Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00486/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2026, proposto da
MA DD, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via L.Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Oristano n. 141/2025, depositata e resa pubblica il 28.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 818/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.01.2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. EL ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 141/2025, pubblicata il 28 maggio 2025, resa dal Tribunale di Oristano – sezione lavoro – con la quale è stato statuito che la ricorrente ha diritto per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, di percepire un beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6, e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare in favore della ricorrente, tramite accredito sulla medesima Carta, la somma di euro 2.500,00, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al saldo effettivo.
Considerato che la difesa erariale, in data 5 febbraio 2026, ha depositato nel fascicolo telematico la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna di Oristano prot. n. 437 del 29 gennaio 2026, con la quale “ si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha tramesso, con nota DGOSV 10303-2026, l’esecuzione della Sentenza del Tribunale di Oristano n. 141 del 28/05/2025 con effettuazione accredito in data 16.01.2026 ”, nonché la prova del pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza in favore del procuratore (doc. 4 mandato di pagamento);
Ritenuto, in ragione di tale comunicazione, che debba darsi atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso.
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio che le stesse possano essere opportunamente compensate: tenuto conto che la P.A. ha adempiuto al comando giudiziale della sentenza di cui in epigrafe, contestualmente alla notifica ed al deposito del ricorso;
avuto riguardo – altresì – al fatto che il contenzioso in materia presenta natura estremamente seriale, con attività difensiva connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione, con fisiologiche criticità nell’assolvimento degli incombenti correlati all’esecuzione delle statuizioni giurisdizionali;
rilevata, infine, l’infondatezza - per giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale - della richiesta di astreinte di cui al ricorso (cfr, per tutte, sentenza TAR Sardegna n. 422 del 19 febbraio 2026).
Il Ministero, dovrà, peraltro, rimborsare alla parte ricorrente il contributo unificato, se versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Compensa le spese del giudizio, fatto salvo l’obbligo del Ministero di provvedere alla rifusione a favore della parte ricorrente del contributo unificato, ove versato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AI, Presidente FF
EL ER, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ER | Antonio AI |
IL SEGRETARIO