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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30611/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 30611/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. CECCARELLI SARA ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 2.10.23 ha chiesto di dichiarare estinto per Parte_1 intervenuta prescrizione il credito di € 2.478,28, oggetto di avviso di accertamento datato 31.7.2023 e notificatogli in data 3.9.23, relativo ai contributi previdenziali dovuti come datore di rapporto lavorativo domestico dal primo trimestre 2013 al quarto trimestre 2016, oltre alle relative sanzioni. CP_
2.- L' costituitosi tardivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando di aver interrotto in data 4.12.2017 la prescrizione con la notifica di un precedente avviso di accertamento n. 41723277243 e richiamando la sospensione della prescrizione introdotta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Il Tribunale osserva quanto segue. pagina 1 di 6 CP_
3.-Preliminarmente si osserva che, malgrado la tardiva costituzione dell' il Tribunale ritiene di dover acquisire la documentazione prodotta dall'ente, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. Vale al riguardo richiamare il principio espresso da Cass. 14755/18, in forza dei quali “l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado)”. CP_
4.- L' ha prodotto l'avviso di accertamento n. 41723277243 con la richiesta di pagamento dei contributi dovuti per lo stesso periodo indicato nell'avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio, notificato dall'Istituto stesso con raccomandata n. 64978528296-8, il cui avviso di ricevimento attesta che la stessa raccomandata è stata ritirata in data 4.12.2017 all'indirizzo del ricorrente, in Rocca di Papa in via degli Agrifogli n. 38.
5.- In sede di note ex art 127 ter cpc del 28.1.2025 parte ricorrente, tramite il proprio difensore, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata in questione, sostenendo che la stessa non risultava riconducibile alla propria persona e proponendo querela di falso.
5.1- In linea con quanto affermato dal Tribunale di Roma (sentenza n. 14142/2024), va ricordato che
CP_ l' per la notifica dei propri atti, può avvalersi dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
e della legge 20.11.1982, n. 890 ovvero, alternativamente, impiegare direttamente il comune servizio postale, inviando al contribuente una raccomandata con ricevuta di ritorno.
“Nel primo caso, l'ufficiale giudiziario può eseguire egli stesso la notifica, oppure può delegare l'attività notificatoria all'agente del servizio postale in forza del disposto dell'art. 1 della citata l. n.
890/1982. In questo secondo caso, le attestazioni rese dall'agente postale in merito all'attività svolta e pagina 2 di 6 all'esito del procedimento di notifica godono della stessa fede privilegiata, fino a querela di falso, che la legge attribuisce alle attestazioni dell'ufficiale giudiziario, compresa quella relativa all'identità della persona alla quale è stato consegnato l'atto o ha rifiutato la consegna, trattandosi di circostanze che hanno formato oggetto della percezione diretta del pubblico ufficiale, il quale, prima di consegnare il plico e raccogliere la firma del ricevente, deve procedere alla sua identificazione (cfr.:
Cass. 23.07.2003, n. 11452; Cass. 4.02.2014, n. 2421; Cass. 28.09.2004, n. 19417; Cass. 4.02.2014, n.
2421).
Tuttavia, nel caso in cui l' provveda direttamente alla notifica del verbale sanitario mediante CP_1
l'invio di una lettera raccomandata ordinaria, l'attestazione dell'agente postale risultante dall'avviso di ricevimento ha efficacia fidefacente, fino a querela di falso, relativamente al fatto della consegna dell'atto, nel giorno e nel luogo indicati sull'avviso stesso, ma non anche relativamente all'identità della persona che abbia sottoscritto l'avviso per ricezione.
Infatti, secondo il ripetuto insegnamento della Suprema Corte, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, la disciplina applicabile al procedimento di notifica è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. “Ne consegue che, difettando apposite disposizioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (cfr.: Cass. 270/2012; Cass. 4895/2014; Cass. 14501/2016;
Cass. n. 20506/2017).
Al riguardo, giova sottolineare che in base alle disposizioni del D.M. 9.04.2001, le quali dettano le condizioni generali per l'espletamento dei servizi postali, ai fini del perfezionamento del servizio di recapito della lettera raccomandata è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
In particolare, quanto ai soggetti abilitati al ritiro degli invii, l'art. 32 del citato D.M.
