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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3051/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 3051/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MAUNERO NADIA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Genola (CN) in data 14 giugno 2009, matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Genola (CN) al n. 6 parte II, serie A per l'anno 2009 e nei Registri di Stato Civile del Comune di Fossano
(CN) al n. 13 parte II, serie B per l'anno 2009; - che dall'unione sono nate le figlie (Cuneo 4 agosto 2010) e (Cuneo 28 Per_1 Per_2 febbraio 2014);
- che i coniugi su domanda congiunta si sono separati con sentenza n.° 229/2024 del 22 febbraio 2024, pubblicata in data 5 marzo 2024 e passata in giudicato in data 5 settembre 2024 e sono stati autorizzati a vivere separati in data 12 febbraio 2024;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
Le figlie minori e , che avranno stabile residenza presso la madre anche ai Per_1 Per_2 fini anagrafici, vengono affidate ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulle stesse e congiuntamente adotteranno le decisioni relative alla loro istruzione, educazione, salute e cura, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere adottate dal genitore con il quale le figlie si troveranno in quel momento. Il padre potrà vederle e sentirle in ogni momento compatibilmente con le esigenze delle minori e della madre e potrà tenerle con sé con le seguenti modalità
a. A fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina
b. dal mercoledì pomeriggio al venerdì pomeriggio quando non le tiene con sé nel fine settimana
c. dal lunedì pomeriggio al mercoledì pomeriggio quando le tiene con sé nel fine settimana;
2. Le figlie trascorreranno con il padre metà delle vacanze natalizie alternando Natale e
Capodanno, metà delle vacanze pasquali;
3. Le figlie durante l'estate trascorreranno con il padre e con la madre un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno periodo in cui verrà sospeso l'ordinario calendario settimanale;
4. Nella terza settimana di ferie di cui godranno i coniugi nel corso dell'anno il diritto di visita verrà sospeso;
5. I coniugi potranno concordemente modificare le facoltà di visita del padre, modulandole secondo gli orari lavorativi di ciascuno ed ogniqualvolta ne convengano l'opportunità e/o la necessità oppure nel caso in cui le minori esprimano detta esigenza o volontà;
6. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto delle minori quando saranno con ciascuno dei genitori;
7. Il sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50%, alle spese di carattere medico Parte_2
(comprese visite specialistiche non coperte dal SSN, apparecchi ortodontici) e di salute, a quelle scolastiche straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie (trasporto scolastico, libri scolastici e materiale scolastico di inizio anno) ed a quelle extra-scolastiche
(attività ludico-sportive);
8. L'assegno unico universale per le figlie verrà percepito nella misura del 50% da ciascun coniuge e le detrazioni fiscali saranno divise fra i coniugi al 50%;
9. I coniugi essendo economicamente autosufficienti, non avanzano reciproche pretese di natura economica l'un l'altro e dichiarano di aver già diviso ogni bene comune e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro;
10. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio;
11. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie e non sono in contrasto con gli interessi delle Per_1 Per_2 stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
18/07/1986 a Savigliano (CN), e , nato il [...] Parte_2
NE (VT), celebrato in Genola (CN) il 14/06/2009, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte II, Serie A, dell'anno 2009 e nei Registri di Stato Civile del Comune di Fossano (CN) al n. 13 parte II, serie B per l'anno 2009; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di _ Genola (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale nonché alla comunicazione anche al Comune di Fossano (CN) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 3051/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MAUNERO NADIA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Genola (CN) in data 14 giugno 2009, matrimonio trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Genola (CN) al n. 6 parte II, serie A per l'anno 2009 e nei Registri di Stato Civile del Comune di Fossano
(CN) al n. 13 parte II, serie B per l'anno 2009; - che dall'unione sono nate le figlie (Cuneo 4 agosto 2010) e (Cuneo 28 Per_1 Per_2 febbraio 2014);
- che i coniugi su domanda congiunta si sono separati con sentenza n.° 229/2024 del 22 febbraio 2024, pubblicata in data 5 marzo 2024 e passata in giudicato in data 5 settembre 2024 e sono stati autorizzati a vivere separati in data 12 febbraio 2024;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
Le figlie minori e , che avranno stabile residenza presso la madre anche ai Per_1 Per_2 fini anagrafici, vengono affidate ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulle stesse e congiuntamente adotteranno le decisioni relative alla loro istruzione, educazione, salute e cura, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere adottate dal genitore con il quale le figlie si troveranno in quel momento. Il padre potrà vederle e sentirle in ogni momento compatibilmente con le esigenze delle minori e della madre e potrà tenerle con sé con le seguenti modalità
a. A fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina
b. dal mercoledì pomeriggio al venerdì pomeriggio quando non le tiene con sé nel fine settimana
c. dal lunedì pomeriggio al mercoledì pomeriggio quando le tiene con sé nel fine settimana;
2. Le figlie trascorreranno con il padre metà delle vacanze natalizie alternando Natale e
Capodanno, metà delle vacanze pasquali;
3. Le figlie durante l'estate trascorreranno con il padre e con la madre un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno periodo in cui verrà sospeso l'ordinario calendario settimanale;
4. Nella terza settimana di ferie di cui godranno i coniugi nel corso dell'anno il diritto di visita verrà sospeso;
5. I coniugi potranno concordemente modificare le facoltà di visita del padre, modulandole secondo gli orari lavorativi di ciascuno ed ogniqualvolta ne convengano l'opportunità e/o la necessità oppure nel caso in cui le minori esprimano detta esigenza o volontà;
6. I coniugi provvederanno al mantenimento diretto delle minori quando saranno con ciascuno dei genitori;
7. Il sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50%, alle spese di carattere medico Parte_2
(comprese visite specialistiche non coperte dal SSN, apparecchi ortodontici) e di salute, a quelle scolastiche straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie (trasporto scolastico, libri scolastici e materiale scolastico di inizio anno) ed a quelle extra-scolastiche
(attività ludico-sportive);
8. L'assegno unico universale per le figlie verrà percepito nella misura del 50% da ciascun coniuge e le detrazioni fiscali saranno divise fra i coniugi al 50%;
9. I coniugi essendo economicamente autosufficienti, non avanzano reciproche pretese di natura economica l'un l'altro e dichiarano di aver già diviso ogni bene comune e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro;
10. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio;
11. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, a indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie e non sono in contrasto con gli interessi delle Per_1 Per_2 stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
18/07/1986 a Savigliano (CN), e , nato il [...] Parte_2
NE (VT), celebrato in Genola (CN) il 14/06/2009, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte II, Serie A, dell'anno 2009 e nei Registri di Stato Civile del Comune di Fossano (CN) al n. 13 parte II, serie B per l'anno 2009; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di _ Genola (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale nonché alla comunicazione anche al Comune di Fossano (CN) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi