilmente in graduatoria, a preferenza degli altri candidati, qualora i posti disponibili fossero stati maggiori degli otto posti dichiarati “disponibili” dalla P.A.
Neppure risulta conferente il precedente di questo ufficio citato e prodotto dalla difesa ricorrente (Tribunale di Milano 20 gennaio 2025). Ed, invero, in quel caso la ricorrente era portatrice lei stessa di uno status di handicap grave e non caregiver di parente disabile. La norma di riferimento, citata dal giudice e ritenuta precettiva, era, quindi, l'art. 21 legge n. 104/92. Inoltre, la presso la quale la ricorrente intendeva essere CP_11 trasferita, la Campania e non la . CP_2
Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso non può essere accolto. Le spese del giudizio (comprensive del subprocedimento cautelare) seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con parziale compensazione attesa la complessità delle questioni trattate e la sussistenza di orientamenti interpretativi difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando: a) respinge il ricorso;
b) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna parte ricorrente a pagare in favore delle P.A. convenute, la residua metà che quantifica, in complessivi euro 2000 oltre accessori di legge. Milano, 20 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024
da
Parte_1
rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Benedetto Ronchi, presso il cui studio in Trani alla via S. Gervasio, 61 è elettivamente domiciliata ricorrente contro
in persona del Ministro in Controparte_1 carica,
, in persona del Controparte_2
Direttore pro tempore
, in persona del Controparte_3
Direttore pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, tutti difesi ex art. 417-bis c.p.c., giuste deleghe in atti, dalla dr.ssa Regina Santamaria, funzionario in servizio presso l Controparte_4
e dal dr. Enzo Dell'Olio, funzionario in servizio presso l'
[...] [...]
, ed elettivamente domiciliati presso l Controparte_5 [...]
in Bari, Via Castromediano n. 123. Controparte_2 convenuti
OGGETTO: pubblico impiego Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto il 31 dicembre 2024 la Prof.ssa si è rivolta Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., DISPORRE la IMMEDIATA SOSPENSIONE e DISAPPLICAZIONE del provvedimento del rot. AOODGPER 127624 del CP_6 21 agosto 2024 (DOC. N. 8) ed il decreto direttoriale n.3270 del 31/10/24 dell' CP_7
(doc.n. 11) di assegnazione della ricorrente ai ruoli dell , con contestuale Controparte_8 individuazione della sede della ricorrente per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione a decorrere dall'11.11.2024, CP_3 presso la IC. - MILANO, nonché infine di ogni altro atto o determinazione CP_9 conseguenti e/o correlati, delle altre disposizioni di settore, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto.
CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, DISPORRE per l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE del ricorrente, anche in VIA PROVVISORIA, presso un Istituto libero o dato in reggenza a Martina Franca e/o nella stessa Provincia di TARANTO o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nelle province vicine alla provincia di TARANTO, tra quelle dichiarate disponibili dal per CP_6
l'immissione in ruolo dei dirigenti vincitori di concorso a decorrere dal 1 settembre 2024, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita a Martina Franca o nella provincia di TARANTO, risultante priva di dirigente scolastico titolare. IN SUBORDINE, ove non sia possibile l'IMMEDIATA ASSEGNAZIONE della ricorrente, presso un
Istituto libero o dato in reggenza a Martina Franca e/o nella stessa Provincia di TARANTO o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nelle province della , ACCANTONARE, per CP_2 l'anno scolastico 2025/2026, con inizio dal 1.9.2025, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2025, come da elenco (Cfr. doc.13– Elenco Reggenze). ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente”
A tal fine deduceva:
-di aver partecipato al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, bandito con D.M. n. 107 dell'8.06.2023 (doc. n. 5);
-che, risultata utilmente collocata nella graduatoria, aveva provveduto a stilare l'ordine delle preferenze tra le 10 Regioni disponibili, tramite sistema POLIS – Istanze on line, indicando la Regione come prima scelta per l'assegnazione ai ruoli CP_3 regionali poiché la , e le regioni vicine, non erano esprimibili (doc. n.33); CP_2
-che in quella sede, non era stato consentito far valere diritti di precedenza nella scelta di sede ex artt. 21 e 33 L. 104/92 e questo perché la procedura informatizzata (tramite sistema POLIS – Istanze on line) non contemplava alcuna campitura/maschera all'uopo dedicata, né tanto meno la possibilità di inoltrare telematicamente allegati di alcun tipo (es. autodichiarazioni, certificati ecc.); -di essere referente unico per l'assistenza della madre, , persona Persona_1 affetta handicap in situazione di gravità (doc. nn.7,10 e 35) e residente a[...] (nell'abitazione della ricorrente - doc. n. 16);
-di non aver avuto altra possibilità che accettare l'incarico di dirigente scolastico della IC. “Confalonieri” - MILANO (doc. nn. 11 e 12);
-che l'avvicinamento alla madre consentirà una presenza più assidua e continua.
Si è costituito il convenuto e gli CP_1 Controparte_10
e della chiedendo il rigetto del ricorso. CP_11
Quanto al fumus, hanno rilevato l'inesistenza di posti vacanti e disponibili in CP_2 da assegnare ai vincitori del concorso al quale aveva partecipato la ricorrente;
che i posti assegnati in reggenza ai dirigenti non sono annoverabili tra i posti vacanti e disponibili;
che i posti riservati all'ultimo concorso indetto non sono già disponibili, ma lo saranno durante i tempi di espletamento del concorso.
Rigettata l'istanza cautelare per assenza del periculum in mora, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 20 febbraio 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio affronta il merito della pretesa avanzata dalla prof.ssa , Pt_1 pretesa già esaminata in relazione alle esigenze cautelari. In base all'art. 33, comma 5, della legge 104 del 1992, il lavoratore di cui al comma 3 (che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” Come più volte condivisibilmente illustrato dai giudici di legittimità, la disposizione citata va interpretata nel senso che il diritto del lavoratore può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, sia al momento dell'assunzione (e quindi , nella presente fattispecie, al momento della scelta della sede), sia successivamente e cioè nel corso del rapporto di lavoro (e cioè, sempre stando alla presente fattispecie, tramite partecipazione alle procedure di mobilità), deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione sempreché il posto risulti esistente e vacante (Cass. civ. 47/2024; Cass. 6150/19) Inoltre, preme parimenti evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato come “La Corte costituzionale, con ripetute pronunce, ha affermato che la L. n. 104 del 1992, mira a garantire diritti umani fondamentali, ha chiarito che l'istituto disciplinato dall'art. 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata" (C.Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997) ed ha precisato che la possibilità di applicazione della disposizione contenuta nella L. n. 104 del 1992, art. 43, comma 5, può essere legittimamente preclusa da principi e da disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002). 10. I principi innanzi richiamati hanno ispirato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che è giunta agli approdi interpretativi così sintetizzabili: il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio da assistere non è assoluto e privo di condizione in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nella L. n. 104 del 1992, art. 43, comma 5, postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. SSUU 6917/2015, 7945/2008; Cass. 585/2016, 1396/2 006, 829/2001, 12692/2002); nell'ambito del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi il diritto di scegliere la sede di lavoro ovvero di essere trasferito alla sede più vicina al proprio domicilio postula che il posto sia esistente e vacante (Cass. 16298/2015, 18030/2014); nell'ambito del lavoro alle dipendenze della P.A. è necessario non solo che il posto al quale il pubblico dipendente aspira ad essere assegnato sia vacante ma che esso sia anche disponibile (Cass. 1396/2006) in quanto il presupposto della vacanza, peculiare nelle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd "piante organiche", esprime una mera potenzialità che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che assume a presupposto indubbiamente la vacanza di organico, ma che deve esprimere l'interesse concreto ed attuale del l'Amministrazione di procedere alla sua copertura, rendendo per tal via disponibili eventuale vacanze nell'organico, pena la compressione delle esigenze organizzative della P. A. (Cass. SSUU 14529/2003; Cass. 1396/2006, 3252/2003); grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore (Cass. SSUU 7945/2008; Cass. 23857/2017), tenuto però conto del fatto che, nel pubblico impiego, l'organizzazione, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione dell'efficienza dell'amministrazione, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e della migliore utilizzazione delle risorse umane, in conformità ai principi espressi dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 6, restando affidata alla discrezionalità della P.A. la determinazione e revisione della pianta organica (Cass. 18191/2016). Fermi i principi di cui sopra, è fatto pacifico che la ricorrente abbia partecipato al concorso riservato di cui al D .M. 107/2023 appunto indetto ai sensi dell'art. 5, commi da 11 quinquies a 11 novies, del d.l. 198/2022. A seguito della pubblicazione della graduatoria del concorso riservato di cui al D.M.
107/2023 cui ha preso parte la ricorrente, il convenuto ha reso disponibili CP_1 per la scelta da parte dei vincitori n. 519 posti vacanti in n. 10 regioni, tra le quali non vi era la . CP_2 Il concorso al quale ha partecipato parte ricorrente ha previsto la proroga fino all'anno scolastico 2025/2026 della validità della graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del n. Controparte_12
1259 del 23 novembre 2017, proroga disposta con la precipua finalità di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico con l'indizione di un corso intensivo di formazione riservato ai partecipanti al concorso del 2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta, abbiano proposto ricorso giurisdizionale nei termini, abbiano pendente un giudizio per mancato superamento della prova scritta o di quella orale ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato. Al comma 11 septies dello stesso art. 5 cit. è stata prevista la formazione di una graduatoria di merito all'esito della prova finale del corso intensivo di formazione ed è stato disposto un ordine temporale delle immissioni in ruolo. I vincitori del concorso riservato vanno immessi in ruolo solo successivamente all'immissione in ruolo degli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti, secondo le quote così stabilite: almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11 quinquies fino al suo esaurimento. Nella stessa disposizione è stato previsto espressamente che il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del e del merito Controparte_13 contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Pertanto, la parte ricorrente, avendo partecipato al concorso riservato di cui si è appena detto non poteva che essere immessa in ruolo solo dopo gli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti, tra l'altro nei limiti della quota del 40% dei posti annualmente assegnabili secondo quanto stabilito su base regionale con decreto del
[...]
e del merito contestualmente all'autorizzazione all'assunzione. CP_13
Ed ancora, ai sensi dell'art. 19 quater D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 25/2022, sulla mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, è stata prevista esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 la disponibilità del 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788. Controparte_1
In concreto, con la disciplina straordinaria in esame, per il solo anno scolastico 2024/2025, sono stati resi disponibili per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici tutti i posti vacanti in ogni regione, compresa la , fatta eccezione per CP_2 soli posti messi a concorso con D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023. Si tratta di una disponibilità di sedi disposta direttamente dalla legge straordinaria, vincolante per l'amministrazione. Appare, pertanto, del tutto coerente che per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici come la ricorrente per l'a.s. 2024/2025 non residuassero posti vacanti e disponibili nella regione , se si considera che il contingente della CP_2 CP_11 disponibile per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici era di 14 posti, ovvero di tutti i posti vacanti e disponibili per espressa previsione legislativa ad eccezione di quelli riservati al concorso ordinario di cui al D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023, e che in ugual numero (14) dirigenti scolastici hanno ottenuto la mobilità interregionale in ingresso verso la per l'a.s. 2024/2025, come provato dall'amministrazione CP_2 resistente tramite la produzione della nota dell del 22.07.20244. CP_14
Per tale ragione tra le scelte opzionabili dai vincitori del concorso riservato, compresa la parte ricorrente, non poteva comparire la , per insussistenza di posti CP_11 disponibili. Se ne deduce che nel momento in cui sono stati chiamati alla scelta delle sedi i vincitori del concorso riservato per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ex D.M. 107/2023, compresa la parte ricorrente, non vi erano posti effettivamente disponibili nella regione . CP_2
La P.A., nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutole, ha determinato il numero di posti rendendoli disponibili per la mobilità interregionale, nel rispetto della normativa di cui al DL 44/2023 che sancisce che “non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026”. In merito a tale dato, l'Amministrazione ha allegato di aver ricevuto 92 domande di mobilità interregionale in ingresso per la (dato non contestato dalla ricorrente). CP_2
Si è reso quindi necessario stilare una graduatoria basata su titoli di precedenza sulla scorta dei criteri di priorità preventivamente esplicitati nella circolare prot. n.
