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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1255/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cristiana Parte_1 C.F._1
Rocchi, elettivamente domiciliato in Rimini Via Serpieri n.20 presso lo studio di quest'ultima,
RICORRENTE per l'adozione di
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/07/2025, , nato a [...] il Parte_1
26/06/1959, chiede di poter adottare nato a [...] il [...]. Parte_2
Il ricorrente espone di aver instaurato con l'adottando un forte legame affettivo sin dalla sua adolescenza, allorquando gli è stato affidato dal padre naturale di quest'ultimo in punto di morte, avvenuta il 31/08/2009. Da allora il ricorrente è stata la figura paterna di riferimento per l'adottando, riconosciuta anche all'interno della sua famiglia.
pagina 1 di 3 Il ricorrente è celibe e non ha figli propri. Con la pronuncia dell'adozione, egli intende dare un riconoscimento giuridico al forte legame affettivo già da lungo tempo esistente tra lui e l'adottando.
All'udienza di comparizione del 24/10/2025, si è raccolto il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso della madre dell'adottando, . Persona_1
Il Pubblico ministero è ritualmente intervenuto, riservando le conclusioni.
Tanto premesso, la domanda va accolta, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.
Difatti adottante e adottando hanno prestato personalmente il consenso all'adozione ex art. 296 c.c., come pure è stato prestato l'assenso da parte della madre dell'adottando, quale unico genitore superstite.
Inoltre, ricorrono i requisiti di età previsti dall'art. 291 c.c. e l'adozione dell'adottando corrisponde al suo sicuro interesse, morale e materiale.
Del resto, l'istituto della adozione di maggiorenne, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata operata dalla giurisprudenza di legittimità, risponde oggi anche alle finalità di formalizzare sentimenti di reciproco affetto e comunione di intenti, naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni, dando veste giuridica ad una situazione di fatto nella quale l'adottante si comporti come genitore sociale dell'adottando, in ragione di un vincolo affettivo analogo a quello familiare, svolgendo dunque, oltre alla tradizionale funzione ereditaria (per assicurare una discendenza), anche una funzione solidaristica in quanto strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società (cfr. Cass. civ. 3577/2024).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'adozione deve essere ritenuta sicuramente conveniente per l'adottando e gli consentirà di dare riconoscimento giuridico ad un legame affettivo consolidatosi nel tempo, senza tuttavia pregiudicare i suoi diritti ed i suoi doveri verso la famiglia d'origine, secondo quanto previsto dall'art. 300 c.c.,
Quanto al cognome dell'adottando, in sede di udienza quest'ultimo ha chiesto di aggiungere il cognome al proprio ( ), così da chiamarsi Parte_1 Pt_2 Parte_3
[...]
In proposito, l'art. 299, comma 1, c.c. dispone che “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte
Costituzionale, con sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
pagina 2 di 3 Alla luce di quanto sopra, il Collegio osserva che l'art. 299 c.c., in seguito all'intervento della Corte
Costituzionale, consente all'adottante e all'adottato di chiedere che il cognome dell'adottante sia aggiunto, e non anteposto, a quello dell'adottato.
In queste sede occorre, dunque, prendere atto della volontà manifestata in udienza da , Parte_2
e non opposta dall'adottante di aggiungere, anziché anteporre, il cognome Parte_1 dell'adottante al proprio, così da chiamarsi, in seguito alla sentenza di adozione, Parte_3
[...]
Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dispone di farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...] e Parte_2 residente a [...] int. 12, da parte di , Parte_1 nato a [...] il [...] e residente a [...];
2. Dispone che, per effetto della adozione, il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottato;
3. Nulla sulle spese;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1255/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cristiana Parte_1 C.F._1
Rocchi, elettivamente domiciliato in Rimini Via Serpieri n.20 presso lo studio di quest'ultima,
RICORRENTE per l'adozione di
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/07/2025, , nato a [...] il Parte_1
26/06/1959, chiede di poter adottare nato a [...] il [...]. Parte_2
Il ricorrente espone di aver instaurato con l'adottando un forte legame affettivo sin dalla sua adolescenza, allorquando gli è stato affidato dal padre naturale di quest'ultimo in punto di morte, avvenuta il 31/08/2009. Da allora il ricorrente è stata la figura paterna di riferimento per l'adottando, riconosciuta anche all'interno della sua famiglia.
pagina 1 di 3 Il ricorrente è celibe e non ha figli propri. Con la pronuncia dell'adozione, egli intende dare un riconoscimento giuridico al forte legame affettivo già da lungo tempo esistente tra lui e l'adottando.
All'udienza di comparizione del 24/10/2025, si è raccolto il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso della madre dell'adottando, . Persona_1
Il Pubblico ministero è ritualmente intervenuto, riservando le conclusioni.
Tanto premesso, la domanda va accolta, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.
Difatti adottante e adottando hanno prestato personalmente il consenso all'adozione ex art. 296 c.c., come pure è stato prestato l'assenso da parte della madre dell'adottando, quale unico genitore superstite.
Inoltre, ricorrono i requisiti di età previsti dall'art. 291 c.c. e l'adozione dell'adottando corrisponde al suo sicuro interesse, morale e materiale.
Del resto, l'istituto della adozione di maggiorenne, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata operata dalla giurisprudenza di legittimità, risponde oggi anche alle finalità di formalizzare sentimenti di reciproco affetto e comunione di intenti, naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni, dando veste giuridica ad una situazione di fatto nella quale l'adottante si comporti come genitore sociale dell'adottando, in ragione di un vincolo affettivo analogo a quello familiare, svolgendo dunque, oltre alla tradizionale funzione ereditaria (per assicurare una discendenza), anche una funzione solidaristica in quanto strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società (cfr. Cass. civ. 3577/2024).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'adozione deve essere ritenuta sicuramente conveniente per l'adottando e gli consentirà di dare riconoscimento giuridico ad un legame affettivo consolidatosi nel tempo, senza tuttavia pregiudicare i suoi diritti ed i suoi doveri verso la famiglia d'origine, secondo quanto previsto dall'art. 300 c.c.,
Quanto al cognome dell'adottando, in sede di udienza quest'ultimo ha chiesto di aggiungere il cognome al proprio ( ), così da chiamarsi Parte_1 Pt_2 Parte_3
[...]
In proposito, l'art. 299, comma 1, c.c. dispone che “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte
Costituzionale, con sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
pagina 2 di 3 Alla luce di quanto sopra, il Collegio osserva che l'art. 299 c.c., in seguito all'intervento della Corte
Costituzionale, consente all'adottante e all'adottato di chiedere che il cognome dell'adottante sia aggiunto, e non anteposto, a quello dell'adottato.
In queste sede occorre, dunque, prendere atto della volontà manifestata in udienza da , Parte_2
e non opposta dall'adottante di aggiungere, anziché anteporre, il cognome Parte_1 dell'adottante al proprio, così da chiamarsi, in seguito alla sentenza di adozione, Parte_3
[...]
Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dispone di farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...] e Parte_2 residente a [...] int. 12, da parte di , Parte_1 nato a [...] il [...] e residente a [...];
2. Dispone che, per effetto della adozione, il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottato;
3. Nulla sulle spese;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3