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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1928/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATTANASIO ANTONIO, Presidente
FILOCAMO FULVIO, EL
CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 674/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432584 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12778/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui il Comune di Roma Capitale chiede il pagamento della TaRi e della TEFA relativo all'appartamento sito in Indirizzo_1
piano I int.1 (Fgl. Daticatastali_1, cat. A/3), notificatogli in data 17.10.2023, per gli anni dal 2018 al 2023. Chiede che l'atto impugnato venga annullato, poiché sostiene che l'immobile oggetto d'imposizione è stato da lui abitato quale inquilino dal 2013 al 31 dicembre 2020, come da contratto registrato e verbale di riconsegna immobile depositati insieme al ricorso, nonché per l'intervenuta prescrizione del credito tributario qui opposto.
2. Non si è costituito il Comune di Roma Capitale.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Dall'esame della documentazione depositata, nella specie il contratto di locazione e il verbale di riconsegna trasmesso all'Agenzia delle entrate relativi all'immobile sottoposto ai tributi richiesti nell'atto impugnato, si rileva che, come evidenziato in ricorso, il ricorrente non ha occupato, quale inquilino,
l'immobile sino alla data indicata nell'atto impositivo, bensì solamente sino al 31.12.2020.
3. Va, inoltre, esclusa la maturazione del termine di prescrizione essendo la notifica intervenuta prima del quinquennio necessario (notifica dell'avviso di accertamento del 17.10.2023 rispetto al tributo 2018 esigibile dal 1 gennaio 2019).
4. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere parzialmente accolto con l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla pretesa tributaria dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre
2023 compreso. Le spese di giudizio sono compensate in virtù della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso come specificato in motivazione e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATTANASIO ANTONIO, Presidente
FILOCAMO FULVIO, EL
CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 674/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432584 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12778/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui il Comune di Roma Capitale chiede il pagamento della TaRi e della TEFA relativo all'appartamento sito in Indirizzo_1
piano I int.1 (Fgl. Daticatastali_1, cat. A/3), notificatogli in data 17.10.2023, per gli anni dal 2018 al 2023. Chiede che l'atto impugnato venga annullato, poiché sostiene che l'immobile oggetto d'imposizione è stato da lui abitato quale inquilino dal 2013 al 31 dicembre 2020, come da contratto registrato e verbale di riconsegna immobile depositati insieme al ricorso, nonché per l'intervenuta prescrizione del credito tributario qui opposto.
2. Non si è costituito il Comune di Roma Capitale.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Dall'esame della documentazione depositata, nella specie il contratto di locazione e il verbale di riconsegna trasmesso all'Agenzia delle entrate relativi all'immobile sottoposto ai tributi richiesti nell'atto impugnato, si rileva che, come evidenziato in ricorso, il ricorrente non ha occupato, quale inquilino,
l'immobile sino alla data indicata nell'atto impositivo, bensì solamente sino al 31.12.2020.
3. Va, inoltre, esclusa la maturazione del termine di prescrizione essendo la notifica intervenuta prima del quinquennio necessario (notifica dell'avviso di accertamento del 17.10.2023 rispetto al tributo 2018 esigibile dal 1 gennaio 2019).
4. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere parzialmente accolto con l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla pretesa tributaria dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre
2023 compreso. Le spese di giudizio sono compensate in virtù della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso come specificato in motivazione e compensa tra le parti le spese di giudizio.