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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 805/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 805/2018 R.G. vertente tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Filippo Cinnante;
appellante
e
Avv. (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso da sé medesimo, nonché dall'Avv. Vincenzo Di Sanzo;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 988/2017 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 18.10.2017, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto atto d'appello riformare l'impugnata sentenza N.
988/2017 emessa dal Tribunale di Castrovillari, per i motivi spiegati nell'atto di appello, e per l'effetto: 1) Accertare e dichiarare, la nullità della sentenza oggetto di gravame, per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla
1 mancata valutazione della querela di falso correttamente e tempestivamente proposta;
2) Accertare e dichiarare, la nullità della sentenza oggetto di gravame, per erronea, contraddittoria e/o carente motivazione in ordine alla fondatezza e all'ammontare della pretesa creditoria;
3) Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 121/2016 da cui origina il procedimento di opposizione de quo;
4) Per
l'effetto, riformare la condanna dell'odierno appellante effettuata dal giudice di prime cure al pagamento delle somme a titolo di compensi professionali, oltre interessi;
5) In via istruttoria, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già formulati nel giudizio di primo grado, per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “precisa le proprie conclusioni come da atto di costituzione”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 121/2016 del 03.05.2016 il Tribunale di
Castrovillari ingiungeva a il pagamento, in favore dell'Avv. Parte_1 CP_1
, della somma di €140.000,00, oltre il rimborso forfettario sull'imponibile di
[...]
€132.200,00, cassa avvocati e iva come per legge, oltre interessi legali maturati e maturandi, spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio, in virtù di una scrittura privata per ricognizione dei debiti del 16 luglio 2012, sottoscritta da parte debitrice, nonchè di altra documentazione afferente l'attività professionale
(contenziosi civili, penali ed amministrativi) prestata dal suddetto legale per oltre un decennio in favore del , della sua impresa e di altre società a lui Pt_1
riconducibili.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione deducendo Parte_1
l'abusivo riempimento della scrittura privata datata 16.07.2012 e la genericità delle parcelle allegate dal legale, peraltro neppure vistate dal competente Consiglio dell'Ordine, ed ancora la violazione del divieto di bis in idem trattandosi di somme già ingiunte con D.I. n. 167/13 rispetto alle quali aveva proposto ricorso per cassazione ancora pendente.
Si costituiva l'avv. che resisteva all'opposizione eccependone la CP_1
infondatezza, temerarietà e pretestuosità.
Con sentenza n. 988/2017 il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2 Segnatamente, il giudice di prime cure rilevava che l'opponente non aveva disconosciuto la firma apposta sulla scrittura privata di riconoscimento del debito ma ne aveva disconosciuto il contenuto, sicchè avrebbe dovuto proporre querela di falso;
che solo con il deposito delle note difensive prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale il IO aveva presentato querela di falso che tuttavia era inammissibile essendo intervenuta quando era stata già fissata l'udienza per la decisione;
che permaneva quindi la validità ed efficacia della scrittura privata del 16.07.2012 integrante riconoscimento di debito.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione Parte_1
notificata il 13.04.2018, denunciandone la erroneità per aver ritenuto inammissibile la querela di falso proposta con le note autorizzate. Deduceva al riguardo che per costante giurisprudenza la querela di falso in via incidentale deve intervenire prima della rimessione della causa in decisione e quindi al più tardi entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, ciò che nella specie era avvenuto coincidendo detta udienza con quella di discussione orale. Lamentava, poi, l'ingiustizia della pronuncia gravata sotto il profilo del quantum ingiunto stante l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle parcelle e la mancata prova dell'effettivo espletamento delle prestazioni. Dichiarava, pertanto, di voler proporre querela di falso e chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva con comparsa depositata in data 24.09.2018 l'avv. che CP_1 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.. Nel merito rilevava l'assoluta correttezza della sentenza impugnata evidenziando che la querela proposta in primo grado era inammissibile in quanto contenuta nelle note autorizzate sottoscritte dal solo difensore privo di procura speciale. Eccepiva la inammissibilità anche della querela proposta in appello per carenza di procura speciale e comunque la infondatezza del gravame.
Con ordinanza del 05.10.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.09.2018, la Corte dichiarava la inammissibilità della querela di falso proposta dall'appellante per difetto di procura speciale in capo al difensore e fissava l'udienza del 13.04.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
3 Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'01.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La pretesa creditoria per cui è causa è stata consacrata in una scrittura privata di riconoscimento di debito pienamente valida ed efficace.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco, con sottoscrizione da aversi per riconosciuta, può essere fatto valere solo con la querela di falso, ad eccezione del caso in cui si deduca un riempimento contra pacta (circostanza che non ricorre nel caso di specie). La suddetta motivazione è conforme all'orientamento costante della S.C. (v. Cass. 18234/23: La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta").
