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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/10/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta” - Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1374/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Davide Memma) contro l Parte_1 CP_1
(Avv.ti Carmine Barone e Cristina Grappone) avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione, osserva quanto segue:
- 1 -
Con ricorso depositato il 21.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ordinanza Ingiunzione n. 01-0000694974 relativa ad atto di accertamento n. 2300.05/12/2019.0252121 del 5.12.2019 riferito all'anno 2018 CP_1 per l'importo di euro 3.089,61 a titolo di sanzioni amministrative per presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2 comma 1-bis del D.L. n.
463/1983, notificatagli dall' in data 12.12.2024. Eccepiva l'omessa notifica CP_1 dell'atto presupposto e, comunque, l'avvenuta decadenza dell'esercizio del potere sanzionatorio, da parte dell'ente resistente, in violazione di quanto stabilito dall'art. 14 della L. n. 689/1981 e la prescrizione delle sanzioni. Concludeva chiedendo di “2)
Accogliere il ricorso e, per l'effetto ANNULLARE il provvedimento impugnato;
3) In subordine, voglia limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale, 4) In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art.
93 c.p.c”. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo di “rigettare la domanda con vittoria di spese”, deducendo di aver provveduto alla previa notifica dell'Avviso di
Accertamento della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori, per l'anno 2018, in data 02.01.2020 nei confronti del legale rappresentante, sig. Pt_1
La causa, istruita con la produzione di documenti è stata decisa mediante adozione con l'adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 -
Va in via preliminare ed assorbente rilevata la fondatezza dell'eccezione relativa alla omessa notifica – nelle forme, modalità e termini di legge - degli atti prodromici e/o di accertamento, dovendo ritenersi violato il termine perentorio previsto dall'art.14 della
Legge n.689/1981.
Premesso che, com'è noto, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 07/03/2007), occorre osservare come a fronte della specifica censura di cui al ricorso, sarebbe stato onere dell' resistente dedurre e dimostrare di aver provveduto alla tempestiva notifica CP_2 degli atti di accertamento presupposti dalle ordinanze ingiunzione impugnate. CP_ Sul punto, invece, l' ha espressamente ammesso che per la violazione, relativa al
2018, l'Avviso di Accertamento era stato notificato solo in data 02.01.2020.
Al riguardo basti osservare come l'applicazione delle norme di cui alla L.689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative deriva dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose prevista dal D. lgs 8/2016, e che l'art.6 del D.lgs 8/2016 dispone “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”.
Pag. 2 di 5 L'art. 14 della L. 69/1981prevede espressamente che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Come affermato da Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11559 del 11/05/2017
“L'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l.
n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, all'esito di una fase a contraddittorio scritto e, a richiesta, orale, l'autorità competente, ove non proceda ad archiviazione, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione” (si legge in motivazione “Tale ordinanza, tuttavia, non costituisce l'atto di contestazione della violazione ma l'atto conclusivo della sequenza procedimentale, con il quale si irroga la sanzione amministrativa e si avvia la procedura di riscossione . In particolare, nella progressione del procedimento sanzionatorio dell'illecito ammnistrativo ove non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione i suoi estremi debbono essere notificati agli interessati (se residenti in Italia) entro il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 L. 689/1981, qui rilevante. Entro il successivo termine di sessanta giorni (dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione) il trasgressore viene ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto all'ufficio periferico del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione (o, in mancanza, al prefetto), organi ai quali gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Solo all'esito la autorità competente emette la
Pag. 3 di 5 ordinanza motivata di ingiunzione (se non ritenga di archiviare), per la cui notificazione è previsto il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione (art. 28 L. 689/1981)”; conformi Cass. nn. 7641, 7845 e 8075 del
2025).
Nel caso di specie deve, pertanto, ritenersi pacifico che l' , neppure CP_1 chiarendo quando sarebbe stata acquisita la conoscenza della contestata violazione, non abbia rispettato il termine di cui all'art.14 L.689/1981 (avendo l'Istituto dedotto CP_ genericamente “considerato che all' sono milioni le posizioni contributive,
l'accertamento delle violazione non può avvenire per tutte nell'immediatezza del fatto ossia nel giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento” e, quindi, di fatto ammesso di non essersi attivato per il dovuto controllo all'indomani della scadenze dei termini di pagamento di contributi riferiti all'anno 2018).
In assenza di prova di tempestiva notifica del relativo atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art.14
L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art.28 L. n.689/1981, l'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si sarebbe comunque estinto, CP_1 decorsi 90 giorni dalla data della conoscenza o della conoscibilità della violazione di cui all'atto di accertamento presupposto e, comunque, dalla data di scadenza dei contributi.
-3 - CP_ In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., l' va condannato al pagamento delle spese di lite che, in ragione del valore della causa (ricompreso nello scaglione da 1100, 01 a 5200,00 euro) e dell'attività posta in essere in giudizio
(caratterizzato da un'istruttoria meramente documentale), si liquidano, in base ai valori medi tariffari del DM 55/2014, in complessivi euro 2195,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 98 per CU, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento dell' opposizione proposta da annulla l'ordinanza Parte_1
Pag. 4 di 5 CP_ Ingiunzione n. 01-0000694974 e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2195,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 98,00 per spese di CU,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 27 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1374/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Davide Memma) contro l Parte_1 CP_1
(Avv.ti Carmine Barone e Cristina Grappone) avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione, osserva quanto segue:
- 1 -
Con ricorso depositato il 21.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ordinanza Ingiunzione n. 01-0000694974 relativa ad atto di accertamento n. 2300.05/12/2019.0252121 del 5.12.2019 riferito all'anno 2018 CP_1 per l'importo di euro 3.089,61 a titolo di sanzioni amministrative per presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2 comma 1-bis del D.L. n.
