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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/11/2024, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 312/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Francesca DE TOFFOL e dell'avv. David GAGGINI ed Parte_1 iciliato presso lo studio del secondo difensore sito in Via Margaritone n.32 int. 1 ad Arezzo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo RICORRENTE e
Controparte_1 CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione All'esito di udienza cartolare, previo deposito di note scritte da parte del solo ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, per le causali di cui in narrativa e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di legge:
- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il Sig. Pt_1
e la dal 3.7.2012 al 30.11.2019, con la qualifica di selezionatore/riparatore ed
[...] Controparte_1 all'occorrenza carrellista che riguardava l'attività di selezione e smistamento bancali e riparazioni degli stessi, movimentazione bancali e carico e scarico degli stessi, ovvero per il periodo, con la qualifica o CCNL, ritenuti di giustizia così come risultanti all'esito dell'istruttoria, e per l'effetto:
- A) condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Controparte_1 somma di €. 13.287,75 per TFR o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e alla consegna delle buste paga da marzo a giugno 2019; B) accertare la trattenuta operata illegittimamente nei confronti dell'odierno ricorrente avente ad oggetto pagamento dei contributi previdenziali e in caso esito positivo disporre la restituzione nella misura che sarà ritenuta di CP_2 giustizia;
- C) Condannare la convenuta a maggiorare tutte le somme di interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso con vittoria di spese di causa e compensi professionali del presente procedimento”.
1 A fondamento delle sue domande il ricorrente ha esposto di essere stato assunto il 3.7.2012 alle dipendenze della con un contratto di lavoro autonomo artigiano a tempo Controparte_1 indeterminato;
che gli erano state assegnate mansioni di selezionatore/riparatore e all'occorrenza carrellista, svolgendo attività di selezione, smistamento e riparazione bancali, nonché attività di movimentazione e carico e scarico degli stessi. Il compenso veniva quantificato dal datore di lavoro in euro 12.00 orarie per le mansioni di carrellista e in euro 10,50 orarie per le mansioni di riparatore/selezionatore. Riferiva che la cooperativa si era impegnata a iscrivere il ricorrente presso e, CP_1 Controparte_2 trattenendo dai compensi la cifra lorda di euro 300,00, si impegnava a versare i contributi previdenziali all'Istituto. Il ricorrente aveva ricevuto in pagamento, con cadenza mensile, quanto risultante dalle buste paga. In data 26.4.2017 veniva conclusa l'ispezione nei confronti del sig. iniziata in data 11.11.2016, da CP_3 parte degli ispettori del lavoro in servizio presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Lucca;
all'esito degli accertamenti effettuati i verbalizzanti: avevano affermato che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la cooperativa era da considerarsi di natura subordinata a tempo indeterminato fin dalla costituzione, e avevano provveduto all'accredito in favore del lavoratore della contribuzione dovuta al fondo lavoratori dipendenti presso l' e ad annullare la posizione contributiva costituita presso la CP_2 gestione speciale artigiani presso l' dal 10.7.2012 fino al 31.3.2017. CP_2
Il ricorrente riferisce, altresì, che nel corso dell'anno 2019, a seguito di un cambio di appalto, era subentrata al posto della la società cooperativa La Cometa, alla quale il ricorrente aveva offerto la CP_1 propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 2112 c.c.. CP_ In data 4.3.2020, l' aveva provveduto ad inviare prospetto riguardante l'estratto contributivo che confermava che l'Istituto aveva riconosciuto il Sig. come lavoratore dipendente della Pt_1 CP_1
Il ricorrente rivendica di aver svolto la propria attività lavorativa in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: nello svolgimento delle proprie mansioni era eterodiretto, ricevendo indicazioni dall'amministratore o dal suo preposto, sig. . La prestazione lavorativa veniva svolta Persona_1 per sei giorni alla settimana, dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22, e talvolta anche di domenica, con turno dalle 8 alle 16; doveva effettuare un rapporto giornaliero delle ore svolte e riceveva un compenso in base alle stesse, senza che vi fosse alcuna relazione con il risultato ottenuto. Sempre in punto di subordinazione deduce, altresì, che:
- in caso di ritardo o di impedimento era tenuto ad avvertire il sig. che decideva, inoltre, sulle Per_2 richieste di permessi e sul periodo in cui far godere le ferie ai lavoratori;
- il datore di lavoro concedeva giornalmente circa 20-30 minuti di pausa;
- tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del lavoro veniva messa a disposizione della
[...]
La linea di montaggio dei bancali, invece, risultava essere di proprietà della CP_4 Controparte_5
Il ricorrente si duole della mancata consegna delle buste paga da marzo a giugno 2019 e indica che, come risultante dalle buste paga a lui consegnate, risultava che la convenuta aveva illegittimamente trattenuto l'acconto per l'importo di € 300,00, mai versato a tale ente. CP_2
Il ricorrente conclude affermando di aver maturato un credito di € 13.287,75, quale conseguenza dell'esatto inquadramento del rapporto di lavoro per il periodo dal 3.07.2012 al 30.11.2019. La società convenuta non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza e ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
2 La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo escussione di testi e mediante deferimento di interrogatorio formale: nessuno è comparso all'udienza fissata per lo sfogo dell'interrogatorio per la Società convenuta nonostante la regolare notifica dell'ordinanza ammissiva del mezzo di prova.
*** Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. Premesso che dall'originario contratto di lavoro autonomo artigiano, prodotto dal ricorrente, si ricava che “il presente contratto entrerà in vigore il giorno della sua sottoscrizione (ossia il 3.07.2012) e sarà a tempo indeterminato”; niente è stato prodotto o provato in ordine alla cessazione dello stesso. In primo luogo, questa Giudicante ritiene necessario effettuare precisazioni circa la natura di tale rapporto di lavoro. Infatti, il nomen iuris attribuito dalle parti ai rapporti di lavoro, infatti, non è vincolante ai fini della corretta qualificazione previdenziale dei rapporti e della distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, quando le risultanze dell'accertamento ispettivo palesano un'effettività diversa da quella evidenziata formalmente all'esito della costituzione del rapporto. Nel caso di specie gli elementi distintivi e caratteristici sono propri del rapporto di lavoro subordinato, come ricavabile dalla definizione codicistica. Ai sensi dell'art. 2094 c.c., infatti, “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale aòlle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma contempla due requisiti che caratterizzano specificatamente il lavoratore subordinato: la c.d. “eterodirezione” (da intendersi come sottoposizione del prestatore alle direttive del datore nell'esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro) e la
“dipendenza” (che si sostanzia nello svolgimento della prestazione lavorativa in un contesto organizzativo/produttivo altrui ed “in vista di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione (e dei mezzi di produzione) è immediatamente legittimato ad appropriarsi” ). Tuttavia, avvalersi degli elementi definitori dell'articolo 2094 c.c., non sempre rende semplice individuare in concreto la natura subordinata del rapporto;
per tali ragioni, la giurisprudenza ha elaborato degli indici pratici, non tassativi, volti ad agevolare l'operazione di qualificazione del rapporto, tra i quali: la sottoposizione del lavoratore ai poteri direttivi, di controllo e disciplinari esercitati dal datore di lavoro, la retribuzione periodica;
l'inserimento del dipendente nella organizzazione produttiva aziendale;
lo svolgimento della prestazione attraverso l'utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione del datore di lavoro;
la retribuzione periodica;
l'obbligo di comunicazione delle proprie presenze ed assenze dal posto di lavoro;
l'osservanza di un orario di lavoro;
la necessità di concordare con il datore di lavoro i periodi per il godimento delle ferie. Sulla base di quanto appena esposto consegue che le dichiarazioni rese dal teste – da leggersi Persona_1 unitamente alle risultanze del verbale ispettivo del 26.4.2017 – consentono di ritenere provata la CP_2 natura subordinata del rapporto di lavoro in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (il ricorrente lavorava su turni con orario dalle 6,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00; prendeva ordini dai sigg.ri e percepiva un compenso con cadenza mensile rapportato Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 unicamente alle ore di lavoro prescindendo dal risultato ottenuto;
doveva redigere un report giornaliero circa l'orario di lavoro svolto, e trasmetterlo all'amministratore della società; doveva comunicare preventivamente eventuali assenze dal servizio per ferie o per malattia;
l'attrezzatura necessaria per svolgere l'attività lavorativa era messa a disposizione dalla in comodato d'uso gratuito. Controparte_4
Chiarita la natura subordinata del rapporto di lavoro, deve evidenziarsi che dall'originario contratto di lavoro autonomo artigiano prodotto dal ricorrente si ricava la data di inizio del rapporto (03.07.2012) ma nessuna prova è emersa circa la data di cessazione dello stesso. A conferma di ciò il teste Persona_1
3 CP_ all'udienza del 21.9.2022 si è limitato ad affermare: “Il ha iniziato a lavorare con me da luglio del 2012, tuttavia lui ha continuato a lavorare dopo che io sono andato via”. Tuttavia, deve ritenersi pacifico che il ricorrente abbia svolto la prestazione lavorativa dal 03.07.2012 al 30.11.2019 tenuto conto della giurisprudenza, secondo cui: se la parte cui è stato deferito l'interrogatorio formale non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Occorre, inoltre, rilevare che parte ricorrente ha affermato di aver svolto mansioni di selezionatore/riparatore e all'occorrenza carrellista, circostanza confermata anche dal teste . Persona_1
Poiché il ricorrente reclama sostanzialmente il mancato versamento del TFR dovutogli in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la risulta necessario CP_1 individuare il corretto inquadramento nel CNNL trasporti e logistica. Questa Giudicante, in ragione delle mansioni svolte dal ricorrente, ha invitato la difesa del ricorrente a depositare nuovi conteggi dettagliati sulla base dell'inquadramento al livello IV e V del CCNL Trasporti e logistica. Appartengono al IV livello “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.”. Tale inquadramento appare consono anche avendo riguardo ai relativi profili esemplificativi, tra cui rientrano: “operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci); operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li; carrellisti, etcc…”. Sulla base di questo inquadramento e tenendosi conto dell'anzianità di servizio, dei corretti conteggi depositati dalla difesa del ricorrente che tengono conto delle retribuzioni come aggiornate a seguito del successivo accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, del 3 dicembre 2017, risulta dovuto al sig. , a titolo di TFR, l'importo di € 10.665,89. CP_6
Infine, questa Giudicante ritiene di non poter accogliere la domanda relativa alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla avente ad oggetto il pagamento dei contributi CP_1 previdenziali poiché se è vero che l'importo di 300 euro risulta portato in detrazione dall'importo CP_2 dovuto in busta paga, il ricorrente non ha fornito la prova che tale importo non è stato versato all' CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
4 - accerta e dichiara che tra il ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento al IV livello del CCNL Trasporto e logistica e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento della somma di € 10.665,89 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge e alla consegna delle buste paga da marzo a giugno 2019;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna altresì , a rimborsare al ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 2.695,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 20 novembre 2024
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 312/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Francesca DE TOFFOL e dell'avv. David GAGGINI ed Parte_1 iciliato presso lo studio del secondo difensore sito in Via Margaritone n.32 int. 1 ad Arezzo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo RICORRENTE e
Controparte_1 CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione All'esito di udienza cartolare, previo deposito di note scritte da parte del solo ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, per le causali di cui in narrativa e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di legge:
- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il Sig. Pt_1
e la dal 3.7.2012 al 30.11.2019, con la qualifica di selezionatore/riparatore ed
[...] Controparte_1 all'occorrenza carrellista che riguardava l'attività di selezione e smistamento bancali e riparazioni degli stessi, movimentazione bancali e carico e scarico degli stessi, ovvero per il periodo, con la qualifica o CCNL, ritenuti di giustizia così come risultanti all'esito dell'istruttoria, e per l'effetto:
- A) condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della Controparte_1 somma di €. 13.287,75 per TFR o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e alla consegna delle buste paga da marzo a giugno 2019; B) accertare la trattenuta operata illegittimamente nei confronti dell'odierno ricorrente avente ad oggetto pagamento dei contributi previdenziali e in caso esito positivo disporre la restituzione nella misura che sarà ritenuta di CP_2 giustizia;
- C) Condannare la convenuta a maggiorare tutte le somme di interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso con vittoria di spese di causa e compensi professionali del presente procedimento”.
