TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 01/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 349 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to PIETRUNTI MARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to D'ERRICO MARCO in Termoli, via Cavalieri di
Vittorio Veneto, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(CF , rappresentato e difeso RT C.F._1 dall'Avv.to ROCCO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in Termoli (CB), via Isole Baleari
n. 23, giusta procura in atti;
-APPELLATO–
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 33/2022, emessa dal Giudice di Pace di Termoli il
24.02.2022.
CONCLUSIONI. Per “Voglia l'adito Tribunale, in Controparte_2 riforma dell'impugnata sentenza: innanzitutto- dichiarare, anche inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, resa dal Tribunale di Larino n. 33/2022 depositata il
24.02.2022; in via preliminare ed incidentale - dichiarare la nullità assoluta ed insanabile della proposta pagina 1 di 13 citazione;- dichiarare l'inoperatività della polizza contratta da esso e, comunque, la carenza di CP_1 copertura assicurativa dedotta in giudizio, anche per essere il contratto di assicurazione nullo e/o comunque privo di ogni validità ed efficacia;
nel merito ed in via principale - accogliere l'appello per essere fondato sia in fatto che in diritto, con contestuale totale riforma della impugnata sentenza resa dal Tribunale di Larino n. 33/2022 e, pertanto, rigettare, integralmente, le conclusioni e le domande tutte proposte in primo grado in danno della deducente Compagnia, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, oltre che improponibili, inammissibili ed improcedibili;
in ogni caso - ritenere infondata, eccessiva, erronea e non dovuta e soprattutto non provata la liquidazione delle somme riconosciute a titolo di indennizzo e poste a carico dell'odierna appellante;
- per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione di quanto illegittimamente percepito in forza dell'impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o della diversa somma che verrà individuata;
- porre a carico della parte attrice-odierna appellata le spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge”.
Per : “Voglia il Tribunale di Larino adito, disattesa ogni contraria Controparte_3 domanda, eccezione e deduzione: A) in via preliminare e in rito, dichiarare INAMMISSIBILE l'appello così come proposto da per violazione dell'art. 342 cpc e specificatamente a.1) avendo Controparte_2
l'appellante —nell'atto di appello, in tutti i 4 motivi di impugnazione proposti— omesso di indicare: << le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto >>; << e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata >>. a.2) avendo l'appellante — nell'atto di appello, nel 1° motivo di impugnazione proposto— omesso di indicare altresì: <<l delle parti del provvedimento che si intendono appellare>>. B) In subordine, sempre in via preliminare e in rito, dichiarare INAMMISSIBILI le domande giudiziali proposte con l'appello da Controparte_2
e specificatamente: sub “2” di <<dichiarare la nullit assoluta ed insanabile della proposta citazione>>
sub “3” di <<dichiarare la nullit assoluta ed insanabile della proposta citazione>> sub “5” di <<ritenere infondata eccessiva erronea e non dovuta soprattutto provata la liquidazione delle somme riconosciute a titolo di indennizzo poste carico dell>>. per violazione dell'art. 345 cpc in quanto trattasi di <> proposte per la prima volta in appello, e giammai proposte nel giudizio di primo grado, E PER GLI EFFETTI: dichiarare
INAMMISSIBILE l'appello così come proposto da in quanto inidoneo ad Controparte_2 impugnare validamente e legittimamente la sentenza di primo grado. C) In via ulteriormente graduata, e sempre in via preliminare e in rito, dichiarare INAMMISSIBILE l'appello così come proposto da
[...] poiché a norma dell'art. 348 bis cpc <<non ha una ragionevole probabilit di essere controparte_2 accolto>> in ragione del fatto che l'appellante: c.1) ha omesso: 1) << l'indicazione delle parti del provvedimento
pagina 2 di 13 che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado>>; 2) << e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata >> e quindi in palese violazione dell'art. 342 cpc;
c.2) ha proposto
<> per la prima volta in appello, e giammai proposte nel giudizio di primo grado e quindi in palese violazione dell'art. 345 cpc c.3) anche nel merito, risulta palese che tutti i 4 motivi di impugnazione proposti sono infondati “in fatto” e “in diritto” per tutte le motivazioni illustrate ai precedenti paragrafi sub “4”
, “5” , “6” , “7” , “8” e “9”. D) Nel merito, e in via subordinata, RESPINGERE e/o RIGETTARE
l'appello così come proposto da perché infondato in fatto e in diritto, e comunque Controparte_2 per tutti i motivi spiegati in narrativa ai precedenti paragrafi sub “4” , “5” , “6” , “7” , “8” e “9”. E) Nel merito, e in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudice adito dovesse accogliere la prospettata eccezione di << erronea ed eccessiva la liquidazione dell'indennizzo >> e quindi ritenere eccessivo l'importo liquidato “a titolo di indennizzo” dal giudice a quo: in OGNI CASO, CONFERMARE l'importo liquidato “a titolo di indennizzo” dal giudice a quo: in ragione del fatto che nell'atto di appello, nelle rassegnate conclusioni, manca una espressa domanda in tal senso da parte dell'appellante e in considerazione del fatto che controparte anche in 1° grado (nella sua comparsa di costituzione) non ha chiesto al giudice a quo di procedere ad una revisione e/o riduzione dell'importo di € 5000,00 richiesto dall'attore a titolo di liquidazione dell'indennizzo dovuto per il furto subito. (come meglio spiegato al precedente paragrafo “7”, da metà pag. 19, a cui si rinvia)
F) Nel merito, e in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudice adito dovesse accogliere la prospettata eccezione di <<eccessiva ed infondata liquidazione delle spese di causa>> e quindi ritenere eccessivo l'importo liquidato “a titolo di spese di causa del 1° grado di giudizio” dal giudice a quo: in OGNI CASO,
CONFERMARE l'importo liquidato “a titolo di spese di causa del 1° grado di giudizio” dal giudice a quo :
in ragione del fatto che nell'atto di appello, nelle rassegnate conclusioni, manca una espressa domanda in tal senso da parte dell'appellante (come meglio spiegato al precedente paragrafo “8” , da metà pag. 20, a cui si rinvia)
G) Per l'effetto, e in OGNI CASO, CONFERMARE INTEGRALMENTE l'impugnata Sentenza n.
33/2022 datata 17.02.2022, resa dal GdP di Termoli e depositata in Cancelleria il 24.02.2022 H) in
OGNI CASO, CONFERMARE IL RIGETTO E/O NON ACCOGLIMENTO dell'istanza di sospensione della sentenza di 1° grado proposta da a motivo della mancanza di Controparte_2 tutti (o almeno uno dei due) requisiti imprescindibili del “fumus boni juris” e del “periculum in mora”, con condanna della controparte ex art. 283 comma 2 c.p.c. ad una pena pecuniaria per la evidente pretestuosità; I) in OGNI CASO, RIGETTARE il ricorso perché manifestatamente infondato per tutti i motivi innanzi detti con condanna della parte appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. J) in OGNI CASO,
CONDANNARE L'APPELLANTE alla rifusione delle spese di lite (da determinarsi ai sensi del d.m.
n. 55/ 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018) oltre spese e oneri accessori del presente grado di appello, pagina 3 di 13 della pregressa fase cautelare (R.G.Civ. 349/2022-1) conclusasi e definita con Ordinanza di rigetto del
16/06/2022 della istanza proposta ex advesrso di sospensione della sentenza di 1° grado”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Termoli, la Controparte_3 [...] per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo di euro 5.000,00 per Parte_1 il furto, avvenuto in data 28.05.2019, della propria auto Fiat Punto 1.3 MJT targata EX151BD assicurata con la compagnia convenuta, giusta polizza n. 30/161351045. CP_4
In relazione alle modalità del furto, regolarmente denunciato presso la Stazione dei
Carabinieri di Termoli, l'attore sosteneva di aver parcheggiato l'autovettura nei pressi della propria abitazione in via Arti e Mestieri 19/F nel Comune di Termoli, alle ore 20 circa, e che, tornato a riprenderla, verso le ore 12,00 del giorno successivo, non l'aveva più ritrovata. Il
quindi, deduceva che aveva provveduto a dare comunicazione dell'avvenuta sottrazione CP_1 dell'auto alla con raccomandata del 04.07.2019, Parte_2 unitamente alla spedizione delle 2 chiavi dell'autovettura, dell'estratto cronologico con annotazione della perdita di possesso e della fattura di acquisto e che, previa richiesta dell'Assicurazione, formalizzava altresì le proprie dichiarazioni sulle modalità del furto. Tuttavia, la riteneva di non poter formulare alcuna proposta di indennizzo in quanto Controparte_2 dall'istruttoria sarebbero emersi elementi contraddittori e non congruenti con il sinistro denunciato.
Tali i fatti, il chiedeva volersi accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale gravante CP_1 sulla assunto in forza della polizza assicurativa stipulata e, conseguentemente, il Controparte_2 suo inadempimento contrattuale, nonché, in ragione del danno subito, condannare l'
[...]
a liquidare in proprio favore la somma di euro 5.000,00, ovvero della diversa Parte_1 somma accertata in corso di causa nei limiti della competenza per valore del giudice adito, vinte le spese di giudizio.
1.2. Si costituiva l' la quale eccepiva, in via preliminare, la Parte_1 nullità assoluta e insanabile dell'atto di citazione in quanto, al momento della notifica alla convenuta Compagnia di Assicurazioni, erano ancora pendenti i termini per la riassunzione del precedente giudizio, avente lo stesso oggetto, instaurato dal sempre innanzi al Giudice CP_1 di Pace di Termoli e conclusosi con ordinanza di incompetenza per valore. Pertanto, riteneva la convenuta che quel giudizio fosse ancora pendente (Rg. 268/20); nel merito,
[...] contestava l'an della pretesa, evidenziando: a) la genericità e Parte_1
pagina 4 di 13 contraddittorietà della denuncia, insufficiente a fugare i dubbi sulla veridicità dell'avvenuto furto, in uno all'archiviazione sui fatti denunciati disposta dalla Procura della Repubblica;
b) il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla polizza, che prevedevano da parte dell'assicurato la consegna della fattura di acquisto e delle 2 chiavi originali, consegnate invece in duplicato;
c) l'eccessiva sinistrosità del La società assicuratrice convenuta contestava, poi, anche il quantum, CP_1 ritenuto eccessivo e sproporzionato, poiché di gran lunga superiore al valore di acquisto dell'autovettura, pari ad Euro 2.800,00, trattandosi di veicolo incidentato, nonché a quello di commercio, a nulla rilevando che il veicolo fosse stato oggetto di riparazioni e/o migliorie.
Infine, deduceva che doveva tenersi conto del degrado del mezzo, oltre che della sussistenza di franchigia e scopertura, non inferiore al 10% del valore commerciale del veicolo.
1.3. Istruita la causa esclusivamente mediante l'escussione del testimone di parte attrice, la causa veniva decisa con accoglimento della domanda e la condanna dell'assicurazione al pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendo preliminarmente la sospensione della sentenza impugnata ex art. 351 comma 2 e 3
c.p.c. e, nel merito, dolendosi dell'ingiustizia della pronuncia per erroneo e illegittimo accoglimento della domanda per i seguenti articolati motivi: a) insufficiente, erronea, contraddittoria e/o immotivata pronuncia sulla proposta eccezione di nullità assoluta ed insanabile della proposta citazione;
b) omessa, erronea e contraddittoria pronuncia circa le preliminari questioni di inoperatività della polizza e carenza di copertura assicurativa – omessa, insufficiente ed erronea motivazione su punti decisivi della controversia;
c) infondata, erronea ed eccessiva liquidazione dell'indennizzo; d) eccessiva ed infondata liquidazione delle spese di causa liquidate con il valore massimo dello scaglione di riferimento.
2.1 Si è costituito , il quale, nel contestare l'avverso gravame, previo RT rigetto della richiesta di sospensione della sentenza, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame dedotti dall'appellante, attesa la correttezza della pronuncia di primo grado.
2.2 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione in atti e in assenza di attività istruttoria veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
3. In primo luogo, con riguardo alla censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, deve rilevarsi che l'appello proposto, salvo quanto si dirà con riguardo al primo pagina 5 di 13 motivo si impugnazione (v. par. 4 della presente sentenza), contiene, quantomeno con riguardo ai motivi successivi al primo, le indicazioni richieste dall'articolo 342 c.p.c., a mente del consolidato principio di diritto secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI ord. 22.02.2017 n. 4541; vedi anche sez. VI ord. 30.05.2018 n. 13535).
Nel caso di specie, l'atto di appello, fatto salvo il primo motivo e al netto della ridondanza dell'esposizione, consente di comprendere i punti motivazionali colpiti dal gravame ed espone sufficientemente le argomentazioni a sostegno dell'inversione del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado che si offre al Giudice dell'Appello.
Quanto invece alla generica censura di cui all'art. 345 c.p.c., con l'appello proposto la compagnia assicuratrice ha riproposto le contestazioni mosse nel giudizio di primo grado reiterando le medesime richieste poi solo trasfuse nelle conclusioni dell'impugnazione proposta.
Pertanto, dette richieste non possono qualificarsi come quelle domande nuove e/o cd. contestazioni nuove, vale a dire quelle non esplicate in primo grado, sanzionate dalla suddetta norma procedurale (ex plurimis Cass. Civ. 01 febbraio 2018, n. 2529).
4. Passando alla disamina dell'impugnazione, il primo motivo è inammissibile.
La si duole dell'omessa erronea valutazione, da parte del primo Giudice, Controparte_2 dell'eccezione di difetto di nullità assoluta e insanabile dalla stessa sollevata sin dall'atto di costituzione, riproponendone qui il contenuto, e quindi ribadendo che in seguito all'ordinanza di incompetenza per valore del 21.10.2020 resa dal Giudice di pace di Termoli nell'identico giudizio instaurato dal e contraddistinto con il n. r.g. 268/20, il medesimo avrebbe CP_1 instaurato in pendenza dei termini di riassunzione di detta causa il giudizio rg. 416/21, avente lo stesso oggetto (su cui è proposto l'odierno giudizio di appello) sicché il secondo atto di citazione sarebbe insanabilmente nullo.
Il motivo di appello avanzato dalla Compagnia si palesa manifestamente inammissibile, pagina 6 di 13 poiché, nel limitarsi a riprodurre meramente quanto già dalla stessa esposto in primo grado, non si confronta minimamente con la motivazione addotta sul punto dal primo Giudice, così contravvenendo all'obbligo, gravante sull'appellante a pena di inammissibilità dell'appello in parte qua, di indicare specificatamente al Giudice di secondo grado le ragioni a sostegno dell'asserita erroneità della pronuncia di prime cure nella parte impugnata. Difatti, nel relativo capo della sentenza, il primo Giudice, sulla scorta della documentazione prodotta in atti, perveniva al rigetto dell'eccezione rilevando che alla data di notifica del secondo atto di citazione, vale a dire il 10.04.2021, il giudizio con r.g. n. 268/20 era ormai estinto, poiché erano già spirati i termini per la riassunzione, i quali dovevano intendersi decorsi a far data dal 28.10.2020, allorquando veniva comunicata al procuratore dell'attore l'ordinanza di incompetenza per valore, pubblicata il 22.10.2020, e così anche volendo considerare la successiva data di comunicazione a mezzo pec alla parte convenuta della medesima ordinanza, ovvero il 18.11.2020. Orbene, a fronte di tale motivazione, l'appellante nulla ha dedotto, pur essendo onerato, quale appellante, di prendere posizione sulle argomentazioni indicate dal primo Giudice e di offrire al Tribunale in grado di appello le ragioni a sostegno dell'inversione del percorso logico-giuridico seguito dal primo giudicante e che non si condivide. Essendo tali argomentazioni del tutto mancate, il motivo non può che essere censurato, ex art. 342 c.p.c., con l'inammissibilità.
5. Passando al merito, con il secondo motivo di appello la Compagnia ha lamentato, in sintesi,
l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, la cui corretta lettura avrebbe invece dovuto condurre ad una declaratoria di inoperatività della polizza e carenza di copertura per mancata prova del verificarsi dell'evento assicurato, con rigetto della domanda.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Giova premettere che nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennizzo assicurativo, è l'attore a dover dimostrare, oltre al titolo sul quale fonda la sua pretesa, l'effettivo verificarsi dell'evento assicurato. Come precisato più volte dalla Suprema
Corte, il “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (così tra le tante cfr.
Cass. Civ. n. 1558/2018; Cass. Civ. n. 3056/2017) e che “in difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il pagina 7 di 13 diniego di indennizzo opposto dalla compagni assicurativa” (ex plurimis Cass. Civ. 4234/2012;
Cass. 20/3/06 n.6108).
Nella fattispecie in esame è incontestata tra le parti, sin dal primo grado, l'esistenza di un rapporto assicurativo che ha tratto origine dalla stipula della polizza assicurativa per i veicoli a motore relativa all'autovettura Fiat Punto 1.3.MJT targata EX151BD.
La compagnia assicuratrice, invece, ha contestato il mancato rispetto degli obblighi contrattuali a carico dell'assicurato, dai quali ne sarebbe derivata l'inoperatività della polizza, oltre alla mancanza di elementi univoci idonei a provare il lamentato furto.
Partendo da tale seconda contestazione, deve ritenersi che il compendio probatorio offerto in primo grado dall'attore, costituito dalla denuncia versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalla testimone ascoltata in sede istruttoria, sia stato correttamente esaminato dal Giudice di Pace, deponendo per la verosimiglianza della verificazione del furto.
Difatti, l'attore ha offerto, ai fini della dimostrazione del furto della propria, la denuncia presentata quello stesso giorno presso la Stazione dei Carabinieri di Termoli (All. 7 atto di citazione) nonché prova testimoniale mediante deposizione della teste moglie Tes_1 dell'attore, la quale ha confermato che il giorno 29 maggio 2019, verso le ore 12,00, dovendosi recare con il marito a visita medica, scoprivano che “l'auto era stata rubata non essendo più parcheggiata dove era stata situata la sera prima”, luogo di cui aveva certezza poiché ha riferito si era trovata affacciata al balcone quando il marito aveva parcheggiato l'auto e chiuso con il telecomando;
ha precisato che si trattava di un parcheggio privato, posto “sotto la scalinata della nostra abitazione”.
Sul punto, la Compagnia ha evidenziato che, da un lato, la denuncia sarebbe “confusa e contraddittoria” e dalla stessa emergerebbero “evidenti dubbi e perplessità sulla stessa verificazione dei fatti” (pag. 12 dell'atto di appello), e dall'altro, la dichiarazione testimoniale sarebbe inattendibile, poiché resa da soggetto incapace a testimoniale (moglie dell'attore) e portatrice di evidente interesse alla definizione del giudizio, oltreché inutile ai fini del decidere.
Le contestazioni spiegate sono tutte generiche. Sotto il primo aspetto, l'appellante non specifica in quali termini e perché la denuncia sarebbe contraddittoria o foriera in sé di dubbi, tenuto conto che dall'esame della stessa non pare scorgersi alcuna contraddittorietà su quanto dichiarato agli agenti, né confusione di sorta. Né tale deduzione può trarsi, come sembrerebbe fare l'appellante, dall'intervenuta archiviazione del procedimento penale, poiché la stessa veniva disposta in quanto, all'esito delle indagini, l'autore del reato era rimasto ignoto e non erano emersi elementi utili alla sua identificazione. Infondata si palesa anche la deduzione di incapacità
a testimoniare – pure sollevata in primo grado all'esito dell'escussione testimoniale dal difensore pagina 8 di 13 della Compagnia-. Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che l'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c., per escludere la capacità testimoniale del teste, coincide con quello descritto dall'art. 100 c.p.c. e deve quindi essere un interesse personale, concreto ed attuale alla definizione del giudizio, tanto da legittimare una partecipazione al processo del teste come parte
(in questi termini, tra le molte, Cass. n. 37226/2021, 3361/2024) ed un interesse di questo tipo risulta insussistente in relazione alla posizione che riveste la testimone, che non risulta essere comproprietaria del veicolo, oltre ad aver dichiarato di essere in regime di separazione dei beni con l'attore. D'altronde, proprio con riferimento al legame affettivo tra l'attore e la teste, la Corte costituzionale con sentenza n. 248 del 1974 ha ritenuto non esistente nel nostro ordinamento un principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale che escluda aprioristicamente la credibilità del teste, in difetto di ulteriori elementi, per il solo fatto dell'esistenza di vincoli familiari tra le parti.
Pertanto, in assenza di elementi tali da incidere sulla capacità a testimoniare del teste, o sulla attendibilità e credibilità del teste, non emersi in sede testimoniale, né indicati dalla convenuta, deve ritenersi corretta la valutazione del primo Giudice in ordine alla capacità di testimoniare della teste e alla ritenuta attendibilità della sua deposizione, siccome coerente con la denuncia compiuta ai Carabinieri dall'attore nell'immediatezza del fatto.
Venendo poi al capo della sentenza impugnato che riconosce l'operatività della polizza, è incontestata da parte dell'assicurazione la consegna, da parte dell'assicurato, della denuncia di furto, del documento di perdita del possesso, del certificato di assicurazione e della carta verde.
La società appellante ha invece eccepito la mancata consegna della fattura di acquisto e delle due chiavi in originale, da cui fa discendere la carenza di copertura assicurativa in quanto onere inadempiuto da parte dell'assicurato.
Reputa il Tribunale che anche tale doglianza sia infondata.
L'attore in primo grado ha dimostrato di aver inviato la fattura di acquisto dell'autovettura
(prodotta anche agli atti) nonché le «doppie chiavi» della vettura.
Con riguardo alla consegna delle chiavi non originali, deve osservarsi che le chiavi di accensione non costituiscono uno di quei dispositivi elettronici a cui si applica l'art. 145-bis del
Codice delle Assicurazioni private, per cui le risultanze sulle stesse non hanno valore di piena prova nei procedimenti civili, ma possono esclusivamente essere valutati come elemento indiziario che deve, tuttavia, trovare conferma dal resto dell'istruttoria svolta. Nel caso di specie,
l'appellante si è limitata a depositare una fotografia delle chiavi con delle card e codici, da cui non è dato comprendere – perché non è stata corredata da alcuna spiegazione o da perizia- il pagina 9 di 13 carattere di chiavi riprodotte o in copia e, dunque, non originali. Allo stesso modo, l'appellante, pur discorrendo di eccessiva sinistrosità del non ha dimostrato tale circostanza. Invero, CP_1 con la deduzione di una siffatta circostanza, unitamente alla precedente, l'appellante sembra alludere all'invocazione della causa esonerativa della garanzia, che ricorre quanto l'assicuratore deduca condotte dolose o gravemente colpose dell'assicurato; al riguardo, pur premesso che al
Paragrafo F.
4.1 lettera C) delle Condizioni di polizza è testualmente disposto che “
L'Assicurazione è estesa […] alla colpa grave dell' del Contraente e/o delle persone che detengono Parte_3 legittimamente il veicolo”, deve ritenersi che la prova (nel caso di specie, dei fatti dolosi) possa essere fornita dall'assicuratore in ogni modo e quindi anche ricorrendo a presunzioni e cioè fornendo elementi circostanziali tali da far ritenere che il fatto denunciato sia difforme al vero, ad esempio provando pregressi ripetuti sinistri a carico dell'assicurato, o altre possibili anomalie rilevabili Contr dalle Banche dati Antifrode curate dall el caso di specie, le deduzioni dell'assicuratore sono rimaste sguarnite di ogni prova, di talché, anche per tale via, deve ritenersi non smentita la verificazione del sinistro alla luce di quanto sinora detto.
5.1. Con il terzo motivo di appello, la ha contestato l'erronea e Parte_4 eccessiva liquidazione dell'indennizzo, censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui, in assenza di idonea documentazione, veniva liquidato l'indennizzo nell'importo di euro
5.000,00, pari al valore assicurato in polizza, superiore al valore commerciale del veicolo e senza tener conto dello stato d'uso e dell'obsolescenza del veicolo;
in particolare, l'appellante ha rilevato che, al fine di quantificare l'indennizzo, era onere dell'attore dare la prova del valore del mezzo rubato e, soprattutto, dell'intervento riparativo effettuato successivamente all'acquisto.
Infine, ha evidenziato che il giudice di pace non avrebbe tenuto conto della sussistenza in contratto di franchigia e scopertura non inferiore al 10% del valore commerciale del veicolo.
Orbene, a fronte delle suddette contestazioni mosse dall'assicuratore, il in primo CP_1 grado, ha prodotto la fattura di acquisto della Fiat bravo MJ “sinistrata” per l'importo di euro
2.800,00 e il documento fiscale concernente le riparazioni apportate al veicolo dallo stesso nella propria officina, per l'importo di euro 2.783,00, relative non soltanto alle parti CP_1 meccaniche, ma anche alla carrozzeria, in uno alla documentazione relativa alla proprietà del veicolo. Orbene, posto che ciò che rileva non è tanto il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione o il valore massimo indennizzabile stabilito in polizza ma il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del furto avvenuto, deve rilevarsi, tuttavia, che il veicolo in questione veniva assicurato per l'importo di euro 5.000,00 (21 marzo 2019) subito dopo la riparazione e a distanza di due mesi dalla data del furto (28/29 pagina 10 di 13 maggio 2019), e che l'auto al momento della sottrazione “era perfettamente marciante e tenuta in buono stato” (Cfr. prova testimoniale udienza del 29.10.2021 – Capitolo C). Se è vero che l'attore aveva l'onere, ai sensi dell'art. 1908 c.c., di provare con esattezza il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, che di certo non può consistere- come erroneamente sostenuto dall'attore- nella mera sommatoria dell'importo versato per l'acquisto con quello delle spese per le riparazioni- in parte qua non condividendosi la motivazione del primo Giudice, che pertanto deve essere rivista nei termini che seguono-, tuttavia non può non evidenziarsi che l'assicuratore, nel contestare l'entità dell'indennizzo richiesto dall'attore come pari al valore indicato nella polizza, poiché “di importo superiore non solo al valore commerciale del veicolo ma addirittura al prezzo di acquisto” (così sin dall'atto introduttivo;
cfr. anche punto 24 della comparsa di risposta in primo grado, con motivazione riproposta in sede di appello), ha sostanzialmente contestato la sovrassicurazione del bene, senza tuttavia offrirne prova, a fronte anche della verificazione del sinistro a distanza di pochi mesi dalla stipulazione del contratto, circostanza di fatto da cui desumere, anche in via presuntiva, che il veicolo, dato lo scarso lasso di tempo trascorso dal sinistro, non avesse subito un significativo deprezzamento, tale da incidere sull'entità dell'indennizzo. Per altro verso, dal certificato cronologico depositato dall'odierna appellante l'autovettura in questione, immatricolata nell'anno 2014, risultava compravenduta nel dicembre 2017 per un prezzo di euro 6.300,00 mentre l'anno seguente veniva venduta al CP_1 per l'importo di euro 2.800,00 siccome sinistrata;
dalle molteplici riparazioni elencate nella fattura in atti, effettuate dallo stesso attore, in uno alla dichiarazione testimoniale sulle condizioni del veicolo al momento del furto, può ritenersi, con una certa persuasività, che la valutazione commerciale del veicolo nel 2019 si aggirasse sul valore indicato dall'attore.
Non trovano invece riscontro documentale le censure mosse con riguardo alla sentenza, nella parte in cui non ha riconosciuto la franchigia e di scoperto, in tesi dell'appellante come pari al
10% del valore indennizzabile;
difatti, le stesse non risultano previste nella Polizza agli atti per il caso di “Furto e , ma solo, invece, per gli “eventi naturali” e “eventi sociopolitici”, Per_1 come dedotto dall'appellato.
5.2. Con l'ultimo motivo di impugnazione, la si duole dell'erronea liquidazione CP_2 delle spese di lite, quantificate in modo esorbitante ed eccessivo, nella misura massima per la fase istruttoria e decisionale, sulla scorta di una motivazione solo apparente.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 4, co. 1 dm 55/2014 ratione temporis applicabile, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, pagina 11 di 13 dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
Nel caso di specie, fermo il pregio dell'attività difensiva dell'attore, la liquidazione del compenso nella misura indicata dal primo Giudice appare incongrua e illogica;
difatti, il Giudice liquidava importi commisurati ai valori massimi con motivazione, tuttavia, non aderente all'effettiva attività espletata, tenuto conto che la fase istruttoria è consistita nell'ascolto di un solo testimone su tre capitoli di prova e nella produzione, da ambo le parti, di documentazione facilmente reperibile e non copiosa, mentre la fase decisionale è consistita nel deposito di note conclusive in cui non sono state trattate questioni giuridiche e di fatto di rilievo- di fatto assenti- né di particolare complessità. Ne consegue che, stante la non congruità degli importi liquidati, in accoglimento del gravame in parte qua, le spese devono essere rideterminate nei valori medi anche per le fasi istruttoria e decisionale.
6. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, la riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008; Cass. n. 17523 del 23.8.2011); ne deriva che, in ragione della fondatezza dell'unico motivo di cui sopra, le spese devono essere compensate nella misura di ¼ e poste nel resto a carico dell'odierna appellante sia per il primo che per il secondo grado. Dette spese si liquidano come in dispositivo, nei valori indicati al punto 5.3 per le spese di primo grado e, per il presente giudizio, nei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, attesa la natura documentale della controversia, le cui questioni sono state affrontate per intero negli atti introduttivi, mentre nulla va riconosciuto per la fase istruttoria, non celebrata.
Manifestamente infondata è poi la richiesta di parte appellata circa la liquidazione delle spese della “fase cautelare”, per l'assorbente ragione per cui il rigetto dell'istanza proposta dall'appellante ex art. 283 c.p.c. ratione temporis applicabile, comporta la sola applicazione della pena pecuniaria a carico dell'istante, nel caso di specie non comminata per difetto dei presupposti. pagina 12 di 13 Infine, l'accoglimento dell'ultimo motivo di appello comporta l'infondatezza della domanda proposta dall'appellato in punto di condanna per cd. lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_2 RT
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto,
− condanna l pagamento, per le causali di cui in Controparte_2 motivazione ed in favore di , delle spese di lite di RT primo grado, che si liquidano in € 93,75 per esborsi (€ 125,00- ¼) ed € 903,75 (€ 1.205,00
– ¼) per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
compensa il restante ¼ delle spese tra le parti;
− condanna l pagamento, per le causali di cui in Controparte_2 motivazione ed in favore di , delle spese di lite di RT questo grado, che si liquidano in € 957,00 (€ 1276– ¼) per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
compensa il restante ¼ delle spese tra le parti.
Larino, 30/03/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 349 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to PIETRUNTI MARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to D'ERRICO MARCO in Termoli, via Cavalieri di
Vittorio Veneto, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(CF , rappresentato e difeso RT C.F._1 dall'Avv.to ROCCO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in Termoli (CB), via Isole Baleari
n. 23, giusta procura in atti;
-APPELLATO–
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 33/2022, emessa dal Giudice di Pace di Termoli il
24.02.2022.
CONCLUSIONI. Per “Voglia l'adito Tribunale, in Controparte_2 riforma dell'impugnata sentenza: innanzitutto- dichiarare, anche inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, resa dal Tribunale di Larino n. 33/2022 depositata il
24.02.2022; in via preliminare ed incidentale - dichiarare la nullità assoluta ed insanabile della proposta pagina 1 di 13 citazione;- dichiarare l'inoperatività della polizza contratta da esso e, comunque, la carenza di CP_1 copertura assicurativa dedotta in giudizio, anche per essere il contratto di assicurazione nullo e/o comunque privo di ogni validità ed efficacia;
nel merito ed in via principale - accogliere l'appello per essere fondato sia in fatto che in diritto, con contestuale totale riforma della impugnata sentenza resa dal Tribunale di Larino n. 33/2022 e, pertanto, rigettare, integralmente, le conclusioni e le domande tutte proposte in primo grado in danno della deducente Compagnia, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, oltre che improponibili, inammissibili ed improcedibili;
in ogni caso - ritenere infondata, eccessiva, erronea e non dovuta e soprattutto non provata la liquidazione delle somme riconosciute a titolo di indennizzo e poste a carico dell'odierna appellante;
- per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione di quanto illegittimamente percepito in forza dell'impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o della diversa somma che verrà individuata;
- porre a carico della parte attrice-odierna appellata le spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge”.
Per : “Voglia il Tribunale di Larino adito, disattesa ogni contraria Controparte_3 domanda, eccezione e deduzione: A) in via preliminare e in rito, dichiarare INAMMISSIBILE l'appello così come proposto da per violazione dell'art. 342 cpc e specificatamente a.1) avendo Controparte_2
l'appellante —nell'atto di appello, in tutti i 4 motivi di impugnazione proposti— omesso di indicare: << le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto >>; << e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata >>. a.2) avendo l'appellante — nell'atto di appello, nel 1° motivo di impugnazione proposto— omesso di indicare altresì: <<l delle parti del provvedimento che si intendono appellare>>. B) In subordine, sempre in via preliminare e in rito, dichiarare INAMMISSIBILI le domande giudiziali proposte con l'appello da Controparte_2
e specificatamente: sub “2” di <<dichiarare la nullit assoluta ed insanabile della proposta citazione>>
sub “3” di <<dichiarare la nullit assoluta ed insanabile della proposta citazione>> sub “5” di <<ritenere infondata eccessiva erronea e non dovuta soprattutto provata la liquidazione delle somme riconosciute a titolo di indennizzo poste carico dell>>. per violazione dell'art. 345 cpc in quanto trattasi di <
INAMMISSIBILE l'appello così come proposto da in quanto inidoneo ad Controparte_2 impugnare validamente e legittimamente la sentenza di primo grado. C) In via ulteriormente graduata, e sempre in via preliminare e in rito, dichiarare INAMMISSIBILE l'appello così come proposto da
[...] poiché a norma dell'art. 348 bis cpc <<non ha una ragionevole probabilit di essere controparte_2 accolto>> in ragione del fatto che l'appellante: c.1) ha omesso: 1) << l'indicazione delle parti del provvedimento
pagina 2 di 13 che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado>>; 2) << e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata >> e quindi in palese violazione dell'art. 342 cpc;
c.2) ha proposto
<
, “5” , “6” , “7” , “8” e “9”. D) Nel merito, e in via subordinata, RESPINGERE e/o RIGETTARE
l'appello così come proposto da perché infondato in fatto e in diritto, e comunque Controparte_2 per tutti i motivi spiegati in narrativa ai precedenti paragrafi sub “4” , “5” , “6” , “7” , “8” e “9”. E) Nel merito, e in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudice adito dovesse accogliere la prospettata eccezione di << erronea ed eccessiva la liquidazione dell'indennizzo >> e quindi ritenere eccessivo l'importo liquidato “a titolo di indennizzo” dal giudice a quo: in OGNI CASO, CONFERMARE l'importo liquidato “a titolo di indennizzo” dal giudice a quo: in ragione del fatto che nell'atto di appello, nelle rassegnate conclusioni, manca una espressa domanda in tal senso da parte dell'appellante e in considerazione del fatto che controparte anche in 1° grado (nella sua comparsa di costituzione) non ha chiesto al giudice a quo di procedere ad una revisione e/o riduzione dell'importo di € 5000,00 richiesto dall'attore a titolo di liquidazione dell'indennizzo dovuto per il furto subito. (come meglio spiegato al precedente paragrafo “7”, da metà pag. 19, a cui si rinvia)
F) Nel merito, e in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudice adito dovesse accogliere la prospettata eccezione di <<eccessiva ed infondata liquidazione delle spese di causa>> e quindi ritenere eccessivo l'importo liquidato “a titolo di spese di causa del 1° grado di giudizio” dal giudice a quo: in OGNI CASO,
CONFERMARE l'importo liquidato “a titolo di spese di causa del 1° grado di giudizio” dal giudice a quo :
in ragione del fatto che nell'atto di appello, nelle rassegnate conclusioni, manca una espressa domanda in tal senso da parte dell'appellante (come meglio spiegato al precedente paragrafo “8” , da metà pag. 20, a cui si rinvia)
G) Per l'effetto, e in OGNI CASO, CONFERMARE INTEGRALMENTE l'impugnata Sentenza n.
33/2022 datata 17.02.2022, resa dal GdP di Termoli e depositata in Cancelleria il 24.02.2022 H) in
OGNI CASO, CONFERMARE IL RIGETTO E/O NON ACCOGLIMENTO dell'istanza di sospensione della sentenza di 1° grado proposta da a motivo della mancanza di Controparte_2 tutti (o almeno uno dei due) requisiti imprescindibili del “fumus boni juris” e del “periculum in mora”, con condanna della controparte ex art. 283 comma 2 c.p.c. ad una pena pecuniaria per la evidente pretestuosità; I) in OGNI CASO, RIGETTARE il ricorso perché manifestatamente infondato per tutti i motivi innanzi detti con condanna della parte appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. J) in OGNI CASO,
CONDANNARE L'APPELLANTE alla rifusione delle spese di lite (da determinarsi ai sensi del d.m.
n. 55/ 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018) oltre spese e oneri accessori del presente grado di appello, pagina 3 di 13 della pregressa fase cautelare (R.G.Civ. 349/2022-1) conclusasi e definita con Ordinanza di rigetto del
16/06/2022 della istanza proposta ex advesrso di sospensione della sentenza di 1° grado”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Termoli, la Controparte_3 [...] per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo di euro 5.000,00 per Parte_1 il furto, avvenuto in data 28.05.2019, della propria auto Fiat Punto 1.3 MJT targata EX151BD assicurata con la compagnia convenuta, giusta polizza n. 30/161351045. CP_4
In relazione alle modalità del furto, regolarmente denunciato presso la Stazione dei
Carabinieri di Termoli, l'attore sosteneva di aver parcheggiato l'autovettura nei pressi della propria abitazione in via Arti e Mestieri 19/F nel Comune di Termoli, alle ore 20 circa, e che, tornato a riprenderla, verso le ore 12,00 del giorno successivo, non l'aveva più ritrovata. Il
quindi, deduceva che aveva provveduto a dare comunicazione dell'avvenuta sottrazione CP_1 dell'auto alla con raccomandata del 04.07.2019, Parte_2 unitamente alla spedizione delle 2 chiavi dell'autovettura, dell'estratto cronologico con annotazione della perdita di possesso e della fattura di acquisto e che, previa richiesta dell'Assicurazione, formalizzava altresì le proprie dichiarazioni sulle modalità del furto. Tuttavia, la riteneva di non poter formulare alcuna proposta di indennizzo in quanto Controparte_2 dall'istruttoria sarebbero emersi elementi contraddittori e non congruenti con il sinistro denunciato.
