CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 383/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3304/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240003673348000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1373/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3304/2024 depositato il 14/10/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2024 0003673348000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, a titolo di TARI anno d'imposta
2015.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella impugnata:
1- omessa e/o irregolare notifica degli atti prodromici;
2- difetto di motivazione;
3- difetto di sottoscrizione;
4-intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione ed il Comune di Agrigento si costituivano in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene che il ricorso sia infondato.
Parte ricorrente ha dedotto di avere ricevuto la cartella di pagamento impugnata in data 15/07/2024, ma di non aver ricevuto gli atti presupposti.
Ciò premesso, va disattesa l'eccezione di nullità della cartella impugnata per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento).
Orbene, il Comune di Agrigento ha offerto in giudizio idonea prova della notifica dell'avviso di accertamento n.1423 emesso a titolo di TARI, depositando documentazione (cfr. avviso ricevimento postale) da cui è possibile riscontrare la ricezione del suddetto atto per compiuta giacenza.
Secondo un orientamento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, in tema di notifica diretta degli atti impositivi- è da ritenersi valida ed esistente la notifica diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli
Uffici finanziari erariali e locali, nonché degli Enti di riscossione a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno;
notifica alla quale si applicano le disposizioni in materia di regolamento postale degli atti a firma (le norme di settore sono attualmente contenute nell'allegato A alla delibera n. 385/13/Cos dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e non quelle della notifica a mezzo posta nella forma di cui alla legge n. 890 del 1982.
Poi, la Suprema Corte, anche in epoca recente (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4049), ha precisato che “in caso di mancato recapito della raccomandata – contenente un atto impositivo (nel caso specifico un avviso di accertamento) – all'indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall'ufficio fiscale deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, applicandosi analogicamente (“e non in via diretta”) l'articolo 8 della legge n. 890/1982, relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta”. Per quanto riguarda le raccomandate “ordinarie”, a differenza di quanto concerne quelle “per atti giudiziari”, la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata.
Orbene, dalla documentazione offerta in giudizio, è possibile verificare la data da cui fare decorrere il temine di 10 giorni per il perfezionamento della notifica, risultando apposta la data di deposito dell'avviso di giacenza, da cui potere rilevare la decorrenza del suddetto termine per il perfezionamento della notifica.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione in relazione al vizio di motivazione, poiché la cartella di pagamento risulta intellegibile, essendo ivi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice.
E ciò può senza dubbio affermarsi, avuto riguardo ai contenuti della legge n.212/2000, art.7 comma 3 e del
DPR n.602/1973 , artt.1 e 12, che infatti, richiedono che gli atti in questione contengano "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa".
Dalla cartella di pagamento in esame è possibile collegare l'iscrizione a ruolo con il titolo su cui si fonda, laddove viene espressamente indicato l'atto di accertamento prodromico.
Ugualmente deve essere respinta la censura di insufficiente motivazione sulla erronea indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, mancando di specificare i dati quantitativi che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e di sviluppare il ragionamento che - sulla base di quei dati - avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione.
Infatti, non è necessario che la motivazione contenga l'indicazione dettagliata degli interessi, in quanto il contribuente non può ignorare che gli interessi sul credito sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente, fissato con decreto ministeriale.
I vizi dedotti sulla nullità della cartella impugnata per omessa sottoscrizione del ruolo sono destituiti di fondamento .
Sul punto si osserva che il disposto del comma quarto dell'art. 12 del DPR n.602/1973 stabilisce che: “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”.
Peraltro, la giurisprdenza di legittimità, con un orientamento consolidato a cui la Corte ritiene di aderire,
(Cass. 22/01/2018 n.1545) ha affermato che “il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio
— al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché
Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui sostituisce "diritto vivente" il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene»). Si è così precisato che «il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654,; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253,); [...] prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso [..]. Peraltro, la disposizione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 è interpretata dall'art. 1, comma 5-ter, lett. e, d.l. n. 106 del 2005, conv.
1. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati» (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017)”.
Riguardo poi all'eccezione di decadenza, si osserva che l'invocato l'art. 25 DPR n.602/1973 trova applicazione per le imposte sui redditi, mentre nella fattispecie trattasi di tributi locali (TARI), che invece sono regolati dall'art.1 commi 163 e 171 della legge n.296 del 2006.
Infine, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il relativo termine quinquennale tra la notifica dell'avviso di accertamento (28/12/2019) e la notifica della cartella di pagamento (15/07/2024).
Considerata la peculiarità della controversia, si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
EP TO
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3304/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 35 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240003673348000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1373/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3304/2024 depositato il 14/10/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.291 2024 0003673348000, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, a titolo di TARI anno d'imposta
2015.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella impugnata:
1- omessa e/o irregolare notifica degli atti prodromici;
2- difetto di motivazione;
3- difetto di sottoscrizione;
4-intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione ed il Comune di Agrigento si costituivano in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene che il ricorso sia infondato.
Parte ricorrente ha dedotto di avere ricevuto la cartella di pagamento impugnata in data 15/07/2024, ma di non aver ricevuto gli atti presupposti.
Ciò premesso, va disattesa l'eccezione di nullità della cartella impugnata per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento).
Orbene, il Comune di Agrigento ha offerto in giudizio idonea prova della notifica dell'avviso di accertamento n.1423 emesso a titolo di TARI, depositando documentazione (cfr. avviso ricevimento postale) da cui è possibile riscontrare la ricezione del suddetto atto per compiuta giacenza.
Secondo un orientamento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, in tema di notifica diretta degli atti impositivi- è da ritenersi valida ed esistente la notifica diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli
Uffici finanziari erariali e locali, nonché degli Enti di riscossione a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno;
notifica alla quale si applicano le disposizioni in materia di regolamento postale degli atti a firma (le norme di settore sono attualmente contenute nell'allegato A alla delibera n. 385/13/Cos dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e non quelle della notifica a mezzo posta nella forma di cui alla legge n. 890 del 1982.
Poi, la Suprema Corte, anche in epoca recente (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4049), ha precisato che “in caso di mancato recapito della raccomandata – contenente un atto impositivo (nel caso specifico un avviso di accertamento) – all'indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall'ufficio fiscale deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, applicandosi analogicamente (“e non in via diretta”) l'articolo 8 della legge n. 890/1982, relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta”. Per quanto riguarda le raccomandate “ordinarie”, a differenza di quanto concerne quelle “per atti giudiziari”, la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata.
Orbene, dalla documentazione offerta in giudizio, è possibile verificare la data da cui fare decorrere il temine di 10 giorni per il perfezionamento della notifica, risultando apposta la data di deposito dell'avviso di giacenza, da cui potere rilevare la decorrenza del suddetto termine per il perfezionamento della notifica.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione in relazione al vizio di motivazione, poiché la cartella di pagamento risulta intellegibile, essendo ivi indicata oltre che la somma da pagare, anche la relativa imposta, interessi e sanzioni tramite apposito numero di codice.
E ciò può senza dubbio affermarsi, avuto riguardo ai contenuti della legge n.212/2000, art.7 comma 3 e del
DPR n.602/1973 , artt.1 e 12, che infatti, richiedono che gli atti in questione contengano "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa".
Dalla cartella di pagamento in esame è possibile collegare l'iscrizione a ruolo con il titolo su cui si fonda, laddove viene espressamente indicato l'atto di accertamento prodromico.
Ugualmente deve essere respinta la censura di insufficiente motivazione sulla erronea indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora, mancando di specificare i dati quantitativi che non sarebbero stati adeguatamente considerati, e di sviluppare il ragionamento che - sulla base di quei dati - avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione.
Infatti, non è necessario che la motivazione contenga l'indicazione dettagliata degli interessi, in quanto il contribuente non può ignorare che gli interessi sul credito sono calcolati secondo il tasso legale annuo vigente, fissato con decreto ministeriale.
I vizi dedotti sulla nullità della cartella impugnata per omessa sottoscrizione del ruolo sono destituiti di fondamento .
Sul punto si osserva che il disposto del comma quarto dell'art. 12 del DPR n.602/1973 stabilisce che: “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”.
Peraltro, la giurisprdenza di legittimità, con un orientamento consolidato a cui la Corte ritiene di aderire,
(Cass. 22/01/2018 n.1545) ha affermato che “il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio
— al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671 del 2016 che richiama Cass. n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché
Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui sostituisce "diritto vivente" il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene»). Si è così precisato che «il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654,; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253,); [...] prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso [..]. Peraltro, la disposizione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 è interpretata dall'art. 1, comma 5-ter, lett. e, d.l. n. 106 del 2005, conv.
1. n. 156 del 2005, nel senso che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante la validazione dei dati» (cfr. Cass. n. 26546 del 2016; in termini Cass. n. 1449 del 2017)”.
Riguardo poi all'eccezione di decadenza, si osserva che l'invocato l'art. 25 DPR n.602/1973 trova applicazione per le imposte sui redditi, mentre nella fattispecie trattasi di tributi locali (TARI), che invece sono regolati dall'art.1 commi 163 e 171 della legge n.296 del 2006.
Infine, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il relativo termine quinquennale tra la notifica dell'avviso di accertamento (28/12/2019) e la notifica della cartella di pagamento (15/07/2024).
Considerata la peculiarità della controversia, si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
EP TO