La difesa dell'appellante ha dedotto sul punto che, essendo la querela di falso esperibile in ogni stato e grado del giudizio, era ammissibile la
4 querela proposta con le note difensive autorizzate depositate prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale e comunque ha riproposto la querela in questa sede.
Tuttavia, come già rilevato con ordinanza del 05.10.2018, anche la querela di falso proposta in questa sede è inammissibile, al pari di quella formulata in primo grado, non risultando il difensore dell'appellante-attore in primo grado munito di procura speciale per la proposizione dell'impugnativa di falso, condizione di ammissibilità della querela ai sensi degli articoli 221 e 222 c.p.c.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, infatti, che la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito di ammissibilità della querela, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale
è stato prodotto il documento di cui si vuol far dichiarare la falsità (cfr Cassazione
Civile sez VI del 3.07.2013 n. 16674) ed ancora che "l'omissione deve essere rilevata dal giudice di ufficio e non è sanata dalla conferma della querela nella prima udienza dinanzi al giudice istruttore (art. 99 disp. Att. c.p.c.) che ha differente scopo e diversa funzione rispetto al requisito della personale sottoscrizione" (cfr. Cass. Civ. 6/7/1999
n. 6959).
L'ordinamento pretende la proposizione del falso ad opera della parte personalmente interessata ovvero ad opera di persona munita di mandato specifico per le rilevanti conseguenze determinate dalla presentazione della querela.
Un'ordinaria procura ad litem non risulta soddisfare il requisito richiesto.
Ciò posto, la scrittura privata del 16.07.2012 integrante riconoscimento di debito determina una relevatio ab onere probandi per cui il destinatario dell'atto di ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la
5 validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre
l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione
o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento ... " (cfr Cass. ex multis ord. 2.9.2019, n. 21950 ed
8.11.2019, n. 28874, nonché sent. 13.6.2014, n. 13506; 14.2.2012, n. 2104;
29.9.2011, n. 19929; 31.3.2010, n. 7787 e 15.5.2009, n. 11332).
A fronte di tale effetto di astrazione processuale, si rileva come parte appellante non abbia fornito una idonea prova della inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale, limitandosi semplicemente ad eccepire la genericità delle parcelle predisposte dal legale ovvero la mancanza di parere di congruità del Consiglio dell'Ordine.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il rigetto dell'impugnazione impone alla parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 13.04.2018, nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 988/2017 pubblicata CP_1
il 18.10.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
6 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 805/2018 R.G. vertente tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Filippo Cinnante;
appellante
e
Avv. (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso da sé medesimo, nonché dall'Avv. Vincenzo Di Sanzo;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 988/2017 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 18.10.2017, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto atto d'appello riformare l'impugnata sentenza N.
988/2017 emessa dal Tribunale di Castrovillari, per i motivi spiegati nell'atto di appello, e per l'effetto: 1) Accertare e dichiarare, la nullità della sentenza oggetto di gravame, per erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla
1 mancata valutazione della querela di falso correttamente e tempestivamente proposta;
2) Accertare e dichiarare, la nullità della sentenza oggetto di gravame, per erronea, contraddittoria e/o carente motivazione in ordine alla fondatezza e all'ammontare della pretesa creditoria;
3) Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 121/2016 da cui origina il procedimento di opposizione de quo;
4) Per
l'effetto, riformare la condanna dell'odierno appellante effettuata dal giudice di prime cure al pagamento delle somme a titolo di compensi professionali, oltre interessi;
5) In via istruttoria, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori già formulati nel giudizio di primo grado, per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “precisa le proprie conclusioni come da atto di costituzione”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 121/2016 del 03.05.2016 il Tribunale di
Castrovillari ingiungeva a il pagamento, in favore dell'Avv. Parte_1 CP_1
, della somma di €140.000,00, oltre il rimborso forfettario sull'imponibile di
[...]
€132.200,00, cassa avvocati e iva come per legge, oltre interessi legali maturati e maturandi, spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio, in virtù di una scrittura privata per ricognizione dei debiti del 16 luglio 2012, sottoscritta da parte debitrice, nonchè di altra documentazione afferente l'attività professionale
(contenziosi civili, penali ed amministrativi) prestata dal suddetto legale per oltre un decennio in favore del , della sua impresa e di altre società a lui Pt_1
riconducibili.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione deducendo Parte_1
l'abusivo riempimento della scrittura privata datata 16.07.2012 e la genericità delle parcelle allegate dal legale, peraltro neppure vistate dal competente Consiglio dell'Ordine, ed ancora la violazione del divieto di bis in idem trattandosi di somme già ingiunte con D.I. n. 167/13 rispetto alle quali aveva proposto ricorso per cassazione ancora pendente.
Si costituiva l'avv. che resisteva all'opposizione eccependone la CP_1
infondatezza, temerarietà e pretestuosità.
Con sentenza n. 988/2017 il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2 Segnatamente, il giudice di prime cure rilevava che l'opponente non aveva disconosciuto la firma apposta sulla scrittura privata di riconoscimento del debito ma ne aveva disconosciuto il contenuto, sicchè avrebbe dovuto proporre querela di falso;
che solo con il deposito delle note difensive prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale il IO aveva presentato querela di falso che tuttavia era inammissibile essendo intervenuta quando era stata già fissata l'udienza per la decisione;
che permaneva quindi la validità ed efficacia della scrittura privata del 16.07.2012 integrante riconoscimento di debito.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione Parte_1
notificata il 13.04.2018, denunciandone la erroneità per aver ritenuto inammissibile la querela di falso proposta con le note autorizzate. Deduceva al riguardo che per costante giurisprudenza la querela di falso in via incidentale deve intervenire prima della rimessione della causa in decisione e quindi al più tardi entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, ciò che nella specie era avvenuto coincidendo detta udienza con quella di discussione orale. Lamentava, poi, l'ingiustizia della pronuncia gravata sotto il profilo del quantum ingiunto stante l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle parcelle e la mancata prova dell'effettivo espletamento delle prestazioni. Dichiarava, pertanto, di voler proporre querela di falso e chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva con comparsa depositata in data 24.09.2018 l'avv. che CP_1 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.. Nel merito rilevava l'assoluta correttezza della sentenza impugnata evidenziando che la querela proposta in primo grado era inammissibile in quanto contenuta nelle note autorizzate sottoscritte dal solo difensore privo di procura speciale. Eccepiva la inammissibilità anche della querela proposta in appello per carenza di procura speciale e comunque la infondatezza del gravame.
Con ordinanza del 05.10.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.09.2018, la Corte dichiarava la inammissibilità della querela di falso proposta dall'appellante per difetto di procura speciale in capo al difensore e fissava l'udienza del 13.04.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
3 Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'01.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La pretesa creditoria per cui è causa è stata consacrata in una scrittura privata di riconoscimento di debito pienamente valida ed efficace.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco, con sottoscrizione da aversi per riconosciuta, può essere fatto valere solo con la querela di falso, ad eccezione del caso in cui si deduca un riempimento contra pacta (circostanza che non ricorre nel caso di specie). La suddetta motivazione è conforme all'orientamento costante della S.C. (v. Cass. 18234/23: La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta").
La difesa dell'appellante ha dedotto sul punto che, essendo la querela di falso esperibile in ogni stato e grado del giudizio, era ammissibile la
4 querela proposta con le note difensive autorizzate depositate prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale e comunque ha riproposto la querela in questa sede.
Tuttavia, come già rilevato con ordinanza del 05.10.2018, anche la querela di falso proposta in questa sede è inammissibile, al pari di quella formulata in primo grado, non risultando il difensore dell'appellante-attore in primo grado munito di procura speciale per la proposizione dell'impugnativa di falso, condizione di ammissibilità della querela ai sensi degli articoli 221 e 222 c.p.c.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, infatti, che la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito di ammissibilità della querela, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale
è stato prodotto il documento di cui si vuol far dichiarare la falsità (cfr Cassazione
Civile sez VI del 3.07.2013 n. 16674) ed ancora che "l'omissione deve essere rilevata dal giudice di ufficio e non è sanata dalla conferma della querela nella prima udienza dinanzi al giudice istruttore (art. 99 disp. Att. c.p.c.) che ha differente scopo e diversa funzione rispetto al requisito della personale sottoscrizione" (cfr. Cass. Civ. 6/7/1999
n. 6959).
L'ordinamento pretende la proposizione del falso ad opera della parte personalmente interessata ovvero ad opera di persona munita di mandato specifico per le rilevanti conseguenze determinate dalla presentazione della querela.
Un'ordinaria procura ad litem non risulta soddisfare il requisito richiesto.
Ciò posto, la scrittura privata del 16.07.2012 integrante riconoscimento di debito determina una relevatio ab onere probandi per cui il destinatario dell'atto di ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la
5 validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre
l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione
o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento ... " (cfr Cass. ex multis ord. 2.9.2019, n. 21950 ed
8.11.2019, n. 28874, nonché sent. 13.6.2014, n. 13506; 14.2.2012, n. 2104;
29.9.2011, n. 19929; 31.3.2010, n. 7787 e 15.5.2009, n. 11332).
A fronte di tale effetto di astrazione processuale, si rileva come parte appellante non abbia fornito una idonea prova della inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale, limitandosi semplicemente ad eccepire la genericità delle parcelle predisposte dal legale ovvero la mancanza di parere di congruità del Consiglio dell'Ordine.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il rigetto dell'impugnazione impone alla parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con citazione notificata il 13.04.2018, nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 988/2017 pubblicata CP_1
il 18.10.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
6 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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