Decreto cautelare 1 marzo 2012
Ordinanza cautelare 15 marzo 2012
Sentenza 10 aprile 2018
Ordinanza collegiale 6 giugno 2023
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 25 giugno 2024
Improcedibile
Sentenza 15 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2025REG.PROV.COLL.
N. 09541/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9541 del 2018, proposto dal sig. RI e dalla società Servidio Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Lillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
il sig. NT NT, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Antonicelli, Vincenzo NT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Ginosa, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00599/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. NT NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'annullamento e/o la riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia – sezione staccata di Lecce, sezione I, n.599/2018 (reso sul ricorso n. 249/2012), che in accoglimento del ricorso promosso dal sig. NT NT ha annullato la nota n.32530 del 2 novembre 2011, emessa dal settore urbanistica e ambiente del Comune di Ginosa (Taranto), recante la “Revoca dell'Ordinanza Sindacale n.59/14.4.2011 di annullamento del permesso di costruire n.29 del 21 marzo 2011 (in accertamento di conformità), rilasciato dal Comune di Ginosa in favore della Società RI e Servidio srl.
2. L’appello, proposto dalla società RI e Servidio srl., è affidato ai seguenti motivi:
a) irricevibilità per tardiva proposizione del ricorso di primo grado;
b) carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo al ricorrente in primo grado;
c) eccesso di potere sotto vari profili – violazione dell’art 36, del d.p.r. n. 380/2001.
3. Si è costituito, per resistere, il sig. NT NT.
4. Con ordinanza collegiale n. 5558 del 6 giugno 2023, la Sezione, al fine di dirimere i necessari aspetti tecnici della controversia, ha disposto verificazione.
5. Con ordinanza collegiale n. 10896 del 18 dicembre 2023, la Sezione ha concesso al verificatore, su sua motivata richiesta, la proroga dei termini.
6. Con ordinanza collegiale n. 5601 del 25 giugno 2024, la Sezione ha accolto l’istanza di rimessione in termini della società RI e Servidio Costruzioni srl per il deposito di controdeduzioni alla verificazione.
7. Con nota depositata il 7 ottobre 2024, la società appellante riferisce che “In data 27 settembre 2024 … ha depositato agli atti del presente giudizio documentazione tecnica con la quale ha inteso porre fine ad ogni questione, andando a presentare istanza per eliminare ogni difformità, come accertate dal Tecnico Verificatore”.
7.1. Segnatamente, l’impresa espone che “A fronte di tale richiesta presentata il 23 settembre 2024 … il Comune di GINOSA in data 27 settembre 2024 ha rilasciato Parere Favorevole” sulla istanza volta ad “eliminare ogni difformità, come accertate dal Tecnico Verificatore”.
7.2. Pertanto, essa chiede che sia pronunciata “dichiarazione ai sensi dell’art. 35 cpa di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito.
8. Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa dalla impresa appellante, dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
9. Le ragioni addotte a motivo della decisione possono giustificare la compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO