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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 787/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
Parte_2
; Parte_3
Parte_4
Parte_5
Parte_6
(difesi dagli avv. Fabio Rusconi e Giampaolo Barone) a mezzo ricorso depositato il 6/7/2023
contro
CP_1
(che sarà difesa dall'avv. Arturo Maresca e dall'avv. Oriana Di Girolamo)
esercitavano azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 63-65, letterali):
“1. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 ll Parte_5 Parte_6 in narrativa: 0170 - Indennità di Condotta;
0790 - Indennità di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte 1 manovre;
0964- ulteriori Indennità Accessorie specifiche della figura;
0965 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina;
0966 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina;
0967 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna primo agente di macchina;
0968 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo agente di macchina;
0991 - Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza;
2. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e a vedersi retribuire ciascun giorno Pt_5 Parte_6
rensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile 0170 - Indennità di Condotta;
0790 - Indennità di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre;
0964- Ulteriori Indennità accessorie specifiche della figura;
0965 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo Agente di macchina;
0966 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo Agente di macchina;
0967 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna primo Agente di macchina;
0968 - indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo Agente di macchina;
0991 - indennità Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza, tutte calcolate sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti nei dodici mesi precedenti le ferie;
3. per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare ai ricorrenti le rispettive somme di € € 8.040,32 ( , € 6.587,51 (MANUSE'), € 8.645,32 (ESPOSITO), € Pt_1
8.960,68 ( , € 10.730,20 ( e € 3.287,77 Parte_4 Pt_5
( come da conteggi prodotti, salve le diverse somme, Parte_6 di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4. condannare la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi come risultanti dalle fatture
2 quietanzate prodotte per cadauno dei ricorrenti (doc. 152), oltre alla rifusione del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo versato, pari ad € 259,00; 5. Con vittoria di spese, diritti e onorari In via istruttoria (…)”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 52, sintesi):
“ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:
-in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi e decurtando la IUP ad importo fisso (euro 12,80 per i macchinisti ed euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) che ha pacificamente corrisposto nelle CP_1 giornate di ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto ai ricorrenti e, comunque, limitando le differenze retributive da riconoscere per tutte le ragioni dedotte nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
*
All'udienza 16/2/2024, nella causa n. 787/2023 rgl sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per i lavoratori ricorrenti, l'avv. Giampaolo Barone;
per , l'avv. Alessandro Giovannini in sostituzione CP_1 degli avv. Arturo Maresca e avv. Oriana Di Girolamo.
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
3 Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 30/9/2024, ore 9:30, con termine per note al 20/9.
All'udienza 30/9/2024, nella causa n. 787/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per i lavoratori ricorrenti, l'avv. Giampaolo Barone;
per , l'avv. Alessandro Giovannini in sostituzione CP_1 dei procuratori in mandato.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine:
ritenutane la necessità, dispone consulenza tecnica contabile d'ufficio, al fine di verificare la correttezza contabile della ricostruzione proposta dai lavoratori ricorrenti, tenuto conto dei rilievi avversari. Nomina al fine ausiliaria tecnica la consulente del lavoro,
fissandone la comparizione per l'affidamento Persona_1
/11/2024, ore 10:00.
All'udienza 15/11/2024, nella causa n. 787/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per i lavoratori ricorrenti, l'avv. Giampaolo Barone;
per , l'avv. Cesira Teresina Scanu in sostituzione CP_1 dei procuratori in mandato.
L'avv. Barone per i ricorrenti sottolinea il rilievo dei recenti provvedimenti della Cassazione, proposta ex art. 380-bis cpc del 6/6/2024 e ordinanze del 7/2024 nn. 1991 e 1992 con riserva di produzione telematica.
4 L'avv. Scanu propone una integrazione al quesito da porre alla ctu rispetto a precedenti formulazioni nell'ambito del contenzioso (che viene di seguito recepita nella posizione).
Presente la ctu che accetta l'incarico e presta dichiarazione di impegno, qualificandosi: (…) consulente del lavoro Persona_1
(…), che riceve il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi, anche in riferimento a ordini di esibizione a terzi: verifichi la correttezza contabile della ricostruzione differenziale retributiva proposta dai lavoratori ricorrenti, tenuto conto dei rilievi contabili avversari. Verifichi inoltre la percentuale di decremento retributivo per ciascun lavoratore nei singoli periodi feriali mensili interessati e anche su base annuale derivante dai criteri adottati dalla Società e specificamente in base alle voci allegate contestati dai lavoratori ricorrenti.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 19/12/2024, ore 10:00 presso lo studio indicato, con facoltà da remoto, in forma da concordare con i consulenti di parte.
Parte ricorrente nomina ctp e Persona_2 [...]
Persona_3
La Società convenuta si richiama alla nomina in atti.
La consulente, nel termine del 15/5/2025 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 16/6/2025 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale
5 comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 15/7/2025 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnico d'ufficio depositerà la relazione definitiva. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 1200,00.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 3/10/2025 ore 11:30 con termine per note al 23/9. con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 3/10/2025, nella causa n. 787/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per i lavoratori ricorrenti, l'avv. Giampaolo Barone;
per , l'avv. Alessandro Giovannini in sostituzione CP_1 dei proc ato.
Ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_4
L'avv. Giovannini rappresenta la formulazione e previo inoltro di proposta transattiva indicativa dei criteri ancorché allo stato priva di quantificazione.
L'avv. Barone chiede procedersi alla discussione.
Il giudice, stante la sopravvenienza dell'ipotesi conciliativa, aggiorna la discussione al 14/11/2025 ore 10:00, stessa modalità da remoto.
All'udienza 14/11/2025, nella causa n. 787/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per i lavoratori ricorrenti, l'avv. Giampaolo Barone;
6 per , l'avv. Alessandro Giovannini in sostituzione CP_1 dei procuratori in mandato.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice, preso atto del definitivo fallimento di ipotesi conciliativa, aggiorna la discussione al 21/11/2025, ore 8:50.
All'udienza di rinvio del 26/11/2025, nella causa n. 787/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per i lavoratori ricorrenti, l'avv. Francesco Rusconi in sostituzione dell'avv. Giampaolo Barone;
per , l'avv. Sabrina D'Alleva in sostituzione dei CP_1 procuratori in mandato.
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
Questione retributiva - nozione e conseguente contenuto della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie - di dimensione collettiva e nazionale, da risolversi in modo uniforme e pertanto massimamente rimessa alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.
7 Il giudice di legittimità si è recentemente pronunciato di nuovo sul contenzioso, in particolare con le sentenze 2024/nn. 13932, 13972, 14089, ordd. nn 15849, 19991 e 19992, solo per richiamare i più recenti interventi.
La Cassazione, infatti, aveva già in più occasioni affermato che
“la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, nonché, con CP_2 riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022)”.
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale – ricorda da ultimo sempre Cass. SL 2024/n. 14089 cit. – “sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C- 385/17, Per_5
Torsten Hein): nel periodo feriale deve essere assicurato un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”
Rammenta la Cassazione che per propria giurisprudenza consolidata, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, e i giudici di merito non possano prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
8 A fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale – come nel caso sottoposto alla cognizione decisoria anche del Tribunale di Siena - è necessario per la Cassazione “accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
“Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale – ribadisce la Corte di Cassazione - è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.”
La giurisprudenza UE – ricostruisce la Cassazione - ha, invero, chiarito “che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva”.
Persuasivamente osserva ancora la Cassazione, sent. 2024/n. 14089, “19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in
9 quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Specificamente la sent. 2024/n. 14089 cit – con puntuale correlazione anche al caso qui in decisione – rileva nella controversia venire in discussione “la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. 13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
L'obiezione formulata dalla Società convenuta, “la Corte afferma – ci sia consentito dire - in maniera del tutto immotivata e irragionevole, che la temuta deterrenza si realizzerebbe sempre in virtù dell'esclusione di talune voci variabili dalla retribuzione e ciò avverrebbe (e tenuto conto delle risultanze dei predetti giudizi: avviene) a prescindere del tutto dal loro concreto e verificato
“impatto” sulla retribuzione considerata”, è obiezione non condivisibile. Qualunque arbitraria decurtazione retributiva durante il periodo feriale, anche in quanto proponentesi in violazione dell'art. 36 Cost., in violazione indiretta del diritto ad una retribuzione proporzionata
10 alla quantità e qualità della prestazione del lavoratore, appare potenzialmente dissuasiva alla fruizione delle ferie. Anche una decurtazione minima potenzialmente, ed è questa la necessaria prospettiva di valutazione nella materia, può rappresentare quel fattore dissuasivo al di là della verifica postuma della concreta fruizione.
Alla giurisprudenza sopra ricordata, ulteriormente si aggiungono Cass. SL sent. 2025/n. 25120, che afferma “doversi riconoscere anche alla “gente di mare” una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale, cioè, da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, la Corte, senza arrestarsi a denominazioni o qualificazioni eventualmente presenti in tali disposizioni collettive, ma, in relazione a tutte le differenti “voci“ economiche dal lavoratore asseritamente non considerate, indagando la specifica causale di ognuna di esse, avrebbe dovuto (dovrà, in sede di rinvio) accertarne anzitutto la natura retributiva;
e segnatamente, pur al di fuori di un principio di assoluta onnicomprensività della retribuzione da considerare ai fini che qui interessano (principio non affermato da questa Corte nei su richiamati precedenti), avrebbe dovuto (dovrà) verificare se ognuna di esse costituisca importo pecuniario in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore. 12.2. Una volta positivamente constatata tale natura per tutti o taluno di tali importi pecuniari, la Corte avrebbe dovuto (dovrà, in sede di rinvio) controllare l'esistenza di eventuali regole collettive di esclusione, o di riduzione della portata, di ognuna di tali voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie o nella base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Se riscontrata l'esistenza di previsioni collettive applicabili in tal senso, la Corte di merito in sede di rinvio dovrà procedere ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione (o riduzione del peso) di dette voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie e dagli emolumenti sostitutivi delle ferie non godute al godimento delle stesse. Per conseguenza, ben potrà il giudice di rinvio ritenere l'invalidità di quelle norme collettive ove giudicate contrastanti con la disciplina inderogabile in peius sopra illustrata (come avvenuto in casi consimili) e, quindi, dar corso alle rideterminazioni del dovuto al
11 lavoratore in conformità alla nozione europea di retribuzione ai fini delle ferie (anche non godute)”.
Sono segnalate, inoltre, sempre dedicate al personale ferroviario, anche le più recenti espressioni della Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro: sentenze nn. 629/2024 del 12.11.2024; n. 395/2025 del 10.06.2025; n. 396/2025 del 20.06.2025; n. 135/2025 del 18.02.2025.
*
La domanda dei lavoratori ricorrenti merita accoglimento, dovendosi accertare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti Parte_1 Pt_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
e delle seguenti voci, come in narrativa: Parte_6
0170 - Indennità di Condotta;
(*) 0790 - Indennità di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre;
(*) v. oltre precisazione in merito a questa voce;
0964- ulteriori Indennità Accessorie specifiche della figura;
0965 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina;
0966 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina;
0967 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna primo agente di macchina;
0968 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo agente di macchina;
0991 - Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza.
Le voci predette, infatti, partecipano delle caratteristiche sopra ricordate, poste in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità per argomentarne la necessaria corresponsione anche in periodo feriale.
12 *
Chiarito, preliminarmente, l'avvenuto pagamento della voce I.U.P fissa (pari ad € 4,50 per i Capi Treno e ad € 12,80 per i Macchinisti), ai fini della quantificazione del credito appare ragionevole, per uniformità interpretativa, adottare i criteri di calcolo condivisi dalla Corte di Appello di Firenze: calcolo del valore complessivo anno per anno delle competenze percepite e corrispondenti alle voci oggetto della causa al netto della voce 0790 (Indennità di utilizzazione professionale giornaliera); calcolo della media giornaliera dell'anno in corso, dividendo il totale annuo complessivo delle voci dedotte nell'atto introduttivo del giudizio per i giorni di presenza risultanti dalle buste paga;
media giornaliera * giorni di ferie goduti, con il massimo di 24 giorni all'anno; calcolo delle differenze retributive nel limite della prescrizione quinquennale;
incidenza delle differenze calcolate sul TFR.
Si riportano in dispositivo le somme calcolate dalla consulente tecnica d'ufficio, p. 11, sub ipotesi 1.
P.Q.M.
condanna , per i titoli allegati in ricorso ed esposti CP_1 in motivazione, al pagamento delle seguenti somme in favore dei singoli lavoratori ricorrenti, secondo l'ordine del ricorso:
€ 8.870,68 Parte_1
€ 8.096,05 Parte_2
€ 11.634,33 Parte_3
€ 11.168,45 Parte_4
€ 12.667,00 Parte_5
€ 4.568,53. Parte_6
Decorrono sulle somme predette rivalutazione monetaria e interessi legali ex artt. 420, 150 att. cpc dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Condanna la Società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 13.470,00 per compensi professionali (scaglione di valore sull'importo più alto di € 12.667,00, parametro
13 medio per studio, fase introduttiva, istruttoria e trattazione, infine decisione) oltre aumento del 150 % (30 % * 5) per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) pari ad
€ 8.082,00, Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre € 259,00 per spese (contributo unificato come versato), oltre al compenso della consulente tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto del 25/11/2025.
Siena, 26/11/2025
Il giudice Delio Cammarosano
14
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 787/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
Parte_2
; Parte_3
Parte_4
Parte_5
Parte_6
(difesi dagli avv. Fabio Rusconi e Giampaolo Barone) a mezzo ricorso depositato il 6/7/2023
contro
CP_1
(che sarà difesa dall'avv. Arturo Maresca e dall'avv. Oriana Di Girolamo)
esercitavano azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 63-65, letterali):
“1. accertare e dichiarare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 ll Parte_5 Parte_6 in narrativa: 0170 - Indennità di Condotta;
0790 - Indennità di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte 1 manovre;
0964- ulteriori Indennità Accessorie specifiche della figura;
0965 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina;
0966 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina;
0967 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna primo agente di macchina;
0968 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo agente di macchina;
0991 - Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza;
2. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e a vedersi retribuire ciascun giorno Pt_5 Parte_6
rensiva, oltre che delle voci di cui agli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016, anche delle seguenti voci di retribuzione variabile 0170 - Indennità di Condotta;
0790 - Indennità di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre;
0964- Ulteriori Indennità accessorie specifiche della figura;
0965 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo Agente di macchina;
0966 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo Agente di macchina;
0967 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna primo Agente di macchina;
0968 - indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo Agente di macchina;
0991 - indennità Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza, tutte calcolate sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti nei dodici mesi precedenti le ferie;
3. per l'effetto delle domande che precedono, condannare la convenuta a pagare ai ricorrenti le rispettive somme di € € 8.040,32 ( , € 6.587,51 (MANUSE'), € 8.645,32 (ESPOSITO), € Pt_1
8.960,68 ( , € 10.730,20 ( e € 3.287,77 Parte_4 Pt_5
( come da conteggi prodotti, salve le diverse somme, Parte_6 di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4. condannare la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese per la redazione dei conteggi come risultanti dalle fatture
2 quietanzate prodotte per cadauno dei ricorrenti (doc. 152), oltre alla rifusione del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo versato, pari ad € 259,00; 5. Con vittoria di spese, diritti e onorari In via istruttoria (…)”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 52, sintesi):
“ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:
-in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi e decurtando la IUP ad importo fisso (euro 12,80 per i macchinisti ed euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) che ha pacificamente corrisposto nelle CP_1 giornate di ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto ai ricorrenti e, comunque, limitando le differenze retributive da riconoscere per tutte le ragioni dedotte nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
*
All'udienza 16/2/2024, nella causa n. 787/2023 rgl sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per i lavoratori ricorrenti, l'avv. Giampaolo Barone;
per , l'avv. Alessandro Giovannini in sostituzione CP_1 degli avv. Arturo Maresca e avv. Oriana Di Girolamo.
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
3 Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 30/9/2024, ore 9:30, con termine per note al 20/9.
All'udienza 30/9/2024, nella causa n. 787/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per i lavoratori ricorrenti, l'avv. Giampaolo Barone;
per , l'avv. Alessandro Giovannini in sostituzione CP_1 dei procuratori in mandato.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine:
ritenutane la necessità, dispone consulenza tecnica contabile d'ufficio, al fine di verificare la correttezza contabile della ricostruzione proposta dai lavoratori ricorrenti, tenuto conto dei rilievi avversari. Nomina al fine ausiliaria tecnica la consulente del lavoro,
fissandone la comparizione per l'affidamento Persona_1
/11/2024, ore 10:00.
All'udienza 15/11/2024, nella causa n. 787/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per i lavoratori ricorrenti, l'avv. Giampaolo Barone;
per , l'avv. Cesira Teresina Scanu in sostituzione CP_1 dei procuratori in mandato.
L'avv. Barone per i ricorrenti sottolinea il rilievo dei recenti provvedimenti della Cassazione, proposta ex art. 380-bis cpc del 6/6/2024 e ordinanze del 7/2024 nn. 1991 e 1992 con riserva di produzione telematica.
4 L'avv. Scanu propone una integrazione al quesito da porre alla ctu rispetto a precedenti formulazioni nell'ambito del contenzioso (che viene di seguito recepita nella posizione).
Presente la ctu che accetta l'incarico e presta dichiarazione di impegno, qualificandosi: (…) consulente del lavoro Persona_1
(…), che riceve il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi, anche in riferimento a ordini di esibizione a terzi: verifichi la correttezza contabile della ricostruzione differenziale retributiva proposta dai lavoratori ricorrenti, tenuto conto dei rilievi contabili avversari. Verifichi inoltre la percentuale di decremento retributivo per ciascun lavoratore nei singoli periodi feriali mensili interessati e anche su base annuale derivante dai criteri adottati dalla Società e specificamente in base alle voci allegate contestati dai lavoratori ricorrenti.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 19/12/2024, ore 10:00 presso lo studio indicato, con facoltà da remoto, in forma da concordare con i consulenti di parte.
Parte ricorrente nomina ctp e Persona_2 [...]
Persona_3
La Società convenuta si richiama alla nomina in atti.
La consulente, nel termine del 15/5/2025 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 16/6/2025 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale
5 comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 15/7/2025 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnico d'ufficio depositerà la relazione definitiva. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 1200,00.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 3/10/2025 ore 11:30 con termine per note al 23/9. con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 3/10/2025, nella causa n. 787/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per i lavoratori ricorrenti, l'avv. Giampaolo Barone;
per , l'avv. Alessandro Giovannini in sostituzione CP_1 dei proc ato.
Ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_4
L'avv. Giovannini rappresenta la formulazione e previo inoltro di proposta transattiva indicativa dei criteri ancorché allo stato priva di quantificazione.
L'avv. Barone chiede procedersi alla discussione.
Il giudice, stante la sopravvenienza dell'ipotesi conciliativa, aggiorna la discussione al 14/11/2025 ore 10:00, stessa modalità da remoto.
All'udienza 14/11/2025, nella causa n. 787/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per i lavoratori ricorrenti, l'avv. Giampaolo Barone;
6 per , l'avv. Alessandro Giovannini in sostituzione CP_1 dei procuratori in mandato.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice, preso atto del definitivo fallimento di ipotesi conciliativa, aggiorna la discussione al 21/11/2025, ore 8:50.
All'udienza di rinvio del 26/11/2025, nella causa n. 787/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per i lavoratori ricorrenti, l'avv. Francesco Rusconi in sostituzione dell'avv. Giampaolo Barone;
per , l'avv. Sabrina D'Alleva in sostituzione dei CP_1 procuratori in mandato.
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
Questione retributiva - nozione e conseguente contenuto della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie - di dimensione collettiva e nazionale, da risolversi in modo uniforme e pertanto massimamente rimessa alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.
7 Il giudice di legittimità si è recentemente pronunciato di nuovo sul contenzioso, in particolare con le sentenze 2024/nn. 13932, 13972, 14089, ordd. nn 15849, 19991 e 19992, solo per richiamare i più recenti interventi.
La Cassazione, infatti, aveva già in più occasioni affermato che
“la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, nonché, con CP_2 riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022)”.
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale – ricorda da ultimo sempre Cass. SL 2024/n. 14089 cit. – “sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C- 385/17, Per_5
Torsten Hein): nel periodo feriale deve essere assicurato un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”
Rammenta la Cassazione che per propria giurisprudenza consolidata, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, e i giudici di merito non possano prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
8 A fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale – come nel caso sottoposto alla cognizione decisoria anche del Tribunale di Siena - è necessario per la Cassazione “accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
“Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale – ribadisce la Corte di Cassazione - è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.”
La giurisprudenza UE – ricostruisce la Cassazione - ha, invero, chiarito “che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva”.
Persuasivamente osserva ancora la Cassazione, sent. 2024/n. 14089, “19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in
9 quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Specificamente la sent. 2024/n. 14089 cit – con puntuale correlazione anche al caso qui in decisione – rileva nella controversia venire in discussione “la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. 13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
L'obiezione formulata dalla Società convenuta, “la Corte afferma – ci sia consentito dire - in maniera del tutto immotivata e irragionevole, che la temuta deterrenza si realizzerebbe sempre in virtù dell'esclusione di talune voci variabili dalla retribuzione e ciò avverrebbe (e tenuto conto delle risultanze dei predetti giudizi: avviene) a prescindere del tutto dal loro concreto e verificato
“impatto” sulla retribuzione considerata”, è obiezione non condivisibile. Qualunque arbitraria decurtazione retributiva durante il periodo feriale, anche in quanto proponentesi in violazione dell'art. 36 Cost., in violazione indiretta del diritto ad una retribuzione proporzionata
10 alla quantità e qualità della prestazione del lavoratore, appare potenzialmente dissuasiva alla fruizione delle ferie. Anche una decurtazione minima potenzialmente, ed è questa la necessaria prospettiva di valutazione nella materia, può rappresentare quel fattore dissuasivo al di là della verifica postuma della concreta fruizione.
Alla giurisprudenza sopra ricordata, ulteriormente si aggiungono Cass. SL sent. 2025/n. 25120, che afferma “doversi riconoscere anche alla “gente di mare” una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale, cioè, da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, la Corte, senza arrestarsi a denominazioni o qualificazioni eventualmente presenti in tali disposizioni collettive, ma, in relazione a tutte le differenti “voci“ economiche dal lavoratore asseritamente non considerate, indagando la specifica causale di ognuna di esse, avrebbe dovuto (dovrà, in sede di rinvio) accertarne anzitutto la natura retributiva;
e segnatamente, pur al di fuori di un principio di assoluta onnicomprensività della retribuzione da considerare ai fini che qui interessano (principio non affermato da questa Corte nei su richiamati precedenti), avrebbe dovuto (dovrà) verificare se ognuna di esse costituisca importo pecuniario in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore. 12.2. Una volta positivamente constatata tale natura per tutti o taluno di tali importi pecuniari, la Corte avrebbe dovuto (dovrà, in sede di rinvio) controllare l'esistenza di eventuali regole collettive di esclusione, o di riduzione della portata, di ognuna di tali voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie o nella base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Se riscontrata l'esistenza di previsioni collettive applicabili in tal senso, la Corte di merito in sede di rinvio dovrà procedere ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione (o riduzione del peso) di dette voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie e dagli emolumenti sostitutivi delle ferie non godute al godimento delle stesse. Per conseguenza, ben potrà il giudice di rinvio ritenere l'invalidità di quelle norme collettive ove giudicate contrastanti con la disciplina inderogabile in peius sopra illustrata (come avvenuto in casi consimili) e, quindi, dar corso alle rideterminazioni del dovuto al
11 lavoratore in conformità alla nozione europea di retribuzione ai fini delle ferie (anche non godute)”.
Sono segnalate, inoltre, sempre dedicate al personale ferroviario, anche le più recenti espressioni della Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro: sentenze nn. 629/2024 del 12.11.2024; n. 395/2025 del 10.06.2025; n. 396/2025 del 20.06.2025; n. 135/2025 del 18.02.2025.
*
La domanda dei lavoratori ricorrenti merita accoglimento, dovendosi accertare la nullità degli artt. 25 del CCNL Settore Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 31 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 30 del CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 nella parte in cui non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie ai ricorrenti Parte_1 Pt_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
e delle seguenti voci, come in narrativa: Parte_6
0170 - Indennità di Condotta;
(*) 0790 - Indennità di Utilizzazione Professionale/Riserva traghettamenti tradotte manovre;
(*) v. oltre precisazione in merito a questa voce;
0964- ulteriori Indennità Accessorie specifiche della figura;
0965 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna con secondo agente di macchina;
0966 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna con secondo agente di macchina;
0967 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta diurna primo agente di macchina;
0968 - Indennità di Utilizzazione Professionale per la condotta notturna primo agente di macchina;
0991 - Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro senza riposo Fuori Residenza;
0992 - Indennità di Assenza dalla residenza di lavoro con riposo Fuori Residenza.
Le voci predette, infatti, partecipano delle caratteristiche sopra ricordate, poste in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità per argomentarne la necessaria corresponsione anche in periodo feriale.
12 *
Chiarito, preliminarmente, l'avvenuto pagamento della voce I.U.P fissa (pari ad € 4,50 per i Capi Treno e ad € 12,80 per i Macchinisti), ai fini della quantificazione del credito appare ragionevole, per uniformità interpretativa, adottare i criteri di calcolo condivisi dalla Corte di Appello di Firenze: calcolo del valore complessivo anno per anno delle competenze percepite e corrispondenti alle voci oggetto della causa al netto della voce 0790 (Indennità di utilizzazione professionale giornaliera); calcolo della media giornaliera dell'anno in corso, dividendo il totale annuo complessivo delle voci dedotte nell'atto introduttivo del giudizio per i giorni di presenza risultanti dalle buste paga;
media giornaliera * giorni di ferie goduti, con il massimo di 24 giorni all'anno; calcolo delle differenze retributive nel limite della prescrizione quinquennale;
incidenza delle differenze calcolate sul TFR.
Si riportano in dispositivo le somme calcolate dalla consulente tecnica d'ufficio, p. 11, sub ipotesi 1.
P.Q.M.
condanna , per i titoli allegati in ricorso ed esposti CP_1 in motivazione, al pagamento delle seguenti somme in favore dei singoli lavoratori ricorrenti, secondo l'ordine del ricorso:
€ 8.870,68 Parte_1
€ 8.096,05 Parte_2
€ 11.634,33 Parte_3
€ 11.168,45 Parte_4
€ 12.667,00 Parte_5
€ 4.568,53. Parte_6
Decorrono sulle somme predette rivalutazione monetaria e interessi legali ex artt. 420, 150 att. cpc dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Condanna la Società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 13.470,00 per compensi professionali (scaglione di valore sull'importo più alto di € 12.667,00, parametro
13 medio per studio, fase introduttiva, istruttoria e trattazione, infine decisione) oltre aumento del 150 % (30 % * 5) per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) pari ad
€ 8.082,00, Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre € 259,00 per spese (contributo unificato come versato), oltre al compenso della consulente tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto del 25/11/2025.
Siena, 26/11/2025
Il giudice Delio Cammarosano
14