Ordinanza cautelare 12 maggio 2021
Decreto presidenziale 25 novembre 2021
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 1 aprile 2022
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 12/05/2021, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2021
N. 02767/2021 REG.PROV.CAU.
N. 04394/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4394 del 2021, proposto da Societa' Cooperativa Agricola Civita Ittica A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Civitavecchia, Comando Gen del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Lazio non costituito in giudizio;
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Accardi, Fabrizio Losco, Valentina Arcadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- Del provvedimento assunto in data 04/02/2021 prot. 0054907 dal direttore generale del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - direzione generale della pesca marittima e dell'acqua coltura recanti il rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio di un realizzando impianto di piscicoltura nelle acque;
- dell'atto di conclusione istruttoria e parere di competenza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia del 16/10/2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Capitaneria di Porto di Civitavecchia e di Comando Gen del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Considerato che l’udienza è soggetta alla disciplina dell’art. 25 del D.L. n.137 del 28.10.2020, e si svolge attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, pur avendo il provvedimento gravato respinto l’istanza della ricorrente (sul presupposto della indisponibilità “ materiale e/o giuridica di idonee aree di banchina e relativi specchi acquei asserviti, da destinare all’ormeggio delle imbarcazioni per la movimentazione dei prodotti ittici e delle attrezzature necessarie per esercitare un impianto di piscicoltura off-shore”), in ogni caso, lo stesso provvedimento dà atto della disponibilità dell’amministrazione a riattivare il rituale iter autorizzatorio “ qualora detti ostacoli venissero superati…. .”
Considerato che la ricorrente ha dichiarato con nota del 13.10.2020 che “ sono state avviate le procedure ex art. 45 bis del Codice Navigazione per l’affidamento a Soc. Coop. Civita Ittica a r.l. del “Porticciolo Enel” ” e ha manifestato interesse anche all’ottenimento di un’autorizzazione condizionata alla esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili per superare le criticità rilevate: interventi che, una volta proposti, spetta alle amministrazioni competenti, ritualmente coinvolte, apprezzare nella relativa percorribilità in ragione di quanto a ciascuna di esse compete;
Considerato che, ai fini dell’economia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto della rilevanza degli investimenti e dell’avanzamento della complessa procedura già svolta, il Collegio ritiene condivisibile, nella presente fase cautelare del giudizio, la proposta della società ricorrente di impegnare l’evocato Ministero – in sintonia, peraltro, con la disponibilità già manifestata da tale Amministrazione – ad una più compiuta valutazione [con la partecipazione (e le necessarie competenze e collaborazione) dei vari enti preposti] della possibilità di avviare un percorso autorizzatorio il cui titolo abilitativo finale rimanga condizionato dalla esecuzione e definizione degli interventi ritenuti indispensabili e/o necessari per superare le criticità già rilevate in sede procedimentale e dalle quali è scaturita la determinazione avversata;
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare debba trovare accoglimento nei limiti di impegnare il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di determinarsi entro termini specifici sull’istanza di autorizzazione condizionata, previa apposita procedura partecipata;
Ritenuto allo scopo di assegnare alla ricorrente il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la produzione di ogni progetto, relazione o documento ritenuto utile per tale determinazione – con salvezza di quanto i competenti enti riterranno di indicare e/o richiedere – e al Ministero il successivo termine di 120 giorni per completare l’iter istruttorio e assumere la propria determinazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):
a) dispone gli incombenti di cui in motivazione a carico delle parti, nei modi e nei termini ivi previsti;
b) rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2021;
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 11.05.2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 28.10.2020, n. 137, con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO