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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.1064/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1064/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via
Passo Buole, n. 1/A;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina
Colafati, in servizio presso il
[...]
(C.F. Controparte_3
), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
in Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 15; CP_3
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 21.10.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata – insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza della provincia di Parma – adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver stipulato con il una serie di contratti a tempo determinato e Controparte_1
deducendo che ciò costituirebbe una violazione della normativa nazionale sul lavoro a termine.
Chiedeva, pertanto, accertarsi che il aveva posto in essere, Controparte_1
nei confronti della ricorrente, un'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura, che sarà ritenuta di giustizia, da un minimo di 4 a un massimo di
24 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Instava, in particolare, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, l 'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1. Accertare e dichiarare che i contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente con il , nell'arco scolastico 2021/2022 – Controparte_1
2025/2026, sono da ritenersi abusivamente reiterati, per mancata giustificazione oggettiva e temporanea.
2. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (nella versione modificata dal D.L. 131/2024), da liquidarsi nella somma che verrà ritenuta giusta ed equa e comunque tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
3. Con vittoria di spese di lite, con la distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario;
”.
1.2. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio con memoria del
21.11.2025, contestando nel merito la fondatezza delle pretese attoree. Il , in particolare, evidenziava che la domanda della ricorrente si appalesava CP_1
infondata sotto il profilo della garanzia di serie chances di stabilizzazione del rapporto, in ragione del fatto che l'Amministrazione, in ottemperanza al dettato legislativo, aveva indetto, nel corso degli anni, plurimi concorsi ordinari e straordinari per l'immissione in ruolo dei docenti cui la docente non aveva partecipato.
Evidenziava, inoltre, che la ricorrente era stata già immessa in ruolo nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, ma che il contratto era stato successivamente trasformato in contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche a seguito dell'intervenuta revoca della nomina.
Sottolineava, poi, che, anche in caso di riconoscimento di una condotta abusiva ad opera dell'Amministrazione, la ricorrente non aveva in alcun modo provato di aver subito un danno ingiunto rilevante conseguente alla mancata stabilizzazione, omettendo, quindi, di adempiere all'onere probatorio su di essa incombente.
Deduceva, infine, sotto il profilo del quantum debeatur, che, poiché il contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 era stato sottoscritto anteriormente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 – conseguente all'entrata in vigore del D.L. n. 131/2024 –, per tale annualità dovevano trovare applicazione, in ogni caso, i criteri di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
- In ulteriore subordine, avuto riguardo al concreto atteggiarsi della vicenda e all'insussistenza di un danno concreto della ricorrente, per essere stata impiegata in modo continuativo e per di più legittimamente per le prime tre annualità scolastiche, accogliere la domanda attorea nei limiti edittali indicati dai criteri di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015 fino al 17 settembre 2024 e successivamente quelli indicati dall'art. 36 del dlgs n. 165 del 2001. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 02.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, occorrendo dare rilievo agli innumerevoli interventi nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione della L. n. 107 del 2015 sulla c.d. buona scuola per eliminare il c.d. precariato storico nel settore scolastico.
Agli orientamenti da ultimo espressi dalla Suprema Corte occorre dare continuità, condividendosene le motivazioni, la valutazione dei fatti, le ragioni giuridiche sviscerate nelle decisioni adottate, cui si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. per la decisione anche di questo giudizio (Cfr. Cass.
07.11.2016 n. 22552).
Come noto, la L. n. 107 del 2015 – la quale è stata ritenuta dalla Consulta, quanto meno per il personale docente, disciplina conforme al diritto Euro-unitario nei termini più volte specificati dalla giurisprudenza comunitaria – ha previsto, oltre alla stabilizzazione dei cc.dd. precari storici con un piano straordinario di assunzioni, la durata massima (36 mesi) dei rapporti a termine nonché l'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da abusiva reiterazione dei rapporti a termine oltre i 36 mesi, stabilendo, altresì, con certezza, i tempi di indizione dei pubblici concorsi (ogni tre anni) per le future assunzioni.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai consolidato, il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I., non deriva dalla mancata conversione del rapporto, ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione.
Il danno in esame è la perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella nota pronuncia n.
5072/2016 appena richiamata, cui occorre dare continuità.
Ed infatti, nella specifica ipotesi al vaglio del decidente, per poter affermare la compatibilità della disciplina interna con quella comunitaria e, di conseguenza, perché possa assumere la norma in commento il carattere di effettiva misura sanzionatoria dell'abuso da illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato che sia realmente efficace ed abbia forza dissuasiva, ma soprattutto, che sia apprezzabile in termini di effettività secondo quanto più volte ribadito dalla CGUE ovvero che sia in grado di garantire l'esercizio effettivo del diritto alla tutela risarcitoria non ostacolato da un gravoso onere probatorio che, nei fatti, ne renda impossibile o gravemente difficile la realizzazione, vanificando, conseguentemente, la stessa effettività della misura repressiva e di prevenzione disposta dall'ordinamento interno a presidio della disciplina contenuta nella clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la Suprema
Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria disciplinata dall'art. 36 T. debba essere conseguita ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, in quanto contenente, quest'ultima disposizione, un'agevolazione probatoria del danno e della sua determinazione in favore del lavoratore danneggiato (cfr. Cass. SS.UU. 15.03.2016,
n. 5072).
Questo anche in ragione dell'esatta individuazione dell'illecito da sanzionare, che la
Suprema Corte ritiene possa configurarsi esclusivamente nell'ipotesi di reiterazione oltre i 36 mesi di contratti a termine stipulati per la copertura dei soli posti vacanti e disponibili ovvero dei soli posti dell'organico di diritto, ritenendo idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1), in ogni caso a decorrere dal 10.7.2001(termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione.
Rimane esclusa ogni forma di abuso costituente illecito risarcibile laddove la pur reiterata conclusione di contratti a termine oltre il triennio sia avvenuta per la copertura di posti non vacanti (su posti dell'organico c.d. di fatto) ovvero per le altre esigenze temporanee.
Deve ritenersi impregiudicata, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore che lamenti il pregiudizio subito di allegazione e prova del ricorso improprio o dell'uso distorto da parte dell'amministrazione scolastica delle supplenze su organico di fatto attraverso la prospettazione, non solo della reiterazione della tipologia di supplenze conferite nel tempo quanto, piuttosto, delle sintomatiche condizioni concrete della medesima, non potendo desumersi automaticamente l'uso distorto o improprio di detta tipologia di supplenze dalla sola reiterazione dei contratti a termine.
In tali ipotesi, invero, è necessario che sia allegato e provato, da parte del lavoratore, che, nella concreta attribuzione delle supplenze della suddetta tipologia, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, che sia prospettato, non già la sola CP_1
reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra (Cass. civ. n.
1660/2018).
Orbene, venendo al caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2021/2022 e sino all'anno scolastico in corso – e, quindi, per cinque anni consecutivi – è stata assegnataria di incarichi su organico di diritto
(doc.ti 1-5 fasc. parte ricorrente) e titolare, rispettivamente: - di un posto presso l'Istituto Comprensivo di Bedonia (PR) nell'annualità CP_4 2021/2022; - di un posto “SOSTEGNO PSICOFISICO” presso l'Istituto
Comprensivo di Borgo Val di Taro (PR) nell'annualità 2022/2023; - di un posto
“SOSTEGNO PSICOFISICO” presso l'Istituto Comprensivo di Borgo Val di Taro
(PR) nell'annualità 2023/2024; - di un posto presso l'Istituto CP_4
Comprensivo “Val Ceno” di DI (PR) nell'annualità 2024/2025; - nonché, infine, di un posto presso l'Istituto Comprensivo “L. Malerba” di Fornovo di CP_4
Taro (PR) nell'annualità 2025/2026.
Sul punto, risulta priva di pregio la tesi – sostenuta dal convenuto – CP_1
secondo cui la domanda attorea si appaleserebbe infondata sotto il profilo della garanzia di chances di stabilizzazione in ragione del fatto che l'Amministrazione aveva indetto, nel corso degli anni, plurimi concorsi ordinari e straordinari per l'immissione in ruolo dei docenti (DDG n. 106-107/2016, DDG n. 85/2018, DM n.
497-499-510/2020, DDG n. 2575/ 2023 e D.D.G. 10 dicembre 2024 n. 3059) cui la docente aveva deciso consapevolmente di non partecipare, facendo affidamento sull'assegnazione degli incarichi su organico di diritto.
