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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4560 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4560/2024 avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. ALFANO ANTONIO e Parte_1 C.F._1 presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. MAURI MARIA e Controparte_1 C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/12/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in ANGRI il 26.08.2017 (come da Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017, parte
II, serie A, n. 47), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole ( nato a [...] il [...]) ed alle questioni economiche;
con Per_1 vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del, 21.12.2024 e del 09.01.2025, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando l'accordo raggiunto e, pertanto, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, il 24.07.2023 ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta pagina 2 di 5 essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 16.04.2025, condizioni che – integralmente riportate in parte dispositiva – il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori - anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico del padre, fermo restando la ripartizione delle spese al 50%.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, Controparte_1 con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 26.03.2025.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 in ANGRI il 26.08.2017 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017, parte II, serie A, n. 47;
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di pagina 3 di 5 cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti e di seguito riportati:
“1 Rapporti interpersonali.
– le parti chiedono che vengano dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in
Angri in data 26.08.2017, trascritto al n 47 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Angri Part. 2 anno 2017.
2 Affidamento e residenza figlio.
– Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 54/2006, il figlio viene affidato in maniera Per_1 congiunta ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre, i quali genitori, in spirito di collaborazione, provvederanno all'istruzione, educazione e cura, assumendo per loro in modo congiunto almeno tutte le decisioni più importanti, anche tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni, in sintonia con l'art.
315-bis c.c.; Pertanto, il figlio della coppia, continuerà a dimorare presso la madre, nella casa già coniugale sita in Angri alla via Concilio n. 96.
• Diritto di visita.
– il padre avrà la possibilità di accompagnare e riprendere il figlio da scuola, previo accordo con la madre, ogni giorno, almeno fin quando non troverà una occupazione stabile;
potrà inoltre stare col figlio, portandolo con sé a fine settimana alterni dalle 12:00 del sabato alle
19:00 della domenica;
• Relativamente alle feste comandate, le stesse verranno trascorse alternativamente con entrambi i genitori, ad esempio la vigilia col padre e Natale con la madre e così via ad anni alterni, stessa cosa per Pasqua e per le festività Primaverili;
• Date le condizioni di salute del minore, per il periodo estivo, di anno in anno i genitori potranno decidere di trascorrere con lo stesso anche 10 gg consecutivi, con comunicazione all'altro entro il 31.5 di ogni anno;
• Mantenimento figlio.
– Sul punto, tra le costituite parti, si conviene quanto segue. Per il mantenimento del figlio il padre verserà a titolo di spese ordinarie la somma complessiva di € 150.00 mensile al fine di soddisfare le esigenze di ordinaria amministrazione di vita quotidiana e di una stabile organizzazione domestica, quali a titolo meramente esemplificativo: spese alimentari, per
l'igiene personale e dell'abitazione, per il vestiario, per i consumi energetici, per l'acquisto di medicinali da banco ovvero di uso frequente e, comunque, per tutte quelle di incidenza
pagina 4 di 5 abituale e prevalente che in genere sostiene il genitore collocatario. Detto complessivo importo, sarà annualmente assoggettato a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
e sarà corrisposto dal padre direttamente alla entro il giorno cinque di ogni mese;
Pt_1
L'assegno unico verrà percepito al 100 % dalla;
Pt_1 le somme che il minore percepisce dall'Inps verranno utilizzate per il minore e le sue esigenze
o per il futuro solo con l'accordo tra le parti.
Altre spese.
All'occorrenza, il rimborserà alla parimenti nella misura del 50% e a mezzo CP_1 Pt_1 bonifico bancario – le seguenti ulteriori spese da ella eventualmente anticipate a favore dei suddetti figli, giustificate con regolare ricevuta/fattura nominativa: b1) spese mediche non coperte dal SSN, previo accordo tra i genitori, salvo l'urgenza o la prescrizione del medico curante per le specialistiche;
b2) spese scolastiche per tasse di iscrizione alla scuola pubblica, libri di testo,; b3) previo accordo, eventuali Tasse e spese universitarie,; b4) previo accordo spese sportive, ludiche e ricreative, se concordate;
b5) previo accordo, eventuali doposcuola anche se non corredati da ricevuta fiscale;
b6) ogni altra eventuale spesa eccedente le ordinarie e ricorrenti necessità, previo accordo tra i genitori”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 15.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4560/2024 avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. ALFANO ANTONIO e Parte_1 C.F._1 presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. MAURI MARIA e Controparte_1 C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/12/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in ANGRI il 26.08.2017 (come da Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017, parte
II, serie A, n. 47), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole ( nato a [...] il [...]) ed alle questioni economiche;
con Per_1 vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del, 21.12.2024 e del 09.01.2025, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando l'accordo raggiunto e, pertanto, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, il 24.07.2023 ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta pagina 2 di 5 essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 16.04.2025, condizioni che – integralmente riportate in parte dispositiva – il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori - anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico del padre, fermo restando la ripartizione delle spese al 50%.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, Controparte_1 con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 26.03.2025.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 in ANGRI il 26.08.2017 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017, parte II, serie A, n. 47;
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di pagina 3 di 5 cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti e di seguito riportati:
“1 Rapporti interpersonali.
– le parti chiedono che vengano dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto in
Angri in data 26.08.2017, trascritto al n 47 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Angri Part. 2 anno 2017.
2 Affidamento e residenza figlio.
– Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 54/2006, il figlio viene affidato in maniera Per_1 congiunta ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre, i quali genitori, in spirito di collaborazione, provvederanno all'istruzione, educazione e cura, assumendo per loro in modo congiunto almeno tutte le decisioni più importanti, anche tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni, in sintonia con l'art.
315-bis c.c.; Pertanto, il figlio della coppia, continuerà a dimorare presso la madre, nella casa già coniugale sita in Angri alla via Concilio n. 96.
• Diritto di visita.
– il padre avrà la possibilità di accompagnare e riprendere il figlio da scuola, previo accordo con la madre, ogni giorno, almeno fin quando non troverà una occupazione stabile;
potrà inoltre stare col figlio, portandolo con sé a fine settimana alterni dalle 12:00 del sabato alle
19:00 della domenica;
• Relativamente alle feste comandate, le stesse verranno trascorse alternativamente con entrambi i genitori, ad esempio la vigilia col padre e Natale con la madre e così via ad anni alterni, stessa cosa per Pasqua e per le festività Primaverili;
• Date le condizioni di salute del minore, per il periodo estivo, di anno in anno i genitori potranno decidere di trascorrere con lo stesso anche 10 gg consecutivi, con comunicazione all'altro entro il 31.5 di ogni anno;
• Mantenimento figlio.
– Sul punto, tra le costituite parti, si conviene quanto segue. Per il mantenimento del figlio il padre verserà a titolo di spese ordinarie la somma complessiva di € 150.00 mensile al fine di soddisfare le esigenze di ordinaria amministrazione di vita quotidiana e di una stabile organizzazione domestica, quali a titolo meramente esemplificativo: spese alimentari, per
l'igiene personale e dell'abitazione, per il vestiario, per i consumi energetici, per l'acquisto di medicinali da banco ovvero di uso frequente e, comunque, per tutte quelle di incidenza
pagina 4 di 5 abituale e prevalente che in genere sostiene il genitore collocatario. Detto complessivo importo, sarà annualmente assoggettato a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
e sarà corrisposto dal padre direttamente alla entro il giorno cinque di ogni mese;
Pt_1
L'assegno unico verrà percepito al 100 % dalla;
Pt_1 le somme che il minore percepisce dall'Inps verranno utilizzate per il minore e le sue esigenze
o per il futuro solo con l'accordo tra le parti.
Altre spese.
All'occorrenza, il rimborserà alla parimenti nella misura del 50% e a mezzo CP_1 Pt_1 bonifico bancario – le seguenti ulteriori spese da ella eventualmente anticipate a favore dei suddetti figli, giustificate con regolare ricevuta/fattura nominativa: b1) spese mediche non coperte dal SSN, previo accordo tra i genitori, salvo l'urgenza o la prescrizione del medico curante per le specialistiche;
b2) spese scolastiche per tasse di iscrizione alla scuola pubblica, libri di testo,; b3) previo accordo, eventuali Tasse e spese universitarie,; b4) previo accordo spese sportive, ludiche e ricreative, se concordate;
b5) previo accordo, eventuali doposcuola anche se non corredati da ricevuta fiscale;
b6) ogni altra eventuale spesa eccedente le ordinarie e ricorrenti necessità, previo accordo tra i genitori”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 15.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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