1 A fondamento delle sue domande il ricorrente ha esposto di essere stato assunto il 3.7.2012 alle dipendenze della con un contratto di lavoro autonomo artigiano a tempo Controparte_1 indeterminato;
che gli erano state assegnate mansioni di selezionatore/riparatore e all'occorrenza carrellista, svolgendo attività di selezione, smistamento e riparazione bancali, nonché attività di movimentazione e carico e scarico degli stessi. Il compenso veniva quantificato dal datore di lavoro in euro 12.00 orarie per le mansioni di carrellista e in euro 10,50 orarie per le mansioni di riparatore/selezionatore. Riferiva che la cooperativa si era impegnata a iscrivere il ricorrente presso e, CP_1 Controparte_2 trattenendo dai compensi la cifra lorda di euro 300,00, si impegnava a versare i contributi previdenziali all'Istituto. Il ricorrente aveva ricevuto in pagamento, con cadenza mensile, quanto risultante dalle buste paga. In data 26.4.2017 veniva conclusa l'ispezione nei confronti del sig. iniziata in data 11.11.2016, da CP_3 parte degli ispettori del lavoro in servizio presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Lucca;
all'esito degli accertamenti effettuati i verbalizzanti: avevano affermato che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la cooperativa era da considerarsi di natura subordinata a tempo indeterminato fin dalla costituzione, e avevano provveduto all'accredito in favore del lavoratore della contribuzione dovuta al fondo lavoratori dipendenti presso l' e ad annullare la posizione contributiva costituita presso la CP_2 gestione speciale artigiani presso l' dal 10.7.2012 fino al 31.3.2017. CP_2
Il ricorrente riferisce, altresì, che nel corso dell'anno 2019, a seguito di un cambio di appalto, era subentrata al posto della la società cooperativa La Cometa, alla quale il ricorrente aveva offerto la CP_1 propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 2112 c.c.. CP_ In data 4.3.2020, l' aveva provveduto ad inviare prospetto riguardante l'estratto contributivo che confermava che l'Istituto aveva riconosciuto il Sig. come lavoratore dipendente della Pt_1 CP_1
Il ricorrente rivendica di aver svolto la propria attività lavorativa in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: nello svolgimento delle proprie mansioni era eterodiretto, ricevendo indicazioni dall'amministratore o dal suo preposto, sig. . La prestazione lavorativa veniva svolta Persona_1 per sei giorni alla settimana, dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22, e talvolta anche di domenica, con turno dalle 8 alle 16; doveva effettuare un rapporto giornaliero delle ore svolte e riceveva un compenso in base alle stesse, senza che vi fosse alcuna relazione con il risultato ottenuto. Sempre in punto di subordinazione deduce, altresì, che:
- in caso di ritardo o di impedimento era tenuto ad avvertire il sig. che decideva, inoltre, sulle Per_2 richieste di permessi e sul periodo in cui far godere le ferie ai lavoratori;
- il datore di lavoro concedeva giornalmente circa 20-30 minuti di pausa;
- tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del lavoro veniva messa a disposizione della
[...]
La linea di montaggio dei bancali, invece, risultava essere di proprietà della CP_4 Controparte_5
Il ricorrente si duole della mancata consegna delle buste paga da marzo a giugno 2019 e indica che, come risultante dalle buste paga a lui consegnate, risultava che la convenuta aveva illegittimamente trattenuto l'acconto per l'importo di € 300,00, mai versato a tale ente. CP_2
Il ricorrente conclude affermando di aver maturato un credito di € 13.287,75, quale conseguenza dell'esatto inquadramento del rapporto di lavoro per il periodo dal 3.07.2012 al 30.11.2019. La società convenuta non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza e ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
2 La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo escussione di testi e mediante deferimento di interrogatorio formale: nessuno è comparso all'udienza fissata per lo sfogo dell'interrogatorio per la Società convenuta nonostante la regolare notifica dell'ordinanza ammissiva del mezzo di prova.
*** Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. Premesso che dall'originario contratto di lavoro autonomo artigiano, prodotto dal ricorrente, si ricava che “il presente contratto entrerà in vigore il giorno della sua sottoscrizione (ossia il 3.07.2012) e sarà a tempo indeterminato”; niente è stato prodotto o provato in ordine alla cessazione dello stesso. In primo luogo, questa Giudicante ritiene necessario effettuare precisazioni circa la natura di tale rapporto di lavoro. Infatti, il nomen iuris attribuito dalle parti ai rapporti di lavoro, infatti, non è vincolante ai fini della corretta qualificazione previdenziale dei rapporti e della distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, quando le risultanze dell'accertamento ispettivo palesano un'effettività diversa da quella evidenziata formalmente all'esito della costituzione del rapporto. Nel caso di specie gli elementi distintivi e caratteristici sono propri del rapporto di lavoro subordinato, come ricavabile dalla definizione codicistica. Ai sensi dell'art. 2094 c.c., infatti, “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale aòlle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma contempla due requisiti che caratterizzano specificatamente il lavoratore subordinato: la c.d. “eterodirezione” (da intendersi come sottoposizione del prestatore alle direttive del datore nell'esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro) e la
“dipendenza” (che si sostanzia nello svolgimento della prestazione lavorativa in un contesto organizzativo/produttivo altrui ed “in vista di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione (e dei mezzi di produzione) è immediatamente legittimato ad appropriarsi” ). Tuttavia, avvalersi degli elementi definitori dell'articolo 2094 c.c., non sempre rende semplice individuare in concreto la natura subordinata del rapporto;
