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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/11/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2206/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola AS (PEC: Parte_1
e IA AS (PEC: ) Email_1 Email_2
RICORRENTE e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC:
giusta procura in atti Email_3
RESISTENTE
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) giusta procura in atti Email_4
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 06/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo: I ) di avere svolto l'attività lavorativa di “ collaboratore sanitario Part fisioterapista “, presso l' di , in forza di diversi contratti di collaborazione CP_1 coordinata e continuativ ia 06 al 12 gennaio 2007, dal 12 giugno 2008 al 31 dicembre 2010, dall'1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal° 1 gennaio 2022 al 18 ottobre 2022; II) di avere percepito, fino a settembre
1 2022, la retribuzione mensile lorda di euro 1.537,71 e di avere di fatto lavorato – sebbene formalmente il rapporto lavorativo è stato qualificato di “collaborazione coordinata e continuativa” – alle dipendenze dell' , con vincolo di subordinazione, Controparte_3 seguendo l'orario lavorativo di 36 ore;
e l'utilizzo illegittimo dei contratti di lavoro flessibili che si sono susseguiti, anche perché, dal 2008 , veniva assunto dall' resistente con contratto di co.co.co., la cui causale, sarebbe da identificarsi nella indizione di procedura concorsuale finalizzata alla stabilizzazione, in esecuzione della deliberazione n. 505 del 14.5.2008; V) in applicazione della delibera n. 554/DG del 10/10/2018, che ha indetto il concorso per la stabilizzazione di sette collaboratori professionali sanitari fisioterapisti, di essere stato assunto, soltanto da ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadrato come “Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista”, Cat. D del CCNL comparto sanità ratione temporis applicato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ - previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, condannare l Controparte_1
alla corresponsione delle differenze retributive, nel
[...] nella diversa misura stabilita all'esito del giudizio, nonché delle differenze contributive e al versamento del corrispondente TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, conseguentemente alla ricostruzione della carriera;
- previo accertamento della illegittimità delle proroghe dei contratti di co.co.co., in quanto avvenuti oltre i limiti temporali stabiliti dalla legge, condannare l di al risarcimento dei danni nei confronti Controparte_1 CP_1 del dr. t. 28 del D. lgs. n. 81/2015, quantificati Pt_1 in eur ,8, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- il tutto con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore dei difensori antistatari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , CP_3 CP_1 contestando le avverse pretese e concludendo per la reiezione della domanda attorea, con il favore delle spese di lite. L' costituito in giudizio, chiedeva la condanna del datore di lavoro al versamento degli oneri CP_2 contributivi scaturenti dalle differenze retributive, qualora accertati dal Tribunale adito e non prescritti, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
2. Tra le parti sono stati stipulati plurimi contratto di lavoro di tipo co.co.co., in massima parte senza soluzione di continuità ossia: dal 13 luglio 2006 al 12 gennaio 2007, dal 12 giugno 2008 al 31 dicembre 2010, dall'1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal° 1 gennaio 2022 al 18 ottobre 2022. Incontestata è l'assunzione del ricorrente alle dipendenze dell'Azienda sanitaria convenuta da ottobre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento come “Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista”, Cat. D del C.C.N.L. Comparto Sanità.
2 3. Giova preliminarmente richiamare il principio di diritto affermato dalla Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza del 24 luglio 2025, n. 21082, la quale ha ritenuto che “Il termine di decadenza ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, trova applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite di 36 mesi, con decorrenza dall'ultimo (ex latere actoris) di tali contratti intercorsi tra le parti.” … “Come recentemente precisato da questa Suprema Corte (Cass., Sez. L, n. 2876 del 5 febbraio 2025; Cass., Sez. L, n. 5453 del 1° marzo 2025), il detto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, «all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo», (comma 3, lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche «ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine» nonché «ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (comma 4, lett. a e b). La ratio della normativa, come detto, è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte;
con essa non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lett. d) del comma 3 e nella lett. a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia» (così Cass., Sez. L, n. 30975 del 20 ottobre 2022, che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 anche alle azioni di nullità del termine per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001). Il rinvio fatto agli artt. 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e 4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nullità, che può riguardare sia il termine apposto al contratto (art. 1), anche se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4). Il richiamo non è, invece, finalizzato ad operare una distinzione, quanto alla decadenza, fra le diverse violazioni dalle quali può derivare la nullità o l'illegittimità del termine medesimo o della sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto. Conferma questa interpretazione la lett. b) del comma 4 dell'art. 32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non opera alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1, 2, 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile.
3 D'altro canto, come pure sopra ricordato, questa Suprema Corte non ha mai dubitato della applicabilità della decadenza anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prendendo le mosse da detta applicabilità, ha affermato, e va qui ribadito, che, qualora il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, è sufficiente che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto «atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione» (cfr. sempre Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023 e Cass., Sez. L, n. 34741 del 12 dicembre 2023, citate). Avvalora, peraltro, tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 2001, come riformulato dal d.l. n. 34 del 2014, conv. dalla legge n. 78 del 2014, il quale stabilisce che è «consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]». Se il contratto previsto ab origine , ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4, lett. a) della legge n. 183 del 2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non vi è (evidentemente) alcuna ragione di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro. In conclusione, deve ritenersi che il previsto termine di decadenza trovi applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina risponde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche (cfr. sul punto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014). Nella specie, la corte di merito, se è vero che ha fatto erroneamente riferimento al termine di decadenza in relazione a ogni singolo contratto a tempo determinato, ha aggiunto, tuttavia, con accertamento di fatto che ha valenza decisiva e che non è stato specificamente censurato in sede di legittimità, che, anche in relazione all'ultimo contratto concluso inter-partes, il termine di decadenza ex art. 32 legge n. 183 del 2010, cit., non era stato rispettato.” La norma, la quale trova espressa applicazione anche ai contratti a termine cessati prima del 24 novembre 2010 data di entrata in vigore della legge, fa obbligo ai lavoratori di impugnare nel termine di sessanta giorni il contratto a pena di decadenza. Infatti, il quarto comma dell'art. 32 dispone che “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”.
4 4. In conclusione, poiché parte ricorrente ha impugnato il 06/11/2023 ovvero oltre il termine decadenziale decorrente dal 18 ottobre 2022 (data di cessazione dell'ultimo contratto di co.co.co.) la stessa è decaduta dalla possibilità di contestare la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, invocando la tutela risarcitoria.
5. Il rigetto della domanda per le motivazioni esposte non consente la valorizzazione della domanda diretta all'accertamento del vincolo di subordinazione stante, tra l'altro, l'assenza di istanze istruttorie, mancando la prova dello svolgimento del rapporto secondo le invocate modalità della subordinazione interamene a carico di parte ricorrente ogni domanda dallo stesso ricorrente formulata sulla base dell'invocata subordinazione non può essere accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno ripartite in base ai rispettivi ruoli difensivi e sono determinate nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna, , alla refusione delle spese di lite in favore di per Parte_1 CP_2 complessivi 1.000,00 euro, oltre accessori come per legge;
- condanna, , alla refusione delle spese di lite in favore dell' di Parte_1 Pt_2
, per complessivi 1.800,00 euro, oltre accessori come per legge. CP_1
Vibo Valentia, 27/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola AS (PEC: Parte_1
e IA AS (PEC: ) Email_1 Email_2
RICORRENTE e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC:
giusta procura in atti Email_3
RESISTENTE
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) giusta procura in atti Email_4
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 06/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo: I ) di avere svolto l'attività lavorativa di “ collaboratore sanitario Part fisioterapista “, presso l' di , in forza di diversi contratti di collaborazione CP_1 coordinata e continuativ ia 06 al 12 gennaio 2007, dal 12 giugno 2008 al 31 dicembre 2010, dall'1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal° 1 gennaio 2022 al 18 ottobre 2022; II) di avere percepito, fino a settembre
1 2022, la retribuzione mensile lorda di euro 1.537,71 e di avere di fatto lavorato – sebbene formalmente il rapporto lavorativo è stato qualificato di “collaborazione coordinata e continuativa” – alle dipendenze dell' , con vincolo di subordinazione, Controparte_3 seguendo l'orario lavorativo di 36 ore;
e l'utilizzo illegittimo dei contratti di lavoro flessibili che si sono susseguiti, anche perché, dal 2008 , veniva assunto dall' resistente con contratto di co.co.co., la cui causale, sarebbe da identificarsi nella indizione di procedura concorsuale finalizzata alla stabilizzazione, in esecuzione della deliberazione n. 505 del 14.5.2008; V) in applicazione della delibera n. 554/DG del 10/10/2018, che ha indetto il concorso per la stabilizzazione di sette collaboratori professionali sanitari fisioterapisti, di essere stato assunto, soltanto da ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadrato come “Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista”, Cat. D del CCNL comparto sanità ratione temporis applicato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ - previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, condannare l Controparte_1
alla corresponsione delle differenze retributive, nel
[...] nella diversa misura stabilita all'esito del giudizio, nonché delle differenze contributive e al versamento del corrispondente TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, conseguentemente alla ricostruzione della carriera;
- previo accertamento della illegittimità delle proroghe dei contratti di co.co.co., in quanto avvenuti oltre i limiti temporali stabiliti dalla legge, condannare l di al risarcimento dei danni nei confronti Controparte_1 CP_1 del dr. t. 28 del D. lgs. n. 81/2015, quantificati Pt_1 in eur ,8, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- il tutto con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi in favore dei difensori antistatari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , CP_3 CP_1 contestando le avverse pretese e concludendo per la reiezione della domanda attorea, con il favore delle spese di lite. L' costituito in giudizio, chiedeva la condanna del datore di lavoro al versamento degli oneri CP_2 contributivi scaturenti dalle differenze retributive, qualora accertati dal Tribunale adito e non prescritti, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
2. Tra le parti sono stati stipulati plurimi contratto di lavoro di tipo co.co.co., in massima parte senza soluzione di continuità ossia: dal 13 luglio 2006 al 12 gennaio 2007, dal 12 giugno 2008 al 31 dicembre 2010, dall'1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal° 1 gennaio 2022 al 18 ottobre 2022. Incontestata è l'assunzione del ricorrente alle dipendenze dell'Azienda sanitaria convenuta da ottobre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento come “Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista”, Cat. D del C.C.N.L. Comparto Sanità.