9.04.2001 dispone che “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”. Inoltre, il successivo art. 39 precisa che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti pagina 3 di 6 del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
In questo senso, i più recenti approdi giurisprudenziali ritengono che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale non richiesta dall'ufficiale giudiziario, in mancanza di una attestazione dell'ufficiale postale relativa all'identità della persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario che sottoscrive la cartolina per ricezione del plico, non possa prospettarsi, neppure astrattamente, una questione di falso, con conseguente inammissibilità della querela ex art.221 ss. c.p.c. Si tratta, in questo caso, di una procedura che evidentemente garantisce meno il destinatario della notifica rispetto a quella prevista dalla l.890 del 1982, ma il descritto regime differenziato ha superato il vaglio di legittimità della Corte costituzionale (Corte cost. n. 175/2018).
La Cassazione con la sentenza n.22629, dep.16/10/2020, III sezione civile, decidendo su una controversia avente ad oggetto la contestata ricezione di una lettera raccomandata, affermava che “la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico, attestata da un ufficio postale con la ricevuta di ritorno, da cui consegue la presunzione, basata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e della ordinaria regolarità del servizio, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta e il suo contenuto e dunque di conoscenza del medesimo ex art.1335 c.c. Spetta in tal caso al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva una lettera al suo interno
(Cass. 22687/2017, Cass.23920/2013, Cass. 275256/2013, Cass.2070/2015, Cass.20167/2014)””.
5.2- Nel caso di specie, il ricorrente contesta di aver ricevuto il plico e, a tal fine, disconosce la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e assume che nessun altro, al di fuori di se stesso, avrebbe potuto riceverlo presso la sua abitazione, in quanto egli non ha familiari conviventi, come da certificazione prodotta per l'udienza odierna, e l'abitazione in questione è una porzione di una villa quadrifamiliare, priva di servizio di portierato.
Tali deduzioni difensive, tuttavia, non inficiano quanto risulta dall'avviso di ricevimento, ovvero che lo stesso è stato ritirato presso l'abitazione del ricorrente, nella data e nel luogo ivi indicati.
Infatti, che sia stato o meno il ricorrente a ricevere il plico e ad apporre la firma per ricezione è irrilevante, posto che l'attestazione dell'agente postale risultante dall'avviso di ricevimento ha efficacia fidefacente, fino a querela di falso, relativamente al fatto della consegna dell'atto, nel giorno e nel luogo indicati sull'avviso stesso, ma non anche relativamente all'identità della persona che ha sottoscritto l'avviso per ricezione.
Quanto alla certificazione prodotta (certificato storico di residenza e stato di famiglia), il Tribunale rileva che la stessa non è idonea a supportare l'assunto secondo cui solo il ricorrente avrebbe potuto ricevere il plico, dal momento che, ai sensi dell'art 39 del D.M. 9.4.2001, possono ricevere il plico in pagina 4 di 6 questione anche soggetti, come i conviventi o i collaboratori familiari, i quali possono non risultare, come nel primo caso, e non devono risultare, come nel secondo caso, dalla certificazione in esame.
5.3- La querela di falso è pertanto inammissibile.
6.- Ritenuta pertanto valida la notifica in data 4.7.2017 dell'atto interruttivo della prescrizione, va poi ricordato che l'articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il
31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23/2/2020 al 30/6/2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31/12/2020 al 30/6/2021, per un totale di 311 giorni. Trattandosi di eccezione in senso lato, la stessa è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 21929 del 15/10/2009).
7.- Tenendo conto dei periodi di sospensione sopra indicati, rileva il Tribunale che alcuna prescrizione è maturata, poiché alla data di scadenza del quinquennio (4.12.2022) bisogna aggiungere i
311 giorni di sospensione, pervenendosi a data successiva al 3.9.23, data in cui è stato notificato l'avviso di accertamento impugnato.
8.- Il ricorso va pertanto rigettato.
9.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € 1300,00, oltre accessori come per legge.
pagina 5 di 6 Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 30611/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. CECCARELLI SARA ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 2.10.23 ha chiesto di dichiarare estinto per Parte_1 intervenuta prescrizione il credito di € 2.478,28, oggetto di avviso di accertamento datato 31.7.2023 e notificatogli in data 3.9.23, relativo ai contributi previdenziali dovuti come datore di rapporto lavorativo domestico dal primo trimestre 2013 al quarto trimestre 2016, oltre alle relative sanzioni. CP_
2.- L' costituitosi tardivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando di aver interrotto in data 4.12.2017 la prescrizione con la notifica di un precedente avviso di accertamento n. 41723277243 e richiamando la sospensione della prescrizione introdotta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Il Tribunale osserva quanto segue. pagina 1 di 6 CP_
3.-Preliminarmente si osserva che, malgrado la tardiva costituzione dell' il Tribunale ritiene di dover acquisire la documentazione prodotta dall'ente, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. Vale al riguardo richiamare il principio espresso da Cass. 14755/18, in forza dei quali “l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado)”. CP_
4.- L' ha prodotto l'avviso di accertamento n. 41723277243 con la richiesta di pagamento dei contributi dovuti per lo stesso periodo indicato nell'avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio, notificato dall'Istituto stesso con raccomandata n. 64978528296-8, il cui avviso di ricevimento attesta che la stessa raccomandata è stata ritirata in data 4.12.2017 all'indirizzo del ricorrente, in Rocca di Papa in via degli Agrifogli n. 38.
5.- In sede di note ex art 127 ter cpc del 28.1.2025 parte ricorrente, tramite il proprio difensore, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata in questione, sostenendo che la stessa non risultava riconducibile alla propria persona e proponendo querela di falso.
5.1- In linea con quanto affermato dal Tribunale di Roma (sentenza n. 14142/2024), va ricordato che
CP_ l' per la notifica dei propri atti, può avvalersi dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
e della legge 20.11.1982, n. 890 ovvero, alternativamente, impiegare direttamente il comune servizio postale, inviando al contribuente una raccomandata con ricevuta di ritorno.
“Nel primo caso, l'ufficiale giudiziario può eseguire egli stesso la notifica, oppure può delegare l'attività notificatoria all'agente del servizio postale in forza del disposto dell'art. 1 della citata l. n.
890/1982. In questo secondo caso, le attestazioni rese dall'agente postale in merito all'attività svolta e pagina 2 di 6 all'esito del procedimento di notifica godono della stessa fede privilegiata, fino a querela di falso, che la legge attribuisce alle attestazioni dell'ufficiale giudiziario, compresa quella relativa all'identità della persona alla quale è stato consegnato l'atto o ha rifiutato la consegna, trattandosi di circostanze che hanno formato oggetto della percezione diretta del pubblico ufficiale, il quale, prima di consegnare il plico e raccogliere la firma del ricevente, deve procedere alla sua identificazione (cfr.:
Cass. 23.07.2003, n. 11452; Cass. 4.02.2014, n. 2421; Cass. 28.09.2004, n. 19417; Cass. 4.02.2014, n.
2421).
Tuttavia, nel caso in cui l' provveda direttamente alla notifica del verbale sanitario mediante CP_1
l'invio di una lettera raccomandata ordinaria, l'attestazione dell'agente postale risultante dall'avviso di ricevimento ha efficacia fidefacente, fino a querela di falso, relativamente al fatto della consegna dell'atto, nel giorno e nel luogo indicati sull'avviso stesso, ma non anche relativamente all'identità della persona che abbia sottoscritto l'avviso per ricezione.
Infatti, secondo il ripetuto insegnamento della Suprema Corte, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, la disciplina applicabile al procedimento di notifica è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. “Ne consegue che, difettando apposite disposizioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (cfr.: Cass. 270/2012; Cass. 4895/2014; Cass. 14501/2016;
Cass. n. 20506/2017).
Al riguardo, giova sottolineare che in base alle disposizioni del D.M. 9.04.2001, le quali dettano le condizioni generali per l'espletamento dei servizi postali, ai fini del perfezionamento del servizio di recapito della lettera raccomandata è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
In particolare, quanto ai soggetti abilitati al ritiro degli invii, l'art. 32 del citato D.M.
