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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/11/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1226/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1226/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERSANI Parte_1 C.F._1
CATERINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERSANI CP_1 C.F._2
CATERINA
ATTORI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERSANI CP_2 C.F._3
CATERINA
INTERVENUTA
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per e Parte_1 CP_1
“In via principale e nel merito:
pagina 1 di 6 • Accogliere la domanda di disconoscimento della paternità e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. (C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
RO (PV) il 07.07.1943, non è il padre del sig. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...].
• Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve Porto RO (PV) e
a ogni altro Ufficiale competente, di procedere alle annotazioni e rettifiche di legge sull'atto di nascita del sig. (iscritto nei Registri di nascita del Comune di Pieve Porto RO, Parte_1 anno 1976, parte II, serie B, n. 1) e su ogni altro atto conseguente.
• Accogliere la domanda di mantenimento del cognome e, per l'effetto, autorizzare il sig. Pt_1
a conservare il cognome " , in quanto divenuto segno autonomo e distintivo della sua
[...] Pt_1 identità personale, disponendo che l'Ufficiale dello Stato Civile competente annoti tale statuizione.
In via istruttoria subordinata:
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la documentazione prodotta non fosse ritenuta sufficiente, si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale al fine di accertare, tramite analisi del DNA, che il sig. non è il padre biologico del sig. ” CP_1 Parte_1
Conclusioni per CP_2
“In via principale e nel merito:
• Accogliere la domanda di disconoscimento della paternità e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. (C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
RO (PV) il 07.07.1943, non è il padre del sig. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...].
• Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve Porto RO (PV) e
a ogni altro Ufficiale competente, di procedere alle annotazioni e rettifiche di legge sull'atto di nascita del sig. (iscritto nei Registri di nascita del Comune di Pieve Porto RO, Parte_1 anno 1976, parte II, serie B, n. 1) e su ogni altro atto conseguente.
• Accogliere la domanda di mantenimento del cognome e, per l'effetto, autorizzare il sig. Pt_1
a conservare il cognome " , in quanto divenuto segno autonomo e distintivo della sua
[...] Pt_1 identità personale, disponendo che l'Ufficiale dello Stato Civile competente annoti tale statuizione.
In via istruttoria subordinata:
pagina 2 di 6 • Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la documentazione prodotta non fosse ritenuta sufficiente, si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale al fine di accertare, tramite analisi del DNA, che il sig. non è il padre biologico del sig. ” CP_1 Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. e hanno adito il Tribunale di Lodi al fine di far accertare che Parte_1 CP_1
non è il padre di a fondamento della loro domanda gli attori hanno CP_1 Parte_1 posto l'indagine genetica dagli stessi svolta presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina
Sperimentale e Forense dell'Università di Pavia.
, inoltre, ha chiesto di essere autorizzato a mantenere il cognome , con il quale Parte_1 Pt_1 viene identificato da ormai 50 anni.
Nel giudizio così radicato è intervenuta , la quale ha aderito alle domande formulate CP_2 dagli attori.
1.1 Occorre dare atto che nel giudizio non è presente la madre biologica di Parte_1 [...]
, in quanto deceduta in data in data 23.6.2013 (doc. 3 parte attrice). Persona_1
2. La domanda di parte attrice, alla quale ha aderito anche il PM, è fondata e pertanto merita accoglimento.
In particolare, si osserva che la causa è matura per la decisione allo stato degli atti, alla luce delle risultanze della indagine genetica depositata dagli attori, indagine svolta presso un istituto pubblico nel rispetto del protocollo medico e anche burocratico, volto a compiutamente identificare i soggetti esaminati, cosicché non vi è ragione di procedere ad ulteriore istruttoria.
Gli accertamenti genetici effettuati sulle persone di e hanno Parte_1 CP_1 consentito di concludere come segue: “Dal confronto fra le caratteristiche del Sig.
[...]
e quelle del SIg. sono emerse incompatibilità genetiche relativamente ai CP_1 Parte_1 seguenti marcatori: D1S1656, D10S1248, D13S317, Penta E, D16S539, Penta D, D21S11,
D19S433, SE33, FGA, DYS576 e DTS570.
Infatti, per i succitati sistemi genetici, nel profilo riconducibile al sig. non è Parte_1 presente alcuno degli alleli che il Sig. può trasmettere ai propri figli. CP_1
Per poter escludere con certezza la paternità è necessario il riscontro di almeno 3 incompatibilità genetiche in sistemi STRs fra loro indipendenti […] in modo da escludere eventi
pagina 3 di 6 di mutazione che, seppur rari, in quanto si verificano con frequenza ≤ 0,1% per ciascun evento, potrebbero verificarsi nella trasmissione ereditaria.
Nel presente caso, le dodici incompatibilità genetiche riscontrate consentono di affermare, in termini di certezza, che il Sig. NON può essere ritenuto il padre naturale del CP_1
Sig. (doc. 13 parte attrice). Parte_1
Orbene, alla luce di tali risultanze deve ritenersi provato quanto dedotto dagli attori e, di conseguenza, va dichiarata l'inesistenza del rapporto di filiazione tra e CP_1 Pt_1
con le conseguenti annotazioni di legge.
[...]
3. Accertato il difetto di rapporto di filiazione biologico tra e deve, CP_1 Parte_1 tuttavia, essere accolta la domanda svolta da quest'ultimo di mantenimento del cognome . Pt_1
3.1 Al riguardo, in punto di diritto si osserva che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 2 Cost., “dell'art. 165 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale”, in considerazione del fatto che “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della
Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” e che “il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome” (così Corte
Costituzionale, 3.2.1994, n. 13).
Il DPR 396/2000 ha recepito, all'art. 95 co. 3, il principio enunciato dalla Corte costituzionale, prevedendo che nell'ipotesi di rettificazione di atti dello stato civile “l'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
La stessa esigenza di tutela della personalità in relazione al mantenimento del cognome è sottesa al disposto di cui all'art. 262 comma 3 c.c., in tema di dichiarazione di paternità. In tale contesto, il mantenimento del cognome rappresenta un rimedio ammissibile nel nostro ordinamento, come affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 16.4.2014 n. 8876).
Per quanto qui specificamente interessa, poi, si osserva che secondo un costante, nonché condivisibile, orientamento giurisprudenziale con il crescere dell'età del soggetto il cui cognome pagina 4 di 6 muterebbe a seguito della rettifica non può che crescere l'esigenza di tutela della certezza delle relazioni giuridiche che tale soggetto abbia intrecciato (in tal senso cfr. ancora Cass. Civ., sez. I,
16.4.2014, n. 8876 e Corte Costituzionale, 3.2.1994, n. 13).
3.2 Nel caso in esame (prossimo al compimento di anni 52) ha domandato di poter Parte_1 mantenere il cognome “ con il quale viene identificato da ormai da 50 anni. Pt_1
In particolare, l'attore ha allegato, da un lato, di essere conosciuto con il cognome in ogni Pt_1 ambito della sua vita familiare, sociale (cfr. profili sociale;
doc. 16 parte attrice), lavorativa (cfr. documentazione lavorativa;
doc. 17 parte attrice) e comunitaria (cfr. certificato di cresima;
doc.
18 parte attrice) e, dall'altro lato, che anche il figlio , nato il [...] (doc. 15 Persona_2 parte attrice), è pienamente inserito nel tessuto sociale, scolastico e sportivo con il cognome
(cfr. documentazione scolastica e sportiva del figlio;
doc. 19 parte attrice). Pt_1
Deve pertanto ritenersi che tale cognome costituisca ormai “autonomo segno distintivo della identità personale” di . Parte_1
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- dichiara che nato a nato a [...] il [...], non è Parte_1 figlio biologico di , nato a [...] il [...]; CP_1
- dispone che mantenga il cognome Parte_1 Pt_1
- manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel San Giovanni (con riferimento all'atto di nascita Parte I, Serie A, anno 1973) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Elena Giuppi
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1226/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERSANI Parte_1 C.F._1
CATERINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERSANI CP_1 C.F._2
CATERINA
ATTORI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERSANI CP_2 C.F._3
CATERINA
INTERVENUTA
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per e Parte_1 CP_1
“In via principale e nel merito:
pagina 1 di 6 • Accogliere la domanda di disconoscimento della paternità e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. (C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
RO (PV) il 07.07.1943, non è il padre del sig. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...].
• Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve Porto RO (PV) e
a ogni altro Ufficiale competente, di procedere alle annotazioni e rettifiche di legge sull'atto di nascita del sig. (iscritto nei Registri di nascita del Comune di Pieve Porto RO, Parte_1 anno 1976, parte II, serie B, n. 1) e su ogni altro atto conseguente.
• Accogliere la domanda di mantenimento del cognome e, per l'effetto, autorizzare il sig. Pt_1
a conservare il cognome " , in quanto divenuto segno autonomo e distintivo della sua
[...] Pt_1 identità personale, disponendo che l'Ufficiale dello Stato Civile competente annoti tale statuizione.
In via istruttoria subordinata:
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la documentazione prodotta non fosse ritenuta sufficiente, si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale al fine di accertare, tramite analisi del DNA, che il sig. non è il padre biologico del sig. ” CP_1 Parte_1
Conclusioni per CP_2
“In via principale e nel merito:
• Accogliere la domanda di disconoscimento della paternità e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. (C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
RO (PV) il 07.07.1943, non è il padre del sig. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...].
• Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve Porto RO (PV) e
a ogni altro Ufficiale competente, di procedere alle annotazioni e rettifiche di legge sull'atto di nascita del sig. (iscritto nei Registri di nascita del Comune di Pieve Porto RO, Parte_1 anno 1976, parte II, serie B, n. 1) e su ogni altro atto conseguente.
• Accogliere la domanda di mantenimento del cognome e, per l'effetto, autorizzare il sig. Pt_1
a conservare il cognome " , in quanto divenuto segno autonomo e distintivo della sua
[...] Pt_1 identità personale, disponendo che l'Ufficiale dello Stato Civile competente annoti tale statuizione.
In via istruttoria subordinata:
pagina 2 di 6 • Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la documentazione prodotta non fosse ritenuta sufficiente, si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale al fine di accertare, tramite analisi del DNA, che il sig. non è il padre biologico del sig. ” CP_1 Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. e hanno adito il Tribunale di Lodi al fine di far accertare che Parte_1 CP_1
non è il padre di a fondamento della loro domanda gli attori hanno CP_1 Parte_1 posto l'indagine genetica dagli stessi svolta presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina
Sperimentale e Forense dell'Università di Pavia.
, inoltre, ha chiesto di essere autorizzato a mantenere il cognome , con il quale Parte_1 Pt_1 viene identificato da ormai 50 anni.
Nel giudizio così radicato è intervenuta , la quale ha aderito alle domande formulate CP_2 dagli attori.
1.1 Occorre dare atto che nel giudizio non è presente la madre biologica di Parte_1 [...]
, in quanto deceduta in data in data 23.6.2013 (doc. 3 parte attrice). Persona_1
2. La domanda di parte attrice, alla quale ha aderito anche il PM, è fondata e pertanto merita accoglimento.
In particolare, si osserva che la causa è matura per la decisione allo stato degli atti, alla luce delle risultanze della indagine genetica depositata dagli attori, indagine svolta presso un istituto pubblico nel rispetto del protocollo medico e anche burocratico, volto a compiutamente identificare i soggetti esaminati, cosicché non vi è ragione di procedere ad ulteriore istruttoria.
Gli accertamenti genetici effettuati sulle persone di e hanno Parte_1 CP_1 consentito di concludere come segue: “Dal confronto fra le caratteristiche del Sig.
[...]
e quelle del SIg. sono emerse incompatibilità genetiche relativamente ai CP_1 Parte_1 seguenti marcatori: D1S1656, D10S1248, D13S317, Penta E, D16S539, Penta D, D21S11,
D19S433, SE33, FGA, DYS576 e DTS570.
