Versione
4 dicembre 2010
4 dicembre 2010
Art. 3. (Modifiche al codice penale). 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;
b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».
a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;
b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2022, n. 49463Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da LI PA FR, nata a [...] il [...] IN CL OB, nato a [...] il [...] OV NA RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/10/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 49463 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 04/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'indicata …Leggi di più...
- art. 416 cod. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- struttura organizzativa·
- importazione illegale cuccioli·
- pactum sceleris·
- concorso di persone nel reato·
- elemento soggettivo·
- motivazione sentenza·
- indeterminatezza programma criminoso·
- associazione per delinquere