463/1983, notificatagli dall' in data 12.12.2024. Eccepiva l'omessa notifica CP_1 dell'atto presupposto e, comunque, l'avvenuta decadenza dell'esercizio del potere sanzionatorio, da parte dell'ente resistente, in violazione di quanto stabilito dall'art. 14 della L. n. 689/1981 e la prescrizione delle sanzioni. Concludeva chiedendo di “2)
Accogliere il ricorso e, per l'effetto ANNULLARE il provvedimento impugnato;
3) In subordine, voglia limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale, 4) In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art.
93 c.p.c”. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo di “rigettare la domanda con vittoria di spese”, deducendo di aver provveduto alla previa notifica dell'Avviso di
Accertamento della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori, per l'anno 2018, in data 02.01.2020 nei confronti del legale rappresentante, sig. Pt_1
La causa, istruita con la produzione di documenti è stata decisa mediante adozione con l'adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 -
Va in via preliminare ed assorbente rilevata la fondatezza dell'eccezione relativa alla omessa notifica – nelle forme, modalità e termini di legge - degli atti prodromici e/o di accertamento, dovendo ritenersi violato il termine perentorio previsto dall'art.14 della
Legge n.689/1981.
Premesso che, com'è noto, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 07/03/2007), occorre osservare come a fronte della specifica censura di cui al ricorso, sarebbe stato onere dell' resistente dedurre e dimostrare di aver provveduto alla tempestiva notifica CP_2 degli atti di accertamento presupposti dalle ordinanze ingiunzione impugnate. CP_ Sul punto, invece, l' ha espressamente ammesso che per la violazione, relativa al
2018, l'Avviso di Accertamento era stato notificato solo in data 02.01.2020.
Al riguardo basti osservare come l'applicazione delle norme di cui alla L.689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative deriva dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose prevista dal D. lgs 8/2016, e che l'art.6 del D.lgs 8/2016 dispone “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”.
Pag. 2 di 5 L'art. 14 della L. 69/1981prevede espressamente che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Come affermato da Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11559 del 11/05/2017
“L'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l.
n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, all'esito di una fase a contraddittorio scritto e, a richiesta, orale, l'autorità competente, ove non proceda ad archiviazione, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione” (si legge in motivazione “Tale ordinanza, tuttavia, non costituisce l'atto di contestazione della violazione ma l'atto conclusivo della sequenza procedimentale, con il quale si irroga la sanzione amministrativa e si avvia la procedura di riscossione . In particolare, nella progressione del procedimento sanzionatorio dell'illecito ammnistrativo ove non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione i suoi estremi debbono essere notificati agli interessati (se residenti in Italia) entro il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 L. 689/1981, qui rilevante. Entro il successivo termine di sessanta giorni (dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione) il trasgressore viene ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto all'ufficio periferico del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione (o, in mancanza, al prefetto), organi ai quali gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Solo all'esito la autorità competente emette la
Pag. 3 di 5 ordinanza motivata di ingiunzione (se non ritenga di archiviare), per la cui notificazione è previsto il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione (art. 28 L. 689/1981)”; conformi Cass. nn. 7641, 7845 e 8075 del
2025).
Nel caso di specie deve, pertanto, ritenersi pacifico che l' , neppure CP_1 chiarendo quando sarebbe stata acquisita la conoscenza della contestata violazione, non abbia rispettato il termine di cui all'art.14 L.689/1981 (avendo l'Istituto dedotto CP_ genericamente “considerato che all' sono milioni le posizioni contributive,
l'accertamento delle violazione non può avvenire per tutte nell'immediatezza del fatto ossia nel giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento” e, quindi, di fatto ammesso di non essersi attivato per il dovuto controllo all'indomani della scadenze dei termini di pagamento di contributi riferiti all'anno 2018).
In assenza di prova di tempestiva notifica del relativo atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art.14
L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art.28 L. n.689/1981, l'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si sarebbe comunque estinto, CP_1 decorsi 90 giorni dalla data della conoscenza o della conoscibilità della violazione di cui all'atto di accertamento presupposto e, comunque, dalla data di scadenza dei contributi.
-3 - CP_ In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., l' va condannato al pagamento delle spese di lite che, in ragione del valore della causa (ricompreso nello scaglione da 1100, 01 a 5200,00 euro) e dell'attività posta in essere in giudizio
(caratterizzato da un'istruttoria meramente documentale), si liquidano, in base ai valori medi tariffari del DM 55/2014, in complessivi euro 2195,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 98 per CU, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento dell' opposizione proposta da annulla l'ordinanza Parte_1
Pag. 4 di 5 CP_ Ingiunzione n. 01-0000694974 e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2195,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 98,00 per spese di CU,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 27 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Laura Ciarcia
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