2 3. Giova preliminarmente richiamare il principio di diritto affermato dalla Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza del 24 luglio 2025, n. 21082, la quale ha ritenuto che “Il termine di decadenza ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, trova applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite di 36 mesi, con decorrenza dall'ultimo (ex latere actoris) di tali contratti intercorsi tra le parti.” … “Come recentemente precisato da questa Suprema Corte (Cass., Sez. L, n. 2876 del 5 febbraio 2025; Cass., Sez. L, n. 5453 del 1° marzo 2025), il detto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, «all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo», (comma 3, lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche «ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine» nonché «ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (comma 4, lett. a e b). La ratio della normativa, come detto, è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte;
con essa non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lett. d) del comma 3 e nella lett. a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia» (così Cass., Sez. L, n. 30975 del 20 ottobre 2022, che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 anche alle azioni di nullità del termine per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001). Il rinvio fatto agli artt. 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e 4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nullità, che può riguardare sia il termine apposto al contratto (art. 1), anche se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4). Il richiamo non è, invece, finalizzato ad operare una distinzione, quanto alla decadenza, fra le diverse violazioni dalle quali può derivare la nullità o l'illegittimità del termine medesimo o della sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto. Conferma questa interpretazione la lett. b) del comma 4 dell'art. 32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non opera alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1, 2, 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile.
3 D'altro canto, come pure sopra ricordato, questa Suprema Corte non ha mai dubitato della applicabilità della decadenza anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prendendo le mosse da detta applicabilità, ha affermato, e va qui ribadito, che, qualora il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, è sufficiente che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto «atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione» (cfr. sempre Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023 e Cass., Sez. L, n. 34741 del 12 dicembre 2023, citate). Avvalora, peraltro, tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 368 del 2001, come riformulato dal d.l. n. 34 del 2014, conv. dalla legge n. 78 del 2014, il quale stabilisce che è «consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato […]». Se il contratto previsto ab origine , ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4, lett. a) della legge n. 183 del 2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non vi è (evidentemente) alcuna ragione di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro. In conclusione, deve ritenersi che il previsto termine di decadenza trovi applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina risponde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche (cfr. sul punto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014). Nella specie, la corte di merito, se è vero che ha fatto erroneamente riferimento al termine di decadenza in relazione a ogni singolo contratto a tempo determinato, ha aggiunto, tuttavia, con accertamento di fatto che ha valenza decisiva e che non è stato specificamente censurato in sede di legittimità, che, anche in relazione all'ultimo contratto concluso inter-partes, il termine di decadenza ex art. 32 legge n. 183 del 2010, cit., non era stato rispettato.” La norma, la quale trova espressa applicazione anche ai contratti a termine cessati prima del 24 novembre 2010 data di entrata in vigore della legge, fa obbligo ai lavoratori di impugnare nel termine di sessanta giorni il contratto a pena di decadenza. Infatti, il quarto comma dell'art. 32 dispone che “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”.
4 4. In conclusione, poiché parte ricorrente ha impugnato il 06/11/2023 ovvero oltre il termine decadenziale decorrente dal 18 ottobre 2022 (data di cessazione dell'ultimo contratto di co.co.co.) la stessa è decaduta dalla possibilità di contestare la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, invocando la tutela risarcitoria.
5. Il rigetto della domanda per le motivazioni esposte non consente la valorizzazione della domanda diretta all'accertamento del vincolo di subordinazione stante, tra l'altro, l'assenza di istanze istruttorie, mancando la prova dello svolgimento del rapporto secondo le invocate modalità della subordinazione interamene a carico di parte ricorrente ogni domanda dallo stesso ricorrente formulata sulla base dell'invocata subordinazione non può essere accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno ripartite in base ai rispettivi ruoli difensivi e sono determinate nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna, , alla refusione delle spese di lite in favore di per Parte_1 CP_2 complessivi 1.000,00 euro, oltre accessori come per legge;
- condanna, , alla refusione delle spese di lite in favore dell' di Parte_1 Pt_2
, per complessivi 1.800,00 euro, oltre accessori come per legge. CP_1
Vibo Valentia, 27/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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