AOODRPU22572 del 21.06.2023, che ha riportato con apposita tabella contenente i nominativi degli 8 candidati e dei requisiti ex art. 21 L. 104/1992 (disabilità del richiedente in misura superiore ai 2/3) e ex art. 33 comma 3 L. 104/1992 (assistenza a familiari in condizioni di disabilità, graduando a seconda della relazione di parentela e del numero di familiari da assistere) di ciascuno. Sul punto, peraltro, la ricorrente non ha operato alcun raffronto tra i predetti candidati e la propria posizione, non contestando nemmeno l'invalidità dei canditati collocatisi nei primi posti della graduatoria, con conseguente difetto di allegazione e prova che la stessa avrebbe ottenuto il trasferimento in uno dei posti disponibili in luogo degli altri docenti che vantano il medesimo diritto di cui alla legge n. 104/1992. Ad ulteriore conferma della correttezza della scelta dell'Amministrazione vi è la circostanza che il , per la regione , non ha autorizzato alcuna nuova CP_1 CP_2 assunzione per l'anno 2023/2024, come da nota Ministeriale prot. n. AOODGPER48907 del 18/08/2023 (cfr. doc. 4 resistente). Né tali possono considerarsi le 32 sedi riservate alla con D.D.G. n. 2788 CP_11 CP_2 del 18.12.2023, trattandosi di posti riservati ai vincitori di quel concorso ordinario espressamente resi indisponibili dalla legge straordinaria per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025. Così come è irrilevante il conferimento dei n. 33 incarichi di reggenza di sedi che si sono rese vacanti nella regione . CP_2
Le sedi scolastiche attribuite in reggenza non possono essere computate de plano fra i posti vacanti e disponibili, poiché possono essere costituite: - da sedi sottodimensionate, che in quanto tali non possono avere un dirigente scolastico titolare;
- da sedi normo-dimensionate, presso le quali è preposto un dirigente scolastico in posizione di incarico nominale e la cui posizione è coperta in reggenza per varie ragioni che ne possono giustificare la non presenza in servizio (quali, a mero titolo esemplificativo, le assenze per maternità o per malattia). La reggenza, infatti, è un incarico che è attribuito a un dirigente scolastico contemporaneamente e in concomitanza all'incarico dirigenziale principale ed è remunerato con una indennità di reggenza e l'integrazione della retribuzione di risultato (art. 69 del C.C.N.L. SCUOLA del 4.8.95, richiamato dall'art. 43, c. 1 lett. i del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza scolastica del 11.4.06 e art.2, c. 2 del CIN relativo ai dirigenti scolastici del 22.2.07), con un netto risparmio di spesa per la p.a. rispetto all'attribuzione di un autonomo incarico ad altro dirigente.
La recente indizione del 18.12.2023 di un nuovo concorso per 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, con assegnazione di n. 32 posti alla regione , non rileva ai fini di dimostrare la disponibilità di ulteriori CP_2 posti per la mobilità interregionale, in quanto non presenta un requisito di “attualità” dei posti disponibili, “in quanto l'indizione di un concorso ben può essere finalizzata a coprire il fabbisogno previsto nell'orizzonte temporale successivo al tempo necessario per l'espletamento del concorso stesso, in ragione – quantomeno- delle future, ma certe, cessazioni dal servizio per ragioni anagrafiche”, così come correttamente argomentato nel decreto di rigetto in sede di reclamo. A tutto quanto argomentato, si aggiunga che la ricorrente non dà conto, in concreto, di quali sarebbero gli effetti del proprio trasferimento rispetto ai trasferimenti già disposti Contr dal , a fronte della pluralità di domande presentate da altri dirigenti scolastici (ben 90 domande di mobilità interregionale in ingresso nella ), ossia non ha CP_11 mai in concreto dedotto sulla base di quali presupposti si sarebbe collocata utilmente in graduatoria, a preferenza degli altri candidati, qualora i posti disponibili fossero stati maggiori degli otto posti dichiarati “disponibili” dalla P.A.
Neppure risulta conferente il precedente di questo ufficio citato e prodotto dalla difesa ricorrente (Tribunale di Milano 20 gennaio 2025). Ed, invero, in quel caso la ricorrente era portatrice lei stessa di uno status di handicap grave e non caregiver di parente disabile. La norma di riferimento, citata dal giudice e ritenuta precettiva, era, quindi, l'art. 21 legge n. 104/92. Inoltre, la presso la quale la ricorrente intendeva essere CP_11 trasferita, la Campania e non la . CP_2
Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso non può essere accolto. Le spese del giudizio (comprensive del subprocedimento cautelare) seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con parziale compensazione attesa la complessità delle questioni trattate e la sussistenza di orientamenti interpretativi difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando: a) respinge il ricorso;
b) compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna parte ricorrente a pagare in favore delle P.A. convenute, la residua metà che quantifica, in complessivi euro 2000 oltre accessori di legge. Milano, 20 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia