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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 234/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
16/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MELLUSO BARBARA PIERA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. STEVAN SANDRA MARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/09/2014 tra i coniugi
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
OL (TV) il 04/07/1982, matrimonio trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Crespano Del Grappa, ora , alle Parte_3
seguenti condizioni:
2) i figli minori e saranno collocati prevalentemente presso la residenza della madre in Per_1 Per_2
via Montenero n. 35, Pieve del Grappa (TV) dove attualmente risiedono;
3) i figli minori e ai sensi della legge n. 54/2006, vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso con riferimento in particolare all'istruzione, all'educazione e alla loro salute, le scelte saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli stiano con l'uno o con l'altro genitore, precisandosi, altresì, che, salvo diverso accordo tra le parti, tenuto conto dell'interesse dei minori, previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi dei figli e lavorativi della madre, che svolge lavoro a turni alternando mattina, pomeriggio e notte, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le
2 seguenti modalità:
- a weekend alternati dal venerdì sera fino alla domenica sera e due giorni infrasettimanali, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola e un altro giorno da comunicare di volta in volta con congruo anticipo a seconda dei turni di lavoro della madre e degli impegni lavorativi del padre;
- per quanto riguarda le festività i genitori avranno diritto di passare con i figli due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodi da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le altre festività, tenendo conto dei turni lavorativi della madre, i genitori trascorreranno con i figli in via alternata la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania,
i giorni di Pasqua e Pasquetta e i cosiddetti “ponti”;
- per i compleanni di ed qualora venissero organizzate le feste di compleanno con gli Per_1 Per_2
amici con le modalità svolte fino ad oggi, i genitori concordano che le relative spese per la loro organizzazione verranno divise nella misura del 50% tra loro con un limite massimo di spesa di €
150,00 per ciascun figlio.
In ogni caso le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie lavorative e, soprattutto, dei figli, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione al fine di migliorare sempre più il rapporto di collaborazione necessario per individuare le scelte migliori ed idonee ad assicurare ai figli una crescita più sana e serena;
4) il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo per il Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli ed un assegno mensile di complessivi € 506,50 Per_1 Per_2
(cinquecentoseieuro//50 centesimi) entro il 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente a lei intestato. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat (se positivo) a partire da febbraio 2025;
5) le spese straordinarie, come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, che
3 dovranno essere preventivamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% (cinquantapercentoeuro) ciascuno. I genitori concordano che le spese relative alle giacche e alle scarpe di cambio stagione e i costi per i regali di compleanno per gli amici di Per_1
e saranno pagate dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_2
6) i genitori concordano che le spese straordinarie dei figli che riguardano il doposcuola (oggi di € 290 per entrambi i figli al mese per tutto l'anno escluso il mese di agosto) il GREST, il Campo scuola, il nuoto (oggi di € 95 per entrambi i figli al mese escluso il mese di agosto), nonché le spese medico- dentistiche e le spese che comportano un esborso superiore ai € 100,00, saranno pagate direttamente da ciascun genitore nella misura del 50% senza che ci sia l'anticipazione della spesa da parte di un genitore. Le restanti spese straordinarie che verranno anticipata dalla madre saranno rimborsate dal padre entro 7 giorni dalla comunicazione della spesa e dalla presentazione delle pezze giustificative che verranno fatte anche via whatsapp;
7) dal mese di dicembre 2024 la IGnora , percepirà per intero (100%) l'assegno unico Parte_1
universale per i figli ed prestandosi il IG. a sottoscrivere e a rendere ogni Per_1 Per_2 Pt_2
eventuale occorrenda dichiarazione. Finchè non verrà accreditato l'intero A.U.U. (ossia il 100%) sul conto corrente della IG.ra , il IG. si impegna a corrisponderle il suo 50% Parte_1 Pt_2
percepito mediante bonifico bancario da effettuare entro 5 giorni dall'accredito sul conto corrente della IG.ra ; Pt_1
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto non sono previsti assegni di mantenimento in favore dei coniugi;
9) entrambi i genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto per i figli minori, con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali e degli altri documenti di espatrio (carta di identità) per i figli minori;
10) i genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto dei figli, che verrà di volta in volta consegnato
4 dal genitore che lo detiene a quello che dovrà recarsi all'estero con i figli, previa comunicazione della destinazione, della finalità del viaggio, e del periodo in cui esso verrà effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata almeno 30 giorni prima della partenza programmata;
11) i IGg. e si impegnano a comunicarsi tempestivamente gli spostamenti che Pt_1 Pt_2
verranno fatti dai minori fuori dall'Italia;
12) spese legali interamente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di procedere all'annotazione Parte_3
della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 11/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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