Tali i fatti, il chiedeva volersi accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale gravante CP_1 sulla assunto in forza della polizza assicurativa stipulata e, conseguentemente, il Controparte_2 suo inadempimento contrattuale, nonché, in ragione del danno subito, condannare l'
[...]
a liquidare in proprio favore la somma di euro 5.000,00, ovvero della diversa Parte_1 somma accertata in corso di causa nei limiti della competenza per valore del giudice adito, vinte le spese di giudizio.
1.2. Si costituiva l' la quale eccepiva, in via preliminare, la Parte_1 nullità assoluta e insanabile dell'atto di citazione in quanto, al momento della notifica alla convenuta Compagnia di Assicurazioni, erano ancora pendenti i termini per la riassunzione del precedente giudizio, avente lo stesso oggetto, instaurato dal sempre innanzi al Giudice CP_1 di Pace di Termoli e conclusosi con ordinanza di incompetenza per valore. Pertanto, riteneva la convenuta che quel giudizio fosse ancora pendente (Rg. 268/20); nel merito,
[...] contestava l'an della pretesa, evidenziando: a) la genericità e Parte_1
pagina 4 di 13 contraddittorietà della denuncia, insufficiente a fugare i dubbi sulla veridicità dell'avvenuto furto, in uno all'archiviazione sui fatti denunciati disposta dalla Procura della Repubblica;
b) il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla polizza, che prevedevano da parte dell'assicurato la consegna della fattura di acquisto e delle 2 chiavi originali, consegnate invece in duplicato;
c) l'eccessiva sinistrosità del La società assicuratrice convenuta contestava, poi, anche il quantum, CP_1 ritenuto eccessivo e sproporzionato, poiché di gran lunga superiore al valore di acquisto dell'autovettura, pari ad Euro 2.800,00, trattandosi di veicolo incidentato, nonché a quello di commercio, a nulla rilevando che il veicolo fosse stato oggetto di riparazioni e/o migliorie.
Infine, deduceva che doveva tenersi conto del degrado del mezzo, oltre che della sussistenza di franchigia e scopertura, non inferiore al 10% del valore commerciale del veicolo.
1.3. Istruita la causa esclusivamente mediante l'escussione del testimone di parte attrice, la causa veniva decisa con accoglimento della domanda e la condanna dell'assicurazione al pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendo preliminarmente la sospensione della sentenza impugnata ex art. 351 comma 2 e 3
c.p.c. e, nel merito, dolendosi dell'ingiustizia della pronuncia per erroneo e illegittimo accoglimento della domanda per i seguenti articolati motivi: a) insufficiente, erronea, contraddittoria e/o immotivata pronuncia sulla proposta eccezione di nullità assoluta ed insanabile della proposta citazione;
b) omessa, erronea e contraddittoria pronuncia circa le preliminari questioni di inoperatività della polizza e carenza di copertura assicurativa – omessa, insufficiente ed erronea motivazione su punti decisivi della controversia;
c) infondata, erronea ed eccessiva liquidazione dell'indennizzo; d) eccessiva ed infondata liquidazione delle spese di causa liquidate con il valore massimo dello scaglione di riferimento.
2.1 Si è costituito , il quale, nel contestare l'avverso gravame, previo RT rigetto della richiesta di sospensione della sentenza, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame dedotti dall'appellante, attesa la correttezza della pronuncia di primo grado.
2.2 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione in atti e in assenza di attività istruttoria veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
3. In primo luogo, con riguardo alla censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, deve rilevarsi che l'appello proposto, salvo quanto si dirà con riguardo al primo pagina 5 di 13 motivo si impugnazione (v. par. 4 della presente sentenza), contiene, quantomeno con riguardo ai motivi successivi al primo, le indicazioni richieste dall'articolo 342 c.p.c., a mente del consolidato principio di diritto secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI ord. 22.02.2017 n. 4541; vedi anche sez. VI ord. 30.05.2018 n. 13535).
Nel caso di specie, l'atto di appello, fatto salvo il primo motivo e al netto della ridondanza dell'esposizione, consente di comprendere i punti motivazionali colpiti dal gravame ed espone sufficientemente le argomentazioni a sostegno dell'inversione del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado che si offre al Giudice dell'Appello.
Quanto invece alla generica censura di cui all'art. 345 c.p.c., con l'appello proposto la compagnia assicuratrice ha riproposto le contestazioni mosse nel giudizio di primo grado reiterando le medesime richieste poi solo trasfuse nelle conclusioni dell'impugnazione proposta.
Pertanto, dette richieste non possono qualificarsi come quelle domande nuove e/o cd. contestazioni nuove, vale a dire quelle non esplicate in primo grado, sanzionate dalla suddetta norma procedurale (ex plurimis Cass. Civ. 01 febbraio 2018, n. 2529).
4. Passando alla disamina dell'impugnazione, il primo motivo è inammissibile.
La si duole dell'omessa erronea valutazione, da parte del primo Giudice, Controparte_2 dell'eccezione di difetto di nullità assoluta e insanabile dalla stessa sollevata sin dall'atto di costituzione, riproponendone qui il contenuto, e quindi ribadendo che in seguito all'ordinanza di incompetenza per valore del 21.10.2020 resa dal Giudice di pace di Termoli nell'identico giudizio instaurato dal e contraddistinto con il n. r.g. 268/20, il medesimo avrebbe CP_1 instaurato in pendenza dei termini di riassunzione di detta causa il giudizio rg. 416/21, avente lo stesso oggetto (su cui è proposto l'odierno giudizio di appello) sicché il secondo atto di citazione sarebbe insanabilmente nullo.
Il motivo di appello avanzato dalla Compagnia si palesa manifestamente inammissibile, pagina 6 di 13 poiché, nel limitarsi a riprodurre meramente quanto già dalla stessa esposto in primo grado, non si confronta minimamente con la motivazione addotta sul punto dal primo Giudice, così contravvenendo all'obbligo, gravante sull'appellante a pena di inammissibilità dell'appello in parte qua, di indicare specificatamente al Giudice di secondo grado le ragioni a sostegno dell'asserita erroneità della pronuncia di prime cure nella parte impugnata. Difatti, nel relativo capo della sentenza, il primo Giudice, sulla scorta della documentazione prodotta in atti, perveniva al rigetto dell'eccezione rilevando che alla data di notifica del secondo atto di citazione, vale a dire il 10.04.2021, il giudizio con r.g. n. 268/20 era ormai estinto, poiché erano già spirati i termini per la riassunzione, i quali dovevano intendersi decorsi a far data dal 28.10.2020, allorquando veniva comunicata al procuratore dell'attore l'ordinanza di incompetenza per valore, pubblicata il 22.10.2020, e così anche volendo considerare la successiva data di comunicazione a mezzo pec alla parte convenuta della medesima ordinanza, ovvero il 18.11.2020. Orbene, a fronte di tale motivazione, l'appellante nulla ha dedotto, pur essendo onerato, quale appellante, di prendere posizione sulle argomentazioni indicate dal primo Giudice e di offrire al Tribunale in grado di appello le ragioni a sostegno dell'inversione del percorso logico-giuridico seguito dal primo giudicante e che non si condivide. Essendo tali argomentazioni del tutto mancate, il motivo non può che essere censurato, ex art. 342 c.p.c., con l'inammissibilità.
5. Passando al merito, con il secondo motivo di appello la Compagnia ha lamentato, in sintesi,
l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, la cui corretta lettura avrebbe invece dovuto condurre ad una declaratoria di inoperatività della polizza e carenza di copertura per mancata prova del verificarsi dell'evento assicurato, con rigetto della domanda.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Giova premettere che nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennizzo assicurativo, è l'attore a dover dimostrare, oltre al titolo sul quale fonda la sua pretesa, l'effettivo verificarsi dell'evento assicurato. Come precisato più volte dalla Suprema
Corte, il “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (così tra le tante cfr.
Cass. Civ. n. 1558/2018; Cass. Civ. n. 3056/2017) e che “in difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il pagina 7 di 13 diniego di indennizzo opposto dalla compagni assicurativa” (ex plurimis Cass. Civ. 4234/2012;
Cass. 20/3/06 n.6108).
Nella fattispecie in esame è incontestata tra le parti, sin dal primo grado, l'esistenza di un rapporto assicurativo che ha tratto origine dalla stipula della polizza assicurativa per i veicoli a motore relativa all'autovettura Fiat Punto 1.3.MJT targata EX151BD.
La compagnia assicuratrice, invece, ha contestato il mancato rispetto degli obblighi contrattuali a carico dell'assicurato, dai quali ne sarebbe derivata l'inoperatività della polizza, oltre alla mancanza di elementi univoci idonei a provare il lamentato furto.
Partendo da tale seconda contestazione, deve ritenersi che il compendio probatorio offerto in primo grado dall'attore, costituito dalla denuncia versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalla testimone ascoltata in sede istruttoria, sia stato correttamente esaminato dal Giudice di Pace, deponendo per la verosimiglianza della verificazione del furto.
Difatti, l'attore ha offerto, ai fini della dimostrazione del furto della propria, la denuncia presentata quello stesso giorno presso la Stazione dei Carabinieri di Termoli (All. 7 atto di citazione) nonché prova testimoniale mediante deposizione della teste moglie Tes_1 dell'attore, la quale ha confermato che il giorno 29 maggio 2019, verso le ore 12,00, dovendosi recare con il marito a visita medica, scoprivano che “l'auto era stata rubata non essendo più parcheggiata dove era stata situata la sera prima”, luogo di cui aveva certezza poiché ha riferito si era trovata affacciata al balcone quando il marito aveva parcheggiato l'auto e chiuso con il telecomando;
ha precisato che si trattava di un parcheggio privato, posto “sotto la scalinata della nostra abitazione”.
Sul punto, la Compagnia ha evidenziato che, da un lato, la denuncia sarebbe “confusa e contraddittoria” e dalla stessa emergerebbero “evidenti dubbi e perplessità sulla stessa verificazione dei fatti” (pag. 12 dell'atto di appello), e dall'altro, la dichiarazione testimoniale sarebbe inattendibile, poiché resa da soggetto incapace a testimoniale (moglie dell'attore) e portatrice di evidente interesse alla definizione del giudizio, oltreché inutile ai fini del decidere.
Le contestazioni spiegate sono tutte generiche. Sotto il primo aspetto, l'appellante non specifica in quali termini e perché la denuncia sarebbe contraddittoria o foriera in sé di dubbi, tenuto conto che dall'esame della stessa non pare scorgersi alcuna contraddittorietà su quanto dichiarato agli agenti, né confusione di sorta. Né tale deduzione può trarsi, come sembrerebbe fare l'appellante, dall'intervenuta archiviazione del procedimento penale, poiché la stessa veniva disposta in quanto, all'esito delle indagini, l'autore del reato era rimasto ignoto e non erano emersi elementi utili alla sua identificazione. Infondata si palesa anche la deduzione di incapacità
a testimoniare – pure sollevata in primo grado all'esito dell'escussione testimoniale dal difensore pagina 8 di 13 della Compagnia-. Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che l'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c., per escludere la capacità testimoniale del teste, coincide con quello descritto dall'art. 100 c.p.c. e deve quindi essere un interesse personale, concreto ed attuale alla definizione del giudizio, tanto da legittimare una partecipazione al processo del teste come parte
(in questi termini, tra le molte, Cass. n. 37226/2021, 3361/2024) ed un interesse di questo tipo risulta insussistente in relazione alla posizione che riveste la testimone, che non risulta essere comproprietaria del veicolo, oltre ad aver dichiarato di essere in regime di separazione dei beni con l'attore. D'altronde, proprio con riferimento al legame affettivo tra l'attore e la teste, la Corte costituzionale con sentenza n. 248 del 1974 ha ritenuto non esistente nel nostro ordinamento un principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale che escluda aprioristicamente la credibilità del teste, in difetto di ulteriori elementi, per il solo fatto dell'esistenza di vincoli familiari tra le parti.
Pertanto, in assenza di elementi tali da incidere sulla capacità a testimoniare del teste, o sulla attendibilità e credibilità del teste, non emersi in sede testimoniale, né indicati dalla convenuta, deve ritenersi corretta la valutazione del primo Giudice in ordine alla capacità di testimoniare della teste e alla ritenuta attendibilità della sua deposizione, siccome coerente con la denuncia compiuta ai Carabinieri dall'attore nell'immediatezza del fatto.
Venendo poi al capo della sentenza impugnato che riconosce l'operatività della polizza, è incontestata da parte dell'assicurazione la consegna, da parte dell'assicurato, della denuncia di furto, del documento di perdita del possesso, del certificato di assicurazione e della carta verde.
La società appellante ha invece eccepito la mancata consegna della fattura di acquisto e delle due chiavi in originale, da cui fa discendere la carenza di copertura assicurativa in quanto onere inadempiuto da parte dell'assicurato.
Reputa il Tribunale che anche tale doglianza sia infondata.
L'attore in primo grado ha dimostrato di aver inviato la fattura di acquisto dell'autovettura
(prodotta anche agli atti) nonché le «doppie chiavi» della vettura.
Con riguardo alla consegna delle chiavi non originali, deve osservarsi che le chiavi di accensione non costituiscono uno di quei dispositivi elettronici a cui si applica l'art. 145-bis del
Codice delle Assicurazioni private, per cui le risultanze sulle stesse non hanno valore di piena prova nei procedimenti civili, ma possono esclusivamente essere valutati come elemento indiziario che deve, tuttavia, trovare conferma dal resto dell'istruttoria svolta. Nel caso di specie,
l'appellante si è limitata a depositare una fotografia delle chiavi con delle card e codici, da cui non è dato comprendere – perché non è stata corredata da alcuna spiegazione o da perizia- il pagina 9 di 13 carattere di chiavi riprodotte o in copia e, dunque, non originali. Allo stesso modo, l'appellante, pur discorrendo di eccessiva sinistrosità del non ha dimostrato tale circostanza. Invero, CP_1 con la deduzione di una siffatta circostanza, unitamente alla precedente, l'appellante sembra alludere all'invocazione della causa esonerativa della garanzia, che ricorre quanto l'assicuratore deduca condotte dolose o gravemente colpose dell'assicurato; al riguardo, pur premesso che al
Paragrafo F.
4.1 lettera C) delle Condizioni di polizza è testualmente disposto che “
L'Assicurazione è estesa […] alla colpa grave dell' del Contraente e/o delle persone che detengono Parte_3 legittimamente il veicolo”, deve ritenersi che la prova (nel caso di specie, dei fatti dolosi) possa essere fornita dall'assicuratore in ogni modo e quindi anche ricorrendo a presunzioni e cioè fornendo elementi circostanziali tali da far ritenere che il fatto denunciato sia difforme al vero, ad esempio provando pregressi ripetuti sinistri a carico dell'assicurato, o altre possibili anomalie rilevabili Contr dalle Banche dati Antifrode curate dall el caso di specie, le deduzioni dell'assicuratore sono rimaste sguarnite di ogni prova, di talché, anche per tale via, deve ritenersi non smentita la verificazione del sinistro alla luce di quanto sinora detto.
5.1. Con il terzo motivo di appello, la ha contestato l'erronea e Parte_4 eccessiva liquidazione dell'indennizzo, censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui, in assenza di idonea documentazione, veniva liquidato l'indennizzo nell'importo di euro
5.000,00, pari al valore assicurato in polizza, superiore al valore commerciale del veicolo e senza tener conto dello stato d'uso e dell'obsolescenza del veicolo;
in particolare, l'appellante ha rilevato che, al fine di quantificare l'indennizzo, era onere dell'attore dare la prova del valore del mezzo rubato e, soprattutto, dell'intervento riparativo effettuato successivamente all'acquisto.
Infine, ha evidenziato che il giudice di pace non avrebbe tenuto conto della sussistenza in contratto di franchigia e scopertura non inferiore al 10% del valore commerciale del veicolo.
Orbene, a fronte delle suddette contestazioni mosse dall'assicuratore, il in primo CP_1 grado, ha prodotto la fattura di acquisto della Fiat bravo MJ “sinistrata” per l'importo di euro
2.800,00 e il documento fiscale concernente le riparazioni apportate al veicolo dallo stesso nella propria officina, per l'importo di euro 2.783,00, relative non soltanto alle parti CP_1 meccaniche, ma anche alla carrozzeria, in uno alla documentazione relativa alla proprietà del veicolo. Orbene, posto che ciò che rileva non è tanto il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione o il valore massimo indennizzabile stabilito in polizza ma il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del furto avvenuto, deve rilevarsi, tuttavia, che il veicolo in questione veniva assicurato per l'importo di euro 5.000,00 (21 marzo 2019) subito dopo la riparazione e a distanza di due mesi dalla data del furto (28/29 pagina 10 di 13 maggio 2019), e che l'auto al momento della sottrazione “era perfettamente marciante e tenuta in buono stato” (Cfr. prova testimoniale udienza del 29.10.2021 – Capitolo C). Se è vero che l'attore aveva l'onere, ai sensi dell'art. 1908 c.c., di provare con esattezza il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, che di certo non può consistere- come erroneamente sostenuto dall'attore- nella mera sommatoria dell'importo versato per l'acquisto con quello delle spese per le riparazioni- in parte qua non condividendosi la motivazione del primo Giudice, che pertanto deve essere rivista nei termini che seguono-, tuttavia non può non evidenziarsi che l'assicuratore, nel contestare l'entità dell'indennizzo richiesto dall'attore come pari al valore indicato nella polizza, poiché “di importo superiore non solo al valore commerciale del veicolo ma addirittura al prezzo di acquisto” (così sin dall'atto introduttivo;
cfr. anche punto 24 della comparsa di risposta in primo grado, con motivazione riproposta in sede di appello), ha sostanzialmente contestato la sovrassicurazione del bene, senza tuttavia offrirne prova, a fronte anche della verificazione del sinistro a distanza di pochi mesi dalla stipulazione del contratto, circostanza di fatto da cui desumere, anche in via presuntiva, che il veicolo, dato lo scarso lasso di tempo trascorso dal sinistro, non avesse subito un significativo deprezzamento, tale da incidere sull'entità dell'indennizzo. Per altro verso, dal certificato cronologico depositato dall'odierna appellante l'autovettura in questione, immatricolata nell'anno 2014, risultava compravenduta nel dicembre 2017 per un prezzo di euro 6.300,00 mentre l'anno seguente veniva venduta al CP_1 per l'importo di euro 2.800,00 siccome sinistrata;
dalle molteplici riparazioni elencate nella fattura in atti, effettuate dallo stesso attore, in uno alla dichiarazione testimoniale sulle condizioni del veicolo al momento del furto, può ritenersi, con una certa persuasività, che la valutazione commerciale del veicolo nel 2019 si aggirasse sul valore indicato dall'attore.
Non trovano invece riscontro documentale le censure mosse con riguardo alla sentenza, nella parte in cui non ha riconosciuto la franchigia e di scoperto, in tesi dell'appellante come pari al
10% del valore indennizzabile;
difatti, le stesse non risultano previste nella Polizza agli atti per il caso di “Furto e , ma solo, invece, per gli “eventi naturali” e “eventi sociopolitici”, Per_1 come dedotto dall'appellato.
5.2. Con l'ultimo motivo di impugnazione, la si duole dell'erronea liquidazione CP_2 delle spese di lite, quantificate in modo esorbitante ed eccessivo, nella misura massima per la fase istruttoria e decisionale, sulla scorta di una motivazione solo apparente.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 4, co. 1 dm 55/2014 ratione temporis applicabile, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, pagina 11 di 13 dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
Nel caso di specie, fermo il pregio dell'attività difensiva dell'attore, la liquidazione del compenso nella misura indicata dal primo Giudice appare incongrua e illogica;
difatti, il Giudice liquidava importi commisurati ai valori massimi con motivazione, tuttavia, non aderente all'effettiva attività espletata, tenuto conto che la fase istruttoria è consistita nell'ascolto di un solo testimone su tre capitoli di prova e nella produzione, da ambo le parti, di documentazione facilmente reperibile e non copiosa, mentre la fase decisionale è consistita nel deposito di note conclusive in cui non sono state trattate questioni giuridiche e di fatto di rilievo- di fatto assenti- né di particolare complessità. Ne consegue che, stante la non congruità degli importi liquidati, in accoglimento del gravame in parte qua, le spese devono essere rideterminate nei valori medi anche per le fasi istruttoria e decisionale.
6. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, la riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008; Cass. n. 17523 del 23.8.2011); ne deriva che, in ragione della fondatezza dell'unico motivo di cui sopra, le spese devono essere compensate nella misura di ¼ e poste nel resto a carico dell'odierna appellante sia per il primo che per il secondo grado. Dette spese si liquidano come in dispositivo, nei valori indicati al punto 5.3 per le spese di primo grado e, per il presente giudizio, nei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, attesa la natura documentale della controversia, le cui questioni sono state affrontate per intero negli atti introduttivi, mentre nulla va riconosciuto per la fase istruttoria, non celebrata.
Manifestamente infondata è poi la richiesta di parte appellata circa la liquidazione delle spese della “fase cautelare”, per l'assorbente ragione per cui il rigetto dell'istanza proposta dall'appellante ex art. 283 c.p.c. ratione temporis applicabile, comporta la sola applicazione della pena pecuniaria a carico dell'istante, nel caso di specie non comminata per difetto dei presupposti. pagina 12 di 13 Infine, l'accoglimento dell'ultimo motivo di appello comporta l'infondatezza della domanda proposta dall'appellato in punto di condanna per cd. lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_2 RT
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto,
− condanna l pagamento, per le causali di cui in Controparte_2 motivazione ed in favore di , delle spese di lite di RT primo grado, che si liquidano in € 93,75 per esborsi (€ 125,00- ¼) ed € 903,75 (€ 1.205,00
– ¼) per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
compensa il restante ¼ delle spese tra le parti;
− condanna l pagamento, per le causali di cui in Controparte_2 motivazione ed in favore di , delle spese di lite di RT questo grado, che si liquidano in € 957,00 (€ 1276– ¼) per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
compensa il restante ¼ delle spese tra le parti.
Larino, 30/03/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 13 di 13