Sul punto, si richiamano le condivisibili argomentazioni sostenute dalla Suprema
Corte di cassazione con la sentenza n. 14815 del 27.05.2021:
“9. La questione di causa, il cui rilievo nomofilattico è stato evidenziato dalla sezione sesta di questa Corte, consiste nella individuazione delle condizioni in presenza delle quali nel pubblico impiego privatizzato la immissione in ruolo del dipendente precario sia satisfattiva del danno che questi ha sofferto per la abusiva reiterazione dei contratti a termine.
10. Come è noto, il principio dell'effetto “sanante” della stabilizzazione è stato enunciato da questa Corte in riferimento ai precari della scuola, con le sentenze del
18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla n. 22557.
11. Ivi la Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla L. 13 luglio 2015, n.
107, art. 1, comma 95 e segg., che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, articolato in tre fasi e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105).
12. Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine;
tuttavia la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del “diritto vivente” (Cass., SU, sentenza n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine.
13. La idoneità a cancellare le conseguenze dell'abuso – (ferma la possibilità del docente di allegare e provare danni ulteriori e diversi, in applicazione dei principi affermati da Cass. SU n. 5072 del 2016) – è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
14. Non si è mancato, tuttavia, di precisare (punti 91 e 92 delle sentenze citate) che, al contrario, la astratta “chance” di stabilizzazione – che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati – non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà.
15. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da Cass. SU
n. 5072 del 2016. 16. Da ultimo, si è ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare
(tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed
ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine.
17. L'efficacia riparatoria della stabilizzazione è stata riconosciuta dalla giurisprudenza successiva anche in ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine da parte del datore di lavoro pubblico in settori diversi da quello scolastico.
18. Nell'arresto del 3 luglio 2017 n. 16336 questa Corte ha ritenuto che l'effettiva stabilizzazione dei dipendenti a termine del Ministero della Giustizia – assunti ex lege n. 242 del 2000, art. 1, comma 2 ed in servizio presso la Amministrazione giudiziaria- ottenuta in forza della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, attraverso l'operare dei pregressi rapporti di lavoro a termine, integra misura idonea a sanzionare l'abuso (nella specie consistito nelle successive ripetute proroghe dei contratti originari) ed a risarcire il relativo danno.
19. Con la pronuncia del 2017 si è implicitamente riconosciuta la generale valenza riparatoria della intervenuta stabilizzazione (alle condizioni di cui si dirà nel prosieguo), restando così smentito l'assunto di parte ricorrente circa la riferibilità del principio al solo sistema di assunzioni nella scuola statale.
20. Il percorso ulteriore ha posto in luce che, in ogni caso, non vi è un automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine.
21. Negli arresti del 20 marzo 2018 n. 6935, 21 marzo 2018 nn. rr. 7060 e 7061, 19 novembre 2018, n. 29779 questa Corte ha respinto i ricorsi del datore di lavoro pubblico (nella specie ) – tesi a sostenere la avvenuta Controparte_5
riparazione dell'illecita reiterazione dei contratti a termine a seguito della immissione in ruolo dei dipendenti precari – escludendo la applicazione del principio enunciato da Cass. n. 16336/2017 in mancanza di prova della “stretta correlazione fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, indispensabile per far ritenere quest'ultima misura equivalente alla conversione” (nella specie l'ente si era limitato a rappresentare che il dipendente era stato assunto, senza fornire ulteriori indicazioni sulle modalità e sulle condizioni di ammissione alla procedura).
22. Ed ancora nella sentenza 30 marzo 2018 n. 7982 la Corte ha parimenti escluso l'applicazione del principio enunciato con la sentenza n. 16336 del 2017 nel caso di stabilizzazioni avvenute alle dipendenze di soggetti diversi dall'Ente pubblico che ha posto in essere il comportamento abusivo (nella fattispecie ivi esaminata, la
[...]
, pur se si tratti di società controllate o vigilate dallo stesso. Controparte_6
23. Più di recente è stato chiarito (Cassazione civile sez. lav., 17 luglio 2020, n.
15353) che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso “percorsi riservati” a detto personale. Si è dunque disattesa la tesi difensiva del ricorrente, che si era limitato ad CP_4
affermare che l'immissione in ruolo dei dipendenti era stata “agevolata” dall'esperienza acquisita nelle precedenti assunzioni a termine, che aveva loro consentito di risultare vincitori dei concorsi banditi per le assunzioni.
24. In sostanza, questa Corte ha già evidenziato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una “stretta correlazione” fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo – nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) – sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di “causa-effetto” tra abuso ed assunzione (Cass. n. 15353/2020). 25. Come già esposto nella citata pronuncia n. 15353/2020, affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata
“agevolata” dalla successione dei contratti a termine ma occorre che essa sia stata
“determinata” da quest'ultima.
26. In questa sede va ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere
“diretta ed immediata”; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine – come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento – o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107 del 2015 e delle procedure avviate ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma 519.
28. Tale interpretazione è conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia;
nella sentenza dell'8 maggio 2019, in causa C 494/17 – Rossato il giudice Europeo ha chiarito, infatti, che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato allorchè una siffatta trasformazione non è nè incerta, nè imprevedibile, nè aleatoria. 29. Quando, invece, l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente.
30. Anche tale conclusione è conforme alla interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro enunciata dalla Corte di Giustizia. Nella sentenza del 19 marzo
2020, nelle cause riunite C-103/18 e C-429/18, e si Persona_1 Persona_2
legge, ai punti 100 e 101:
“100. Del resto, per quanto riguarda la circostanza che l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisce ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, tale circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato.
Infatti, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, a detti procedimenti, il cui esito è peraltro incerto, possono partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso.
101. Pertanto l'organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra idonea a sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Essa non sembra quindi consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro”.
31. Il principio della inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti.
32. In caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.”.
Parimenti inconferente ai fini della decisione è il riferimento alla revoca della ricorrente dall'immissione a ruolo – con successiva trasformazione del relativo contratto in un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche – avvenuta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 (doc.ti 2 e 3 fasc. parte resistente), in quanto trattasi di circostanza antecedente ai fatti di causa.
2.2. Posta, pertanto, per le ragioni indicate dalla Corte e fatte proprie dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, la risarcibilità del danno c.d. comunitario conseguente all'abuso del diritto da parte del datore di lavoro, venendo, poi, più direttamente alla problematica della liquidazione del danno, trova pacificamente applicazione, nella fattispecie in controversia, il disposto dell'articolo 12 del D.L. n.
131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo
36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231.
Sul punto si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att.
c.p.c. le condivisibili argomentazioni rese dal Tribunale di Torino, a definizione del giudizio di cui al n. R.G. 136/2024, con la sentenza dell'8.10.2024:
“28. Il decreto legge è intervenuto sulla norma a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
29. Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il D.L. sopra citato, il quale, all'art. 12, ha previsto che, all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento dl fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
30. Nel decreto legge, non è contenuta una disciplina di diritto transitorio, ma ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche.
34. Per tutto quanto sopra esposto, deve trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 12 D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024”.
Nell'ipotesi in controversia, dunque, alla stregua della norma di legge richiamata, appare opportuno valorizzare, nella quantificazione del danno patito, il numero di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo (5) e la circostanza per la quale sono stati reiterati contratti che hanno consentito la copertura dell'intero anno scolastico
(con il conseguente diritto alle ferie e alla maggiore anzianità).
L'ammontare del risarcimento deve, dunque, essere calcolato riconoscendo, per il periodo successivo ai primi 36 mesi, una somma che va da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità.
In particolare, viene riconosciuto, in questa sede, un risarcimento che, muovendo dal minimo edittale normativamente previsto, è pari ad 1 mensilità per ogni contratto successivo ai primi 36 mesi (e, dunque, pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita della ricorrente).
Conclusivamente – considerato che il primo contratto stipulato per supplenza annuale risale all'anno scolastico 2021/2022 e che la stipulazione di contratti a termine si è protratta per cinque anni consecutivi – appare equo determinare il danno risarcibile nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita della ricorrente, pari ad Euro 1.843,52 (importo indicato da parte Contr ricorrente e non contestato dal ).
Dal giorno della maturazione del diritto spettano, altresì, alla ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e, cioè, gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza fra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in aderenza agli artt. 16 comma 6 legge n. 312/1991 e
22 comma 36 legge n. 724/94 (norme che non consentono il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti suindicati.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine con durata annuale stipulati tra le parti per più di 36 mesi.
2) Condanna il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno in favore di in misura pari a 5 mensilità Parte_1
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita (pari ad Euro
1.843,52), oltre interessi legali dalla presente pronuncia e fino al saldo.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 2.500,00 per competenze legali ed Euro 118,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il 2 dicembre 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1064/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via
Passo Buole, n. 1/A;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Sabrina
Colafati, in servizio presso il
[...]
(C.F. Controparte_3
), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
in Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 15; CP_3
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 21.10.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata – insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza della provincia di Parma – adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver stipulato con il una serie di contratti a tempo determinato e Controparte_1
deducendo che ciò costituirebbe una violazione della normativa nazionale sul lavoro a termine.
Chiedeva, pertanto, accertarsi che il aveva posto in essere, Controparte_1
nei confronti della ricorrente, un'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura, che sarà ritenuta di giustizia, da un minimo di 4 a un massimo di
24 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Instava, in particolare, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, l 'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1. Accertare e dichiarare che i contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente con il , nell'arco scolastico 2021/2022 – Controparte_1
2025/2026, sono da ritenersi abusivamente reiterati, per mancata giustificazione oggettiva e temporanea.
2. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (nella versione modificata dal D.L. 131/2024), da liquidarsi nella somma che verrà ritenuta giusta ed equa e comunque tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
3. Con vittoria di spese di lite, con la distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario;
”.
1.2. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio con memoria del
21.11.2025, contestando nel merito la fondatezza delle pretese attoree. Il , in particolare, evidenziava che la domanda della ricorrente si appalesava CP_1
infondata sotto il profilo della garanzia di serie chances di stabilizzazione del rapporto, in ragione del fatto che l'Amministrazione, in ottemperanza al dettato legislativo, aveva indetto, nel corso degli anni, plurimi concorsi ordinari e straordinari per l'immissione in ruolo dei docenti cui la docente non aveva partecipato.
Evidenziava, inoltre, che la ricorrente era stata già immessa in ruolo nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, ma che il contratto era stato successivamente trasformato in contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche a seguito dell'intervenuta revoca della nomina.
Sottolineava, poi, che, anche in caso di riconoscimento di una condotta abusiva ad opera dell'Amministrazione, la ricorrente non aveva in alcun modo provato di aver subito un danno ingiunto rilevante conseguente alla mancata stabilizzazione, omettendo, quindi, di adempiere all'onere probatorio su di essa incombente.
Deduceva, infine, sotto il profilo del quantum debeatur, che, poiché il contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 era stato sottoscritto anteriormente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 – conseguente all'entrata in vigore del D.L. n. 131/2024 –, per tale annualità dovevano trovare applicazione, in ogni caso, i criteri di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
- In ulteriore subordine, avuto riguardo al concreto atteggiarsi della vicenda e all'insussistenza di un danno concreto della ricorrente, per essere stata impiegata in modo continuativo e per di più legittimamente per le prime tre annualità scolastiche, accogliere la domanda attorea nei limiti edittali indicati dai criteri di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015 fino al 17 settembre 2024 e successivamente quelli indicati dall'art. 36 del dlgs n. 165 del 2001. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 02.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, occorrendo dare rilievo agli innumerevoli interventi nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di legittimità ed anche del legislatore italiano che, da ultimo, è intervenuto con l'emanazione della L. n. 107 del 2015 sulla c.d. buona scuola per eliminare il c.d. precariato storico nel settore scolastico.
Agli orientamenti da ultimo espressi dalla Suprema Corte occorre dare continuità, condividendosene le motivazioni, la valutazione dei fatti, le ragioni giuridiche sviscerate nelle decisioni adottate, cui si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. per la decisione anche di questo giudizio (Cfr. Cass.
07.11.2016 n. 22552).
Come noto, la L. n. 107 del 2015 – la quale è stata ritenuta dalla Consulta, quanto meno per il personale docente, disciplina conforme al diritto Euro-unitario nei termini più volte specificati dalla giurisprudenza comunitaria – ha previsto, oltre alla stabilizzazione dei cc.dd. precari storici con un piano straordinario di assunzioni, la durata massima (36 mesi) dei rapporti a termine nonché l'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da abusiva reiterazione dei rapporti a termine oltre i 36 mesi, stabilendo, altresì, con certezza, i tempi di indizione dei pubblici concorsi (ogni tre anni) per le future assunzioni.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai consolidato, il danno risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I., non deriva dalla mancata conversione del rapporto, ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione.
Il danno in esame è la perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite nella nota pronuncia n.
5072/2016 appena richiamata, cui occorre dare continuità.
