TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/07/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2725/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.) dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2725/2023 r.g. promossa con ricorso depositato il 27.11.2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr e dif. dall'avv. Domenico Formica, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore in Civitanova Marche;
ricorrente
E
(c.f. , nato a [...] in data [...]; CP_1 C.F._2 convenuto contumace e con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 1°.7.2025.
FATTO E DIRITTO
sposatasi con rito civile a Monte San Giusto il 14.3.2009 con Parte_1 CP_1
ha proposto ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. chiedendo la separazione
[...] cumulativamente con la pronuncia di divorzio.
La separazione dei coniugi è stata pronunciata dall'adito Tribunale con sentenza n. 903/2024 emessa il 30.10.2024, notificata al convenuto (che non risulta abbia proposto appello), e dalla data della prima udienza dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (21.5.2024) all'udienza cartolare del 1°.7.2025, alla quale la ricorrente ha confermato la volontà di divorziare, è trascorso il termine annuale richiesto dalla legge in caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica dell'art. 3 della L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. pagina 1 di 3 La volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e la sua affermazione in ordine all'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione giudiziale, in alcun modo contrastata dal convenuto, assente dinanzi al giudice relatore e non costituitosi in giudizio, consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, non avendo del resto la più avuto notizie del marito, risultato irreperibile anche in Parte_1 sede di notifica del ricorso.
Deve essere pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Monte San Giusto il 14.3.2009 da e . CP_1 Parte_1
Non essendo intervenute circostanze nuove dopo l'emissione della sentenza di separazione, ritiene il Tribunale che vadano confermate tutte le statuizioni in quella sede rese, inerenti il figlio minore delle parti, nato il [...]: la decadenza del dalla Per_1 CP_1 responsabilità genitoriale sul predetto figlio, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni delle Marche il 27.12.2021, che non risulta revocata, comporta, infatti, che, essendo la madre unica esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, nulla vada disposto sul suo affidamento.
Non risultano nemmeno intervenute modifiche nel rapporto tra il minore ed il padre, il quale da anni si è totalmente disinteressato della vita di tanto che il ragazzino ha Per_1 maturato la decisione di non voler nemmeno sentire il genitore.
Appare, quindi, opportuno confermare quanto stabilito in sede di separazione e rimettere alla volontà del ragazzo, anche alla luce della sua età (quindici anni), la possibilità per il di incontrarlo, laddove egli cessi di essere irreperibile e ne faccia specifica CP_1 richiesta.
Va parimenti confermato l'importo posto a carico del in sede di separazione per il CP_1 mantenimento del figlio minore, non essendo emerse dopo la separazione circostanze nuove sulla condizione lavorativa o economico-reddituale del predetto.
Del pari, deve trovare conferma anche la statuizione assunta sulla suddivisione in pari quota tra le parti delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore.
L'esito del giudizio, che vede vittoriosa la ricorrente, giustifica la condanna del alla CP_1 rifusione in favore della delle spese del procedimento, liquidate come in Parte_1 dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 relativi alle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi alla luce della natura documentale del giudizio e della limitata attività processuale svolta.
Ai sensi dell'art. 10 L.898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2725/2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Monte San Giusto il 14.3.2009 da nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1 Capua (CE) in data 8.4.1978, atto n. 1, parte 1, anno 2009 del registro del Comune di Monte San Giusto;
pagina 2 di 3 2) conferma le condizioni della separazione;
3) condanna a rifondere a le spese del procedimento, CP_1 Parte_1 che liquida in € 98,00 per esborsi ed in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 10 l. 1°/12/1970 e succ. mod. dispone la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile di Monte San Giusto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Macerata, 3.7.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.) dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2725/2023 r.g. promossa con ricorso depositato il 27.11.2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr e dif. dall'avv. Domenico Formica, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore in Civitanova Marche;
ricorrente
E
(c.f. , nato a [...] in data [...]; CP_1 C.F._2 convenuto contumace e con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 1°.7.2025.
FATTO E DIRITTO
sposatasi con rito civile a Monte San Giusto il 14.3.2009 con Parte_1 CP_1
ha proposto ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. chiedendo la separazione
[...] cumulativamente con la pronuncia di divorzio.
La separazione dei coniugi è stata pronunciata dall'adito Tribunale con sentenza n. 903/2024 emessa il 30.10.2024, notificata al convenuto (che non risulta abbia proposto appello), e dalla data della prima udienza dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (21.5.2024) all'udienza cartolare del 1°.7.2025, alla quale la ricorrente ha confermato la volontà di divorziare, è trascorso il termine annuale richiesto dalla legge in caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica dell'art. 3 della L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. pagina 1 di 3 La volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e la sua affermazione in ordine all'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione giudiziale, in alcun modo contrastata dal convenuto, assente dinanzi al giudice relatore e non costituitosi in giudizio, consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, non avendo del resto la più avuto notizie del marito, risultato irreperibile anche in Parte_1 sede di notifica del ricorso.
Deve essere pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Monte San Giusto il 14.3.2009 da e . CP_1 Parte_1
Non essendo intervenute circostanze nuove dopo l'emissione della sentenza di separazione, ritiene il Tribunale che vadano confermate tutte le statuizioni in quella sede rese, inerenti il figlio minore delle parti, nato il [...]: la decadenza del dalla Per_1 CP_1 responsabilità genitoriale sul predetto figlio, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni delle Marche il 27.12.2021, che non risulta revocata, comporta, infatti, che, essendo la madre unica esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, nulla vada disposto sul suo affidamento.
Non risultano nemmeno intervenute modifiche nel rapporto tra il minore ed il padre, il quale da anni si è totalmente disinteressato della vita di tanto che il ragazzino ha Per_1 maturato la decisione di non voler nemmeno sentire il genitore.
Appare, quindi, opportuno confermare quanto stabilito in sede di separazione e rimettere alla volontà del ragazzo, anche alla luce della sua età (quindici anni), la possibilità per il di incontrarlo, laddove egli cessi di essere irreperibile e ne faccia specifica CP_1 richiesta.
Va parimenti confermato l'importo posto a carico del in sede di separazione per il CP_1 mantenimento del figlio minore, non essendo emerse dopo la separazione circostanze nuove sulla condizione lavorativa o economico-reddituale del predetto.
Del pari, deve trovare conferma anche la statuizione assunta sulla suddivisione in pari quota tra le parti delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore.
L'esito del giudizio, che vede vittoriosa la ricorrente, giustifica la condanna del alla CP_1 rifusione in favore della delle spese del procedimento, liquidate come in Parte_1 dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 relativi alle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi alla luce della natura documentale del giudizio e della limitata attività processuale svolta.
Ai sensi dell'art. 10 L.898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2725/2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Monte San Giusto il 14.3.2009 da nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1 Capua (CE) in data 8.4.1978, atto n. 1, parte 1, anno 2009 del registro del Comune di Monte San Giusto;
pagina 2 di 3 2) conferma le condizioni della separazione;
3) condanna a rifondere a le spese del procedimento, CP_1 Parte_1 che liquida in € 98,00 per esborsi ed in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, iva e cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 10 l. 1°/12/1970 e succ. mod. dispone la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile di Monte San Giusto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Macerata, 3.7.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
pagina 3 di 3