9.04.2001 dispone che “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”. Inoltre, il successivo art. 39 precisa che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti pagina 3 di 6 del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
In questo senso, i più recenti approdi giurisprudenziali ritengono che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale non richiesta dall'ufficiale giudiziario, in mancanza di una attestazione dell'ufficiale postale relativa all'identità della persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario che sottoscrive la cartolina per ricezione del plico, non possa prospettarsi, neppure astrattamente, una questione di falso, con conseguente inammissibilità della querela ex art.221 ss. c.p.c. Si tratta, in questo caso, di una procedura che evidentemente garantisce meno il destinatario della notifica rispetto a quella prevista dalla l.890 del 1982, ma il descritto regime differenziato ha superato il vaglio di legittimità della Corte costituzionale (Corte cost. n. 175/2018).
La Cassazione con la sentenza n.22629, dep.16/10/2020, III sezione civile, decidendo su una controversia avente ad oggetto la contestata ricezione di una lettera raccomandata, affermava che “la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico, attestata da un ufficio postale con la ricevuta di ritorno, da cui consegue la presunzione, basata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e della ordinaria regolarità del servizio, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta e il suo contenuto e dunque di conoscenza del medesimo ex art.1335 c.c. Spetta in tal caso al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva una lettera al suo interno
(Cass. 22687/2017, Cass.23920/2013, Cass. 275256/2013, Cass.2070/2015, Cass.20167/2014)””.
5.2- Nel caso di specie, il ricorrente contesta di aver ricevuto il plico e, a tal fine, disconosce la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e assume che nessun altro, al di fuori di se stesso, avrebbe potuto riceverlo presso la sua abitazione, in quanto egli non ha familiari conviventi, come da certificazione prodotta per l'udienza odierna, e l'abitazione in questione è una porzione di una villa quadrifamiliare, priva di servizio di portierato.
Tali deduzioni difensive, tuttavia, non inficiano quanto risulta dall'avviso di ricevimento, ovvero che lo stesso è stato ritirato presso l'abitazione del ricorrente, nella data e nel luogo ivi indicati.
Infatti, che sia stato o meno il ricorrente a ricevere il plico e ad apporre la firma per ricezione è irrilevante, posto che l'attestazione dell'agente postale risultante dall'avviso di ricevimento ha efficacia fidefacente, fino a querela di falso, relativamente al fatto della consegna dell'atto, nel giorno e nel luogo indicati sull'avviso stesso, ma non anche relativamente all'identità della persona che ha sottoscritto l'avviso per ricezione.
Quanto alla certificazione prodotta (certificato storico di residenza e stato di famiglia), il Tribunale rileva che la stessa non è idonea a supportare l'assunto secondo cui solo il ricorrente avrebbe potuto ricevere il plico, dal momento che, ai sensi dell'art 39 del D.M. 9.4.2001, possono ricevere il plico in pagina 4 di 6 questione anche soggetti, come i conviventi o i collaboratori familiari, i quali possono non risultare, come nel primo caso, e non devono risultare, come nel secondo caso, dalla certificazione in esame.
5.3- La querela di falso è pertanto inammissibile.
6.- Ritenuta pertanto valida la notifica in data 4.7.2017 dell'atto interruttivo della prescrizione, va poi ricordato che l'articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il
31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23/2/2020 al 30/6/2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31/12/2020 al 30/6/2021, per un totale di 311 giorni. Trattandosi di eccezione in senso lato, la stessa è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 21929 del 15/10/2009).
7.- Tenendo conto dei periodi di sospensione sopra indicati, rileva il Tribunale che alcuna prescrizione è maturata, poiché alla data di scadenza del quinquennio (4.12.2022) bisogna aggiungere i
311 giorni di sospensione, pervenendosi a data successiva al 3.9.23, data in cui è stato notificato l'avviso di accertamento impugnato.
8.- Il ricorso va pertanto rigettato.
9.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € 1300,00, oltre accessori come per legge.
pagina 5 di 6 Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 6 di 6