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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/06/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 10 Marzo 2025 e il 25 Giugno 2025 in sostituzione dell'udienza del 27 Giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2359 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la NO nata il [...] a [...] e ivi Parte_1
residente, in via Carpaccio n. 16, C.F. , in qualità di erede della CodiceFiscale_1
NO , nata il [...] a [...] e deceduta a Naro (AG) Persona_1
il 13/12/2023, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Diodoro Siculo n. 1, presso lo studio dell'Avv. Rossella Parisi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ex art. 445bis, VI comma, c.p.c. depositato il 22/07/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 5 Settembre 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
la NO in qualità di erede della NO deceduta il Parte_1 Persona_1
13 Dicembre 2023, dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento a favore della prefata de cuius dei requisiti sanitari ai fini della concessione a suo favore dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 non già, per come appurato dal perito nominato nel corso della suddetta fase, a decorrere dal 13 Ottobre 2023; bensì, a partire dal 24 Marzo 2022, ossia dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 5 Settembre 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza emessa il 7 Marzo 2025 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite non ammetteva la C.T.U. richiesta dalla ricorrente. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27 Giugno 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 10 Marzo 2025 e il 25 Giugno 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza di tale valutazione è necessario evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott. , nominato Persona_2
nel corso della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che, in concreto, le patologie da cui era affetta la NO erano Persona_1
tali da farla riconoscere quale soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà
persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età di tipo grave nella misura del
100%, con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal 13 Ottobre 2023
2 (cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e successiva risposta alle note critiche del legale della istante). Quindi, la menzionata de cuius presentava i requisiti sanitari stabiliti dalla legge superiormente richiamata per accedere al beneficio richiesto non già a partire dalla data di presentazione da parte sua della domanda amministrativa;
bensì, dal momento superiormente indicato.
Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dall'enunciato perito, la NO
nella spiegata qualità, ha contestato l'esito del suddetto accertamento Parte_1
sanitario limitatamente alla data di decorrenza della prestazione in parola. Però, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il C.T.U. a farla coincidere con il 13 Ottobre 2023, la ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, essa, riproponendo le medesime osservazioni formulate avverso la bozza della relazione tecnica d'ufficio in commento, puntualmente riscontrate dal ricordato perito, ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico da questi riconosciuto. Però, non ha indicato specificamente i motivi per cui la valutazione deve ritenersi riduttiva. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dalla NO alla Parte_1
stregua di erede della NO . Persona_1
Tenuto conto sia del fatto che, già nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è stata riconosciuta la sussistenza in capo alla prefata de cuius dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento da una data successiva alla presentazione della relativa domanda amministrativa;
sia dell'esito del presente giudizio,
sembra giusto ed equo compensare fra le parti in lite le spese di entrambe le citate fasi.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel cennato procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che la NO si trovava nelle condizioni sanitarie previste per Persona_1 il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 a decorrere dal 13 Ottobre 2023 e sino alla data del suo decesso, avvenuto il 13 Dicembre 2023;
- compensa fra le parti in causa sia le spese del presente giudizio, che quelle della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 27 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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