Ed infatti, nella specifica ipotesi al vaglio del decidente, per poter affermare la compatibilità della disciplina interna con quella comunitaria e, di conseguenza, perché possa assumere la norma in commento il carattere di effettiva misura sanzionatoria dell'abuso da illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato che sia realmente efficace ed abbia forza dissuasiva, ma soprattutto, che sia apprezzabile in termini di effettività secondo quanto più volte ribadito dalla CGUE ovvero che sia in grado di garantire l'esercizio effettivo del diritto alla tutela risarcitoria non ostacolato da un gravoso onere probatorio che, nei fatti, ne renda impossibile o gravemente difficile la realizzazione, vanificando, conseguentemente, la stessa effettività della misura repressiva e di prevenzione disposta dall'ordinamento interno a presidio della disciplina contenuta nella clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la Suprema
Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria disciplinata dall'art. 36 T. debba essere conseguita ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, in quanto contenente, quest'ultima disposizione, un'agevolazione probatoria del danno e della sua determinazione in favore del lavoratore danneggiato (cfr. Cass. SS.UU. 15.03.2016,
n. 5072).
Questo anche in ragione dell'esatta individuazione dell'illecito da sanzionare, che la
Suprema Corte ritiene possa configurarsi esclusivamente nell'ipotesi di reiterazione oltre i 36 mesi di contratti a termine stipulati per la copertura dei soli posti vacanti e disponibili ovvero dei soli posti dell'organico di diritto, ritenendo idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T.U., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1), in ogni caso a decorrere dal 10.7.2001(termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione.
Rimane esclusa ogni forma di abuso costituente illecito risarcibile laddove la pur reiterata conclusione di contratti a termine oltre il triennio sia avvenuta per la copertura di posti non vacanti (su posti dell'organico c.d. di fatto) ovvero per le altre esigenze temporanee.
Deve ritenersi impregiudicata, in ogni caso, la possibilità per il lavoratore che lamenti il pregiudizio subito di allegazione e prova del ricorso improprio o dell'uso distorto da parte dell'amministrazione scolastica delle supplenze su organico di fatto attraverso la prospettazione, non solo della reiterazione della tipologia di supplenze conferite nel tempo quanto, piuttosto, delle sintomatiche condizioni concrete della medesima, non potendo desumersi automaticamente l'uso distorto o improprio di detta tipologia di supplenze dalla sola reiterazione dei contratti a termine.
In tali ipotesi, invero, è necessario che sia allegato e provato, da parte del lavoratore, che, nella concreta attribuzione delle supplenze della suddetta tipologia, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, che sia prospettato, non già la sola CP_1
reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra (Cass. civ. n.
1660/2018).
Orbene, venendo al caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2021/2022 e sino all'anno scolastico in corso – e, quindi, per cinque anni consecutivi – è stata assegnataria di incarichi su organico di diritto
(doc.ti 1-5 fasc. parte ricorrente) e titolare, rispettivamente: - di un posto presso l'Istituto Comprensivo di Bedonia (PR) nell'annualità CP_4 2021/2022; - di un posto “SOSTEGNO PSICOFISICO” presso l'Istituto
Comprensivo di Borgo Val di Taro (PR) nell'annualità 2022/2023; - di un posto
“SOSTEGNO PSICOFISICO” presso l'Istituto Comprensivo di Borgo Val di Taro
(PR) nell'annualità 2023/2024; - di un posto presso l'Istituto CP_4
Comprensivo “Val Ceno” di DI (PR) nell'annualità 2024/2025; - nonché, infine, di un posto presso l'Istituto Comprensivo “L. Malerba” di Fornovo di CP_4
Taro (PR) nell'annualità 2025/2026.
Sul punto, risulta priva di pregio la tesi – sostenuta dal convenuto – CP_1
secondo cui la domanda attorea si appaleserebbe infondata sotto il profilo della garanzia di chances di stabilizzazione in ragione del fatto che l'Amministrazione aveva indetto, nel corso degli anni, plurimi concorsi ordinari e straordinari per l'immissione in ruolo dei docenti (DDG n. 106-107/2016, DDG n. 85/2018, DM n.
497-499-510/2020, DDG n. 2575/ 2023 e D.D.G. 10 dicembre 2024 n. 3059) cui la docente aveva deciso consapevolmente di non partecipare, facendo affidamento sull'assegnazione degli incarichi su organico di diritto.