Infatti, per i succitati sistemi genetici, nel profilo riconducibile al sig. non è Parte_1 presente alcuno degli alleli che il Sig. può trasmettere ai propri figli. CP_1
Per poter escludere con certezza la paternità è necessario il riscontro di almeno 3 incompatibilità genetiche in sistemi STRs fra loro indipendenti […] in modo da escludere eventi
pagina 3 di 6 di mutazione che, seppur rari, in quanto si verificano con frequenza ≤ 0,1% per ciascun evento, potrebbero verificarsi nella trasmissione ereditaria.
Nel presente caso, le dodici incompatibilità genetiche riscontrate consentono di affermare, in termini di certezza, che il Sig. NON può essere ritenuto il padre naturale del CP_1
Sig. (doc. 13 parte attrice). Parte_1
Orbene, alla luce di tali risultanze deve ritenersi provato quanto dedotto dagli attori e, di conseguenza, va dichiarata l'inesistenza del rapporto di filiazione tra e CP_1 Pt_1
con le conseguenti annotazioni di legge.
[...]
3. Accertato il difetto di rapporto di filiazione biologico tra e deve, CP_1 Parte_1 tuttavia, essere accolta la domanda svolta da quest'ultimo di mantenimento del cognome . Pt_1
3.1 Al riguardo, in punto di diritto si osserva che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 2 Cost., “dell'art. 165 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale”, in considerazione del fatto che “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della
Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” e che “il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome” (così Corte
Costituzionale, 3.2.1994, n. 13).
Il DPR 396/2000 ha recepito, all'art. 95 co. 3, il principio enunciato dalla Corte costituzionale, prevedendo che nell'ipotesi di rettificazione di atti dello stato civile “l'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
La stessa esigenza di tutela della personalità in relazione al mantenimento del cognome è sottesa al disposto di cui all'art. 262 comma 3 c.c., in tema di dichiarazione di paternità. In tale contesto, il mantenimento del cognome rappresenta un rimedio ammissibile nel nostro ordinamento, come affermato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 16.4.2014 n. 8876).
Per quanto qui specificamente interessa, poi, si osserva che secondo un costante, nonché condivisibile, orientamento giurisprudenziale con il crescere dell'età del soggetto il cui cognome pagina 4 di 6 muterebbe a seguito della rettifica non può che crescere l'esigenza di tutela della certezza delle relazioni giuridiche che tale soggetto abbia intrecciato (in tal senso cfr. ancora Cass. Civ., sez. I,
16.4.2014, n. 8876 e Corte Costituzionale, 3.2.1994, n. 13).
3.2 Nel caso in esame (prossimo al compimento di anni 52) ha domandato di poter Parte_1 mantenere il cognome “ con il quale viene identificato da ormai da 50 anni. Pt_1
In particolare, l'attore ha allegato, da un lato, di essere conosciuto con il cognome in ogni Pt_1 ambito della sua vita familiare, sociale (cfr. profili sociale;
doc. 16 parte attrice), lavorativa (cfr. documentazione lavorativa;
doc. 17 parte attrice) e comunitaria (cfr. certificato di cresima;
doc.
18 parte attrice) e, dall'altro lato, che anche il figlio , nato il [...] (doc. 15 Persona_2 parte attrice), è pienamente inserito nel tessuto sociale, scolastico e sportivo con il cognome
(cfr. documentazione scolastica e sportiva del figlio;
doc. 19 parte attrice). Pt_1
Deve pertanto ritenersi che tale cognome costituisca ormai “autonomo segno distintivo della identità personale” di . Parte_1
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- dichiara che nato a nato a [...] il [...], non è Parte_1 figlio biologico di , nato a [...] il [...]; CP_1
- dispone che mantenga il cognome Parte_1 Pt_1
- manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel San Giovanni (con riferimento all'atto di nascita Parte I, Serie A, anno 1973) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Elena Giuppi
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6