Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RPU. n. 55-1/ /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile PROCEDURA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
In composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione e Giudice Delegato dott. U.
Scavuzzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sig. Parte_1
c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Gravitelli in Messina (elett.te domiciliato in Messina, via Cavour 143 presso lo studio dell'Avv. E.
Fiorillo) promosso dall' da sovraindebitamento della Camera Pt_2 Parte_3
Artigianato di Messina, iscritto al n. 56 sez. a del Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia, in persona del referente p.t. e per esso l'Avv. M. C. Maniaci del foro di Patti, l'Avv. M. Galipò e il dott. F. La Fauci, nella qualità di Gestori nominati dall'O.C.C., tutti elettivamente domiciliati in
Messina, via Lenzi n. 4 presso lo studio dell'Avv. M. Galipò
In fatto e in diritto
Esaminati gli atti della procedura ex art. 67 SS. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
(d.lgs.12 gennaio 2019 n.14) iscritta al n. 55/2024 R.P.U., sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII del 5.7.2024, dagli Avvocati M.C. Maniaci
e M. Galipò e dal dott. F. La Fauci, professionisti nominati quali gestori dell'Organo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito preso la Camera di Commercio ed Artigianato di Messina nell'interesse di;
Parte_1 rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII “con l'ausilio dell'OCC” e all'art. 68, comma 1, primo inciso, CCII “tramite un OCC”; rilevata la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;
ritenuta la competenza di questo Tribunale;
ritenuto che
non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;
rilevato che, con decreto emesso in data 25 luglio 2024, il presente Giudice delegato ha dichiarato ammissibile la proposta ed il piano in esame e, conseguentemente, ne ha ordinato la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale;
che, con PEC del 17 agosto 2024 documentata in atti, l'O.C.C., in persona del Collegio dei Gestori, ha provveduto a darne comunicazione ai creditori, con gli avvertimenti di cui all'art. 70 commi 2 e 3
CCII; constatato che, con PEC rispettivamente del 2 e 3 settembre 2024, sono pervenute osservazioni formulate da Agenzia Entrate Riscossione e Compass S.p.A, corredate di documentazione allegata;
che, con PEC del 10 settembre 2024, il legale del debitore ha fatto pervenire all'O.C.C. le sue precisazioni;
rilevato che, all'esito, in data 13 settembre 2024 (dep.16/09/24), nel rispetto del termine di cui all'art. 70 comma 6 CCII, l'O.C.C. ha riferito al Giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie;
che, conseguentemente, con atto dell'8 ottobre 2024 (dep.09/09/24), il legale del debitore ha presentato al Tribunale una rimodulazione del piano;
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8.000,00 euro;
che lo stesso non è stato espunto dall'ultima rimodulazione del piano;
ritenuto che
, invero, tale somma può intendersi più opportunamente destinata al ceto creditorio, per una maggiore percentuale di soddisfacimento dei crediti;
rilevato che, in esito all'espunzione di tale debito dal piano di ristrutturazione (come rimodulato nel corso della procedura in data 9.10.2024), la complessiva situazione debitoria del Sig. Pt_1
ammonta ad euro 108.916,74;
[...] che, conseguentemente, il T.F.R. accantonato e destinato da piano al pagamento dei creditori giunge a corrispondere ad oltre il 40% del debito complessivo, così di fatto aumentando la prospettiva di soddisfazione dei creditori;
constatato che l'O.C.C. ha, altresì, prospettato l'opportunità di espungere dal piano di ristrutturazione il debito nei confronti di aggiornato da ultimo al 2011; Controparte_1 che su tale credito l'O.C.C., in persona del Collegio dei Gestori, aveva compiutamente riferito nell'ambito della relazione ex art. 68 comma 2 CCII del 25 giugno 2024; che, nello specifico, si rilevava che – con memoria integrativa del 22 marzo 2024 – il Sig. Pt_1
aveva riferito di una sua esposizione creditoria nei confronti di per un
[...] CP_1 finanziamento di euro 30.000,00, erogato nel 2005 e successivamente ceduto alla Cofactor S.p.A, relativamente al quale aveva prodotto comunicazione, datata 27 ottobre 2011, con cui gli era stato intimavo il pagamento del debito residuo di euro 31.088,19; rilevato che le richieste avanzate alla società cessionaria affinché precisasse e chiarisse la propria posizione creditoria non hanno ricevuto alcun riscontro;
che, conseguentemente, lo stesso Collegio dei Gestori dell'O.C.C., nella citata relazione, ha dichiarato di non essere allo stato in grado di individuare con certezza la persistenza (trattandosi di debito datato e, dunque, di probabile intervenuta prescrizione) e consistenza della voce debitoria;
che siffatta ultima circostanza è trasfusa nella relazione ai sensi dell'art. 70 comma 6 CCII, anche in ragione del mancato riscontro alle ultime comunicazioni formulate ex art. 70 CCII in data 17 agosto
2024; che, allora, va riaffermata l'impossibilità, allo stato, di fare rientrare il debito in esame nel piano proposto;
che, opportunamente, il debito nei confronti di è stato espunto nella rimodulazione del CP_1 piano (9 ottobre 2024); ritenuta la piena fattibilità del piano per come proposto dal debitore, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi del pagamento, stante per altro l'espunzione del credito a favore della Cofactor spa;
rilevata la meritevolezza del debitore, la cui situazione debitoria origina dalla necessità di fare fronte – per altro da solo, quale unico percettore di reddito – a gravi esigenze di un numeroso nucleo familiare, con particolare riferimento alle spese affrontate per far fronte alle critiche situazioni di salute di due dei tre figli (tutti minori) familiari;
rilevata, altresì, la disattenta valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori, che negli anni hanno consentito il continuo accesso al credito del Sig. pur nella Parte_1 ragionevole possibilità di presumere la sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, con conseguente progressivo aggravamento della sua situazione debitoria;
rilevata l'effettiva convenienza del presente piano di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che – allo stato – l'unica garanzia per il ceto creditorio è il reddito da lavoro dell'istante che, al pari del T.F.R., è aggredibile solo entro certi limiti di legge, in una più lunga tempistica e con più ampi margini di aleatorietà; rilevata, altresì, l'opportunità di non intaccare il reddito da lavoro del Sig. quale Parte_1 unica fonte di sostentamento di un nucleo familiare che versa in condizioni già critiche
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P.Q.M.
visti gli art. 67 e seguenti CCII;
verificata l'ammissibilità e fattibilità del piano e risolta ogni contestazione;
ordinata l'espunzione dal piano del debito di euro 8.000,00 nei confronti di Banca Agricola
Popolare di Ragusa;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per come proposto ed argomentato nella relazione particolareggiata ex art. 68 co 2 CCII e nella rimodulazione depositata il 9 ottobre 2024 salvo la modifica sopra citata;
ONERA il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;
DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia,
e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
AVVERTE
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;
AVVERTE il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza
DICHIARA CHIUSA la presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
Messina, il 19/02/2025
Il Presidente di Sezione e Giudice delegato
Dott. U. Scavuzzo
Alla redazione della presente sentenza ha partecipato il M.O.T. dott.ssa Francesca DI PIETRO
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