Sul punto, si richiamano le condivisibili argomentazioni sostenute dalla Suprema
Corte di cassazione con la sentenza n. 14815 del 27.05.2021:
“9. La questione di causa, il cui rilievo nomofilattico è stato evidenziato dalla sezione sesta di questa Corte, consiste nella individuazione delle condizioni in presenza delle quali nel pubblico impiego privatizzato la immissione in ruolo del dipendente precario sia satisfattiva del danno che questi ha sofferto per la abusiva reiterazione dei contratti a termine.
10. Come è noto, il principio dell'effetto “sanante” della stabilizzazione è stato enunciato da questa Corte in riferimento ai precari della scuola, con le sentenze del
18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla n. 22557.
11. Ivi la Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla L. 13 luglio 2015, n.
107, art. 1, comma 95 e segg., che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, articolato in tre fasi e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105).
12. Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine;
tuttavia la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del “diritto vivente” (Cass., SU, sentenza n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine.
13. La idoneità a cancellare le conseguenze dell'abuso – (ferma la possibilità del docente di allegare e provare danni ulteriori e diversi, in applicazione dei principi affermati da Cass. SU n. 5072 del 2016) – è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
14. Non si è mancato, tuttavia, di precisare (punti 91 e 92 delle sentenze citate) che, al contrario, la astratta “chance” di stabilizzazione – che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati – non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà.
15. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da Cass. SU
n. 5072 del 2016. 16. Da ultimo, si è ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare
(tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed
ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine.
17. L'efficacia riparatoria della stabilizzazione è stata riconosciuta dalla giurisprudenza successiva anche in ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine da parte del datore di lavoro pubblico in settori diversi da quello scolastico.
18. Nell'arresto del 3 luglio 2017 n. 16336 questa Corte ha ritenuto che l'effettiva stabilizzazione dei dipendenti a termine del Ministero della Giustizia – assunti ex lege n. 242 del 2000, art. 1, comma 2 ed in servizio presso la Amministrazione giudiziaria- ottenuta in forza della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, attraverso l'operare dei pregressi rapporti di lavoro a termine, integra misura idonea a sanzionare l'abuso (nella specie consistito nelle successive ripetute proroghe dei contratti originari) ed a risarcire il relativo danno.
19. Con la pronuncia del 2017 si è implicitamente riconosciuta la generale valenza riparatoria della intervenuta stabilizzazione (alle condizioni di cui si dirà nel prosieguo), restando così smentito l'assunto di parte ricorrente circa la riferibilità del principio al solo sistema di assunzioni nella scuola statale.
20. Il percorso ulteriore ha posto in luce che, in ogni caso, non vi è un automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine.
21. Negli arresti del 20 marzo 2018 n. 6935, 21 marzo 2018 nn. rr. 7060 e 7061, 19 novembre 2018, n. 29779 questa Corte ha respinto i ricorsi del datore di lavoro pubblico (nella specie ) – tesi a sostenere la avvenuta Controparte_5
riparazione dell'illecita reiterazione dei contratti a termine a seguito della immissione in ruolo dei dipendenti precari – escludendo la applicazione del principio enunciato da Cass. n. 16336/2017 in mancanza di prova della “stretta correlazione fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, indispensabile per far ritenere quest'ultima misura equivalente alla conversione” (nella specie l'ente si era limitato a rappresentare che il dipendente era stato assunto, senza fornire ulteriori indicazioni sulle modalità e sulle condizioni di ammissione alla procedura).
22. Ed ancora nella sentenza 30 marzo 2018 n. 7982 la Corte ha parimenti escluso l'applicazione del principio enunciato con la sentenza n. 16336 del 2017 nel caso di stabilizzazioni avvenute alle dipendenze di soggetti diversi dall'Ente pubblico che ha posto in essere il comportamento abusivo (nella fattispecie ivi esaminata, la
[...]
, pur se si tratti di società controllate o vigilate dallo stesso. Controparte_6
23. Più di recente è stato chiarito (Cassazione civile sez. lav., 17 luglio 2020, n.
15353) che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso “percorsi riservati” a detto personale. Si è dunque disattesa la tesi difensiva del ricorrente, che si era limitato ad CP_4
affermare che l'immissione in ruolo dei dipendenti era stata “agevolata” dall'esperienza acquisita nelle precedenti assunzioni a termine, che aveva loro consentito di risultare vincitori dei concorsi banditi per le assunzioni.
