Articolo 3 della Legge 12 agosto 1993, n. 316
Articolo 2
Versione
7 settembre 1993
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 7 settembre 1993