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11 dicembre 2021
11 dicembre 2021
Art. 135-quinquies. (( (Garanzie convenzionali). )) (( 1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilita' di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore e' direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformita' dell'articolo 135-ter. Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilita' il produttore puo' offrire al consumatore condizioni piu' favorevoli. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicita', la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicita' relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicita' associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalita', o con modalita' simili a quelle in cui e' stata resa.
2. La dichiarazione di garanzia convenzionale e' fornita al consumatore su supporto durevole al piu' tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale e' redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:
a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformita' nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
b) nome e indirizzo del garante;
c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale; e
e) le condizioni della garanzia convenzionale.
3. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 non pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il garante. )) ((42)) ---------------- AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
2. La dichiarazione di garanzia convenzionale e' fornita al consumatore su supporto durevole al piu' tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale e' redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:
a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformita' nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
b) nome e indirizzo del garante;
c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale; e
e) le condizioni della garanzia convenzionale.
3. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 non pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il garante. )) ((42)) ---------------- AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Commentari • 4
- 1. diritti del consumatore, resi e garanzieGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 4 agosto 2026 · 1
Il diritto di recesso: 14 giorni, nessuna giustificazione L'articolo 52 del Codice del consumo attribuisce a chi acquista a distanza quattordici giorni per recedere senza dover fornire alcuna motivazione e senza sostenere costi diversi da quelli espressamente previsti dagli articoli 56, comma 2, e 57. Non serve invocare un difetto, un ripensamento ragionevole o una causa qualificata: il recesso è un diritto potestativo che opera per il solo fatto di essere esercitato nei termini. Da quando decorrono i quattordici giorni Il momento iniziale cambia a seconda dell'oggetto del contratto. Per i contratti di servizi il termine decorre dalla conclusione del contratto; per i contratti di vendita …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1527Provvedimento: […] Pretestuoso è poi il riferimento compiuto dalla ricorrente all'art. dell'art.135-quinquies del codice del Consumo. […]Leggi di più...
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