24. In sostanza, questa Corte ha già evidenziato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una “stretta correlazione” fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. rr. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo – nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) – sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di “causa-effetto” tra abuso ed assunzione (Cass. n. 15353/2020). 25. Come già esposto nella citata pronuncia n. 15353/2020, affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata
“agevolata” dalla successione dei contratti a termine ma occorre che essa sia stata
“determinata” da quest'ultima.
26. In questa sede va ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere
“diretta ed immediata”; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine – come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento – o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107 del 2015 e delle procedure avviate ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma 519.
28. Tale interpretazione è conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia;
nella sentenza dell'8 maggio 2019, in causa C 494/17 – Rossato il giudice Europeo ha chiarito, infatti, che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato allorchè una siffatta trasformazione non è nè incerta, nè imprevedibile, nè aleatoria. 29. Quando, invece, l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente.
30. Anche tale conclusione è conforme alla interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro enunciata dalla Corte di Giustizia. Nella sentenza del 19 marzo
2020, nelle cause riunite C-103/18 e C-429/18, e si Persona_1 Persona_2
legge, ai punti 100 e 101:
“100. Del resto, per quanto riguarda la circostanza che l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisce ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, tale circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato.
Infatti, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, a detti procedimenti, il cui esito è peraltro incerto, possono partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso.
101. Pertanto l'organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra idonea a sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Essa non sembra quindi consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro”.
31. Il principio della inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti.
32. In caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.”.
Parimenti inconferente ai fini della decisione è il riferimento alla revoca della ricorrente dall'immissione a ruolo – con successiva trasformazione del relativo contratto in un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche – avvenuta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 (doc.ti 2 e 3 fasc. parte resistente), in quanto trattasi di circostanza antecedente ai fatti di causa.
2.2. Posta, pertanto, per le ragioni indicate dalla Corte e fatte proprie dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, la risarcibilità del danno c.d. comunitario conseguente all'abuso del diritto da parte del datore di lavoro, venendo, poi, più direttamente alla problematica della liquidazione del danno, trova pacificamente applicazione, nella fattispecie in controversia, il disposto dell'articolo 12 del D.L. n.
131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo
36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231.
Sul punto si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att.
c.p.c. le condivisibili argomentazioni rese dal Tribunale di Torino, a definizione del giudizio di cui al n. R.G. 136/2024, con la sentenza dell'8.10.2024:
“28. Il decreto legge è intervenuto sulla norma a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
29. Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il D.L. sopra citato, il quale, all'art. 12, ha previsto che, all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento dl fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
30. Nel decreto legge, non è contenuta una disciplina di diritto transitorio, ma ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche.
34. Per tutto quanto sopra esposto, deve trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 12 D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024”.
Nell'ipotesi in controversia, dunque, alla stregua della norma di legge richiamata, appare opportuno valorizzare, nella quantificazione del danno patito, il numero di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo (5) e la circostanza per la quale sono stati reiterati contratti che hanno consentito la copertura dell'intero anno scolastico
(con il conseguente diritto alle ferie e alla maggiore anzianità).
L'ammontare del risarcimento deve, dunque, essere calcolato riconoscendo, per il periodo successivo ai primi 36 mesi, una somma che va da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità.
In particolare, viene riconosciuto, in questa sede, un risarcimento che, muovendo dal minimo edittale normativamente previsto, è pari ad 1 mensilità per ogni contratto successivo ai primi 36 mesi (e, dunque, pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita della ricorrente).
Conclusivamente – considerato che il primo contratto stipulato per supplenza annuale risale all'anno scolastico 2021/2022 e che la stipulazione di contratti a termine si è protratta per cinque anni consecutivi – appare equo determinare il danno risarcibile nella misura di 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita della ricorrente, pari ad Euro 1.843,52 (importo indicato da parte Contr ricorrente e non contestato dal ).
Dal giorno della maturazione del diritto spettano, altresì, alla ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e, cioè, gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza fra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in aderenza agli artt. 16 comma 6 legge n. 312/1991 e
22 comma 36 legge n. 724/94 (norme che non consentono il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti suindicati.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine con durata annuale stipulati tra le parti per più di 36 mesi.
2) Condanna il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno in favore di in misura pari a 5 mensilità Parte_1
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita (pari ad Euro
1.843,52), oltre interessi legali dalla presente pronuncia e fino al saldo.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 2.500,00 per competenze legali ed Euro 118,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il 2 dicembre 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri