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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ET CE, Presidente
CLERICI MAURO, Relatore
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1581/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/379 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato nei confronti di RT SP l'intimazione ad adempiere n. 2025/379 relativa all'IMU anno 2017 per € 16.742,39.
Premette considerazioni a sostegno dell'impugnabilità dell'atto ricevuto e formula i seguenti motivi di impugnazione:
- difetto di motivazione. Risultano mancanti: l'indicazione della causale specifica dell'imposizione,
l'indicazione dell'Autorità presso cui fare opposizione, nonché delle modalità e dei termini previsti, l'indicazione della fonte e la firma autografa;
- decadenza dal potere impositivo;
ai sensi dell'articolo 43 del d.p.r. 29 settembre 1973 numero 600 e dell'articolo 57 del d.p.r. 26 ottobre 1972 numero 633, che prevedono il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
nonché ai sensi dell'articolo 25 del d.p.r. 29 settembre 1973 numero 602 per la notifica delle cartelle di pagamento, come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 15 luglio 2005 numero 280, ovverosia dell'articolo 36 bis, al quarto anno per l'articolo 36 ter, successivi a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;
omessa notificazione degli atti presupposti;
- prescrizione per compimento del quinquennio;
-- ancora difetto di motivazione in relazione alla determinazione degli interessi.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita RT SP quale concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Qualiano, deducendo che l'atto impugnato è stato preceduto dall'avviso di accertamento esecutivo n. 520 notificato in data 30.12.2022, mai impugnato.
Eccepisce in via preliminare:
- l'inammissibilità del ricorso perché non proposto nei confronti dell'ente impositore ex art. 14, comma 6 - bis, D.lgs. 546/92;
- l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di Milano, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n°
546/92, come riformato dall'art. 9, comma 1, lett. b, del D.lgs. n° 156/2015, a seguito della sentenza n°
44/2016 della Corte Costituzionale, che ha stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n° 446/97, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore;
- il difetto di legittimazione passiva.
Ribadisce la legittimità dell'atto impugnato.
Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla convenuta, che risulta fondata.
Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n° 44 del 2016 ha stabilito, pronunciando in ordine all'art. 4 del D.lgs. 546 del 1992, che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n° 446/97, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore.
In tal senso si veda anche la giurisprudenza della Suprema Corte: "Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore all'emanazione dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 156 del 2016), tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione”. (Cass. Sez. 5, 21/11/2018, n. 30054, Rv.
651610 01). Nonché: "Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva (nella specie l'atto di pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973), facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto (nella specie dell'avviso di intimazione e del ruolo), non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore." (Sez. 5-, Ordinanza
n. 28064 del 31/10/2019 - Rv. 655812-01).
Nella specie la materia del contendere è relativa alla riscossione e agli atti impositori presupposti per Imu del Comune di Qualiano.
Alla stregua di quanto sopra va pertanto declinata la competenza a favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Napoli.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli. Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite a favore della convenuta, che liquida in € 1,500, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ET CE, Presidente
CLERICI MAURO, Relatore
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1581/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/379 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato nei confronti di RT SP l'intimazione ad adempiere n. 2025/379 relativa all'IMU anno 2017 per € 16.742,39.
Premette considerazioni a sostegno dell'impugnabilità dell'atto ricevuto e formula i seguenti motivi di impugnazione:
- difetto di motivazione. Risultano mancanti: l'indicazione della causale specifica dell'imposizione,
l'indicazione dell'Autorità presso cui fare opposizione, nonché delle modalità e dei termini previsti, l'indicazione della fonte e la firma autografa;
- decadenza dal potere impositivo;
ai sensi dell'articolo 43 del d.p.r. 29 settembre 1973 numero 600 e dell'articolo 57 del d.p.r. 26 ottobre 1972 numero 633, che prevedono il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
nonché ai sensi dell'articolo 25 del d.p.r. 29 settembre 1973 numero 602 per la notifica delle cartelle di pagamento, come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 15 luglio 2005 numero 280, ovverosia dell'articolo 36 bis, al quarto anno per l'articolo 36 ter, successivi a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;
omessa notificazione degli atti presupposti;
- prescrizione per compimento del quinquennio;
-- ancora difetto di motivazione in relazione alla determinazione degli interessi.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita RT SP quale concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Qualiano, deducendo che l'atto impugnato è stato preceduto dall'avviso di accertamento esecutivo n. 520 notificato in data 30.12.2022, mai impugnato.
Eccepisce in via preliminare:
- l'inammissibilità del ricorso perché non proposto nei confronti dell'ente impositore ex art. 14, comma 6 - bis, D.lgs. 546/92;
- l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di Milano, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n°
546/92, come riformato dall'art. 9, comma 1, lett. b, del D.lgs. n° 156/2015, a seguito della sentenza n°
44/2016 della Corte Costituzionale, che ha stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n° 446/97, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore;
- il difetto di legittimazione passiva.
Ribadisce la legittimità dell'atto impugnato.
Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla convenuta, che risulta fondata.
Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n° 44 del 2016 ha stabilito, pronunciando in ordine all'art. 4 del D.lgs. 546 del 1992, che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n° 446/97, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore.
In tal senso si veda anche la giurisprudenza della Suprema Corte: "Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore all'emanazione dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 156 del 2016), tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione”. (Cass. Sez. 5, 21/11/2018, n. 30054, Rv.
651610 01). Nonché: "Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva (nella specie l'atto di pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973), facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto (nella specie dell'avviso di intimazione e del ruolo), non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore." (Sez. 5-, Ordinanza
n. 28064 del 31/10/2019 - Rv. 655812-01).
Nella specie la materia del contendere è relativa alla riscossione e agli atti impositori presupposti per Imu del Comune di Qualiano.
Alla stregua di quanto sopra va pertanto declinata la competenza a favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Napoli.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli. Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite a favore della convenuta, che liquida in € 1,500, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.