per tali ragioni, la giurisprudenza ha elaborato degli indici pratici, non tassativi, volti ad agevolare l'operazione di qualificazione del rapporto, tra i quali: la sottoposizione del lavoratore ai poteri direttivi, di controllo e disciplinari esercitati dal datore di lavoro, la retribuzione periodica;
l'inserimento del dipendente nella organizzazione produttiva aziendale;
lo svolgimento della prestazione attraverso l'utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione del datore di lavoro;
la retribuzione periodica;
l'obbligo di comunicazione delle proprie presenze ed assenze dal posto di lavoro;
l'osservanza di un orario di lavoro;
la necessità di concordare con il datore di lavoro i periodi per il godimento delle ferie. Sulla base di quanto appena esposto consegue che le dichiarazioni rese dal teste – da leggersi Persona_1 unitamente alle risultanze del verbale ispettivo del 26.4.2017 – consentono di ritenere provata la CP_2 natura subordinata del rapporto di lavoro in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (il ricorrente lavorava su turni con orario dalle 6,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00; prendeva ordini dai sigg.ri e percepiva un compenso con cadenza mensile rapportato Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 unicamente alle ore di lavoro prescindendo dal risultato ottenuto;
doveva redigere un report giornaliero circa l'orario di lavoro svolto, e trasmetterlo all'amministratore della società; doveva comunicare preventivamente eventuali assenze dal servizio per ferie o per malattia;
l'attrezzatura necessaria per svolgere l'attività lavorativa era messa a disposizione dalla in comodato d'uso gratuito. Controparte_4
Chiarita la natura subordinata del rapporto di lavoro, deve evidenziarsi che dall'originario contratto di lavoro autonomo artigiano prodotto dal ricorrente si ricava la data di inizio del rapporto (03.07.2012) ma nessuna prova è emersa circa la data di cessazione dello stesso. A conferma di ciò il teste Persona_1
3 CP_ all'udienza del 21.9.2022 si è limitato ad affermare: “Il ha iniziato a lavorare con me da luglio del 2012, tuttavia lui ha continuato a lavorare dopo che io sono andato via”. Tuttavia, deve ritenersi pacifico che il ricorrente abbia svolto la prestazione lavorativa dal 03.07.2012 al 30.11.2019 tenuto conto della giurisprudenza, secondo cui: se la parte cui è stato deferito l'interrogatorio formale non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Occorre, inoltre, rilevare che parte ricorrente ha affermato di aver svolto mansioni di selezionatore/riparatore e all'occorrenza carrellista, circostanza confermata anche dal teste . Persona_1
Poiché il ricorrente reclama sostanzialmente il mancato versamento del TFR dovutogli in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la risulta necessario CP_1 individuare il corretto inquadramento nel CNNL trasporti e logistica. Questa Giudicante, in ragione delle mansioni svolte dal ricorrente, ha invitato la difesa del ricorrente a depositare nuovi conteggi dettagliati sulla base dell'inquadramento al livello IV e V del CCNL Trasporti e logistica. Appartengono al IV livello “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.”. Tale inquadramento appare consono anche avendo riguardo ai relativi profili esemplificativi, tra cui rientrano: “operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci); operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li; carrellisti, etcc…”. Sulla base di questo inquadramento e tenendosi conto dell'anzianità di servizio, dei corretti conteggi depositati dalla difesa del ricorrente che tengono conto delle retribuzioni come aggiornate a seguito del successivo accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, del 3 dicembre 2017, risulta dovuto al sig. , a titolo di TFR, l'importo di € 10.665,89. CP_6
Infine, questa Giudicante ritiene di non poter accogliere la domanda relativa alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla avente ad oggetto il pagamento dei contributi CP_1 previdenziali poiché se è vero che l'importo di 300 euro risulta portato in detrazione dall'importo CP_2 dovuto in busta paga, il ricorrente non ha fornito la prova che tale importo non è stato versato all' CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
4 - accerta e dichiara che tra il ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento al IV livello del CCNL Trasporto e logistica e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento della somma di € 10.665,89 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge e alla consegna delle buste paga da marzo a giugno 2019;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna altresì , a rimborsare al ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 2.695,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 20 novembre 2024
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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